PI041526-23 | In riferimento alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:
1)atteso che l’importo a base di gara è superiore a euro 20.658.000, considerato che, ai sensi dell’art. 61 comma 5 del D.P.R. 207/2010, l'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000, si chiede se l’O.E. in forma singola o associata/associanda, ai sensi del comma 6, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara;
2)Se le categorie a qualificazione obbligatoria OS28 ed OS3 di importo pari o inferiore al 15% dell’ammontare dell’appalto possono essere dichiarate subappaltabili per interno e coperte dall’O.E. con la categoria prevalente per classifica adeguata;
3)La categoria a qualificazione obbligatoria OS30 di importo superiore al 15% dell’ammontare dell’appalto sia subappaltabile per intero come sopra o nei limiti del 30%;
4)Nel caso di qualificazione per la cat. OG11 si può considerare di assorbire il 30% (quota subappaltabile) nella categoria prevalente e qualificarsi (anche in raggruppamento) per il restante importo del 70%?
In attesa di un riscontro in merito si porgono
Distinti saluti
| Risposta 1 Si conferma, cosi come specificato all’art. 61,
c. 6, del D.P.R. 207/10 (parte ancora in vigore), quanto segue: per gli
appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di
affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non
inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato
secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4 del D.P.R. 207/10, ed è
soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.” Risposta 2 Si ribadisce quanto
precisato nel precedente chiarimento pubblicato sul sito di SORESA all’interno
della procedura di gara:” …. L’operatore economico che non risulta
qualificato per le categorie scorporabili, può partecipare alla gara qualora
sia in possesso almeno della qualificazione nella sola categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori. Le imprese subappaltatrici dovranno quindi
possedere i requisiti relativi alle categorie scorporabili. Restano fermi, per
l’operatore economico partecipante, gli obblighi di cui a tutti i commi ancora
in vigore dell’art. 61 del D.P.R. 207/10” ed ancora si ribadisce che:
“..Resta inteso che, in sede di gara, l’operatore economico partecipante deve
indicare le categorie e la percentuale di ogni categoria che intende
subappaltare”. ;
Risposta 3 Vedi risposta 2
Risposta 4 Vedi risposta 2
|
|