PI077736-23 | 9.A pag.10 del Capitolato Tecnico, al punto ID01 della tabella 9 è richiesto che la capacità geometrica dello stroller sia pari a 0,5 lt; si chiede conferma che l’indicazione stroller da 2lt sia un errore in quanto non disponibile sul mercato unità portatili di tale volumetria, confermando la richiesta di unità portatili da 0,5 lt. Conseguentemente, si richiede di modificare tali capacità anche nel foglio 04 dell’Allegato 7.
10.A pag.10 del Capitolato Tecnico, al punto ID01 della tabella 10 è richiesto che la capacità geometrica dello stroller sia pari a 1,2 lt; si chiede conferma che l’indicazione stroller da 5lt sia un errore in quanto non disponibile sul mercato unità portatili di tale volumetria, confermando la richiesta di unità portatili da 1,2 lt. Conseguentemente, si richiede di modificare tali capacità anche nel foglio 05 dell’Allegato 7.
11.A pag.17 del Capitolato Tecnico viene richiesto, sia per i servizi connessi alla fornitura di ossigeno liquido (LOX) che per i servizi connessi alla fornitura di concentratori (COX), interfacciamento con la piattaforma regionale SINFONIA: si richiede consegna di specifiche tecniche/informatiche della piattaforma, in modo da poter valutare tecnicamente l’integrazione della stessa con i sistemi informatici dell’operatore economico
12.Nell’Allegato A6-Criteri di valutazione, al punto 13 Autonomia batteria concentratore trasportabile viene indicato che il punteggio verrà attribuito con formula lineare, ma il punteggio massimo è indicato nella colonna dei punti tabellari: si chiede di chiarire il metodo di calcolo del punteggio di tale criterio.
13.Di seguito vengono elencati i chiarimenti richiesti relativamente alla compilazione dell’Allegato 7:
a.Si chiede conferma che per “distributore”, indicato nella maschera di tutti i moduli, si intenda l’operatore economico
b.Si chiede conferma che la compilazione della colonna “indicare il valore corrispondente relativo all’apparecchiatura offerta” sia da fare solo nelle righe dove viene indicato un Criterio di valutazione
c.In merito ai materiali di consumo, si chiede conferma che è richiesto l’inserimento del solo modello obbligatorio
d.Nei fogli 04, 05, 06, 07 e 08 relativi ai contenitori criogenici portatili e ai concentratori, nella maschera iniziale è richiesta AIC di tali tipologie di contenitori: si fa presente che la normativa vigente non prevede AIC per questa tipologia di confezione e si chiede quindi di eliminare tale campo
e.Nel foglio 06 relativo al concentratore fisso, il criterio indicato nella colonna “Rif. Allegato A6 – criteri di valutazione” (Criterio 13) non è pertinente: si richiede di identificare il Criterio 9, come indicato nell’Allegato A6 | 9) e 10) Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. d), e) e f) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione; 11) Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. n) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione; 12) Si rimanda alla Determinazione del Direttore generale n. 190 del 3 agosto 2023 lett. k) punto v) e agli atti di gara come rettificati a seguito della predetta Determinazione; 13 a) Si conferma; 13 b) La colonna citata deve essere compilata in tutti i casi in cui è richiesta l'indicazione di un valore numerico, anche ai fini della valutazione della conformità/rispondenza al relativo requisito minimo richiesto; 13 c) Si conferma; 13 d) Nei fogli indicati, i riferimenti all'AIC sono da intendersi quali refusi; 13 e) Trattasi di refuso. Pertanto, con riferimento al foglio "06 - Concentratore fisso", relativamente al valore ID14, nella colonna “Rif. Allegato A6 – criteri di valutazione”, leggasi "Criterio 9" anziché "Criterio 13". |
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