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Centralizzazione degli acquisti

​Centralizzazione degli acquisti​


La L.R. n. 16 del 7 agosto 2014 "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonchè di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)"., all'art.1, comma 28, nel sostituire il comma 15 dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 2003, ha disposto quanto segue: "(...) la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli appalti) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.   Viene quindi superata, per effetto della modifica apportata dalla L.R. n. 16/2014 all'art. 15 della L.R. n. 28/2003, la precedente esclusiva configurazione di So.Re.Sa. quale "centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO (...)"

Il comma 15-bis, comma aggiunto dall'art.1, comma 230 della L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania) dispone che è comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e di fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie nonchè dei servizi non sanitari, entro i parametri di prezzo e qualità adottati dalla So.Re.Sa., gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza di apposita autorizzazione sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa"

La So.Re.Sa. ha dunque l'ulteriore funzione di autorizzare le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nell'acquisto di beni e attrezzature sanitarie e di servizi non sanitari.
In virtù di tale funzione, ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n. 58 del 18 luglio 2011 (Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti), la So.Re.Sa. ha il compito di provvedere a fornire, qualora ricorrano specifiche condizioni, apposita autorizzazione alle singole Aziende Sanitarie per l'espletamento di autonome procedure d'acquisto entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla richiesta avanzata dalle Aziende stesse, trascorsi i quali, l'istanza si intende accolta.

Le suddette condizioni si riferiscono a ragioni di urgenza non imputabili alle singole Aziende Sanitarie, alla necessità di dover acquisire beni e servizi rispetto ai quali So.Re.Sa. non abbia già individuato l'operatore economico o avviato apposite procedure di selezione o, ancora, a ragioni legate alla impossibilità di aderire ad una convenzione Consip.

Nell'espletamento delle gare autorizzate da So.Re.Sa., le Aziende Sanitarie possono fare riferimento, con riguardo ai parametri prezzo-qualità previsti dall'art.6, comma 15 bis della L.R. n. 28 del 2003, introdotto dalla L.R. 4 del 2011, ai risparmi medi di contratti già aggiudicati da So.Re.Sa. e pubblicati sul sito istituzionale afferenti al settore merceologico di interesse. In assenza di contratti stipulati da So.Re.Sa., il parametro di riferimento deve essere quello delle convenzioni Consip.

Il Decreto di cui sopra stabilisce, inoltre, che la So.Re.Sa. ha la completa gestione delle gare centralizzate aventi ad oggetto l'acquisto e/o il noleggio di apparecchiature sanitarie di valore unitario superiore a € 200.000, acquisita preventiva valutazione di congruità in relazione al fabbisogno assistenziale ed alla riorganizzazione delle reti ospedaliere e territoriali, previste dai Decreti del Commissario ad acta n. 49 del 2010 e n. 22 del 2011, rilasciata dalla Regione.

Il Decreto n. 58 del 2011 riduce dunque il limite superiore oltre il quale è vietato alle Aziende Sanitarie indire gare per l'acquisto di attrezzature sanitarie, precedentemente fissato a € 750.000 dalla DGRC n. 515 del 2007.

Il Decreto stabilisce inoltre che per gli acquisti di beni e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore a € 50.000, le Aziende possono porre in essere autonome procedure di acquisto.

Pertanto alle Aziende sanitarie è fatto divieto di espletare autonome gare per l'acquisto di attrezzature, di beni e servizi di importi superiori alle soglie sopra definite.

Con il Decreto del Commissario ad acta n.11 del 2012 sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al Decreto n. 58 del 2011; in particolare il Decreto precisa:

  • la possibilità per le Aziende Sanitarie di effettuare acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000, limite non previsto per l'acquisto dei farmaci oncologici, riferito solo ai beni e servizi non ricompresi in contratto So.Re.Sa. S.p.A.; inoltre, precisa che l'importo di € 50.000, al di sotto del quale le Aziende sanitarie possano porre in essere autonome procedure d'acquisto, va inteso con riferimento al fabbisogno complessivo delle tipologie di bene o di servizio da acquistare dall'azienda sanitaria, evitando la possibilità di artificiosi frazionamenti;​

  • stabilisce, in ordine all'acquisto e/o noleggio di apparecchiature sanitarie per importi superiori ad € 200.000, che la valutazione di congruità in relazione al fabbisogno ed alla riorganizzazione delle reti ospedaliere e territoriali previste dai Decreti del Commissario ad acta n. 49 del 2010 e n. 22 del 2011, rilasciata dall'AGC 20 alla luce delle valutazioni di HTA (Health Technology Assessment), debba essere sempre acquisita preventivamente dall'azienda sanitaria interessata alla fornitura. Tale valutazione, per le attrezzature di particolare complessità, va effettuata, a richiesta dell'AGC 20, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa istanza, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole e pertanto l'acquisizione dell'attrezzatura dovrà intendersi coerente con il fabbisogno regionale.


Il successivo comma 15-ter, comma aggiunto dall'art.1, comma 29 della L.R. n. 16 del 7 agosto 2014 dispone che: " Le società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl  e di Sviluppo Campania S.p.A., e gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, sono obbligati a utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, da So.Re.Sa.".​


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