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Dettaglio bando di gara

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK, PER UN PERIODO DI 2 ANNI + 1, SU N 7 APPARECCHIATURE TAC, 1 RM e 1 ANGIOGRAFO DIGITALI E RELATIVI ACCESSORI INSTALLATE PRESSO I PP.OO. DELL’ASL CASERTA

A.S.L. CASERTA

Di Sano Marisa

€ 1.417.000,00 (Iva Esclusa)

Offerta economicamente più vantaggiosa

Servizi

Lunedì, 16 Gen 2023, ore 18: 00

Giovedì, 26 Gen 2023, ore 16: 00

Esiti e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

Provvedimento di indizione

30/11/2022DELIBERA 400/2022

DELIBERA 400 del 21.10.2022.PDF

Verbali

20/11/2023Verbale n.1 del 02.02.2023

01_verbale_sblocco buste amministrative.pdf

Verbali

20/11/2023Verbale n. 2 del 13.02.2023

02_verbale_ Valutazione amministrativa.pdf

Verbali

20/11/2023Verbale n. 1 del 12.06.2023

01_verbale_insediamento commissione.pdf

Verbali

20/11/2023Verbale n. 2 del 12.06.2023

02_verbale_sblocco_offerta tecnica.pdf

Verbali

20/11/2023Verbale n. 3 del 05.07.2023

03_verbale_verifica_offerta tecnica.pdf

Verbali

20/11/2023Verbale n. 4 del 25.09.2023

04_verbale_verifica_offerta tecnica.pdf

Verbali

20/11/2023Verbale n. 5 del 11.10.2023

05_verbale_verifica_offerta economica.pdf

Avvisi

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Esiti non presenti...

Chiarimenti

Protocollo Domanda Risposta Allegato

PI005200-23

QUESITO N.4 Con riferimento all'art. 17 del Disciplinare di gara: "L'Operatore Economico concorrente, a pena di esclusione, dovrà compilare: e) il campo "Listino prezzi" in cui dovrà allegare il proprio listino prezzi con relativo sconto offerto delle forniture/servizi offerti per tutta la durata della garanzia". Si chiede di confermare che quanto sopra riportato trattasi di un refuso, in quanto la richiesta, a pena di esclusione, della fornitura di un listino non risulta coerente con l'oggetto della presente procedura di gara poichè riferita ad una fornitura (si veda anche il riferimento alla "garanzia" ) e non ad un servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature biomedicali. A fronte di quanto detto, si chiede anche di: - confermare che non dovrà essere allegato alcun documento a riguardo in fase di presentazione di offerta; - aggiornare la piattaforma online per la presentazione dell'offerta rimuovendo l'obbligo di compilazione del campo riferito al "Listino prezzi".Relativamente all’allegato Listino Prezzi si rimanda alla risposta già fornita per il quesito PI003243-23.

PI005196-23

QUESITO N. 3 Con riferimento all'art. 8 del Capitolato Tecnico: "Entro il mese successivo di ciascun anno dovranno essere trasmesse al servizio di Ingegneria Clinica Aziendale i report riepilogativi relativi a ...". Si chiede di specificare se "per ciascun anno" si intende anno solare o anno contrattuale.In relazione al quesito PI005196-23 è da intendersi quale anno contrattuale

PI005195-23

QUESITO N. 2 Con riferimento all'art. 3 del Capitolato Tecnico: "Per la effettuazione delle attività manutentive dovrà essere impiegato personale specificatamente formato per l'apparecchiatura oggetto del contratto presso strutture od organizzazioni di formazione riconosciute dal relativo costruttore". Premesso: - che il Regolamento sui dispositivi medici (Reg. UE 2017/745), non prescrive nulla in merito alla formazione dei soggetti chiamati ad operare in qualità di manutentori sui dispositivi; - che la Raccomandazione n.9 di Aprile 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si limita a prescrivere che "i manutentori devono possedere un'esperienza comprovata e specifica nel settore e devono essere adeguatamente formati preferibilmente (ma non esclusivamente) presso gli stessi produttori"; - l'operatività del principio di equivalenza, in coerenza con il principio del favor partecipationis, e quindi anche la possibilità che i soggetti designati alla manutenzione siano scelti tra soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. Si chiede di confermare che per l'effettuazione delle attività manutentive della procedura de qua potrà essere impiegato personale specificatamente formato per l'apparecchiatura oggetto del contratto presso strutture od organizzazioni di formazione riconosciute dal relativo costruttore o anche di caratteristiche similari o equivalenti a quelle del costruttore.Relativamente all’art.3 del Capitolato Tecnico: si conferma che per l’effettuazione delle attività manutentive della procedura de qua potrà essere impiegato “personale specificatamente formato per l’apparecchiatura oggetto del contratto presso strutture od organizzazioni di formazione riconosciute dal relativo costruttore o anche di caratteristiche similari o equivalenti a quelle del costruttore”.

PI005103-23

QUESITO N.1 Con riferimento all'Art. 5 del Capitolato Tecnico: "Dovranno essere previsti interventi su chiamata per assistenza applicativa clinica nella misura di almeno 1 giorno all'anno per apparecchiatura. Inoltre lo specialista di prodotto, opportunamente formato, dovrà essere disponibile telefonicamente per dare supporto d'urgenza al personale medico e tecnico di radiologia". Si precisa che la presenza di figure "specialista di prodotto" non è richiesta per aziende fornitrici di servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature biomediche. Nello specifico, con riferimento all'oggetto della presente gara d'appalto, si sottolinea che l'espletamento del servizio sopra citato richiederebbe la presenza di n. 4 figure sempre reperibili per il supporto d'urgenza provenienti da n. 4 produttori differenti e pertanto non sostenibile economicamente per la ditta partecipante. Pertanto, si sottolinea che la caratteristica di continuità del supporto d'urgenza è una prerogativa esclusiva del produttore, dotato di adeguate risorse necessarie per scopi differenti dall'oggetto della presente procedura di gara. A fronte di quanto detto e inoltre, considerata la consolidata e prolungata presenza del parco macchine oggetto dell'appalto e dunque la solida esperienza del personale utilizzatore, si chiede di confermare che quanto richiesto trattasi di un refuso e quindi non risulta previsto dal servizio oggetto dell'appalto.
Relativamente all’art.5 del Capitolato Tecnico si rappresenta quanto segue.
Relativamente al primo capoverso si conferma che: “Dovranno essere previsti interventi su chiamata per assistenza applicativa clinica nella misura di almeno 1 giorno all’anno per apparecchiatura”. 
Per il secondo capoverso: “Inoltre lo specialista di prodotto, opportunamente formato, dovrà essere disponibile telefonicamente per dare supporto d’urgenza al personale medico e tecnico di radiologia” si precisa che tale servizio, nel caso venisse offerto, verrà valutato, nell’ambito del sub criterio A1, quale ulteriore aspetto qualitativo.

PI004931-23

REVISIONE PREZZI In riferimento a quanto riportato nel documento di bozza di contratto (all’art.5 “Non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile”) e quanto indicato all’art.3 del Disciplinare di Gara (relativamente alla generica applicazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016), osserviamo la positiva intenzione di favorire la rivalutazione delle forniture in considerazioni di possibili aumenti o diminuzioni del costo dei fattori produttivi. Data l’instabilità della condizione ambientale politico-economica del sistema produttivo mondiale e l’impossibilità di prevedere eventuali tempistiche di ritorno alla “normalità” (tenendo comunque conto che l’incremento di costi di produzione non sarà certamente reversibile con un rientro ai prezzi “pre COVID” e precedenti al perdurante conflitto in Ucraina), si richiede di valutare in contraddittorio un’attualizzazione dei prezzi all’avvio del servizio. Si conferma quanto già indicato nel Disciplinare di gara. La revisione del prezzo rappresenta una fase relativa all'esecuzione contrattuale e sarà oggetto, a seguito di approfondita istruttoria, di valutazione successiva all'aggiudicazione della procedura. 

PI004930-23

BASI D’ASTA Ci permettiamo di annotare una importante criticità relativamente alla consistenza della base d’asta indicata per i singoli lotti. Si rileva che il valore posto a base d’asta con una media per apparecchiatura di 52.000 € circa appaia come rappresentazione statica della spesa storica della Vostra Stazione Appaltante per la gestione delle medesime apparecchiature (somma di ciascun contratto di manutenzione attivo). Si chiede pertanto di confermare se tale assunto è vero e, di conseguenza si chiede di valutare l’attualizzazione degli importi, e quindi tenere in considerazione le mutate condizioni del contesto economico (*) che proprio sulla tipologia dell’affidamento in oggetto stanno avendo un impatto significativo e perciò non trascurabile. Chiediamo pertanto, al fine di permettere una partecipazione più ampia possibile, che la Stazione Appaltante valuti concretamente l’attualizzazione della Base d’Asta allineandola ad un incremento % almeno pari al “valore medio” del tasso inflazione dell’ultimo anno, ovvero il 7,9% (Fonte Istat) *(Citiamo a titolo di esempio Position Paper Confindustria Dispositivi Medici GLI EFFETTI DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE MATERIE PRIME SUL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI che alleghiamo alla documentazione) La Base d’Asta indicata, in considerazione degli aspetti sopra elencati, mette gli OE in una condizione di compressione che potrebbe - anche in conseguenza delle modalità di applicazione successiva della REVISIONE PREZZI portare ad una difficile sostenibilità economica in funzione della necessaria qualità dei livelli di servizio richiesti ed in particolare: -all’introduzione del 5% (minimo) di danni accidentali inclusi nell’offerta; -alla gestione degli accessori quali Quadri Elettrici, Sistemi di Posizionamento paziente -e, non in ultimo, alla formula di assegnazione del punteggio economico che, applicato sul ribasso dell’offerta stessa, rende i 30 punti massimi assegnabili molto rilevanti rispetto al totale complessivo. Si conferma quanto già indicato nel Disciplinare di gara

PI004928-23

DANNI ACCIDENTALI In relazione a quanto riportato all’art. 1 “OGGETTO, DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO” ed in particolare nell’ultimo capoverso nel quale si intendono inclusi nel servizio i danni accidentali sulle apparecchiature estendendoli anche all’uso improprio da parte del personale sanitario. Si vuole sottolineare che tale condizione non può considerarsi legittima perché, pretendendo di attribuire al fornitore oneri di riparazione (e conseguenti oneri economici anche molto significativi) derivanti da rischi che non hanno alcun legame con il prodotto e su cui il fornitore non può esercitare alcun controllo al fine di mitigarli, di fatto viola i principi generali del nostro ordinamento giuridico – perché ribalta sul fornitore le responsabilità che per legge sono a carico del committente - ed attribuisce inoltre al contratto, in caso di aggiudicazione, un carattere aleatorio tipico del contratto di assicurazione, che snatura l’oggetto del contratto di manutenzione e non consente al fornitore di formulare il prezzo di offerta, essendo impossibile per il fornitore sia prevedere eventi accidentali o dolosi causati dal vostro personale ed eventi dovuti al fortuito, sia porre in essere misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti tutti i danni accidentali ed a maggior ragione l’uso improprio sono indipendenti dall’attività manutentiva eseguita e mentre la ditta aggiudicataria dell’appalto si può assumere l’onere associato a guasti derivanti dalla propria gestione e dalla normale usura delle apparecchiature, non può tuttavia assumersi l’onere di guasti dovuti a cattiva gestione altrui. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario dell’ente appaltante devono pertanto ricadere su quest’ultimo. Si chiede quindi di confermare che, anche a fronte del tetto massimo percentuale indicato, tale clausola deve ritenersi espunta dal capitolato nella sua totalità o quantomeno per la parte relativa agli usi impropri.Relativamente ai danni accidentali, per gli stessi si ribadisce la circostanza per cui si intendono inclusi nel servizio. A tal proposito si aggiunge, però, che per quanto attiene all’uso improprio delle apparecchiature lo stesso è da ritenersi escluso dal capitolato fermo restando che, nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno individuate le modalità di riconoscimento di eventuali usi impropri.

PI004926-23

CRITERI DI VALUTAZIONE In riferimento al documento DISCIPLINARE DI GARA nella tabella OFFERTA TECNICA del paragrafo ASPETTO QUALITATIVO – MAX PUNTI 70/100 vengono assegnati 70 punti alla qualità del servizio proposto rispetto ai 100 punti complessivi dell’offerta. Di questi 70 punti ben 64 (oltre il 90% dei punti) sono assegnati mediante criterio Discrezionale (D), senza però indicare i criteri di valutazione per assegnazione dei coefficienti da parte della commissione giudicatrice. In particolare poniamo l’attenzione sui seguenti punti: QUALIFICA E FORMAZIONE In riferimento alla medesima tabella viene assegnato per il punto “B1 – Qualifica, formazione, esperienza e numero del personale impiegato per le attività in commessa” un punteggio di 14 punti con criterio di assegnazione “D” discrezionale. Segnaliamo che non essendoci riferimenti specifici relativi all’argomento ed al concreto metodo di assegnazione dei coefficienti di valutazione della qualità relativo a tale punto, tenendo conto dell’importanza di tale tema in modo oggettivo e misurabile al fine di garantire un livello qualitativo negli standard attesi dalla Vs ASL, chiediamo di chiarire quanto segue: Che siano individuati differenti livelli di valutazione per la tipologia di formazione proposta da ciascun OE, (tenendo conto sempre il riferimento alla necessità che debba essere conforme alle prescrizioni del fabbricante), valorizzando la distinzione tra: -Formazione specifica per modello presente per ciascuna apparecchiatura; -Formazione specifica per tipologia di apparecchiatura. Per ciascuna delle tipologie di formazione proposta da ciascun OE, che si possa distinguere qualitativamente mediante coefficienti di valutazione appropriati, tra: -Certificato di formazione specifica del produttore; -Certificato formazione di Enti formatori non facenti parte della organizzazione dell’OE purché attinenti; -Altri tipi di Certificati purché attinenti; -Non attinente. Contestualmente, sempre nell’ambito dello stesso parametro di valutazione, che si tenga in considerazione anche il continuo aggiornamento del personale impiegato nel Servizio manutentivo. Il tutto per rendere maggiormente trasparente e coerente con i livelli qualitativi attesi l’assegnazione dei punteggi. LOGISTICA In riferimento alla medesima tabella viene assegnato per il punto “B2 – Ubicazione Sede Operativa di riferimento più prossima al territorio di competenza della Asl Caserta, ubicazione magazzino ricambi e relativa politica di gestione” un punteggio di 14 punti con criterio di assegnazione “D” discrezionale. Si chiede di specificare meglio quali criteri di valutazione discrezionali si applicano per: •valutare l’ubicazione della Sede Operativa di riferimento più prossima al territorio: se in funzione della localizzazione del personale opportunamente formato per le apparecchiature in oggetto o in considerazione della presenza o meno di personale manutentore (anche di apparecchiature elettromedicali ma diverse da quelle
- In relazione al sub criterio B1 di cui alla tabella a pag. 35 del Disciplinare di Gara, si conferma che tali aspetti verranno valutati in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, tenuto conto della Qualifica, Formazione ed Esperienza del personale, sulla base di quanto illustrato e rappresentato analiticamente nella Relazione Tecnica.
- In relazione al sub criterio B2 di cui alla tabella a pag. 35 del Disciplinare di Gara, si rimanda alla risposta (punto 3) fornita al quesito PI003243-23

PI003243-23

Vi preghiamo di dare riscontro ai seguenti quesiti: 1-Con riferimento all’art. “17 – 2OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO” del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la richiesta di cui al punto “e) Il campo “Listino prezzi” in cui dovrà allegare proprio listino prezzi con il relativo sconto offerto delle forniture/servizi offerti per tutta la durata della garanzia.” sia da considerarsi un refuso. In caso affermativo, si chiede inoltre quale documento sia possibile caricare a portale a riscontro del campo “Listino prezzi” che attualmente risulta obbligatori 2 -Chiediamo conferma che la garanzia provvisoria non debba essere calcolata sul prezzo a base d’asta biennale (€ 9.400.000), come sembra intuibile all’art. 11 del disciplinare “garanzia provvisoria”, ma sull’importo dell’appalto comprensivo dell’eventuale opzione a rinnovo di € 1.410.000,00, come riportato nell’allegato A4 3 -Relativamente l’offerta tecnica e più precisamente il criterio B2, chiediamo cortesemente di dettagliare come verranno attribuiti i 14 punti del relativo criterio Cordiali saluti
1. Trattasi di refuso, l'O.E. nel Campo "Listino Prezzi" può caricare un pdf firmato digitalmente in cui dichiara che non è dovuto alcun documento. 
2. L'art. 11 del Disciplinare rimanda all'importo indicato nella Scheda A4 dove correttamente è indicato l'importo complessivo dell'appalto pari a €1.417.000,00 per il quale va presentata la garanzia provvisoria. 
3. Si fa presente che, così come già evidenziato nella griglia presente nel Disciplinare di Gara, il punteggio sarà attribuito in forza di un principio di territorialità ovverosia assegnando un maggior punteggio alla ditta avente sede operativa/magazzino ricambi all’interno del territorio di competenza della ASL di Caserta e, a scalare, in provincia limitrofa; all’interno del territorio della Regione e, da ultimo, extra Regione. 

PI003242-23

Buongiorno, si prega di dare riscontro ai seguenti quesiti: 1-Si chiede cortese conferma che quanto riportato all’art. 10 del CSA Disciplinare, ossia che per questo servizio il subappalto non è ammesso, sia da interpretare come un rimando all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 il quale disciplina che “il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”, ma ne disciplina l’utilizzo entro determinati limiti fermo restando l’indicazione delle parti di attività o servizio per le quali l’OE si riserva eventualmente di ricorrere a tale istituto. (vedasi giurisprudenza al riguardo) 2-Contrariamente a quanto indicato all’art. 12 del CSA, in relazione al versamento del contributo a favore dell’Anac, si chiede conferma che, qualora lo stesso venga fatto on line, la ricevuta da allegare nella documentazione amministrativa non necessita di dichiarazione di copia conforme non essendo, di fatto, una copia, ma un originale informatico 3-Con riferimento alla domanda di partecipazione, alla lettera m) viene richiesto di indicare le attività da riservarsi per un futuro subappalto, con l’indicazione della quota massima del 40% del contratto: si chiede cortese conferma che tale prescrizione sia frutto di un mero refuso in quanto la normativa vigente non impone un limite percentuale 4-Si chiede cortese conferma che il richiamo all’art. 10 del CSA, contenuto nell’art. 15.2 lettera d), dello stesso CSA, sia frutto di un mero refuso, in quanto le prescrizioni contenute nei due articoli risultano contrastanti tra loro 5-Si chiede di specificare se le richieste contenute all’art. 15.3.1 numero 6 lettera a.1) a.2) a.3) siano da considerarsi alternative o se siano da considerarsi cumulative 6-Si chiede conferma che, contrariamente a quanto indicato all’art. 15.3.1 numero 9, che prevede l’assolvimento del bollo solamente tramite F23, sia possibile assolvere a tale obbligo tramite apposizione del bollo cartaceo sul modello A6 fornito da codesta stazione appaltante 7-Si chiede conferma che il sopralluogo sia facoltativo, come prescritto dall’art. 17 del Capitolato tecnico, e non necessario come sembrerebbe dalla lettura dell’art. 15.3.1 numero 8) relativo al contenuto della busta amministrativa 8-Con riferimento al par. 13 del Disciplinare di gara, in relazione alla collocazione a sistema della documentazione che compone la busta amministrativa, si chiede cortesemente di predisporre sul portale di gara i campi nei quali collocare i singoli documenti, non essendo al momento predisposto alcun campo 9-Nel caso in cui ciò non fosse possibile si chiede conferma che l’OE possa autonomamente inserire quanto richiesto utilizzando la funzione “aggiungi allegato”
1. Trattasi di refuso, il Subappalto è ammesso nei limiti di quanto previsto dalla normativa in vigore fermo restando l'indicazione delle prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare con la relativa incidenza %. 
2. Si conferma che è sufficiente allegare il documento digitale in originale.
3. Trattasi di refuso.
4. Si conferma quanto riportato al paragrafo 15.2. Quanto riportato al paragrafo 10 è un mero refuso.
5. Sono da considerarsi cumulative.
6. L'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo può avvenivine mediante apposizione del bollo cartaceo opportunamente annullato sul modello A6 ovvero mediante F23.
7. Si conferma quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato. Il sopralluogo è facoltativo.
8. e 9. L'OE procede a caricare la documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di gara mediante l'utilizzo del tasto "Aggiungi allegato" presente nella scheda SIAPS di riferimento. 


Assistenza Ordini e Magazzino​​


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