PI072620-22 | Egregi Signori
Con riferimento alla procedura riportata in oggetto siamo con la presente a formulare le seguenti richieste di rettifica e chiarimenti:
1)L’art 8.3 del disciplinare di gara richiede il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 per la produzione e il trasporto di gas medicinali
Evidenziamo, a tal proposito, che la giurisprudenza si è pronunciata sul significato della dicitura “distribuzione” riportata nella descrizione delle attività di cui alla certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per “produzione, commercializzazione, distribuzione gas medicinali” ,affermando come il termine “distribuzione” implichi necessariamente il trasporto.: “
Si veda, a tal proposito, TAR Basilicata, n. 175 del 14 marzo 2015:
“Il trasporto del prodotto non può che essere compreso all’interno dell’elemento distribuzione, che non può essere inteso nel senso ristretto di materiale immissione del prodotto all’interno di tubazioni o condotte”
A nulla pertanto rileva il fatto che, aziende impegnate specificatamente nell’attività di trasporto dei gas per conto terzi e, quindi, non correlato all’attività di produzione e commercializzazione gas medicinali, dispongano di certificazione riportante il termine, maggiormente circostanziato, di “trasporto” anziché “distribuzione”
In virtù delle considerazioni sopra esposte. Vi chiediamo di voler rettificare tale previsione ammettendo alternativamente entrambe le diciture sulla certificazione UNI EN ISO. 9001:2008 nell’ottica di evitare eventuali contenziosi e al fine di garantire la par condicio fra i partecipanti e la più ampia partecipazione alla procedura di gara.
2)L’art 8.3 del Disciplinare di Gara, relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria, prevede quanto segue:
“La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice, mediante inserimento in AVCpass dei seguenti documenti:
- copia dei bilanci consuntivi, relativi agli ultimi tre esercizi (2018-2019 e 2020), con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere l’importo specifico dichiarato in sede di gara;
- Fatture quietanzate/pagate attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) dell’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero
dichiarazioni IVA per le medesime annualità”
Vi chiediamo in primo luogo conferma che il triennio di riferimento sia 2019-2020-2021 e di disporre la relativa rettifica degli atti di gara
In secondo luogo, in merito ai mezzi per la comprova, dal momento che:
- In molti casi dai bilanci si può desumere il fatturato globale, ma non suddiviso per tipologia di attività (fornitura/manutenzione);
-Trattandosi di importi piuttosto elevati, non risulta agevole il recupero delle fatture quietanzate
Vi chiediamo di voler ammettere, quale mezzo di comprova del requisito, anche le attestazioni dei clienti riportanti gli importi dei servizi e forniture eseguiti nel triennio
3)Il punto 13 dell’articolo 16.1 richiede, tra i documenti da presentare nell’ambito della documentazione amministrativa, documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui agli artt 8.2. e 8.3 . Vi chiediamo conferma che tale documentazione verrà richiesta in successive fasi della procedura, essendo sufficiente, in fase di presentazione di offerta, autocertificare il possesso dei predetti requisiti. Vi preghiamo pertanto, in caso di risposta positiva, di stralciare tale previsione.
4)L’art 3) del Disciplinare di gara riporta, conformemente al quadro economico:
- l’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso riferito alle voci A.1.1 . “Fornitura di gas medicinali “e A.1.2. “Servizi logistici, di manutenzione, di qualità e sicurezza”, pari a euro 403.118,10 ; tale importo trova corrispondenza alla voce A.2 del quadro economico
-l’importo degli oneri per la sicurezza riferito alla progettazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di distribuzione dei gas, pari a euro 16.895,55; tale importo trova corrispondenza alla voce A.3 del quadro economico
In aggiunta a quanto sopra il penultimo paragrafo riporta quanto segue: “si stima che gli oneri per la sicurezza da interferenza, oneri per la sicurezza e progettazione esecutiva e coordinamento e sicurezza in fase di progettazione, non soggetti a ribasso, pari a € 3.000 annui e € 9.000 triennali”
Non trovando riscontro tale ultima previsione nel quadro economico (a differenza delle precedenti) immaginiamo pertanto si tratti di un refuso.
Qualora quanto sopra fosse confermato, Vi preghiamo di stralciare la sopra citata clausola.
5)L’articolo 8 del Capitolato prevede quanto segue: “ L’Aggiudicataria, con la stipula del contratto di appalto, assume il ruolo di terzo responsabile per tutto ciò che riguarda la rispondenza a norma degli impianti e/o delle apparecchiature oggetto del contratto stesso e, per l’effetto, assume anche tutti gli oneri connessi ad eventuali ammende, multe od altro che le competenti autorità od enti dovessero contestare per la mancata tenuta a norma (sicurezza, antincendio, ecc.)”
Vi chiediamo conferma che gli oneri che la ditta sarà tenuta ad assumere relativamente a multe/ammende riguarderanno esclusivamente la gestione degli impianti/apparecchiature oggetto di gara a partire dalla stipula del contratto. Quanto sopra dal momento che l’operatore economico non può essere ritenuto responsabile per problematiche causate da precedenti gestioni.
In attesa di Vs riscontro facciamo presente che, onde evitare contenziosi giudiziari all’esito della gara, appare, quindi, opportuna ed anzi necessaria, una modifica in autotutela della lex specialis di gara
| 1) Questa S.A. nella previsione del requisito di cui al
paragrafo 8.3 del Disciplinare, non intendeva il termine “trasporto”,
riportato nella descrizione della Certificazione, nella sua accezione ristretta
di mero trasporto non correlato all’attività di produzione, commercializzazione
e distribuzione del gas.
Pertanto, la certificazione UNI EN ISO 9001 richiesta deve
essere relativa alle attività di produzione, commercializzazione e
distribuzione del gas, con incluso il trasporto.
2) Trattasi di refuso, il fatturato deve riferirsi agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021);Con riferimento ai mezzi di prova sono ammesse le attestazioni dei clienti con indicazione degli importi, dei servizi/forniture specifiche e il periodo di riferimento;
3) La documentazione richiesta nella busta amministrativa al punto 13 non è obbligatoria in fase di offerta.
4) Si conferma quanto previsto negli atti di gara. Il penultimo capoverso dell'art. 3 del Disciplinare si riferisce agli oneri per la sicurezza da interferenza (DUVRI).
5) Si conferma.
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