PI038204-20 | n.1.1
Riguardo all’avviso di Consultazione di Mercato finalizzata all’affidamento del Servizio di TRASPORTO SECONDARIO IN AMBULANZA, con posizionamento fisso presso i presidi Ospedalieri della ASL Napoli 3 Sud ed in considerazione del punto 4 (condizioni di partecipazione); 4.1. requisiti soggettivi, si chiede se le Associazioni di Volontariato sono ammesse a tale procedura e se in caso affermativo i mezzi di soccorso debbano essere immatricolati quali “autoveicolo per uso speciale uso di terzi da noleggio con il conducente”, come riportato al punto j.1 della carta di circolazione.
n.1.2.
Si chiede se le eventuali Associazioni di Volontariato partecipanti debbano essere in possesso di regolare licenza per ambulanza ad uso noleggio con conducente ai sensi del decreto n. 137/2009,l’articolo 2 del 137 indica : ai sensi dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio; l’articolo 3 del 137, indica che le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle imprese e dalle altre collettività per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
n.2.1.
Trattasi di avviso di indagine di mercato ai sensi ex art 36, comma 2 lett.b del D.Lgs 50/2016 e art.1, comma 22 lett.b. del DL 76/2020, si chiede se la stessa risulta essere a titolo oneroso;
n.2.2.
si chiede se in sede di offerta economica, quindi nel computo delle varie voci del costo, le eventuali associazioni di volontariato, operatori economici a tutti gli effetti, debbano adeguarsi ai normali parametri societari e aziendali, ossia svolgere il servizio de quo con personale assunto secondo il CCNL di categoria e non a mezzo attività di volontariato, onde evitare circostanza di concorrenza sleale.
n. 2.3.
relativamente alle capacità tecniche professionale “aver eseguito almeno tre servizi analoghi nell’ultimo triennio” si chiede se l’aver svolto il servizio di emergenza territoriale sia da considerarsi analogo;
n.2.4.
relativamente alle capacità tecniche professionale “aver eseguito almeno tre servizi analoghi nell’ultimo triennio”, si chiede se il servizio di trasporto secondario in ambulanza reso a chiamata, quindi non in postazione fissa, soddisfi il requisito di cui all’oggetto di indagine mercato (trasporto secondario in ambulanza con posizionamento presso presidi ospedalieri).
n.2.5
relativamente alle capacità tecniche professionale “aver eseguito almeno tre servizi analoghi nell’ultimo triennio”, si chiede se saranno ammessi operatori economici avente solo un committente pubblico e privato.
| 1.1 - Per giurisprudenza prevalente (rif. sentenza del CONS. STATO, SEZ. III, 15 GENNAIO 2016, N. 116), l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Si confermazione i requisiti previsti dall'Avviso
1.2 - Si confermazione i requisiti previsti dall'Avviso
2.1 - Trattasi di servizio di trasporto pazienti a titolo oneroso.
2.2 - vedasi quanto sul punto precisato dalla sentenza del CONS. STATO, SEZ. III, 15 GENNAIO 2016, N. 116
2.3 - nell'avviso è riportato il riferimento al cpv rispetto al quale è valutata l'analogia
2.4 - vedasi il punto precedente
2.5 - si conferma puntualmente il requisito indicato nell'Avviso |
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