PI061015-23 | DISCIPLINARE
1. Art.4 Ai fini della determinazione del compenso, Vi invitiamo a specificare cosa si intende per “volume movimentato” (Entrate + Uscite, Solo Uscite, Solo Entrate)
2. Art.4.3 in merito alla eventuale proroga tecnica, tenuto conto che gli attuali orientamenti giurisprudenziali, ex multis il Codice degli Appalti, consentono la proroga per il tempo strettamente necessario ad effettuare la procedura di gara, si chiede conferma che la proroga negli stessi termini ed alle stesse condizioni sarà al massimo di mesi 6, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità.
CAPITOLATO SPECIALE
3. Con riferimento all’art. 3, vogliate quantificare il numero e l’importo complessivo delle procedure di pignoramento attualmente in essere ed il numero delle procedure notificate nel 2022.
4. Art.3.1 Procedura pignoramenti:
a. Secondo capoverso: “In caso di pagamento del creditore a seguito di emissione di ordinanza di assegnazione del G.E. il Tesoriere è obbligato a comunicare a So.Re.Sa. con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro giorni 2 (due) dalla richiesta dell’esecutante, le somme per le quali si intende procedere, al fine di consentire la proposizione dell’opposizione all’esecuzione”.
Si premette che nell’ordinanza di assegnazione oltre all’ordine esecutivo di pagamento rivolto al terzo debitore, è prevista la notificazione, a cura del legale della parte procedente, al debitore esecutato. L’eventuale mancata comunicazione al debitore esecutato da parte del Legale di parte procedente, non può sortire effetti negativi sul terzo pignorato e tantomeno obblighi sanzionabili verso lo stesso. Pertanto, considerato che l’atto di assegnazione notificato al Terzo è un ordine non soggetto a condizioni di esecuzione, cui il Tesoriere ha l’obbligo di adempiere in un tempo ragionevole, vogliate chiarire che non esiste altro obbligo del Tesoriere se non il rispetto delle disposizioni di legge e la informativa del Tesoriere sarà da ricondurre alla ordinaria gestione del rapporto di tesoreria, come sempre ispirato alla massima disponibilità.
b. Relativamente al periodo “In nessun caso il Tesoriere può procedere a pagamenti per assegnazioni giudiziarie senza acquisizione di fattura o equivalente documento fiscalmente valido. In nessun caso il Tesoriere può procedere a pagamenti senza acquisizione di fattura da parte degli avvocati con indicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto per la quale il Tesoriere ha la funzione di sostituto d’imposta (versamento ritenute, certificazione e obblighi del sostituto d’imposta)”.
Si chiede conferma che il tesoriere non può che pagare in base all’ordinanza di assegnazione, presumendo la ritenuta dall’Atto stesso.
| DISCIPLINARE
1. Ai fini della determinazione del compenso si specifica che il corrispettivo
della prestazione oggetto dell’appalto è rapportato ai soli pagamenti (solo
uscite)
2. Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
CAPITOLATO SPECIALE
3. Nel corso dell'anno 2022 ci sono state solo 2
procedure di pignoramento di cui una estinta per un ammontare complessivo di €
5.721,33, per il 2023 al 31/05/2023 risulta un solo pignoramento di €
391.530,60.
4a. Si conferma il rispetto delle disposizioni di legge e che non vi sono
ulteriori obblighi a carico del Tesorerie, ma si ribadisce la necessità di
ricevere anche dal tesoriere tale informazione a mezzo pec entro 2 giorni, al
fine di consentire a Soresa di gestire al meglio il fenomeno dei pignoramenti.
4b. Si conferma quanto inserito al punto 3.1 capo 5. |
|