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Dettaglio bando di gara

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO AL DOMICILIO DEGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO RESIDENTI DELLA REGIONE CAMPANIA

SoReSa SPA

Tufano Salvatore

€ 82.645.189,28 (Iva Esclusa)

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Forniture

Mercoledì, 6 Set 2023, ore 18: 00

Mercoledì, 27 Set 2023, ore 15: 00

Esiti e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

CV Commissione

21/12/2023CV Commissione giudicatrice

03 - CV Commissione Ossigenoterapia.zip

Atto di Ammissione

21/12/2023Determina di ammissione fase amm.va

Determinazione n.271 del 2023 ammissione fase amm.va gara ossigenoterapia domiciliare_signed.pdf

Esito

28/03/2024Determina di esclusione operatore lotti 1 e 2 e di aggiudicazione

Determinazione n.80 del 28 marzo 2024 aggiudicazione ossigenoterapia domiciliare.pdf

Avvisi

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Esiti non presenti...

Chiarimenti

Protocollo Domanda Risposta Allegato

PI096490-23

Con riferimento al quesito PI071856-23 e alla relativa risposta PI077043-23, si segnala che non è stato pubblicato il quesito n. 4 corrispondente alla risposta n. 4. Se ne richiede cortesemente la pubblicazione.Trattasi di refuso. Quanto indicato è la risposta n. 1 al quesito PI071857-23

PI092959-23

Si chiede conferma che, con riferimento alle dotazioni di interfacce di cui alle tabelle 11, 12 e 13 del Capitolato Tecnico, previste nella terapia con concentratori, siano da ricomprendersi anche quelle su indicazione specialistica (es. maschere di tipo "venturi", "reservoir" ecc.) nella gamma di misure per adulti e pediatriche.Si conferma.

PI089952-23

Con riferimento all’allegato 6 punto 12 e punto 13, si richiede se possibile ripartire diversamente i punteggi, a vantaggio del punto 13, in quanto la durata della batteria è un parametro che ha un aspetto migliorativo per il paziente molto più rilevante del parametro che identifica la Rumorosità.Si conferma quanto riportato negli atti di gara.

PI089951-23

Con riferimento all’allegato 6 punto 4 “Peso stroller cd. Piccolo” Si richiede se possibile offrire dispositivi portatili criogenici che hanno un peso inferiore ed un’autonomia superiore alle caratteristiche minime richieste, ma che non risultano rispondenti unicamente alla gamma dei flussi richiesti in quanto il flusso massimo erogato è pari a 5/l/m. Le 2 caratteristiche migliorative (peso e autonomia), hanno ricadute migliorative sulla qualità d’uso del paziente, a differenza del flusso a 6l/m che non offre vantaggi in termini di durata d’uso, e peso, valori di fondamentale importanza per il paziente. I dispositivi offerti devono possedere tutte le caratteristiche minime riportate nel Capitolato tecnico, in particolare si richiama quanto indicato nelle tab. 9 e 10 del predetto Capitolato.

PI089924-23

Con riferimento al Disciplinare, Art. 15 Offerta tecnica e chiarimento PI077043-23 punto 3, si richiede se sia possibile inserire nella relazione tecnica codici a barre “QR code” come approfondimento della relazione tecnica oltre o al posto degli allegati concessi dal chiarimento PI077043-23.Si conferma quanto riportato con la risposta n. 3a) al chiarimento PI077043-23. Gli allegati potranno essere prodotti soltanto in formato documentale (es. pdf ecc.).

PI089923-23

Con riferimento alla campionatura (disciplinare di gara punto 12.1, e chiarimento PI071857-23) si richiede se possibile presentare un singolo campione per i prodotti dello stesso modello che differiscono unicamente nella lunghezza (prolunghe) o nella taglia (maschere), ma hanno la medesima qualità e le medesime caratteristiche tecniche.

Si rimanda alla risposta fornita al quesito PI071857-23 n. 1)


PI089922-23

Capitolato tecnico: “3.1.1.1 Contenitore criogenico UNITA’ BASE (UB) e Materiale di consumo dedicato” pag. 8 tabella 7 parametro ID04: si chiede se il parametro ID04 “Presenza di flussimetro tarato con cifre ben visibili” sia inteso come manopola di impostazione di flusso di terapia tarato e con cifre ben visibili”.

Il parametro di che trattasi può essere inteso anche nel senso prospettato dall’operatore.

PI089921-23

A pag. 28 del Disciplinare si legge: “La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.” Si chiede conferma che trattasi di refuso e che le eventuali Dichiarazioni di copia conforme agli originali in proprio possesso debbano essere rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del DPR 445/2000, così come peraltro previsto a pag. 37 lettera k).Si rimanda al riscontro al quesito PI087590-23.

PI089919-23

Requisiti di Capacità tecnica e Professionale: si chiede conferma che per “ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando” si intendano gli esercizi finanziari 20-21-22.Si conferma

PI089857-23

Rispetto al possesso degli AIC si chiede la possibilità di offrire contenitori della capacità richiesta dai documenti di gara ma con AIC di altro titolare.

È possibile purché l'OE offerente sia in possesso di idonea autorizzazione alla commercializzazione del contenitore criogenico offerto in gara e purché venga dichiarato il titolare dell’AIC


PI089662-23

3.2.1 CONCENTRATORE FISSO, ID01 - “Concentrazione ossigeno minima 90%. Si fa presente che la maggior parte dei concentratori fissi immessi sul mercato riporta un valore di concentrazione pari a 90+-3% o pari a 87-96%. Si richiede pertanto, di voler ritenere valide quelle apparecchiature che presentano sulle schede tecniche tali valori.

Si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico rettificato. Con riferimento ai concentratori fissi è richiesta una concentrazione minima di ossigeno pari al 90%.

PI089607-23

1)Nell’Allegato A6, al criterio di valutazione n.20 “Tempistiche di intervento per la manutenzione straordinaria/correttiva”, viene richiesto che il concorrente dovrà riportare il valore del tempo di intervento tecnico nell’allegato A7. Si fa presente che nell’allegato A7 non è presente la colonna dedicata all’inserimento di tale valore. Tale mancanza riguarda le schede delle tre tipologie di concentratori (COX). 2)Nell’allegato A7, alla scheda del Concentratore Fisso, al punto ID14 “Presenza del contaore terapia” si chiede di sostituire il criterio 13 con il criterio 9. 3)Per ampliare la platea di pazienti che puo’ usufruire di ossigenoterapia domiciliare grazie all’utilizzo del concentratore fisso e per garantire terapie di ossigeno a flussi superiori ai 5 l/m, sarebbe auspicabile prevedere almeno un modello di CONCENTRATORE FISSO che possa erogare flussi di ossigeno superiori ai 5 l/min (di solito garantiscono flussi da 2 a 10 l/min). Le caratteristiche di tali dispositivi però non garantiscono i requisiti minimi richiesti dal capitolato per quanto riguarda i concentratori fissi. Si chiede pertanto la possibilità di inserire almeno un modello di concentratore fisso, tra quelli FACOLTATIVI, tale da poter garantire un’assistenza terapeutica ai succitati pazienti. 4)Per ampliare l’offerta tecnologica dei dispositivi portatili di ossigeno liquido (Stroller piccolo e stroller grande), si chiede di inserire unita’ portatili che abbiano un flusso da 1 a 5 l/min piuttosto che da 1 a 6 l/min.
1) Per mero refuso è stata riportato il riferimento all'Allegato A7. Il valore di cui trattasi deve essere inserito nella Relazione Tecnica, come, tra l'altro, indicato nell'indice a detta relazione (cfr. Allegato A8, cui si rimanda per ulteriori specificazioni)

2) Vedasi risposta n. 13 e) al quesito PI077736-23

3) Si conferma quanto riportato negli atti di gara; in particolare i dispositivi offerti quali “facoltativi” dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui alla tabella 11 del Capitolato tecnico rettificato

4) Si conferma quanto riportato nel Capitolato tecnico.

PI089515-23

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimenti: -Di seguito vengono elencati i chiarimenti richiesti relativamente alla compilazione dell’Allegato 7: 1) Si chiede conferma che per “distributore”, indicato nella maschera di tutti i moduli, si intenda l’operatore economico; 2)Si chiede conferma che la compilazione della colonna “indicare il valore corrispondente relativo all’apparecchiatura offerta” sia da fare solo nelle righe dove viene indicato un Criterio di valutazione; 3)In merito ai materiali di consumo, si chiede conferma che è richiesto l’inserimento del solo modello obbligatorio; 4)Nel foglio 06 relativo al concentratore fisso, il criterio indicato nella colonna “Rif. Allegato A6 – criteri di valutazione” (Criterio 13) non è pertinente: si richiede di identificare il Criterio 9, come indicato nell’Allegato A6. 5) L’art. 14.1 del Disciplinare di gara prevede che nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. Inoltre, l’allegato “A1-dichiarazione di partecipazione” specifica che tale dichiarazione, in caso di RTI costituendo, debba essere presentata congiuntamente in unica copia da tutti gli OO.EE. che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Date le molteplici dichiarazioni in esso contenute, siamo a chiedere che ciascun soggetto del RTI produca la propria dichiarazione di partecipazione, specificando il raggruppamento con il quale partecipa alla procedura. 6) L’art. 4 del Disciplinare di gara stima i costi della manodopera nella misura del 20% del valore complessivo dell’appalto. Si chiede di specificare ed indicare i costi della manodopera in relazione ad ogni lotto.1) Si conferma 

2) Vedasi risposta n. 13 b) al quesito PI077736-23

3) Vedasi risposta n. 13 c) al quesito PI077736-23

4)Vedasi risposta n. 13 e) al quesito PI077736-23 

5) Vedasi risposta al quesito PI087927-23

6) Vedasi risposta n. 15 al quesito PI077738-23.

PI089514-23

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimenti: 1) Si chiede di confermare che nella busta denominata “caricamento lotti” sia possibile caricare documentazione fino a 100 mb per ogni singolo campo di cui si compone. 2) In fase di caricamento dell’offerta economica, il Disciplinare di gara prevede all’art. 16 che l’O.E. debba inserire nel file “Articoli” i prezzi unitari offerti per le voci A1, B1, C1, D1, E1, F1. Una volta inserito in piattaforma il file “Articoli” compilato, il sistema calcola in automatico il valore offerto complessivo su base annuale. Tuttavia, il ribasso viene calcolato dal sistema sull’importo a base d’asta quadriennale. Pertanto, il ribasso che viene calcolato automaticamente dal sistema non può risultare in alcun modo indicativo del reale ribasso offerto dall’O.E., dal momento che viene calcolato con due fattori (prezzo offerto annuale/base d’asta quadriennale) non rapportabili tra di loro. Si chiede di modificare la piattaforma affinché il ribasso offerto sia calcolato correttamente. 3) A pag.46 del Disciplinare, vengono richieste le schede di sicurezza recanti informazioni sui possibili rischi connessi alla presenza e all’uso dell’apparecchio: si chiede di confermare che l’Ente intenda inserimento nel CAMPO G delle schede di sicurezza dell’ossigeno liquido e ossigeno gassoso, prodotti che sono contenuti in alcuni apparecchi offerti nella presente procedura di gara. 4) A pag.46 del Disciplinare, viene richiesta copia della certificazione CE: si chiede di confermare che tali documenti siano richiesti solo per le apparecchiature. 5) Si chiede di confermare che, assieme alle certificazioni di qualità e alle certificazioni CE, siano accettate in lingua originale anche le Dichiarazioni di conformità dei dispositivi. 6) Si chiede di confermare che la durata della convenzione sia di 12 mesi. 7) A pag.17 del Capitolato Tecnico viene richiesto, sia per i servizi connessi alla fornitura di ossigeno liquido (LOX) che per i servizi connessi alla fornitura di concentratori (COX), interfacciamento con la piattaforma regionale SINFONIA. Si richiede la consegna delle specifiche tecniche/informatiche della piattaforma, nello specifico del documento citato al punto n) della Determinazione del Direttore Generale n. 190 del 03.08.2023, denominato “Interface Agreement ditte Registrazione Consegna”, nell’ultima versione disponibile/rilasciata alla data odierna (Versione: 1.10 - Data:10-10-2022), in modo da poter valutare tecnicamente l’integrazione della stessa con i sistemi informatici dell’operatore economico. 8) Nell’Allegato A6-Criteri di valutazione, al punto 13 Autonomia batteria concentratore trasportabile viene indicato che il punteggio verrà attribuito con formula lineare, ma il punteggio massimo è indicato nella colonna dei punti tabellari: si chiede di chiarire il metodo di calcolo del punteggio di tale criterio.
1) Si conferma

2) L'anomalia è stata risolta. Si prega di inserire nuovamente l'offerta a sistema. In caso di difficoltà, contattare l'assistenza SIAPS alla mail: hd-siaps@soresa.it 

3) Le schede di sicurezza sono richieste ove pertinenti;

4) Si conferma

5) E' ammessa la presentazione in lingua inglese anche delle Dichiarazioni di conformità dei dispositivi. Per le altre lingue, diverse dall'inglese, si necessita di traduzione in lingua italiana. Si veda, per completezza, anche risposta al quesito PI087930-23

6) Si conferma

7) Il manuale è pubblicato nella sezione "atti di gara"

8) Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett k), (v)  e agli atti di gara rettificati e alla risposta al quesito PI079082-23

PI089513-23

L'Allegato A6 al punto 1 - Contenitore criogenico fisso LOX - richiede che: "Il tasso di dispersione dovrà essere lo stesso per tutti gli AIC previsti in offerta dall'OE per lo specifico modello/marca". Ciò non è possibile in quanto le 3 capacità richieste e meglio indicate nell'allegato A7 (litri 20, 31 e 45) hanno differenti tassi di dispersione. Si richiede pertanto di stralciare la richiesta.

Il valore indicato quale requisito minimo, di cui all’ID 10 tab. 7) del Capitolato Tecnico, andrà soddisfatto almeno in capo al contenitore criogenico da 31 litri. È tollerato un tasso di dispersione maggiore del 2%, rispetto a quello previsto quale requisito minimo (0,85 kg/giorno), per i soli contenitori da 45 litri.

PI089060-23

Rif. Allegato “A7 – Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio” – all’interno del foglio “Note per la compilazione, il punto 2) richiede la creazione di ulteriori fogli excel per le apparecchiature facoltative offerte per le categorie 04 – 05 (contenitori criogenici portatili piccolo e grande) e 06 – 07 – 08 (concentratori fissi, portatili e trasportabili); sembrerebbe pertanto non ammessa la presentazione di modelli facoltativi per i contenitori criogenici fissi da 20, 31 e 45 litri. In virtù del quesito PI074655-23 e della relativa risposta PI077049-23, vogliate invece confermare che sia possibile presentare modelli facoltativi anche per i contenitori criogenici fissi duplicando poi i corrispondenti fogli excel all’interno dell’Allegato A7.Si conferma.

PI088067-23

Rif. art. 15 del Disciplinare di Gara “Offerta Tecnica”, pag. 45 “Relazione tecnica: di massimo 20 pagine A4, utilizzando un carattere non inferiore a 11 punti e un’interlinea di 1,5, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, i criteri di valutazione discrezionali contrassegnati con la lettera D (discrezionali),oltre il criterio quantitativo Q n.20 (Tempistiche di intervento per la "manutenzione straordinaria/correttiva") e il criterio tabellare T n. 16 (Esecuzione del servizio anche nel territorio dell'Unione Europea), in particolare dovrà contenere, almeno, le informazioni e gli elementi indicati nell’Allegato “A8 – Indice Relazione Tecnica” al presente Disciplinare che costituirà indice della predetta relazione tecnica” – Si fa presente che l’Allegato A8 contiene l'elencazione di 5 ulteriori criteri di valutazione (gamma di allarmi, interfaccia, gamma interfacce, gamma concentratori fissi e gamma concentratori portatili) in aggiunta a quelli richiamati nel Disciplinare al punto “Relazione tecnica”, non discrezionali ma quantitativi/tabellari. Al fine di consentire agli Operatori Economici di illustrare il servizio nei sui aspetti essenziali, vogliate confermare che la descrizione di questi criteri di valutazione aggiuntivi non rientri nel computo delle 20 pagine previste per la relazione tecnica.Si conferma

PI087930-23

Rif. art. 15 del Disciplinare di Gara “Offerta Tecnica”, pag. 47 “Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana” – al fine di non aggravare ulteriormente la quantità di documentazione da presentare e considerati i costi aggiuntivi da sostenere per la produzione delle traduzioni giurate, vogliate confermare che, in caso di documentazione in lingua diversa da quella italiana, sia sufficiente presentare una traduzione “semplice” corredata da autocertificazione di conformità all’originale in proprio possesso resa ai sensi del DPR 445/2000.Si conferma la presentazione della traduzione in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con poteri di firma la cui procura sia stata caricata a Sistema.

PI087927-23

Rif. allegato “A1 – Dichiarazione di partecipazione”, pag. 37 del Disciplinare di gara – si chiede cortesemente di confermare che la dicitura “La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte (…) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo” sia da considerarsi un refuso. Di fatto, nell’ipotesi di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ogni singola Azienda dovrà indicare all’interno di tale dichiarazione il proprio ruolo all’interno del R.T.I. (mandataria/mandante). Pertanto, vogliate precisare che ogni singola ditta componente il R.T.I. debba rendere e sottoscrivere la propria “domanda di partecipazione” senza necessità che la stessa venga sottoscritta “reciprocamente” da tutte le aziende del raggruppamento.Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Si rimanda, per completezza, alla risposta fornita al chiarimento n. 14 del quesito PI077738-23. Le singole aziende del costituendo/costituito RTI dovranno compilare, separatamente, gli allegati A2 DGUE e A2 -BIS Integrazione DGUE, oltre agli altri allegati così come indicato nel Disciplinare di Gara, cui si rimanda.

PI087925-23

Con riferimento al quesito PI074655-23 e alla relativa risposta PI077049-23 in base alla quale evidenziate che sarà oggetto di valutazione solo il dispositivo identificato come obbligatorio, vogliate confermare che anche relativamente alla campionatura sia possibile campionare solo il materiale indicato dall’Operatore Economico come “obbligatorio”, ferma restando la presentazione delle schede tecniche di tutti i materiali di consumo proposti (obbligatori e facoltativi). Si conferma

PI087590-23

A pag. 28 del disciplinare si riporta che “La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05”. Si chiede di confermare che sia un refuso e che la conformità all’originale possa essere resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445.Si conferma quanto riportato negli atti di gara. A maggior chiarimento di quanto ivi indicato, si rappresenta che trattasi delle modalità attestanti la conformità delle copie informatiche di documenti analogici e delle copie analogiche di documenti informatici di cui a gli artt. 22 e 23 del d.lgs. 82/05.

PI086911-23

Gli allegati in word pubblicati, nello specifico l’Allegato A1 e A2bis, hanno dei campi bloccati che non rendono possibile la corretta compilazione delle dichiarazioni da parte dell'Operatore Economico. Non è possibile neanche copiare l’intero testo per aggiungere e/o modificare in base a quanto dichiarare. Si chiede, pertanto, di ripubblicare tali file senza protezioni, per evitare agli Operatori Economici, di dover ritrascrivere integralmente l’intero testo.Gli allegati in questione sono stati ripubblicati in formato editabile.

PI086910-23

Si chiede conferma che la disciplina normativa da applicare a questa procedura è quella prevista dal D.Lgs. 50/2016.Si conferma

PI080334-23

Nel criterio 20 dell’Allegato A6 c’è scritto che il tempo di intervento di manutenzione dei COX deve essere riportato nell’Allegato A7, ma nell’allegato A7 non c’è un campo specifico per indicare questo dato. Dove va indicato questo dato?Il valore in questione deve essere riportato nella Relazione Tecnica, come indicato nell'Allegato A8 - Indice relazione tecnica, cui si rimanda.

PI080333-23

Nel capitolato tecnico a pag. 21 in basso c’è scritto che i mezzi e i prodotti non dovranno riportare le indicazioni relative al prodotto (per la privacy) Ma essendo l’ossigeno un gas comburente in grado di innescare ed alimentare la combustione di materiali con rischi di incendi difficilmente estinguibili, le vigenti disposizioni ADR ed Assogastecnici, impongono che la scritta “trasporto Ossigeno” sia ben visibile sulle fiancate dei furgoni adibiti al trasporto di tale prodotto anche per facilitare gli eventuali interventi dei mezzi di emergenza in caso di incidenti. Oltre a tale scritta dovrà essere ben visibile, se del caso, il Simbolo a losanga indicante gas compresso e rischio di combustione come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei trasporti stradali per merci pericolose. Chiediamo chiarimenti in merito.Trattasi di refuso. Fermo restante la garanzia di riservatezza del paziente, la consegna dovrà avvenire nei limiti della normativa vigente.

PI080230-23

Capitolato Tecnico, Punto 3.2.3 pag. 14, si richiede come caratteristica minima dei concentratori portatili al punto ID02, la possibilità di flusso sia continuo che pulsato, essendo il flusso continuo una funzione che i concentratori portatili in commercio non hanno si chiede di stralciare la richiesta di flusso continuo dalla caratteristica minima ID02.Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. i) punto ii) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione.

PI080229-23

Nel Capitolato tecnico a pagina 10, punto 3.1.1.2, si chiedono 2 misure con capacità di 2 e 5 litri. Successivamente si dettagliano le caratteristiche indicando capacità geometriche in liquido e gassoso per ciascuna di esse. Le capacità dettagliate corrispondono a prodotti in commercio, mentre quelle indicate al punto precedente (2 e 5 litri) non è chiaro a cosa si riferiscano, si chiede, dunque, conferma che trattasi di refuso.Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. d), e) ed f) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione.

PI079606-23

1.Nell’allegato A7 – Questionario requisiti minimi, si chiede di confermare che non sia obbligatorio per un “dispositivo facoltativo” la rispondenza a tutte le caratteristiche indicate, in quanto alcuni dispositivi hanno caratteristiche differenti che potrebbero essere vantaggiose per alcuni pazienti. 2.Rispetto al punto 3.3 a pag.15 del capitolato tecnico MATERIALE DI CONSUMO caratteristiche minime, si chiede di confermare che la frase “le apparecchiature siano di tipo latex-free” sia un refuso. 3.Nel Capitolato Tecnico alla pagina 26 Punto a) verifica dei locali, la stazione appaltante stabilisce che “Prima di procedere all’installazione dei concentratori, l’Operatore dovrà provvedere a verificare le condizioni e l’idoneità strutturali del luogo di consegna”. Tale tipologia di verifica non rientra nelle competenze specifiche dell’HomeCare Provider. Per tale motivo si chiede la riformulazione del punto in questione. 4.Nel Capitolato Tecnico in riferimento al punto b) Installazione dei dispositivi riportato a pag. 26 è indicato quanto segue: “dovrà essere riportata sul Verbale di prima consegna apposita dichiarazione di congruità attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata”, si chiede di chiarire cosa si intenda per dichiarazione di congruità. Non è in capo all’HomeCare Provider una valutazione di questo tipo. 5.Nel Capitolato Tecnico al punto 3.9 Ritiro attrezzature e riutilizzo a pag. 32 viene menzionata la 1) certificazione di sanificazione e la 2) dichiarazione di sanificazione che l’HomeCare Provider deve produrre nel caso di consegna degli ausili a nuovi assistiti. Si chiede di confermare che tali documenti debbano essere solo archiviati dall’azienda fornitrice (come attestazioni delle procedure svolte) ma non anche consegnati agli assistiti o trasmessi alle Asl di riferimento ad ogni consegna effettuata.
1) I dispositivi facoltativi devono soddisfare le caratteristiche minime di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 e relativi sottoparagrafi

2) Trattasi di refuso. Per completezza si veda anche la risposta al quesito PI071856-23 (n. 2).

3) Si conferma quanto riportato negli atti di gara

4) Si conferma quanto riportato negli atti di gara. Si tratta di un’attestazione che l’apparecchio consegnato coincide con quanto prescritto/ordinato

5) Il certificato di sanificazione dovrà essere allegato al verbale di consegna e caricato sulla piattaforma SINFONIA.

PI079605-23

1.A pagina 8 del capitolato, punto 3.1.1.1 si riporta: “La ditta si impegna a fornire in gara, almeno, contenitori criogenici (UB) delle seguenti capacità di ossigeno liquido: a.20 lt (+/- 5%); b.31 lt (+/- 5%); c.45 lt (+/- 5%)” Visto che la fornitura di ossigeno liquido oggetto di gara prevede un prezzo a base d’asta per metro cubo ed un canone die per ciascuna giornata di terapia, senza considerare il prezzo a confezione, e visto che la stragrande maggioranza delle ditte fornitrici di ossigeno liquido presenti sul mercato posseggono prettamente confezioni da 31 litri, si chiede di specificare che non sia obbligatorio avere in dotazione confezioni di capacità differenti. 2.Il punto 3.1.1.2 a pag.10 del capitolato tecnico nella descrizione si riporta “il contenitore trasportabile dovrà essere reso disponibile in almeno due misure: con capacità di 2 lt e con capacità di 5 lt” mentre nelle tabelle 9 e 10 si parla di capacità geometrica di 0,5lt e 1,2 litri”. Si chiede di confermare che le due descrizioni siano equivalenti, cioè che capacità di 2 lt e con capacità di 5 lt sia sinonimo di capacità geometrica di 0,5lt e 1,2 litri. 3.Nel capitolato tecnico è richiesto come requisito minimo per il concentratore fisso (3.2.1) “Flusso continuo almeno da 0,5 a 5 l/m”, si chiede di voler rettificare sostituendolo con “Flusso continuo almeno da 1 a 5 l/m”, in modo tale da permettere di includere nell’offerta il maggior numero di dispositivi disponibili sul mercato, tali da poter soddisfare tutte le possibili esigenze dei pazienti in terapia. 4.Si fa presente che nella scheda di valutazione del concentratore trasportabile al punto ID04 viene richiesto “Flusso pulsato con regolazione ad intervalli almeno unitari con un bolo fino a 190 ml”. Il valore del BOLO a 190 ml identifica un modello specifico di concentratore trasportabile, questo non garantirebbe la clausola di concorrenza, visto che la maggior parte dei manuali dei Concentratori Trasportabili riportano i livelli di flusso pulsato senza indicare il volume del BOLO di ossigeno. Si chiede se fosse possibile indicare soltanto il numero minimo di livelli di flusso erogabili senza specificare il volume del bolo, in modo da inserire in gara il maggior numero di dispositivi presenti sul mercato, tali da poter soddisfare tutte le esigenze dei pazienti in ossigenoterapia domiciliare. 5.Nel capitolato tecnico è richiesto come requisito minimo per il concentratore portatile (3.2.3), ai punti ID02, ID03 e ID05 la possibilità di “Flusso sia CONTINUO che pulsato”. Si chiede di voler rettificare sostituendolo con “Flusso PULSATO” visto che la quasi totalità dei dispositivi portatili, quindi con peso contenuto, erogano ossigeno solo a flusso pulsato.1) Si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico rettificato; 
2) Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. d), e) ed f) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione;
3) Si conferma quanto riportato negli atti di gara;
4) Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. g) punto ii) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione;  
5) Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. i) punto ii) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione.

PI079423-23

1) Capitolato tecnico pag. 27 art. 3.6.4 CONSEGNA E MANUTENZIONE DEI CONCENTRATORI DI OSSIGENO - COX – C) VERIFICA TECNICA Si chiede di chiarire cosa si intende per verificare “la presenza ed il corretto funzionamento di blocchi ed interblocchi elettrici e meccanici”. Si fa presente inoltre che trattandosi di dispositivi di Classe II, ai sensi della norma CEI EN 62353, si è tenuti ad una esclusiva verifica biennale della sicurezza elettrica mediante verifica della dispersione del dispositivo e delle parti applicate, così come da voi anche specificato a pag. 30 (3.8.2 Assistenza ossigenoterapia COX). ***************************************************************************** 2) Capitolato tecnico pag. 31 art. 3.8.2 ASSISTENZA OSSIGENOTERAPIA COX Si chiede di chiarire che la necessità di effettuare l’igienizzazione dell’apparecchio deve intendersi per gli interventi di manutenzione ordinaria svolti presso i locali dell’operatore e non presso il domicilio dell’assistito, non sussistendo, in quest’ultimo caso, le condizioni minime di sicurezza per effettuare il trattamento con agenti chimici. ***************************************************************************** 3) Capitolato tecnico pag. 32 art. 3.9 RITIRO ATTREZZATURE E RIUTILIZZO – a) igienizzazione dell’ausilio Si chiede che i certificati di sanificazione siano mantenuti a disposizione per ogni verifica di conformità da parte dell’operatore ma non necessariamente forniti all’assistito. ***************************************************************************** 4) Capitolato tecnico pag. 34 art. 3.10.1 RILEVAZIONE DEI CONSUMI DI OSSIGENO Si chiede di chiarire meglio in cosa possano consistere le modifiche che l’operatore dovrebbe apportare entro il decimo giorno successivo alla fine del mese nella piattaforma SINFONIA. ***************************************************************************** 5) Capitolato tecnico pag. 38 art. 4 FATTURAZIONE Si chiede di chiarire meglio cosa si intende dicendo che la fatturazione avrà, come base, “il costo a metro cubo aggiudicato”. Si ritiene infatti che la fatturazione, trattandosi di farmaco AIC, debba invece avere come base la confezione, nel rispetto di quanto già confermato dal Ministero in più occasioni. 1) Si concorda nel senso prospetto dall’operatore, come da normativa di riferimento.

2) Si conferma l'interpretazione nei termini prospettati nella richiesta di chiarimento in esame;

3) I certificati di sanificazione devono essere caricati in SINFONIA, ove consentito dalla piattaforma.

4) L’operatore dovrà provvedere a segnalare sulla piattaforma SINFONIA eventuali disallineamenti tra le forniture/consegne effettuate e quelle previste dal piano terapeutico, anche ai fini della corretta contabilizzazione delle stesse e gestione del piano terapeutico.

5) La fatturazione dovrà avvenire secondo la normativa vigente. Alla base del calcolo, come unità di misura per l'ossigeno, dovrà essere considerato il valore relativo al "prezzo a metro cubo" offerto in sede di gara, ovvero aggiudicato

PI079415-23

1) Capitolato tecnico pag. 8 art. 3.1 - 3^ comma - FORNITURA DI OSSIGENO ALLO STATO LIQUIDO (LOX) La presenza del titolo e del lotto del farmaco ossigeno sui documenti di trasporto appare ridondante considerato che il rilascio del lotto viene fatto in base alle specifiche di analisi del titolo definite dalla Farmacopea. Si evidenzia inoltre che la rintracciabilità viene assicurata proprio dal lotto che si chiede sia l’unica informazione tra le due necessaria da riportare sui documenti. Si fa, inoltre, presente che viene richiesto che la quantità di ossigeno sia espressa in litri: si ricorda che, con l’introduzione dell’AIC, il farmaco deve essere espresso in confezioni il cui contenuto in litri e/o mc è fisso per specifica confezione e validato dalla normativa vigente. Si chiede quindi di rivedere la richiesta. ***************************************************************************** 2) Capitolato tecnico pag. 9 - Tabella 7 – art. 3.1.11 CONTENITORE CRIOGENICO UNITÀ BASE (UB) E MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO Si chiede di esplicitare meglio la caratteristica definita all’ID07: “Dotato di valvola di riempimento autobloccante” trattandosi probabilmente di una specifica non correlata all’utilizzo da parte del Paziente. Si chiede inoltre di chiarire se è possibile considerare come equivalente alla specifica ID12: “Dotato di etichette adesive riportanti le indicazioni, in lingua italiana, per l’utilizzo in sicurezza” la fornitura del manuale di utilizzo da parte dei Pazienti comprensivo delle stesse specifiche in modo da garantire agli stessi una maggiore fruibilità delle informazioni. ***************************************************************************** 3) Capitolato tecnico pag. 14 – Tabella 13 – art. 3.2.3 CONCENTRATORE PORTATILE Chiarire meglio le caratteristiche minime del dispositivo dal momento che quanto specificato in ID03-ID04-ID05 appare sovradimensionato e non corrispondente alla tipologia di concentratore richieste. ***************************************************************************** 4) Capitolato tecnico pag. 23 art. 3.6.2 DOCUMENTO DI TRASPORTO Si prega di riconsiderare, tra le informazioni richieste nei documenti di trasporto, la necessità di riportare tutto quanto indicato. In particolare, si ritiene che il riferimento “servizio di ossigenoterapia domiciliare” sia non necessario e sovrabbondante e che l’indicazione del “riferimento e data ricezione ordine di fornitura” sia facilmente collegabile alla consegna mediante caricamento sulla piattaforma SINFONIA della copia in formato pdf nelle 24 ore indicate. ***************************************************************************** 5) Capitolato tecnico pag. 24 art. 3.6.3 CONSEGNA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO ALLO STATO LIQUIDO - LOX Si chiede di chiarire cosa si intende per “…manutenzione non superiore ad 1 anno rispetto alla data di consegna del contenitore criogenico”.1) La fornitura e la relativa fatturazione dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente.

2) Si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico rettificato

3) Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett i) e agli atti di gara rettificati

4) Si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico rettificato

5) Si rimanda alla risposta fornita al chiarimento PI074698-23

 

PI079082-23

1) Allegato A6 - CRITERI DI VALUTAZIONE – p.to 13 “Autonomia batteria concentratore trasportabile” Si fa presente che non sono indicati i valori range dell’autonomia della batteria e i corrispondenti punteggi. Si chiede, pertanto, di integrare il criterio di valutazione con quanto mancante per determinare il punteggio tabellare. ***************************************************************************** 2) Allegato A6 - CRITERI DI VALUTAZIONE – p.to 24 “Possesso certificazione SA 8000” Si chiede la possibilità di presentare, in sostituzione della certificazione, documentazione attestante che l’Azienda partecipante operi secondo etica e responsabilità sociale. ***************************************************************************** 3) Allegato A6 - CRITERI DI VALUTAZIONE – p.to 26 “Possesso di certificazione di Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione (ISO 37001) Si chiede la possibilità di presentare, in sostituzione della certificazione, documentazione attestante che l’Azienda partecipante disponga di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. ***************************************************************************** 4) Capitolato tecnico pag. 34 art. 3.10.1 RILEVAZIONE DEI CONSUMI DI OSSIGENO È richiesto “…..In ogni caso, per ciascun lotto, si rappresenta che, in caso di disallineamento delle forniture effettuate rispetto a quelle previste da piano terapeutico, la Ditta dovrà provvedere, entro il decimo giorno successivo alla fine del mese, ad effettuare l’opportuna modifica nella piattaforma SINFONIA”. Si chiede di specificare cosa si intende per “...la Ditta dovrà provvedere…ad effettuare l’opportuna modifica nella piattaforma SINFONIA”. ***************************************************************************** 5) Capitolato tecnico pag. 26 art. 3.6.4 CONSEGNA E MANUTENZIONE DEI CONCENTRATORI DI OSSIGENO – COX b) Installazione dei dispositivi È richiesto che “La fornitura delle attrezzature dovrà essere comprensiva, se previsti, delle batterie e dei gruppi di continuità…..” Si chiede che possa essere inserita tra le basi d’asta della gara, una quotazione anche per le forniture aggiuntive di batterie e forniture di gruppi di continuità. ***************************************************************************** 6) Capitolato tecnico pag. 27 art. 3.6.4 CONSEGNA E MANUTENZIONE DEI CONCENTRATORI DI OSSIGENO – COX b) Installazione dei dispositivi In questo articolo si parla anche della bombola di gassoso da fornire come backup insieme alla fornitura di concentratore di ossigeno cox. “…Tale bombola dovrà essere periodicamente verificata ed eventualmente sostituita per utilizzo o per scadenza di prodotto”. Si chiede di confermare che nei casi in cui la bombola venga sostituita per utilizzo o scadenza, la nuova bombola consegnata dia origine a nuova fatturazione.
1) Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q2): base d'asta 3 ore (180 minuti) a flusso 2 l/m. Il concorrente dovrà indicare l'autonomia in minuti della batteria del concentratore trasportabile offerto, in funzionamento ad un flusso di 2 l/m .


2) 3) Si rimanda alle risposte fornite ai chiarimenti PI071857-23 (n.2) e PI076217-23.


4)  La ditta può registrare le consegne e modificarle entro il decimo giorno successivo alla consegna.


5) Si conferma quanto riportato negli atti di gara.

6) Si conferma. Resta inteso che la bombola di back-up dovrà avere una scadenza non inferiore a sei mesi dal momento della consegna. Per completezza si rimanda anche alle risposte fornite ai chiarimenti n. PI074688-23 e PI074702-23

PI078994-23

1) Capitolato tecnico pag. 12 art. 3.3.1 CONCENTRATORE FISSO È richiesto al p.to ID02 “Flusso continuo almeno da 0,5 a 5 l/min” Si chiede la possibilità, per una maggior scelta prescrittiva da parte dello specialista, di presentare anche concentratori con flusso continuo da 1 a 5l/min che rimarrebbero esclusi dalla presente procedura. ***************************************************************************** 2) Capitolato tecnico pag. 14 art. 3.3.2 CONCENTRATORE PORTATILE È richiesto ai p.ti: - ID02 “Possibilità di flusso sia continuo che pulsato, con tre livelli di impostazione (ID03, ID04, ID05)” - ID03 “Flusso continuo di almeno 2 l/m con regolazione ad intervalli di 0,5 l/m” - ID05 “Flusso pulsato e continuo con flusso continuo ad almeno 2 l/m” Si fa presente che i concentratori portatili attualmente sul mercato non possiedono la doppia modalità di flusso (continua e pulsata) perché caratteristica propria dei concentratori di ossigeno trasportabili. I concentratori portatili presentano solo un flusso pulsato a boli. Pertanto, si chiede di stralciare la richiesta di “Flusso continuo” ai p.ti ID02, ID03 e ID05. ***************************************************************************** 3) Capitolato tecnico pag. 15 art. 3.3. MATERIALE DI CONSUMO: caratteristiche minime È richiesto che “(…) si chiarisce che dovranno essere forniti soltanto connettori, tubi e materiale di consumo e interfacce progettate per l’uso con apparecchiature per ossigenoterapia e dovranno essere conformi ai requisiti del regolamento (UE)2017/745 sui dispositivi medici”. Si fa presente che attualmente l’obbligo di ri-certificazione secondo il nuovo regolamento UE 2017/745 è stato prorogato al 31/12/2028. Pertanto, i produttori, la cui certificazione non è attualmente in scadenza, possono commercializzare i propri dispositivi secondo la Direttiva 93/42 e sm.i. Si chiede, dunque, di accettare dispositivi medici conformi anche alla Direttiva 93/42 e s.m.i 2007/47 che altrimenti verrebbero esclusi dalla suddetta procedura di gara. ***************************************************************************** 4) Capitolato tecnico pag. 15 art. 3.3. MATERIALE DI CONSUMO: caratteristiche minime È richiesto che “(…) Il suddetto materiale deve essere pertanto accompagnato da dichiarazione del fabbricante o del legale rappresentante o dell’operatore concorrente di compatibilità con la tipologia di apparecchiatura a cui si riferisce.” Si fa presente che il materiale di consumo utilizzato in ossigenoterapia ha connettori universali per il collegamento alle varie fonti di ossigeno e dunque è compatibile con tutte le apparecchiature presenti sul mercato. Pertanto, si chiede di stralciare la richiesta di dichiarazione di compatibilità. 1) Si conferma quanto riportato nel Capitolato tecnico; 
2) Si rimanda  alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. i) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione;
3) Si accettano dispositivi medici conformi anche alla Direttiva 93/42 e s.m.i 2007/47; 
4) Si conferma quanto riportato nel Capitolato tecnico.

PI078554-23

1.Relativamente alla documentazione tecnica “se del caso” e nello specifico, la certificazione ISO 45001, la certificazione SA 8000 e la certificazione ISO 37001, si chiede di confermare che non siano certificazioni obbligatorie. 2.Sempre relativamente alle specifiche certificazioni richieste, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, possano eventualmente essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso. 3.Le specifiche certificazioni richieste, possono essere oggetto di avvalimento? 4.In riferimento alla predisposizione della campionatura, in caso di partecipazione a più lotti di gara, tenuto conto che l’ampiezza della gamma delle interfacce è un criterio di valutazione e di attribuzione del punteggio, si chiede di confermare che non debba essere duplicata e che sia possibile inviare una campionatura unica riferita a più lotti con l’indicazione, sulle etichette, dei lotti di partecipazione1) Si conferma; 
2) Si conferma; 
3) L’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, può essere adoperato al solo fine di dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) pertanto, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dall’allegato A6 in merito al possesso delle certificazioni, queste dovranno essere possedute dall’operatore economico (ragione sociale) partecipante alla gara;
4) Si conferma.

PI078553-23

1.Si chiede di confermare che i documenti a comprova dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta dovranno essere inseriti nel sistema AVCPass solo in fase di comprova, e solo previa esplicita richiesta da parte della Stazione Appaltante. 2.Art. 7 del Disciplinare di gara, punto 7.3 si riporta “Il concorrente deve aver regolarmente eseguito almeno due forniture nel settore oggetto di gara (ossia forniture di ossigeno terapeutico al domicilio degli assistiti) nell’ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando presso Committenti pubblici e/o privati”. Si chiede di confermare che tale requisito, nell’ipotesi di partecipazione in RTI, debba essere posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso. 3.Una delle attività legate al Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare è l'attività di trasporto a domicilio dei contenitori di ossigeno in forma liquida e di apparecchiature in grado di erogare ossigeno gassoso. Tale attività può essere affidata ad un terzo in possesso della regolare licenza di trasportatore per conto terzi. Nel caso in cui l’operatore economico abbia in atto con una società di trasporti un "contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara", si chiede di confermare che l'affidamento al terzo dell'attività di trasporto, "non si configura come attività affidata in subappalto" ai sensi dell'art.105, comma 3 c-bis) e, quindi, non debba essere dichiarata nel DGUE. 4.Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione a più lotti di gara, è lasciato all’operatore economico scegliere se emettere una garanzia provvisoria unica oppure una per ogni singolo lotto. 5.E’ corretto aver inteso che le dichiarazioni da caricare in piattaforma nel Campo A nel Campo B possono essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal legale rappresentante? 6.La piattaforma SIAPS non riporta il Campo J. Si chiede dove vada caricata la certificazione ISO 45001. 7.La piattaforma SIAPS non riporta il Campo L. Si chiede dove vada caricata la certificazione ISO 140001. 8.Nel disciplinare, Art. 15 si prevede che l’operatore carichi nel Campo A della piattaforma una Dichiarazione che le apparecchiature sono di tipo latex free. Si chiede di confermare che la caratteristica “latex free” e “privi di ftalati” sia da riferirsi al solo materiale consumabile. 9.Nell’allegato A8 Indice della relazione tecnica, è previsto che si possa allegare della “Documentazione tecnica eventuale”. Si chiede di confermare che tale documentazione non rientri nel conteggio delle 20 pagine previste per la relazione. 10.Nel Campo H della piattaforma andranno allegate le Certificazioni CE. Si chiede di confermare che siano richieste solo le dichiarazioni relative ai contenitori e ai concentratori.
1) Si conferma; 
2) Si conferma;
3) Si conferma; 
4) Si conferma; 
5) Si conferma;
6) e 7) Si rimanda alla risposta al quesito  PI071856-23 (3b). 
8) Si conferma;
9) Si conferma; 
10) Si conferma.

PI077739-23

1) Con riferimento al punto 3.1.1.1 del Capitolato Tecnico dedicato al “Contenitore criogenico UNITA’ BASE”, viene stabilito che: «Ai pazienti in trattamento con Ossigeno liquido, la Ditta aggiudicataria consegnerà, presso il domicilio dell’assistito, un contenitore criogenico Unità base (UB) con capacità adeguata alle esigenze terapeutiche del paziente. La ditta si impegna a fornire in gara, almeno, contenitori criogenici (UB) delle seguenti capacità di ossigeno liquido: 16 lt (+/- 5%); 31 lt (+/- 5%); 45 lt (+/- 5%). Ogni unità base offerta (16, 31, 45 lt) deve essere costruita secondo le normative vigenti e deve soddisfare le caratteristiche tecniche minime indicate nella Tabella 7». ed, in particolare, alla richiesta di fornitura di contenitori criogenici (UB) della capacità di ossigeno liquido 45 lt (+/- 5%), in ossequio al principio di equivalenza – da Voi utilizzato nella risposta PI077043-23 resa in data 25.5.2023 – si chiede se la richiamata previsione della lex specialis possa essere intesa nel senso di consentire l’offerta di contenitori della capienza anche da 41 lt (+/- 5%), considerando che a livello prestazionale garantiscono sostanzialmente di soddisfare pari durata di somministrazione e, quindi, di terapia per il paziente, oltre ad avere medesimo ingombro. ****************************************************************************** 2) Con riferimento all’art. 3.3 MATERIALE DI CONSUMO del Capitolato Tecnico, caratteristiche Minime viene stabilito che: «le apparecchiature siano di tipo latex-free e i dispositivi medici utilizzati per l’ossigenoterapia siano di tipo latex-free e privi di ftalati” ed alla successiva Vs. risposta PI077043-23 del 26/07/2023, si ribadisce la difficoltà a reperire sul mercato dispositivi medici privi di ftalati; in particolare non esistono sul mercato maschere reservoir prive di ftalati. Si chiede, pertanto, la possibilità di presentare modelli con ftalati. 1) Si conferma quanto riportato nel Capitolato tecnico e nella Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. a);
2) Si conferma quanto riportato nel Capitolato tecnico.

PI077738-23

14.L’art. 14.1 del Disciplinare di gara prevede che nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. Inoltre, l’allegato “A1-dichiarazione di partecipazione” specifica che tale dichiarazione, in caso di RTI costituendo, debba essere presentata congiuntamente in unica copia da tutti gli OO.EE. che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Date le molteplici dichiarazioni in esso contenute, siamo a chiedere che ciascun soggetto del RTI produca la propria dichiarazione di partecipazione, specificando il raggruppamento con il quale partecipa alla procedura. 15.L’art. 4 del Disciplinare di gara stima i costi della manodopera nella misura del 20% del valore complessivo dell’appalto. Si chiede di specificare ed indicare i costi della manodopera in relazione ad ogni lotto. 16.L’art. 4 del Disciplinare di gara identifica come unica prestazione principale la fornitura di ossigeno al domicilio dei pazienti, il cui importo (€ 82.645.189,28) corrisponde al valore complessivo dell’appalto. Inoltre, il Disciplinare specifica che tutte le altre prestazioni occorrenti per l’espletamento della fornitura devono intendersi secondarie, senza tuttavia specificare quali siano tali prestazioni e senza quantificarne il valore all’interno dell’importo complessivo a base d’asta. Si chiede se per prestazioni secondarie si intendano quelle elencati all’art. 3.4 del Capitolato Tecnico. Si chiede altresì di quantificare l’importo delle prestazioni secondarie. 17.L’art. 15 del Disciplinare di gara richiede che tutta la documentazione tecnica sia prodotta in lingua italiana o, qualora in lingua diversa da quella italiana, sia presentata corredata da una traduzione giurata. Si chiede di confermare che sia possibile presentare la traduzione italiana autocertificata della documentazione prodotta in lingua diversa. 18.Il punto 16 della tabella A6 – Criteri di valutazione, denominato “Esecuzione del servizio anche in territorio estero”, si richiede di confermare che per “territorio estero” si intendano i paesi dell’Unione Europea.
14) Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara. E' possibile indicare le generalità dei vari soggetti componenti l'RTI servendosi delle tabelle previste nell'Allegato di che trattasi;
15) A maggior chiarimento di quanto indicato nel Disciplinare di Gara, si rappresenta che i costi della manodopera, per ciascun lotto, sono da intendersi nella misura del 20% dell'importo complessivo riportato nella tabella 2 del Disciplinare con riferimento al rispettivo lotto;
16) Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. m), (i) e (iii) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione;
17) Si conferma;
18) Si conferma - vedasi anche risposta n. 3 al quesito PI076626-23.

PI077736-23

9.A pag.10 del Capitolato Tecnico, al punto ID01 della tabella 9 è richiesto che la capacità geometrica dello stroller sia pari a 0,5 lt; si chiede conferma che l’indicazione stroller da 2lt sia un errore in quanto non disponibile sul mercato unità portatili di tale volumetria, confermando la richiesta di unità portatili da 0,5 lt. Conseguentemente, si richiede di modificare tali capacità anche nel foglio 04 dell’Allegato 7. 10.A pag.10 del Capitolato Tecnico, al punto ID01 della tabella 10 è richiesto che la capacità geometrica dello stroller sia pari a 1,2 lt; si chiede conferma che l’indicazione stroller da 5lt sia un errore in quanto non disponibile sul mercato unità portatili di tale volumetria, confermando la richiesta di unità portatili da 1,2 lt. Conseguentemente, si richiede di modificare tali capacità anche nel foglio 05 dell’Allegato 7. 11.A pag.17 del Capitolato Tecnico viene richiesto, sia per i servizi connessi alla fornitura di ossigeno liquido (LOX) che per i servizi connessi alla fornitura di concentratori (COX), interfacciamento con la piattaforma regionale SINFONIA: si richiede consegna di specifiche tecniche/informatiche della piattaforma, in modo da poter valutare tecnicamente l’integrazione della stessa con i sistemi informatici dell’operatore economico 12.Nell’Allegato A6-Criteri di valutazione, al punto 13 Autonomia batteria concentratore trasportabile viene indicato che il punteggio verrà attribuito con formula lineare, ma il punteggio massimo è indicato nella colonna dei punti tabellari: si chiede di chiarire il metodo di calcolo del punteggio di tale criterio. 13.Di seguito vengono elencati i chiarimenti richiesti relativamente alla compilazione dell’Allegato 7: a.Si chiede conferma che per “distributore”, indicato nella maschera di tutti i moduli, si intenda l’operatore economico b.Si chiede conferma che la compilazione della colonna “indicare il valore corrispondente relativo all’apparecchiatura offerta” sia da fare solo nelle righe dove viene indicato un Criterio di valutazione c.In merito ai materiali di consumo, si chiede conferma che è richiesto l’inserimento del solo modello obbligatorio d.Nei fogli 04, 05, 06, 07 e 08 relativi ai contenitori criogenici portatili e ai concentratori, nella maschera iniziale è richiesta AIC di tali tipologie di contenitori: si fa presente che la normativa vigente non prevede AIC per questa tipologia di confezione e si chiede quindi di eliminare tale campo e.Nel foglio 06 relativo al concentratore fisso, il criterio indicato nella colonna “Rif. Allegato A6 – criteri di valutazione” (Criterio 13) non è pertinente: si richiede di identificare il Criterio 9, come indicato nell’Allegato A6
9) e 10) Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. d), e) e f) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione; 
11) Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. n) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione;
12) Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. k) punto v) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione;
13 a) Si conferma;
13 b) La colonna citata deve essere compilata in tutti i casi in cui è richiesta l'indicazione di un valore numerico, anche ai fini della valutazione della conformità/rispondenza al relativo requisito minimo richiesto;
13 c) Si conferma;
13 d) Nei fogli indicati, i riferimenti all'AIC sono da intendersi quali refusi;
13 e) Trattasi di refuso. Pertanto, con riferimento al foglio "06 - Concentratore fisso", relativamente al valore ID14, nella colonna “Rif. Allegato A6 – criteri di valutazione”, leggasi "Criterio 9" anziché "Criterio 13".

PI077735-23

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimento: 1.A pag.44 del Disciplinare, viene richiesto che le apparecchiature siano di tipo latex free: si chiede di confermare che tale dicitura sia un refuso. 2.A pag.45 del Disciplinare, in merito alla Relazione Tecnica, si chiede di confermare che dalle 20 pagine siano esclusi frontespizio, presentazione aziendale, indice ed eventuali allegati 3.A pag.46 del Disciplinare, vengono richieste le schede di sicurezza recanti informazioni sui possibili rischi connessi alla presenza e all’uso dell’apparecchio: si chiede di confermare che l’Ente intenda inserimento nel CAMPO G delle schede di sicurezza dell’ossigeno liquido e ossigeno gassoso, prodotti che sono contenuti in alcuni apparecchi offerti nella presente procedura di gara 4.A pag.46 del Disciplinare, viene richiesta copia della certificazione CE: si chiede di confermare che tali documenti siano richiesti solo per le apparecchiature 5.Si fa presente che sul portale di caricamento dell’offerta di gara non sono presenti i CAMPI J (per caricamento certificato ISO 45001) ed L (per caricamento certificato ISO 14001) 6.Si chiede di confermare che, assieme alle certificazioni di qualità e alle certificazioni CE, siano accettate in lingua originale anche le Dichiarazioni di conformità dei dispositivi 7.A pag.5 della Relazione Tecnica illustrativa e a pag.14 del Disciplinare di gara, par.3.2.3 (e conseguentemente all’Allegato 7, foglio 8-concentratore portatile), ai punti ID03 e ID05 della tabella 13 viene richiesto concentratore portatile con possibilità di flusso continuo: si chiede conferma che tale richiesta sia un refuso, dal momento che non esistono sul mercato concentratori portatili con tale caratteristica. Inoltre, agli stessi punti ID03 e ID05 viene richiesto un flusso di almeno 2 lt/min: si fa presente che i concentratori portatili disponibili sul mercato hanno portata massima di circa 1 lt/min, chiedendo quindi di modificare tale caratteristica minima 8.Si chiede di confermare che la durata della convenzione sia di 12 mesi 1) Trattasi di refuso, la caratteristica “latex free” è da riferirsi al solo materiale consumabile; 
2) Si conferma; 
3) Si conferma; 
4) Si conferma; 
5) Si rimanda alle risposte fornite alle seguenti richieste di chiarimento: PI071856-23 (n.3b); 
6) Si conferma; 
7) Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale lett. i) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione; 
8) Si conferma.

PI077581-23

La presente per sottoporre il seguente quesito: A6 – CRITERI DI VALUTAZIONE": Riferimento al criterio di valutazione N. 1, nel quale viene richiesto che: “il tasso di dispersione dovrà essere lo stesso per tutti gli AIC previsti in offerta dall’Operatore Economico per lo specifico modello/marca”. Alla luce delle risposte fornite ai chiarimenti N. PI077051-23 (Il punteggio viene calcolato sul dispositivo offerto quale “obbligatorio”. Vedasi, per completezza, anche risposta al quesito PI074655-23.) e PI077049-23 (Si rimanda al par. 3.13 lett. A e B del Capitolato Tecnico. In particolare, si conferma la presentazione di un solo dispositivo per tipologia di apparecchiatura richiesta (contenitori criogenici, concentratori ecc.) da considerarsi quale “obbligatorio”. Tale dispositivo offerto sarà oggetto di valutazione secondo i criteri di cui all’allegato A6 al Disciplinare. In caso di presentazione di dispositivi “facoltativi”, è consentita la duplicazione dei fogli all’interno dell’Allegato A7, avendo cura di identificare in maniera inequivoca tali dispositivi con l’inserimento del suffisso “facoltativo”; parimenti anche per le relative schede tecniche allegate.), si chiede di voler confermare esplicitamente la possibilità di presentare più modelli di contenitori criogenici fissi "FACOLTATIVI" con tassi di dispersione (NER) diversi da quello del contenitore oggetto di valutazione "OBBLIGATORIO”. Si conferma. In ogni caso i prodotti offerti quali "facoltativi" dovranno essere in possesso delle caratteristiche minime previste nel capitolato.

PI077322-23

Nell’indice della relazione tecnica si fa riferimento a: “Esecuzione del servizio anche in territorio estero”; mentre nel disciplinare e nel capitolato non c’è nessun riferimento alle consegne all’estero. Gentilmente chiediamo ulteriori dettagli.Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. k), punti iii) e iv) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione.

PI076626-23

1) A pagina 13 del disciplinare – art. 4 sono presenti i seguenti passaggi incompleti “I valori complessivi per Lotto, riportati nella precedente Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell’art.35 co.4 del Codice, è pari ad € 82.645.189,28 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso. , non sono da intendersi in alcun modo vincolanti né per So.Re.Sa. né per le singole Amministrazioni.” Chiediamo cortesemente di integrarli o di specificare se trattasi di refusi. 2) A pagina 58 dell’articolo 21 “Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche” del disciplinare si riporta “In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per: … -mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.” Si segnala che né nell’Allegato A6 - Criteri di valutazione - né all’interno di tutta la lex di gara è stata segnalata una soglia di sbarramento per l’offerta tecnica. Chiediamo di specificare se quanto sopra evidenziato è da ritenersi un refuso; in caso contrario chiediamo cortesemente di specificare la soglia di ammissione 3) Nell’Allegato A6 è presente un criterio di valutazione afferente all’esecuzione del servizio anche in territorio estero (punto 16). Dato che negli atti di gara il servizio è da espletare solamente sul territorio italiano, chiediamo di modificare tale item. 4) Nello Schema di Convenzione all’articolo 9 – Penali - si riporta che “In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di So.Re.Sa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione.”. Sempre in merito alla medesima tematica, nel Capitolato Tecnico – All’articolo 9 - Livelli di servizio e calcolo delle penali- si segnala invece che “Il termine di presentazione delle controdeduzioni per le contestazioni da parte dei Responsabili del procedimento per la fase dell’esecuzione contrattuale delle Aziende Sanitarie è stabilito in 7 giorni”. Chiediamo cortesemente di specificare quale sia il termine corretto.
1) Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. m), ii) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione; 

2) Quanto segnalato è da intendersi quale refuso. Si conferma l’assenza della soglia di sbarramento per le offerte tecniche;

3) Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023, in particolare alla lett k) punto iii), iv) e alla lett. m) punto iv e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione;

4) Si conferma il dato indicato nello schema di Convenzione: 10 (dieci) giorni lavorativi. Pertanto, quanto indicato nel Capitolato deve intendersi 10 (dieci) giorni e non 7 (sette).

PI076625-23

a) In relazione all’articolo 3.1.1.1 del Capitolato tecnico “Apparecchiature per la fornitura di ossigeno liquido (lox) e materiale di consumo - Tabella 7”, si chiede di confermare che i criteri ID02 “Presenza di un dispositivo di regolazione dell'erogazione del flusso in grado di assicurare il flusso in uscita di ossigeno gassoso regolabile da 0,25 a 6 l/min (in unità frazionabili da 0,25-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0l/min)” e ID03 “Presenza di dispositivo di regolazione dell’erogazione del flusso in grado di assicurare il flusso in uscita di ossigeno gassoso regolabile da 0,5 a 15 lt/minuto (in unità frazionabili da 0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-12,0-15 l/min.)” siano caratteristiche alternative che devono possedere i contenitori richiesti, in quanto nessun contenitore può soddisfare contemporaneamente le due richieste. b) Allegato A6 -Criteri di valutazione, item numero 2 “Autonomia Stroller da 2lt”, si evidenzia che uno Stroller di tale capacità fisica non può raggiungere in alcun modo un’autonomia superiore alle 4,5 ore con impostazione a 2 lt/min. Al fine di poter attribuire anche il punteggio massimo previsto per il presente item, chiediamo di modificare i criteri di autonomia previsti e rimodulare la Vostra richiesta da oltre 4,5 a oltre 4 ore quale livello massimo di autonomia premiabile. c) In riferimento alle caratteristiche tecniche del concentratore portatile, all’articolo 3.2.3 vengono richiesti i seguenti requisiti di minima relativi all’erogazione del flusso: o ID03 Flusso continuo di almeno 2 l/m con regolazione ad intervalli di 0,5 l/m; o ID04 Flusso pulsato su almeno 3 livelli (regolazione dosaggio ad impulsi) con cambio di livello almeno unitario, con erogazione di flusso fino ad almeno 1 l/m equivalente; o ID05 Flusso pulsato e continuo con flusso continuo ad almeno 2 l/m” Si segnala che nei concentratori portatili in commercio è presente solamente il flusso pulsato, regolabile su più livelli con erogazione di flusso ad almeno 1 l/m equivalente; si chiede pertanto di ritenere valido solo ID04 e di eliminare le specifiche correlate agli ID03 e ID05. a) Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. c) e al Capitolato tecnico rettificato; 
b) Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. k) punto ii) e agli di gara rettificati; 
c) Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. i) e al Capitolato tecnico rettificato.

PI076218-23

Si chiede conferma che ai fini dell’attribuzione del punteggio, sia sufficiente la dichiarazione di impegno a richiedere la certificazione ISO 37001 e non già il possesso al momento della presentazione dell’offerta.Si rimanda alla risposta al quesito PI076216-23.

PI076217-23

Si chiede conferma che il possesso delle certificazioni richieste (SA8000, 14001, 37001) a pag. 46 del Disciplinare possa essere oggetto di avvalimento.L’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, può essere adoperato al solo fine di dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c); pertanto, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dall’allegato A6 in merito al possesso delle certificazioni, queste dovranno essere possedute dall’operatore economico (ragione sociale) partecipante alla gara.

PI076216-23

Si chiede conferma che la certificazione ISO 14001 posseduta dalla società controllante dell’operatore economico possa essere allegata in offerta e ritenuta valida anche per l’operatore economico offerente.Ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dall’allegato A6 in merito al possesso delle certificazioni, queste dovranno essere possedute dall’operatore economico (ragione sociale) partecipante alla gara, al momento della presentazione dell’offerta.

PI076215-23

Con rif. a pag. 22 del Disciplinare “Il requisito relativo alle forniture eseguite, di cui al punto 7.3: nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere soddisfatto sia dalla mandataria che dalle mandanti”, con la presente si segnala che tale disposizione è in contrasto con il principio per cui il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. La ratio dell’istituto dell’RTI è da individuarsi nell'ampliamento del novero dei concorrenti. Se le singole imprese avessero da sole il requisito per partecipare verrebbe meno la necessità di ricorrere all’istituto dell’RTI. La previsione del Disciplinare, quindi lede la ratio della norma, pertanto si chiede di rettificarla prevedente che il requisito in questione debba essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. m) punto iii) e al Disciplinare di gara rettificato

PI076214-23

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che per la comprova sia sufficiente allegare copia del contratto stipulato e relative fatture, dal momento che alcuni Enti si rifiutano di rilasciare le relative certificazioni e la quietanza delle fatture.Si conferma

PI076213-23

Con rif. a pag. 8 Capitolato Ossigenoterapia, paragrafo “3.1.1.1 Contenitore criogenico UNITA’ BASE (UB) e Materiale di consumo dedicato”: “La ditta si impegna a fornire in gara, almeno, contenitori criogenici (UB) delle seguenti capacità di ossigeno liquido: 16 lt (+/- 5%); 31 lt (+/- 5%); 45 lt (+/- 5%).” Si segnala che non sono presenti sul mercato UB con capacità di 16lt. Si invita il VS Spett.le Ente ad accettare UB di 20lt, più comunemente in uso sul mercato.

Si rimanda alla risposta n. 1 al quesito PI071856-23


PI075857-23

In caso di presentazione di più apparecchiature per la stessa tipologia (contenitori criogenici, contenitori criogenici mobili, concentratori), come viene calcolato il punteggio dei vari criteri dell’allegato A6? Si fa una media criterio per criterio? Si fa una media di tutti i criteri? O altro?

Si rimanda alle risposte fornite alle seguenti richieste di chiarimento: PI071856-23 (n.1), PI074655-23 e PI074686-23.


PI075518-23

Con riferimento ai concentratori: f.Dotazione materiale di consumo - "filtri antibatterici, qualora richiesti per particolari esigenze dell’assistito, sostituiti secondo le indicazioni del produttore".Si fa presente che i concentratori portatili non sono generalmente dotati di filtri antibatterici, in quanto tale componente potrebbe compromettere il corretto funzionamento della modalità a flusso pulsato di cui sono dotati i concentratori portatili. Si richiede dunque conferma che trattasi di refuso. g.Dotazioni aggiuntive - "1 tubo connessione (prolunga) fino ad una lunghezza variabile da 1,5 a 10 metri su specifica richiesta dello specialista" - Si fa presente che tutte le prolunghe presenti sul mercato hanno una lunghezza a partire dai 2 metri, si richiede pertanto, di voler considerare il range di lunghezza dei tubi di connessione dai 2 metri fino a 10 metri di lunghezza.

f) Si veda risposta al quesito PI075515-23 lett. c)

g) Si veda risposta al quesito PI075515-23 lett. b)


PI075517-23

3.3.2.3 CONCENTRATORE PORTATILE a.ID01 - "Concentrazione ossigeno minima 90%" - si fa presente che la maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato riporta un valore di concentrazione pari a 90+-3% o in alternativa 87-96%. Si richiede pertanto, di voler ritenere valide quelle apparecchiature che presentano sulle schede tecniche tali valori, al fine di voler proporre una più ampia gamma di prodotti a disposizione della figura clinica. b.ID02 - "Possibilità di flusso sia continuo che pulsato, con tre livelli di impostazione (ID03, ID04, ID05)" - Si fa presente che per loro natura, i concentratori portatili sono dotati solo ed esclusivamente della modalità di funzionamento a flusso pulsato e non continuo. Si richiede dunque conferma che i requisiti ID02, ID03 e ID05 siano un refuso e che il requisito relativo al flusso sia riconducibile solo ed esclusivamente a ID04. c.ID03 - " Flusso continuo di almeno 2 l/m con regolazione ad intervalli di 0,5 l/m" - Si fa presente che per loro natura, i concentratori portatili sono dotati solo ed esclusivamente della modalità di funzionamento a flusso pulsato. Si richiede dunque conferma che il requisito ID03 sia un refuso. d.ID05 - "Flusso pulsato e continuo con flusso continuo ad almeno 2 l/m" - Si fa presente che per loro natura, i concentratori portatili sono dotati solo ed esclusivamente della modalità di funzionamento a flusso pulsato. Si richiede dunque conferma che il requisito ID05 sia un refuso. e.Dotazione materiale di consumo - "1 tubo di connessione (prolunga) ogni mese in diverse lunghezze ovvero fino ad una lunghezza variabile da 1 a 2 metri (anche raggiungibile con prolunghe raccordabili) su specifica richiesta dello specialista o per ragioni derivanti da problemi logistici". Si fa presente che tutte le prolunghe presenti sul mercato hanno una lunghezza a partire dai 2 metri, si richiede pertanto, di voler considerare il range di lunghezza dei tubi di connessione dai 2 metri fino a 10 metri di lunghezza. Con riferimento ai quesiti  a), b), c), d) si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. i) e al Capitolato Tecnico rettificato.

Risposta al quesito lett. e): si accettano anche tubi di connessione dai 2 m. fino a 10 m. di lunghezza.

PI075516-23

2.3.2.2 CONCENTRATORE TRASPORTABILE a.ID01 - “Concentrazione ossigeno minima 90%: - si fa presente che la maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato riporta un valore di concentrazione pari a 90+-3% o in alternativa 87-96%. Si richiede pertanto, di voler ritenere valide quelle apparecchiature che presentano sulle schede tecniche tali valori, al fine di voler proporre una più ampia gamma di prodotti a disposizione della figura clinica. Si fa presente, peraltro, che tale requisito era stato rettificato anche nella procedura di ossigenoterapia Regione Lazio mediante la risposta ai chiarimenti. b.ID04 - "Flusso pulsato (flusso a boli) con regolazione ad intervalli almeno unitari con un bolo fino a 190 ml circa". Si fa presente che tale requisito permette di identificare un solo prodotto presente sul mercato, pertanto, al fine di voler ampliare la gamma di prodotti a disposizione della figura clinica, si chiede di modificare il requisito in "preferibilmente fino a 190ml". c.Dotazione materiale di consumo - "1 tubo di connessione (prolunga) ogni mese in diverse lunghezze ovvero fino ad una lunghezza variabile da 1,5 a 10 metri su specifica richiesta dello specialista o per ragioni derivanti da problemi logistici". Si fa presente che tutte le prolunghe presenti sul mercato hanno una lunghezza a partire dai 2 metri, si richiede pertanto, di voler considerare il range di lunghezza dei tubi di connessione dai 2 metri fino a 10 metri di lunghezza. d.Dotazione materiale di consumo - in riferimento alla richiesta di "filtri antibatterici, qualora richiesti per particolari esigenze dell’assistito, sostituiti secondo le indicazioni del produttore". Si fa presente che i concentratori trasportabili non sono generalmente dotati di filtri antibatterici, in quanto tale componente potrebbe compromettere il corretto funzionamento della modalità a flusso pulsato di cui sono dotati i concentratori trasportabili. Si richiede dunque conferma che trattasi di refuso. e.Dotazioni aggiuntive - "1 tubo connessione (prolunga) fino ad una lunghezza variabile da 1,5 a 10 metri su specifica richiesta dello specialista" - Si fa presente che tutte le prolunghe presenti sul mercato hanno una lunghezza a partire dai 2 metri, si richiede pertanto, di voler considerare il range di lunghezza dei tubi di connessione dai 2 metri fino a 10 metri di lunghezza.

a)            Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett g) (i) e al Capitolato Tecnico rettificato;

b)           Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett g) (ii) e al Capitolato Tecnico rettificato; 

c)            Si veda risposta al quesito PI075515-23 lett. b)

d)           Si veda risposta al quesito PI075515-23 lett. c)

e)            Si veda risposta al quesito PI075515-23 lett. b)

PI075515-23

In riferimento ai requisiti riportati sul Capitolato Cap. 3.2, si richiedono i seguenti chiarimenti: PARTE 1: 1.3.2.1 CONCENTRATORE FISSO a.ID01 - “Concentrazione ossigeno minima 90%: si fa presente che la maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato riporta un valore di concentrazione pari a 90+-3% o in alternativa 87-96%. Si richiede pertanto, di voler ritenere valide quelle apparecchiature che presentano sulle schede tecniche tali valori, al fine di voler proporre una più ampia gamma di prodotti a disposizione della figura clinica (la gamma, inoltre è oggetto di punteggio qualitativo). b.Dotazione materiale di consumo - È richiesta la seguente dotazione di materiale di consumo: "1 tubo di connessione (prolunga) ogni mese in diverse lunghezze ovvero fino ad una lunghezza variabile da 1,5 a 10 metri su specifica richiesta dello specialista o per ragioni derivanti da problemi logistici". Si fa presente che tutte le prolunghe presenti sul mercato hanno una lunghezza a partire dai 2 metri, si richiede pertanto, di voler considerare il range di lunghezza dei tubi di connessione dai 2 metri fino a 10 metri di lunghezza. c.Dotazione materiale di consumo - È richiesta la seguente dotazione di materiale di consumo: "filtri antibatterici, qualora richiesti per particolari esigenze dell’assistito, sostituiti secondo le indicazioni del produttore". Si fa presente che i filtri antibatterici sono generalmente presenti all'interno del corpo macchina e devono essere sostituiti solo in base alle indicazione del fabbricante, pertanto non possono essere considerati come dei materiali di consumo da poter fornire all'assistito. A tal proposito, si chiede di voler considerare la richiesta come un refuso. d.Dotazioni aggiuntive - È richiesto "1 tubo di connessione (prolunga) ogni mese in diverse lunghezze ovvero fino ad una lunghezza variabile da 1,5 a 10 metri su specifica richiesta dello specialista o per ragioni derivanti da problemi logistici". Si fa presente che tutte le prolunghe presenti sul mercato hanno una lunghezza a partire dai 2 metri, si richiede pertanto, di voler considerare il range di lunghezza dei tubi di connessione dai 2 metri fino a 10 metri di lunghezza.

a)           Si rimanda alla risposta al quesito n PI089662-23

b)           Si rimanda alla risposta al quesito n. PI075517-23 lett. e)

c)            I filtri antibatterici non sono ricompresi tra i materiali di consumo da fornire all'assistito, ma dovranno essere, in ogni caso, sostituiti secondo le indicazioni del produttore come specificato nel capitolato tecnico, cui si rimanda. All’assistito andranno fornite le tipologie di filtro secondo le particolari esigenze del paziente.

d)           Si rimanda alla risposta al quesito n. PI075517-23 lett. e)

PI075161-23

L’ALLEGATO A8-INDICE RELAZIONE TECNICA, fa riferimento solo ai concentratori; manca qualsiasi riferimento al servizio LOX. Ci confermate che bisogna procedere alla redazione della sola relazione tecnica dei concentratori? Oppure bisogna redigere anche la relazione tecnica del servizio LOX?

Come indicato al par. 15 (pag. 45) del Disciplinare di Gara: la relazione tecnica dovrà contenere una “proposta tecnico-organizzativa che illustra, tra l'altro, i criteri di valutazione discrezionali contrassegnati con la lettera D (…)”. Il contenuto della stessa deve consentire alla Commissione di poter esprimere un giudizio sul servizio di ossigenoterapia domiciliare inteso nel suo complesso (apparecchiature offerte, servizi connessi ecc.). Pertanto, ai fini della corretta compilazione della relazione, si raccomanda una lettura combinata oltre che del Disciplinare e del Capitolato, degli Allegati A6 e A8 al Disciplinare.


PI075160-23

Alcuni documenti .docx non sono modificabili in particolare le tabelle in essi contenuti ed in particolare i seguenti documenti: A1 - Dichiarazione di partecipazione.docx A2 Bis - Integrazione DGUE.docx Vi preghiamo di sbloccarli al fine di poterli compilare correttamente.Gli allegati in questione sono stati ripubblicati in formato editabile.

PI074712-23

Riguardo l’allegato “A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio”, foglio “Note per la compilazione” punto 1: Compilare una scheda per ciascun dispositivo offerto "obbligatorio", come nel seguito: 01 - Contenitore criogenico fisso da 16 lt. Si fa presente che tale formato non risulta disponibile presso nessun produttore di contenitori criogenici; pertanto non è possibile compilare tale scheda.

Si rimanda alla risposta n. 1 al quesito PI071856-23.


PI074710-23

Si chiede conferma che è possibile partecipare solo ad alcuni lotti e non a tutti i sette lotti previsti dalla gara? Sembrerebbe che nella piattaforma sia obbligatorio inserire i documenti per tutti i lotti.

Si conferma. Per indicazioni tecniche in merito al caricamento delle offerte a sistema, si rimanda alla relativa guida richiamata nel Disciplinare e pubblicata a questo link: OE_Manuale_ProceduraAperta_Partecipazione.pdf (soresa.it) ovvero ai recapiti indicati al par. 2.3 del Disciplinare, pag. 9.


PI074707-23

Riferimento Punto 4 del capitolato tecnico La fatturazione cumulativa dovrà essere accompagnata dai PDF dei DDT (Documenti di Trasporto) sottoscritti dai pazienti/caregiver delle consegne effettuate. La normativa vigente vieta di trasmettere tramite SDI i dati personali e sensibili dei pazienti, per questo motivo non è possibile allegare i ddt su cui sono presenti tutti i dati sensibili degli assistiti. Ci fornite chiarimenti in merito?

La fatturazione avverrà nel rispetto della normativa vigente.


PI074704-23

Riferimento Punto 3.11 del capitolato tecnico Gestione dei flussi ministeriale: Trasmessi tutti i dati da parte dell’Azienda a Sinfonia, l’estrazione e trasformazione dei flussi ministeriali sarà effettuata da Sinfonia?Si conferma

PI074703-23

Riferimento Punto 3.8.2 del capitolato tecnico In riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti. “ Il documento dovrà essere trasmesso all’Azienda Sanitaria tramite applicativo informatico” con quale modalità e tramite quale applicativo informatico?Il documento dovrà essere caricato nell’apposita sezione in corso di implementazione su SINFONIA. Nelle more, il documento dovrà essere trasmesso all’Azienda Sanitaria secondo le modalità concordate con la stessa.

PI074702-23

Riferimento Punto 3.6.4 del capitolato tecnico In riferimento alla bombola di ossigeno gassoso di backup, cosa si intende per casi di emergenza? Nel caso di un utilizzo improprio dell’assistito, come si deve comportare la ditta fornitrice? Le eventuali successive consegne dovranno essere fatturate? Per casi di emergenza devono intendersi quelli in cui non sia possibile il corretto utilizzo del concentratore, a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di guasti all'apparecchiatura, di interruzione dell'energia elettrica ecc.

La ditta fornitrice dovrà segnalare eventuali utilizzi impropri mediante le apposite funzionalità previste dalla piattaforma SINFONIA ovvero nelle modalità concordate con l'ASL di riferimento.

Per completezza si rimanda anche alla risposta fornita al quesito PI074688-23. Sul punto, si rappresenta, altresì, che al fine di garantire un fabbisogno di almeno 24 ore, come indicato nelle tabelle 11 e 12 del Capitolato Tecnico, è consentita la fornitura (e la relativa fatturazione) di una bombola di back-up da 6.000 litri per i pazienti che necessitano di un flusso superiore ai 2 litri/minuto.

PI074699-23

Riferimento Punto 3.6.3 del capitolato tecnico È possibile dettagliare meglio la procedura espressa in questo periodo? In caso di emergenza in corso di fornitura (riacutizzazione) in cui l’assistito non sia riuscito ad ottenere la tempestiva autorizzazione da parte dell’ASL, l’operatore potrà comunque procedere alla fornitura, segnalando prontamente all’Azienda Sanitaria l’avvenuta consegna anticipata. Tale fornitura si intende autorizzata qualora l’Azienda Sanitaria non proceda entro 48 ore solari dalla segnalazione. Come e chi ci informa del caso di emergenza?

I fenomeni di riacutizzazione, come indicato nel par. 3.6.3 del Capitolato Tecnico, cui si rimanda per ulteriori specificazioni, sono gestiti tramite la piattaforma SINFONIA, previa autorizzazione da parte dello specialista prescrittore ovvero del MMG.

PI074698-23

Riferimento Punto 3.6.3 del capitolato tecnico Cosa si intende per manutenzione non superiore ad 1 anno rispetto alla data di consegna?La manutenzione sul contenitore criogenico deve essere stata effettuata non oltre un anno dalla data di consegna, del contenitore di cui trattasi, al domicilio del paziente.

PI074696-23

Riferimento Punto 3.6.2 del capitolato tecnico Cosa si intende rendere disponibile il ddt “on line in formato pdf”? Si intende il caricamento del ddt sulla piattaforma Sinfonia?Il DDT va inviato anche al sistema SINFONIA assieme ai dati relativi alla consegna.

PI074694-23

Riferimento Punto 3.6 del capitolato tecnico Le consegne in località di villeggiatura e/o convalescenza devono essere gestite e autorizzate dall’asl? Dato che ci sono pazienti che vengono consegnati perennemente fuori regione, in alcuni casi anche dalla prima fornitura, chiediamo di indicarci il tempo massimo (es. 1,2,3 mesi)? Come si deve comportare l’azienda fornitrice visto che queste consegne hanno costi molto elevati che non rientrano nei costi di rimborso dell’Asl?

Le consegne fuori Regione sono preventivamente autorizzate dalla ASL di competenza dell’assistito mediante la piattaforma SINFONIA, ove può essere indicato anche il nuovo, temporaneo indirizzo di consegna. Le tempistiche saranno concordate con le rispettive ASL in sede di incontro preliminare.


PI074692-23

Riferimento Punto 3.4.1 del capitolato tecnico La fornitura dei contenitori criogenici mobili sarà inserita nella prescrizione del medico prescrittore? Oppure la fornitura dei contenitori criogenici mobili dovrà essere fatta a tutti?La fornitura dei contenitori criogenici mobili sarà inserita nella prescrizione del medico prescrittore.

PI074691-23

Riferimento Punto 12.1 del Disciplinare di gara Presentando la campionatura entro la scadenza dei termini della presentazione della gara ed etichettandola come richiesto ovvero specificando all’esterno del plico per quale lotto è riferita la campionatura, ci poniamo il problema della segretezza tecnico commerciale.

Si conferma quanto indicato nel Disciplinare.


PI074690-23

Riferimento Punto 12.1 del Disciplinare di gara In merito alla campionatura da presentare, si chiede di specificare se è possibile presentare una sola confezione per tutti i lotti oppure occorre presentare una campionatura per singolo lotto?

Se la campionatura offerta è la medesima per tutti i lotti a cui si partecipa è consentito presentare una sola confezione. Fermo restando le indicazioni riportate al par. 12.1 del Disciplinare e alla risposta n. 1 al quesito PI071857-23, cui si rimanda.


PI074689-23

Riferimento Punto 4.1 del Disciplinare di gara Gli ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie avranno una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione. Cosa si intendono? Ordini elettronici NSO ?

La definizione di “ordinativo di fornitura”, per quanto concerne la presente procedura, è indicata nelle premesse del Disciplinare al punto vii).


PI074688-23

Bombola gassosa di back-up (es. Tabella 11 e 12 ) capitolato tecnico In caso di non disponibilità immediata di bombole da 3000 lt è possibile fornire altre tipologie di bombole per un volume di ossigeno complessivo uguale e/o maggiore a 3000 lt Es. 1 bombola da 6000 lt oppure 2 bombole da 1500 lt? In caso di indisponibilità della tipologia di bombola prescritta nel Capitolato Tecnico, si conferma la possibilità di fornire le tipologie indicate nel quesito; resta fermo che, ai fini della fatturazione, sarà preso in considerazione la tipologia di bombola (3.000 lt.) indicata nel Capitolato, anche in caso di fornitura di bombola di dimensioni maggiori.

PI074687-23

Punto 3.1.1.2 capitolato tecnico Cosa si intende per stroller da 2 e 5 lt se poi nella tabella successiva 9 e 10 si parla di “capacità geometriche” rispettivamente di 0,5 litri e 1,2 litri?Si rimanda alla  Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett d) e) ed f)  e al Capitolato Tecnico rettificato

PI074686-23

Calcolo Punteggio tasso di evaporazione Se l’azienda possiede diverse tipologie di apparecchiature con diversi tassi di evaporazione, come viene calcolato il punteggio complessivo? Vedi All. A6 criteri di valutazione Punto 1.

Il punteggio viene calcolato sul dispositivo offerto quale “obbligatorio”. Vedasi, per completezza, anche risposta al quesito PI074655-23.


PI074685-23

Il file A7 contiene fogli per diverse apparecchiature es. Criogenico 31 Lt - Concentratore Fisso – Concentratore Portatile ecc. Se l’azienda offerente possiede due o più tipologie di contenitori criogenici 31 Lt dove li va ad indicare? E’ possibile duplicare i fogli all’interno dell’All. A7 per ogni tipologia di apparecchiature offerta?Si rimanda alla risposta al quesito PI074655-23.

PI074655-23

Il file A7 contiene fogli per diverse apparecchiature es. Criogenico 31 Lt - Concentratore Fisso – Concentratore Portatile ecc. Se l’azienda offerente possiede due o più tipologie di contenitori criogenici 31 Lt dove li va ad indicare? E’ possibile duplicare i fogli all’interno dell’All. A7 per ogni tipologia di apparecchiature offerta?

Si rimanda al par. 3.13 lett. A e B del Capitolato Tecnico. In particolare, si conferma la presentazione di un solo dispositivo per tipologia di apparecchiatura richiesta (contenitori criogenici, concentratori ecc.) da considerarsi quale “obbligatorio”. Tale dispositivo offerto sarà oggetto di valutazione secondo i criteri di cui all’allegato A6 al Disciplinare.  In caso di presentazione di dispositivi “facoltativi”, è consentita la duplicazione dei fogli all’interno dell’Allegato A7, avendo cura di identificare in maniera inequivoca tali dispositivi con l’inserimento del suffisso “facoltativo”; parimenti anche per le relative schede tecniche allegate.

PI072163-23

1. Il modello denominato "Allegato_A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio" riporta nella scheda 01 - CRIOGENICO 16 LT. Si segnala che nessuno degli O.E. presenti sul mercato dispone di AIC riferita a tale confezione farmaceutica; 2 il modello "Allegato_A5 - Fabbisogni e basi d'asta" 9.512.390 riporta totali errati alle seguenti colonne, derivanti dalla somma dei valori da voi indicati in ogni riga. - colonna "M3 fabbisogno": il totale corretto è mc 9.512.391 anzichè come indicato mc 9.512.390; - colonna "giornate portatili" il totale corretto è 505.978 anzichè come indicato mc 505.977; - colonna "Assistiti Cox" il totale corretto è 2.112 anzichè come indicato 2114. 1. Si rimanda alla risposta n. 1 al quesito PI071856-23;

2. Si confermano gli importi della riga “Totali” riportati nell’allegato A5, considerati, altresì, come base di calcolo per il valore complessivo dell’appalto. In ogni caso si rammenta che trattasi di "fabbisogni" e che, in gara, è richiesta la valorizzazione degli importi unitari offerti per metro cubo di ossigeno, giornata di terapia ecc. Tali importi andranno poi moltiplicati per i relativi quantitativi di ciascuna ASL. Per ulteriori specificazioni si rimanda al par. 4 del Disciplinare di Gara.



PI071857-23

1) Rif. Disciplinare, Art. 12.1 Campionatura: in riferimento alla richiesta di presentare n. 2 o 3 pezzi di campionatura per per ogni gamma di misure richiesta, si fa presente che risulta difficoltoso per il concorrente reperire una così ampia campionatura, considerando il contesto storico attuale, che vede numerosi ritardi nella produzione e nella consegna e considerando il periodo di espletamento della procedura (periodo estivo - di ferie). Si chiede, pertanto, se si possa circoscrivere la campionatura individuando dei materiali di consumo obbligatori ossia di punta di cui si dovrà presentare la relativa campionatura e dei materiali facoltativi di cui non si dovrà presentare campionatura. 2)Rif. Allegato A6 - Criteri di valutazione: in riferimento alle voci di punteggio: a.n. 24 “Possesso certificazione SA 8000” b.n. 26 “Possesso di certificazione di Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione (ISO 37001) si chiede se sia possibile produrre documentazione atta a dimostrare l’equivalenza alle sopra citate dichiarazioni /normative (es. possesso di un Codice Etico, Sistemi di controllo e verifica in essere all’interno delle aziende concorrenti, adozione di procedure e modelli per lo sviluppo sostenibile del lavoro e per le tematiche sociali). 3)Si chiede cortesemente se sia possibile richiedere lo slittamento dei termini di gara di almeno due settimane considerando: - il periodo estivo-di ferie in cui verrà espletata la procedura - la preparazione della campionatura che vede numerosi ritardi da parte dei fabbricanti del materiale di consumo nella produzione dei dispositivi e nella consegna ai provider - i termini di risposta ai chiarimenti da parte dell’Ente, che ricadrebbero in pieno in un periodo dell’anno critico (periodo di ferie). 4) Muovendo dall’Art. 229 del D.Lgs. 36/2023 in base al quale le disposizioni del c.d. “nuovo” codice dei contratti pubblici: “acquistano efficacia il 1° luglio 2023” ed essendo che la procedura di gara risulta pubblicata nel sito del Vostro Spett.le Ente in data 30 giugno 2023 ma solamente in data 10 luglio 2023 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si chiede di indicare se la procedura de quo verrà regolata con le disposizioni del D. L gs. 50/2016 o dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

1. Si conferma quanto riportato al par. 12.1 del Disciplinare in merito alla tipologia di prodotti richiesti. È consentita la presentazione di n. 1 campione per ogni gamma di misura richiesta (es. 1 adulto e 1 bambino ove del caso, ecc.);

2. Al fine di conseguire i punteggi previsti ai punti 23. 24, 25 e 26 dell’Allegato A6, si conferma che è necessario il possesso della relativa certificazione. Non sono ammesse forme alternative.

3. Si rimanda alla Determina di rettifica di prossima emanazione.

4. La procedura di gara è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. 392481-2023-IT del 30/06/2023, pertanto seguirà le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 come, tra l’altro, riportato negli atti di gara.

PI071856-23

1.Capitolato, Art.3.1.1.1 Contenitore criogenico UNITA’ BASE (UB) e Materiale di consumo dedicato: in riferimento alla richiesta di fornire in gara, almeno, contenitori criogenici (UB) delle seguenti capacità di ossigeno liquido: 16 lt (+/- 5%); 31 lt (+/- 5%); 45 lt (+/- 5%), si fa presente che, dopo aver fatto un confronto con i produttori presenti sul mercato italiano, non esistono attualmente sul mercato contenitori di ossigeno criogenici di capacità di 16 lt (+/- 5%). Si chiede, pertanto, conferma di voler ritenere validi contenitori di capacità di 20 l (+/- 5%) che garantiscono parimenti un ridotto ingombro. 2.Capitolato, Art. 3.3 MATERIALE DI CONSUMO, caratteristiche minime: in riferimento alla disposizione “Si richiede, pertanto, che le apparecchiature siano di tipo latex-free e i dispositivi medici utilizzati per l’ossigenoterapia siano di tipo latex-free e privi di ftalati” si fa presente che la maggior parte dei dispositivi per l’ossigenoterapia (nello specifico cannule e maschere) presenti sul mercato, prodotti da aziende leader del settore, sono caratterizzati dalla presenza di ftalati. La presenza di tali elementi è comunque regolamentata da apposite normative strettamente osservate dai produttori che ne limitano la presenza a determinate concentrazioni concesse. Difatti gli ftalati vengono utilizzati per rendere più flessibili, modellabili e plasmabili i materiali plastici di cui sono composte cannule e maschere, le quali devono possedere tali caratteristiche per poter essere indossate tutto il giorno dagli assistiti. L’assenza di ftalati, invece, è generalmente richiesta su prodotti utilizzati per pratiche invasive che per l’ossigenoterapia non sono applicabili. Al fine di non limitare la gamma di interfacce, a discapito del comfort degli assistiti, si chiede che venga rettificata tale disposizione e che venga richiesta esclusivamente l’assenza di lattice. 3.Disciplinare, Art. 15 Offerta tecnica: a.in riferimento al limite di 20 pagine per la relazione tecnica, si fa presente che esse sono poche considerando l’ampiezza del punteggio qualità e la varietà delle voci di punteggio. Si chiede che possa essere ampliato tale limite almeno a 40 pagine o che sia data la possibilità di aggiungere degli allegati alla relazione. b.in riferimento al caricamento in piattaforma, si fa presente che in piattaforma mancano il campo J (per il caricamento della copia della certificazione ISO 45001) e e il campo L (per il caricamento della copia della certificazione ISO 14001). Si chiede di sistemare la piattaforma o, in alternativa, di indicare dove sia possibile caricare la suddetta documentazione.

1)   Riguardo ai contenitori criogenici richiesti in gara (cfr. Capitolato Tecnico par. 3.1.1.1, Allegato A7 etc.), si rappresenta che tutti i riferimenti alla quantità “16 lt (+/- 5%)” debbano intendersi “20 lt. (+/- 5%)”. Seguirà determina di rettifica.

2)    Si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico

3)   3a. Fermo restante il limite di pagine previsto nel Disciplinare di Gara, è consentita l’aggiunta di allegati alla relazione tecnica.

3b Per mero refuso, nella piattaforma non sono stati inseriti i campi così come descritti nel Disciplinare; pertanto le certificazioni richieste di cui ai campi J e L, possono essere inserite nel campo K.

4)   Si conferma quanto riportato al par. 12.1 del Disciplinare in merito alla tipologia di prodotti richiesti. È consentita la presentazione di n. 1 campione per ogni gamma di misura richiesta (es. 1 adulto e 1 bambino ove del caso, ecc.)



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