PI030480-23 | L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19, cominciata nel 2020 e protrattasi sino ad oggi, ha causato un mutamento del mercato mondiale, e soprattutto, ai fini che qui ci occupano, si è verificato un significativo aumento dei costi. Tale situazione è stata poi ulteriormente aggravata dal conflitto Russia / Ucraina. Sono, infatti, aumentati in modo spropositato i costi che l’azienda sostiene per l’energia, per i trasporti, per la distribuzione e, da ultimo, i produttori hanno modificato i prezzi dei listini in conseguenza, anche, di un incremento delle materie prime.
Gli aumenti così sommariamente indicati hanno comportato un incremento dei prezzi dei prodotti.
Per quanto sopra enunciato, stante l’impossibilità di presentare un’offerta adeguata, dal momento che le basi d'asta inserite sono le medesime della gara esperita precedentemente e risalgono al periodo ante pandemia e ante conflitto Russia / Ucraina, quindi prima dell'aumento delle materie prime, chiediamo una modifica in aumento della base d’asta per il lotto 34 ad un ammontare almeno pari al valore di mercato di 10 euro/ml e per il lotto 35 ad un ammontare almeno pari al valore di mercato di 1,26 euro/pezzo.
Peraltro nel D.Lgs 50/2016, l’art. 30 (in tema di principi di aggiudicazione) e l'art. 97 (in tema di esclusione delle offerte anormalmente basse) impongono alla S.A. di garantire la qualità delle prestazioni sia nella fase di scelta del contraente (art. 97) che in quella di predisposizione dei parametri di gara (art. 30, c. 1). La fissazione di una base d’asta adeguata è poi garanzia del principio di libera concorrenza, tutelato sempre dall’art. 30.
Segnaliamo inoltre la recente pronuncia del Consiglio di stato (sentenza n. 5634/2020) che, in un ricorso nel quale era censurata la base d’asta ritenuta, dal ricorrente, non adeguata al mercato, ha affermato che “è necessario che la determinazione della base d’asta sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (cfr. C.d.S., Sez. III, 24 settembre 2019, n. 6355, e 10 maggio 2017, n. 2168; Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081)”. Ancora, “la determinazione del prezzo posto a base d’asta non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione del servizio, comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica, a rischio, in caso contrario, sia di carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, sia di alterazioni della concorrenza tra imprese: profili tutti giudizialmente scrutinabili” (C.d.S., Sez. III, n. 6355/2019, cit.).
| Si chiede allo spett. OE di verificare i numeri dei lotti ai quali fa riferimento, in quanto la presente procedura consiste di n. 34 lotti. In ogni caso si confermano le Basi d'Asta come indicato negli atti di gara |
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