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Dettaglio bando di gara

Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon

A.O. SANTOBONO PAUSILIPON

Palmieri Gerardo

€ 7.600.000,00 (Iva Esclusa)

Offerta economicamente più vantaggiosa

Lavori pubblici

Venerdì, 3 Lug 2020, ore 15: 00

Giovedì, 9 Lug 2020, ore 12: 00

Esiti e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

Verbali

14/07/2020Verbale n. 1 del 14/07/2020.

Verbale 1_Prima Seduta Pubblica_14 luglio.pdf

Verbali

17/07/2020Verbale n. 2 seduta pubblica del 17/07/2020

Verbale 2_Seconda Seduta Pubblica_17 luglio.pdf

Verbali

28/07/2020Verbale n. 3 del 28/07/2020

Verbale 3_Terza seduta riservata_28luglio.pdf

Atto di Ammissione

04/08/2020Determina n. 646 del 31.07.2020 - ammissione concorrenti

determina_ammissione concorrenti.pdf

Verbali

16/09/2020Verbale n. 4 del 2 settembre seduta pubblica di apertura buste tecniche.

Verbale 4_Seduta Pubblica_2settembre.pdf

Verbali

16/09/2020Verbali numeri 5, 6, 7, 8 relativi alle sedute riservate di valutazione offerte tecniche complete di allegati.

Verbali 5-6-7-8 sedute riservate con allegati.pdf

Verbali

16/09/2020Verbale n.9 del 16 settembre seduta pubblica di lettura valutazioni tecniche ed apertura offerte economiche.

Verbale 9 del 16 settembre.pdf

Verbali

06/11/2020Verbale n. 10 seduta riservata per verifica anomalia dell'offerta.

Verbale 10 seduta riservata.pdf

Verbali

06/11/2020Verbale n. 11 seduta riservata per verifica definitiva anomalia dell'offerta

Verbale 11 seduta riservata.pdf

Avvisi

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

AVVISO_GARA

22/05/2020A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, si rimette il comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione relativa all'esonero del pagamento del contributo ANAC. Pertanto, l'operatore economico dovrà inserire opportuna dichiarazione in luogo della ricevuta del bollettino.

ANAC Comunicato Presidente.20.052020.pdf

Chiarimenti

Protocollo Domanda Risposta Allegato

PI028145-20

Al punto XX del Disciplinare di gara si legge “Tutte le dichiarazioni e i documenti costituenti, nell’insieme, la “Documentazione Amministrativa”, dovranno essere contenute in un’unica cartella compressa, denominata “Documentazione_amministrativa_Nome_ditta”, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore munito degli opportuni poteri di delega”. Tuttavia, il portale richiede che nella scheda “Busta Amministrativa” il concorrente alleghi la documentazione richiesta per la busta amministrativa nelle righe appositamente predisposte senza allegare un’unica cartella compressa firmata digitalmente. Si chiede, pertanto, conferma di poter procedere come da indicazioni fornite dal sistema www.soresa.it. Si precisa che bisognerà attenersi a quanto previsto e richiesto nella piattaforma telematica SIAPS di So.Re.Sa. Spa in corrispondenza di ciascun campo della sezione “Busta Amministrativa” quali documenti richiesti agli Operatori Economici partecipanti

PI027965-20

Siamo con la presente a chiedere, al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi, conferma che i requisiti di qualificazione di cui punto XIII.I del Disciplinare possano considerarsi validamente dimostrati indipendentemente dalle attestazioni SOA possedute dal singolo partecipante. Nel rimandare alla sezione “X) Importo dell’Accordo Quadro, categorie dei lavori e requisiti speciali di partecipazione” del Disciplinare di Gara si precisa che relativamente ai gas medicinali occorre il possesso della categoria SOA OG11 III e contestualmente il possesso dei requisiti speciali indicati alla sezione X.III.1) del Disciplinare di gara. Si rimanda altresì alla risposta a precedente quesito, ovvero: "Quanto ai gas medicinali occorre il possesso della categoria SOA OG11 III e contestualmente il possesso dei requisiti speciali indicati alla sezione X.III.1) del Disciplinare di gara. La classifica III della categoria SOA OG11 può essere garantita singolarmente dall’operatore economico ovvero raggiunta cumulando più classifiche di più operatori economici riuniti in raggruppamento; in tale secondo caso è però necessario che ciascun operatore economico raggruppato sia, oltre che qualificato nella categoria OG 11, anche in possesso dei requisiti speciali indicati alla sezione X.III.1) del Disciplinare di gara"

PI027771-20

Con la presente si richiede: 1 - se, con riferimento all'allegato "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE", sia legittimo non indicare le quote di partecipazione al raggruppamento considerato che la natura dell'appalto (accordo quadro) non consente una definizione di tali quote. In caso di riscontro positivo, si chiede se sia sufficiente indicare le sole quote dei lavori affidati con riferimento alle Categorie SOA; 2 - di confermare che non è tenuto il versamento del contributo ANAC. In caso di riscontro positivo si chiede di modificare la richiesta sul portale eliminando l'obbligatorietà sul caricamento dei documenti di gara; 3 - in caso di partecipazione in RTI di tipo misto si chiede la possibilità di selezionare tale opzione nella casella "ASSOCIAZIONE" in quanto il sistema permette la sola partecipazione in RTI di tipo verticale o orizzontale.Nel rimandare alle previsioni del Disciplinare di Gara, sezione “A) Documentazione amministrativa” punto “Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati” si precisa che: 1.le categorie e le relative classifiche, indicate nei documenti di gara, sono state individuate sulla base dei dati statistici dell’A.O.R.N. e commisurate alla somma degli importi degli atti attuativi che, per quella categoria, si stima saranno stipulati nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro (2 anni + 2 anni di rinnovo opzionale). Pertanto le quote di partecipazione al raggruppamento devono rispecchiare la suddivisione dell’intero importo dell’Accordo Quadro nelle suddette categorie e relative classifiche; 2.si rimanda all’avviso pubblicato sul portale SIAPS di So.Re.Sa. Spa nella sezione dedicata al presente appalto in cui sono esplicitate le modalità di dichiarazione; 3.la problematica sollevata rientra nelle competenze della So.Re.Sa. Spa quale gestore della piattaforma informatica SIAPS di cui sono disponibili i contatti sul sito medesimo.

PI027417-20

Si richiede se l'importo della cauzione deve essere calcolato sull'importo a base di gara di € 3.800.000,00 o, come indicato nel disciplinare, sull'importo comprensivo di un "eventuale" rinnovo per un ulteriore biennio, di € 7.600.000,00.Nel rimandare alle previsioni del Disciplinare di Gara, sezione “A) Documentazione amministrativa” punto “12. Deposito cauzionale” si conferma l’importo della garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro comprensivo di eventuale rinnovo.

PI027272-20

Si chiede conferma che qualora l’operatore economico concorrente si riservi la possibilità di subappaltare una parte dei Lavori non debba essere indicata la terna dei subappaltatori e, di conseguenza, non debba essere prodotto, in fase di gara, il DGUE dei subappaltatori così come previsto dalla vigente normativa (L. 55/2019 che ha sospeso sino al 31.12.2020 la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 105 d.lgs. 50/2016). Si chiede conferma che le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di cui all’allegato C) possano essere rese dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti in carica e cessati dalla carica di cui al comma 3 del medesimo art. 80, come confermato dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08.11.2017 e che, quindi, sia sufficiente presentare le dichiarazioni di cui all’Allegato B. Si chiede conferma che, in fase di presentazione dell’offerta economica, il concorrente non sia tenuto ad indicare i costi aziendali della sicurezza e i costi relativi alla manodopera. Nel rimandare alle previsioni del Disciplinare di Gara, si precisa che 1.si conferma la sospensione fino al 31/12/2020 del comma 6, art. 105 del D.Lgs. 50/2016 relativo all’obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori. Si precisa altresì che nella sezione “X.IV) – Avvertenze” del Disciplinare di gara,vengono descritte le modalità di fruizione del subappalto, pertanto viene lasciata alla discrezione dell’Operatore Economico l’utilizzo del subappalto e le relative dichiarazioni già in sede di partecipazione alla gara. 2.quanto alle dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16 si fa rinvio ad analoga risposta, ovvero: il Procuratore, munito di poteri, può rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del codice in nome e per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, indicati nell’apposito riquadro riportato a pag 2 dell’allegato B. In tal caso occorre modificare l’allegato C nel senso che il dichiarante rende la dichiarazione non per se stesso ma per i suddetti soggetti ai sensi dell’art. 47 comma 2 d.P.R. 445/2000, indicandoli nominativamente 3.si conferma che non viene richiesta l’indicazione dei costi aziendali e dei costi relativi alla mano d’opera come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo “XX) Modalità di presentazione delle offerte” sezione “C) Offerta economica”.

PI027269-20

Con riferimento al quesito n. PI024791-20, si chiede di confermare che, così come previsto al punto D del Disciplinare di gara, nel caso in cui un'impresa intenda qualificarsi per la sola categoria OS3 cl. II, possa concorrere con la cat. OG11 cl. II in quanto la cat. OG11 prevista al suddetto punto del disciplinare deve intendersi riferita alla III classifica solo nel caso in cui il principio di equipollenza sia applicato alla somma delle cat. OS. Inoltre bisogna tener presente che il disciplinare di gara chiede per la OS3 una classifica II per un importo fino ad € 516.000 che, con l'applicazione dell'incremento di un quinto (previsto dall'art. 61 del DPR 207/10), l'impresa potrà eseguire lavori sino ad un importo di € 619.200. Si conferma che, ai sensi dell’art. art. 3, comma 2, del D.M. 248/16, l’operatore economico in possesso della categoria SOA OG 11 cl. II può eseguire i lavori della categorie OS 3 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Quindi l’impresa in possesso di categoria SOA OG 11 cl. II può concorrere per la sola categoria OS 3 classifica II. Resta ferma la necessità, quanto ai gas medicinali, che il concorrente sia in possesso di categoria OG11 classifica III e dei relativi requisiti di specializzazione richiesti al punto X.III.1) del Disciplinare di Gara.

PI027265-20

Si chiede di confermare che In caso di partecipazione in RTI, la mandante qualificata per i gas medicali e in possesso di attestazione SOA per la cat. OG11 cl. II, possa concorrere per la sola cat. OS3 cl. II prevista dal disciplinare di gara.Si conferma che, ai sensi dell’art. art. 3, comma 2, del D.M. 248/16, l’operatore economico in possesso della categoria SOA OG 11 cl. II può eseguire i lavori della categorie OS 3 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Quindi l’impresa in possesso di categoria SOA OG 11 cl. II può concorrere per la sola categoria OS 3 classifica II. Resta ferma la necessità, quanto ai gas medicinali, che il concorrente sia in possesso di categoria OG11 classifica III e dei relativi requisiti di specializzazione richiesti al punto X.III.1) del Disciplinare di Gara.

PI027140-20

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di confermare che: - l'allegato C possa essere reso dal procuratore, munito di poteri, in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice; - che il punto A.f a pag. 14 del disciplinare, ovvero che il DGUE debba essere presentato anche dal subappaltatore, si tratta di un refuso dato che da normativa vigente non è più necessario indicare i subappaltatori.Nel rimandare alle previsioni del Disciplinare di Gara, si precisa che 1.il Procuratore, munito di poteri, può rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del codice in nome e per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, indicati nell’apposito riquadro riportato a pag 2 dell’allegato B. In tal caso occorre modificare l’allegato C nel senso che il dichiarante rende la dichiarazione non per se stesso ma per i suddetti soggetti ai sensi dell’art. 47 comma 2 d.P.R. 445/2000, indicandoli nominativamente. 2.si conferma la sospensione fino al 31/12/2020 del comma 6, art. 105 del D.Lgs. 50/2016 relativo all’obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori. Si precisa altresì che nella sezione “X.IV) – Avvertenze” del Disciplinare di gara,vengono descritte le modalità di fruizione del subappalto, pertanto viene lasciata alla discrezione dell’Operatore Economico l’utilizzo del subappalto e le relative dichiarazioni già in sede di partecipazione alla gara.

PI025651-20

in riferimento agli impianti gas medicinali, tecnici, di aspirazione endocavitaria e di evacuazione dei gas anestetici (cfr. Art. 29 del Capitolato) si chiede di voler meglio specificare la natura degli interventi di manutenzione straordinaria, degli interventi migliorativi e di adeguamento normativo degli impianti e di indicare, in particolare, se tali interventi vanno già proposti, quotati e inclusi nell'offerta economica della presente gara d'appalto oppure se saranno oggetto di proposte e valutazioni future. Infatti, pur specificando l'Art. 29.2. le cause che possono dar luogo ad una manutenzione straordinaria, mentre da un lato appare comprensibile includere nell'offerta economica di partecipazione alla gara gli interventi di manutenzione straordinaria derivanti da un guasto o da un fermo tecnico di qualsiasi natura, dall'altro, non si comprende se anche gli interventi di manutenzione straordinaria originati dalle ulteriori cause previste dall' Art. 29.2 debbano essere già proposti in fase di partecipazione ed inclusi nell'offerta economica oppure se saranno suscettibili di generare future e separate offerte da portare all'attenzione della stazione appaltante.Si segnala che oggetto della gara è la stipula di un Accordo Quadro; i singoli interventi saranno commissionati, attraverso atti attuativi, sulla base delle esigenze che di volta in volta nasceranno, e quindi sulla base di specifici progetti che saranno elaborati dalla Stazione appaltante. Non esiste allo stato un progetto a base di gara e pertanto nessun progetto o miglioria i concorrenti dovranno predisporre per la partecipazione alla selezione, né ai fini della valutazione dell’offerta tecnica né in sede di formulazione dell’offerta economica. Quanto all’offerta tecnica le poste dovranno vertere unicamente sui parametri indicati nel Disciplinare di gara. Quanto all’offerta economica la stessa dovrà essere espressa in termini di ribasso unico, per tutte le tipologie di intervento (edile, elettrico, termico, gas, ecc…), rispetto alle corrispondenti voci del Prezzario delle Opere pubbliche. Si rimanda, in particolare, alla sezione “XVIII) Criterio di aggiudicazione”dove sono specificati gli elementi di valutazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltreché alla sezione “XX) Modalità di presentazione delle offerte” con particolare riguardo a quanto indicato ai punti “B) Documentazione offerta tecnica” e “C) Offerta economica

PI025507-20

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto con la presente si richiede il seguente chiarimento: -Si chiede cortese conferma che, nel caso di partecipazione alla procedura quale costituenda Associazione Temporanea di imprese, all’interno della quale una mandante sia incaricata esclusivamente dello svolgimento del 100 % delle attività afferenti ai gas medicali, quest’ultima – oltre a tutte le certificazioni ed iscrizioni indicate al punto X.III.1. del Disciplinare di gara - possa essere in possesso di categoria OS03 -III in luogo della categoria OG11 indicata nei documenti a base di gara con riferimento ai gas medicali. Occorre, infatti, precisare che dall’analisi delle declaratorie delle categorie SOA, i gas medicali rientrano a pieno diritto negli impianti di cui alla categoria specializzata OS03, e pertanto le imprese attive in tale settore posseggono, di norma, attestazione SOA per tale categoria specialistica.”Nel rimandare alla sezione “X)Importo dell’Accordo Quadro, categorie dei lavori e requisiti speciali di partecipazione” del Disciplinare di Gara, si precisa che è stata richiesta la categoria OG11 in quanto gli impianti oggetto dei servizi di cui al presente appalto rientrano nella categoria degli “Impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente”, di cui alla Categoria SOA OG11, come dettagliatamente descritto all’art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto

PI024791-20

Con riferimento ai lavori di manutenzione degli impianti dei gas medicinali, in aggiunta al possesso della categoria SOA OG11 - Classifica III, è richiesta la seguente ulteriore documentazione: - Certificato CE per la realizzazione di Dispositivi Medici secondo le Direttive 93/42/CEE - Allegato II (con esclusione del punto 4) per i seguenti impianti: ? impianti di distribuzione di gas medicinali; ? impianti di aspirazione endocavitaria (vuoto); ? impianti di evacuazione di gas anestetici. - Certificazione UNI EN ISO 9001-2015, sistema di gestione della qualità, per la progettazione, realizzazione, installazione manutenzione di impianti per la distribuzione di gas medicinali e vuoto ed impianti di evacuazione dei gas anestetici; - Certificazione UNI CEI EN ISO 13485-2016 per la progettazione, realizzazione, installazione manutenzione di impianti per la distribuzione di gas medicinali e vuoto ed impianti di evacuazione dei gas anestetici; - Possesso dell’iscrizione del Dispositivo Medico “Impianti gas medicinali”presso il Registro istituito dal Ministero della salute, con indicazione del numero di repertorio, univoco per l’impianto nel suo complesso o relativamente alle sue singole componenti; - Certificato, per almeno un installatore della ditta partecipante, di qualifica di brasatore, in accordo alla Norma Uni EN 13585. Lo scrivente operatore economico chiede se, nel caso di RTI, l'impresa che è in possesso dei suddetti requisiti debba necessariamente essere in possesso, singolarmente, della categoria OG11 III oppure è sufficiente che esso sia in possesso della categoria OG11 I essendo la restante parte coperta da altra impresa in RTI ? Nel rimandare alla sezione “X) Importo dell’Accordo Quadro, categorie dei lavori e requisiti speciali di partecipazione” del Disciplinare di Gara si precisa che: Quanto ai gas medicinali occorre il possesso della categoria SOA OG11 III e contestualmente il possesso dei requisiti speciali indicati alla sezione X.III.1) del Disciplinare di gara. La classifica III della categoria SOA OG11 può essere garantita singolarmente dall’operatore economico ovvero raggiunta cumulando più classifiche di più operatori economici riuniti in raggruppamento; in tale secondo caso è però necessario che ciascun operatore economico raggruppato sia, oltre che qualificato nella categoria OG 11, anche in possesso dei requisiti speciali indicati alla sezione X.III.1) del Disciplinare di gara.

PI022544-20

Siamo 3 imprese cosi composte Prima impresa OG11 IV e OS 03 I Seconda impresa OG11 III Bis OG 1 III Bis Terza Impresa OG1 IV OG 02 II OG 11 I È possibile partecipare, con OG 11 coprendo le categorie OS 28 e OS 30 e OS 3 E ove non copriamo l’intero importo riservarci il subappalto. Nel rimandare alla sezione “X) Importo dell’Accordo Quadro, categorie dei lavori e requisiti speciali di partecipazione” del Disciplinare di Gara si precisa che: 1.Si rimanda a quanto descritto al punto C3) della sottosezione X.IV) ove chiarito che: “Ai sensi degli artt. 79, comma 16, d.P.R. 207/10 e 3, comma 2, D.M. 248/16 le categorie OS3, OS30 e OS28 possono essere sostituite nel complesso dalla categoria OG11 classifica IV”. Contemporaneamente, in aggiunta, va garantito il requisito previsto per i gas medicali come descritto nella sezione “X.III.1.)”. 2.Si rimanda alla sottosezione X.IV) ed in particolare alla tabella “D) Riepilogo”. Si precisa che la Mandataria deve possedere la Categoria prevalente.

PI022543-20

siamo 3 imprese cosi costituite: Prima impresa OG11 e OS3 1 Siamo 3 imprese cosi composte Prima impresa OG11 IV e OS 03 I Seconda impresa OG11 III Bis OG 1 III Bis Terza Impresa OG1 IV OG 02 II OG 11 I È possibile partecipare, con OG 11 coprendo le categorie OS 28 e OS 30 e OS 3 E ove non copriamo l’intero importo riservarci il subappalto. Nel rimandare alla sezione “X) Importo dell’Accordo Quadro, categorie dei lavori e requisiti speciali di partecipazione” del Disciplinare di Gara si precisa che: 1.Si rimanda a quanto descritto al punto C3) della sottosezione X.IV) ove chiarito che: “Ai sensi degli artt. 79, comma 16, d.P.R. 207/10 e 3, comma 2, D.M. 248/16 le categorie OS3, OS30 e OS28 possono essere sostituite nel complesso dalla categoria OG11 classifica IV”. Contemporaneamente, in aggiunta, va garantito il requisito previsto per i gas medicali come descritto nella sezione “X.III.1.)”. 2.Si rimanda alla sottosezione X.IV) ed in particolare alla tabella “D) Riepilogo”. Si precisa che la Mandataria deve possedere la Categoria prevalente.


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