PI028038-19 | Egr Cliente
Con la presente siamo ad evidenziare che le modalita’ di comprova indicate nel Disciplinare di Gara a pag 17 , Vs punto 7.3, non sono previste dal Codice degli Appalti.
Lo stesso Disciplinare, peraltro, fa espresso riferimento alle modalità di prova previste dall’art. 86 e dall’Allegato XVII del Codice, i quali non contemplano né le “fatture quietanzate” né i “certificati rilasciati dall’Amministrazione/Ente contraente”, i quali ultimi sono previsti solo in relazione agli appalti di lavori, e non anche alle forniture e ai servizi.
La ratio della previsione risiede, del resto, nella circostanza che, mentre i contratti di appalto per le prestazioni di fare prevedono pagamenti a stato di avanzamento lavori, per i quali vengono rilasciati all’azienda esecutrice appositi certificati, per quanto riguarda le prestazioni che hanno per oggetto la vendita di beni, non è uso delle stazioni appaltanti rilasciare alcun certificato, e la correttezza della fornitura si ricava, in relazione a tale tipo di prestazioni, esclusivamente in negativo, ossia attraverso un comportamento omissivo consistente nella mancata contestazione di difetti dei prodotti/ritardi/incompletezza delle forniture.
Ciò premesso, alla luce delle previsioni del Disciplinare e, per quanto concerne il punto 7.3., la sua intrinseca contraddittorietà rispetto alle previsioni del Codice dei Contratti, Le chiediamo, quale RUP della procedura in oggetto e firmataria della richiesta pervenuta alla nostra assistita in data odierna, di confermare che:
(i)ai fini della comprova del requisito della capacità tecnica e professionale (esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi), possa essere esibito un “elenco delle principali forniture….effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”, conforme a quanto indicato nell’Allegato XVII, Parte II, lett. a), ii), con facoltà della Stazione Appaltante di domandare direttamente agli enti pubblici eventuali chiarimenti.
Nell’attesa di adeguato e tempestivo riscontro, ci è gradita l’occasione per inviare i migliori saluti.
| Si confermano i mezzi di prova della capacità tecnica professionale indicati nel disciplinare di gara al punto 7.3 che sono conformi al bando tipo previsto dall’ANAC
Tuttavia gli operatori economici ai sensi dell’art. 86 comma 1 ultimo periodo del Dlgs 50/2016 potranno dimostrare la capacità tecnica professionale con qualsiasi altro mezzo idoneo documentale
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