PI084816-24 | Il Disciplinare di Gara, all’art 5 (REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE), recita che: “In caso di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui ala c. 53 dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, [………]”.
Come previsto dalla legge e chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco della Prefettura sono quelle espressamente individuate nell’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e successive modifiche (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 19 dicembre 2020, n.484); tale elenco deve intendersi tassativo e di stretta interpretazione (TA.R. Campania, Napoli, sez. I, 23 marzo 2016, n. 1511). Il principio di tassatività delle cause di esclusione, già presente nel precedente corpus normativo e ribadito nel D.lgs 31 n. 36/2023 (art. 10 comma 2: “Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”), risulterebbe infatti svilito ove si consentissero interpretazioni estensive o eterodirette, andandosi altresì a mortificare il correlato interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti.
Ne discende che deve considerarsi nulla la clausola che preveda prescrizioni, a pena di esclusione, diverse da quelle previste dal codice degli appalti o dalla legge (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 26 febbraio 2021, n. 513; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n.7967).
Sul punto, eloquente e calzante la pronunzia del TAR Lombardia (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 21/07/2021, n.1775), che dispone: “È nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 la clausola del disciplinare che ricollega alla mancata iscrizione nella white list l'inammissibilità dell'offerta presentata, ove interpretata nel senso che essa impone di ottenere una iscrizione o di presentare una utile domanda ancorché le attività oggetto dell'appalto non rientrino in quelle previste per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della L. 190/2021”.
Orbene, nel caso di specie, l’attività oggetto di gara, non rientra in quelle espressamente individuate nell’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e successive modifiche, con la necessaria conseguenza che la clausola di cui all’art. 5 del Disciplinare di Gara deve ritenersi nulla.
Per tali motivi, al fine di eliminare i profili di illegittimità del bando e del disciplinare, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di voler intervenire tempestivamente sulla lex specialis, andando ad eliminare la cennata clausola escludente.
Cordiali saluti
| Attenersi
agli atti di gara, nonché alla normativa vigente nonché al comunicato dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione. |
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