PI010368-17 | In relazione alla gara d’appalto in oggetto emarginata, formula il seguente quesito.
L’art. 4 del Capitolato Tecnico prevede:
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio.
Nell’Allegato “B2 – Dettaglio del personale” al presente Capitolato è riportato elenco del personale attualmente impiegato suddiviso per monte ore settimanale e livello contrattuale e scatti di anzianità. Si precisa che tale informazione è riportata a titolo indicativo in quanto il dato del personale verrà comunicato al Fornitore con la Richiesta Preliminare di Fornitura.
Rimane fermo che ciascuna Impresa è libera di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL.
L’art. 3 della Relazione Tecnica-Illustrativa precisa altresì:
In aggiunta, ai sensi del nuovo co. 16 dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, sono stati stimati in € 12,09 i costi della manodopera, tenendo conto:
I. dei contratti e dei livelli prevalentemente attribuiti al personale attualmente impiegato presso le Aziende sanitarie ed ospedaliere destinatarie del servizio oggetto di affidamento;
II. delle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riportati il costo medio orario per il personale Dipendente da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, aggiornate a marzo 2016.
III. delle stime delle altre centrali di committenza, anche in considerazione dell’incidenza percentuale dei costi generali, amministrativi e degli utili di impresa stimati da Consip in circa 27%.
L’art. 12 dello Schema di Convenzione precisa:
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Se ne deduce che sussista dunque per i concorrenti il solo obbligo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti (leggasi posto di lavoro), in applicazione delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio, fermo restando il rispetto delle strategie organizzative del concorrente stesso.
La scelta del CCNL e delle connesse condizioni normative e retributive da applicare al personale impiegato nell’appalto è invece rimessa alla discrezionalità del concorrente, unicamente vincolato all’applicazione di quei CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Dalla Relazione Tecnica-Illustrativa emerge poi che il costo medio orario di riferimento per l’appalto è quello derivante dai valori retributivi previsti dal CCNL per il personale Dipendente da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (ASSIV), rappresentato nelle relative Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuato anche sulla base dei contratti e dei livelli prevalentemente attribuiti al personale attualmente impiegato presso le Aziende sanitarie ed ospedaliere destinatarie del servizio oggetto di affidamento.
Tale assunto non rappresenta invero la realtà, in quanto dall’Allegato “B2 – Dettaglio del personale” emerge che il contratto prevalente è il CCNL Multiservizi. Il seguente schema riassume i dati contenuti nel citato allegato:
CCNLUnità%
Multiservizi204,0042,41%
Sicurezza Sussidiaria148,0030,77%
Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari123,0025,57%
Portieri d'Immobili6,001,25%
481,00100,00%
A rigore, dovrebbe essere dunque il CCNL Multiservizi il contratto da prendere come riferimento per l’individuazione del costo della manodopera da impiegare nell’appalto, sulla cui base effettuare poi la verifica di congruità delle offerte pervenute.
La scelta di un diverso CCNL di riferimento per l’appalto non solo ha effetti sull’eventuale verifica di anomali delle offerte, ma è anche e soprattutto lesiva della concorrenzialità di quelle imprese che attualmente gestiscono i servizi di portierato e reception in quei Lotti dove viene applicato in via esclusiva, o comunque maggioritaria, il CCNL Multiservizi, che, come noto, presenta condizioni normative e retributive più favorevoli per i lavoratori e più onerose per l’azienda rispetto ad altri CCNL applicabili, tra i quali lo stesso CCNL per il personale Dipendente da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
Di fatto, quindi, gli appaltatori uscenti dei Lotti 2 e 6 sono fortemente penalizzati rispetto agli operatori economici nel concorrere ai rispettivi Lotti, in quanto si trovano in una situazione di partenza di rilevante svantaggio competitivo, in quanto evidentemente impossibilitate ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive previste dal CCNL per il personale Dipendente da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, poiché inferiori a quelle attualmente garantite.
Analizzando, ad esempio, il costo medio orario del personale operaio inquadrato nel 2° livello, equivalente per tipo di mansione al livello D del CCNL ASSIV, si riscontra una netta differenza retributiva e di costo:
Multiservizi:
Totale retribuzione: € 17.434,62
Costo medio orario: € 15,53
ASSIV:
Totale retribuzione: € 12.815,38
Costo medio orario: €12,09
Differenza retributiva: € 4.619,24
Differenza costo medio orario: € 3,44
Alla luce di quanto sopra, la Scrivente, al fine di garantire la par condicio tra tutti gli operatori economici, chiede a Codesta Stazione Appaltante di integrare gli atti di gara precisando che dovrà essere garantito dai concorrenti all’appalto il mantenimento non solo dei livelli occupazionali, ma anche delle condizioni normative e retributive riconosciute ai lavoratori dalle imprese uscenti nel pieno rispetto dei CCNL applicati ed applicabili, fermo restando il rispetto delle strategie organizzative del concorrente stesso e la libera scelta del CCNL da applicare, purché ricompreso tra quei CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Si resta in attesa di un gentile riscontro.
| Si precisa che, come previsto anche al paragrafo 2 del Disciplinare, ciascuna Impresa è libera di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative. In ogni caso dovranno essere garantite le condizioni normative e retributive riconosciute ai lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo. |
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