PI059242-22 | Rif. ns. Prot. n. 22-942-ITO-si
Spett.le Amm.ne,
con la presente siamo a presentare le seguenti richieste:
1.CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI
Con rif. all’Art. 3.3 Disciplinare di Gara e Art. 26 Schema di Contratto si chiede di voler confermare l’applicazione delle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.L. n. 4 del 27/01/22, in particolare all’art. 29 che rende obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016. Tale obbligo ricorre al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2.Rif. Allegato A1 Dichiarazione di partecipazione. Imposta di bollo
Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante:
•una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione
Oppure
•F24. In tal caso si chiede di fornire gli estremi per poter procedere
3.CAPITOLATO SPECIALE:
Tra la documentazione pubblicata è presente il Capitolato Tecnico (Specifiche tecniche sistemi per anestesia), ma non il Capitolato Speciale (citato più volte nel Discipl. di gara).
•Si chiede di precisare dove potere rilevare il Capitolato Speciale e relativi allegati
4.Capitolato Tecnico / Schema di Contratto
•Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale – come sembra evincersi dal successivo art 19 dello stesso Schema di Accordo Quadro.
5.DURATA DEL CONTRATTO
Facendo presente che nei documenti di gara si indica in diversi punti la durata della garanzia contrattuale nonchè dell’intero contratto e nello specifico
a)Rif. Schema di Contratto Art. 10 - Cauzione definitiva
[...] La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (sessanta mesi) e dovrà [...]
b)Rif. DISCIPLINARE DI GARA Art.17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA p.to E
[...] Ulteriore periodo di assistenza tecnica e manutenzione full-risk (in mesi) oltre ai 48 mesi compresi nella fornitura [...]
c)Rif. CAPITOLATO TECNICO Art.3 P.to C GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA FULL RISK
[...] un periodo di garanzia pari a 24 mesi, decorrenti dall’attestazione di avvenuto collaudo con esito positivo comprensivo di assistenza tecnica per vizi e difetti di funzionamento [...]
[...] un periodo di assistenza tecnica e manutenzione full risk pari a 48 mesi, decorrente dall’attestazione di avvenuto collaudo con esito positivo comprensivo di manutenzioni preventive, interventi tecnici illimitati [...]
Si chiede di precisare se la durata del contratto è di 48 mesi, di 72 mesi (garanzia 24 mesi Full Risk+periodo di assistenza tecnica e manutenzione full risk pari a 48 mesi – Rif. Art. 3 Cap. Tecnico) oppure di 60 mesi
6.Rif. Capitolato Tecnico art. 3 lettera C. GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA FULL RISK
•Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo contrattuale senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.
•Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell’offerta.
Si segnala infatti a codesta Spett.le Amministrazione che l’art. 3 lettera C GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA FULL RISK del capitolato tecnico, per come allo stato formulato, ci impedisce di concepire un’offerta consapevole e, quindi, di partecipare alla gara. La previsione, in particolare, stabilisce che il fornitore e' obbligato, per tutto il periodo di garanzia e di contratto di assistenza Full risk, a rendere – non solo gli aggiornamenti di sicurezza - ma anche ogni aggiornamento HW e SW e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, senza maggiori costi e, quindi, senza rinegoziazione dell’importo aggiudicato. La richiesta di fornire senza oneri aggiuntivi prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati, non predeterminabili nel tipo, nel valore e nelle quantita', impone all’aggiudicatario di assumersi il rischio di addivenire alla conclusione del contratto senza aver ottenuto il benche' minimo utile o, addirittura, di chiudere la commessa in perdita, sottoponendolo ad un’alea giuridicamente irragionevole e abnorme, che altera in modo vessatorio e economicamente non sostenibile il sinallagma contrattuale. E va sottolineato che tale circostanza ha natura oggettiva, non dipendendo da nostri fattori interni, ma dalla struttura stessa della lex specialis, non conforme al principio di necessaria sostenibilita' delle offerte ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 - funzionale, sia a garantire all’appaltatore, sempre, il necessario margine di utile nel corrispettivo d’appalto, sia a proteggere le stesse Amministrazioni da esecuzioni in tutto o in parte qualitativamente non appaganti proprio a causa di imposizioni sotto costo. Non a caso, in applicazione di detta previsione di legge e dei relativi descritti principi, la giurisprudenza e' pacifica nel ritenere illegittimi gli atti indittivi come quelli di specie, giacche', appunto: “Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui gli appalti pubblici devono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacche' le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso: laddove i costi non considerati o non giustificati siano invece tali da non poter essere coperti neppure mediante il valore economico dell'utile stimato, e' evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile” (ex multis, Cons. St., sez V, 27 novembre 2019, n. 8110). Alla luce delle considerazioni esposte, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della L. 241/90 in materia di determinazioni in autotutela, si chiede di confermare, in rettifica, che, per la durata contrattuale, l’aggiudicatario sara' tenuto a tutti gli aggiornamenti in materia di sicurezza a stessi patti e condizioni, mentre eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remunerativita' dell’offerta. In caso contrario, come anticipato – fermo il vizio invalidante della lex specialis - comunque la scrivente non potra' oggettivamente, e suo malgrado, partecipare alla gara.
7.Rif. Capitolato Tecnico art. 2 e 2.1
Con riferimento al Capitolato tecnico “Specifiche tecniche sistemi per n.18 sistemi di anestesia” e in particolar modo alle caratteristiche tecniche di minima di seguito dettagliate
7.1Si chiede inoltre di indicare, per ogni singolo Presidio Ospedaliero, la tipologia di attacchi gas, ossia se UNI o AFNOR, al fine di parametrare l’offerta in rispondenza alle esigenze impiantistiche dei vari reparti di destinazione.
8.Rif. Capitolato Tecnico art. 5 Punteggio Tecnico
Con riferimento alla Tabella A – Criteri di valutazione e relativi punteggi
8.1Relativamente al criterio B “Sistema di monitoraggio multiparametrico” ed in particolar modo ai subcriteri B.1 e B.2 che per rapida consultazione si riportano di seguito:
8.1.1B.1 Presenza di monitoraggio dell’attività Neuromuscolare pt.2 (Tabellare)
B.2. Presenza di monitoraggio della profondità di Anestesia pt.2 (Tabellare)
Si chiede di cofermare che i succitati punteggi attribuiti ai rispettivi sub criteri verranno assegnati solo se il monitoraggio Neuromuscolare e della Profondità di Anestesia sarà integrato nel monitor parametri vitali, garantendo in questo modo l’interfacciamento e, quindi, la visualizzazione dei parametri direttamente dal display del monitor paziente modulare e, pertanto, non verrà attribuito alcun punteggio in caso di fornitura di dispositivi stand-alone.
8.2Relativamente al criterio di valutazione D.1 che, per pronta lettura, si riporta di seguito
“Ulteriori Accessori e materiali di consumo oltre quelli compresi nella fornitura”
in concomitanza alla presenza dei requisiti tecnici minimi 36, 37, 38 di seguito riportati
“N. 01 kit per ventilazione manuale”
“N. 03 kit paziente poliuso per ciascun parametro vitale rilevato dal monitoraggio multiparametrico”
“N. 150 canestri calce sodata, n. 200 linee di campionamento gas e n. 200 trappole raccogli condensa per linea di campionamento”
trattandosi di tipologie di accessori con caratteristiche tecniche e prezzi tra loro significativamente differenti e poiché gli accessori standard richiesti ai punti 36, 37 e 38 delle caratteristiche di minima,si chiede di definire dettagliatamente il criterio di attribuzione del punteggio correlato al suddetto requisito D.1, chiarendo con precisione i range di punti attribuiti in base alla quantità e alla tipologia degli accessori ivi valutati (a titolo meramente esemplificativo, “10 canestri di calce sodata = 2 punti”, “2 sonde SpO2 = 1 punto”, ecc.).
8.3A titolo di istanza in autotutela, relativamente al criterio di valutazione E.1 a cui è attribuito un punteggio qualitativo pari a 6 punti e che si riporta di seguito per pronta lettura:
“Ulteriore periodi di assistanza tecnica e manuenzione full risk (in mesi) oltre ai 48 mesi compresi nella fornitura”
Si fa presente che come noto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. 50/16, “La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.”
Dunque, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, proprio al fine di valorizzare l’elemento Qualità e di non appiattire la competizione sul solo prezzo, il legislatore ha stabilito un tetto massimo per quest’ultimo, prescrivendo chiaramente, senza possibilità di altre interpretazioni, il limite di 30 punti.
Ora, sebbene apparentemente la presente procedura sembrasse rispettare la regola di legge (art. 17 del Capitolato tecnico indicano, difatti, una ripartizione al 70Q/30P), tuttavia, dall’esame dell’Allegato criterio premiante citato, la stessa ha manifestato un aspetto elusivo, che dovrebbe condurre, in rispondenza all’art. 95 del D.LGS 50/2016, a un annullamento integrale con riedizione o in alternativa ad una rettifica sostanziale della lex specialis con congrua proroga del termine di partecipazione e corrispondente congrua pubblicità della modifica.
In particolare il criterio di valutazione definisce l’attribuzione di 6 punti in qualità al concorrente che offrirà mesi in più di garanzia di fatto a titolo non oneroso .
Ebbene, non v’è chi non veda che tale criterio lungi dal riflettere caratteristiche qualitative, non premiando particolari modalità del servizio o precise caratteristiche esecutive dello stesso, bensì, esso premia solo e unicamente un aspetto puramente economico, del tutto eccentrico dall’ambito delle valutazioni dell’offerta tecnica.
Si chiarisce che ad esser qui contestata non è la richiesta nel concetto ma il dove, poiché, vista la sua chiara e incontestabile natura economica, la stessa dovrebbe essere inserita negli elementi di valutazione del prezzo e dovrebbe esserlo anche in modo tale da non superare i 30 punti massimi attribuibili al punteggio economico, previsti per legge.
Invece, in questo modo, detta soglia, sì, non è stata formalmente superata, ma è elusa con l’inserimento di un elemento di puro costo (la gratuità di tot mesi di servizio in più) nell’ambito della voce Qualità, ben più capiente in termini di punteggio massimo.
Certi che si sia trattato di un’imprecisione, la scrivente non può però esimersi dal rappresentare l’illegittimità di tale modalità redazionale, che – nella evidente sostanza – conduce l’elemento economico a ben 36 punti (30 espressi + 6 per l’estensione temporale gratuita), con l’effetto, non solo di superare la soglia massima di legge (e già basta per l’integrazione del vizio caducante), ma anche di ridurre l’elemento Qualità a soli 64 punti, sbilanciando l’equilibrio qualità/prezzo, aspetto scongiurato dal legislatore con la prescrizione imperativa di cui all’art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. 50/16, la cui ratio, come ormai pacifico, è proprio quella di garantire la valorizzazione preponderante delle caratteristiche tecniche.
Per le esposte ragioni, si chiede di confermare che la formulazione di tale elemento di valutazione sia dovuta a un refuso e se ne chiede l’eliminazione, oltre che per garantire la giusta competizione fra gli operatori interessati, anche al fine di non condurre a conclusione una procedura affetta da un vizio caducante.
9.Disciplinare di gara Art. 3.1 DURATA
Si cita: La fornitura è effettuata entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dal diverso termine in esso indicato
Con riferimento all’attuale situazione pandemica che continua a creare notevoli fluttuazioni nella filiera produttiva del comparto industriale, incluso quello Healthcare, dove le aziende stanno registrando grosse difficoltà di approvviggionamento di certa componentistica e allungamenti ai tempi di transito delle merci, siamo a richiedere una revisione dei tempi di consegna di 30 gg indicati, da estendere possibilmente a 90 gg.
In attesa di Vostra cortese risposta al riguardo porgiamo i ns. più distinti saluti.
| Si comunicano le risposte alle richieste di chiarimenti così come formulate dall'U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie
RISPOSTA QUESITO N.1Il
Disciplinare di Gara si conforma alla normativa vigente RISPOSTA QUESITO N.2 Il versamento della marca da bollo deve essere assolto nei modi previsti
al punto 14.1 del Disciplinare di Gara. In via del tutto eccezionale il
pagamento può essere effettuato: con modello F23 (con i seguenti codici: Codice
Tributo 456T - Codice ente: TES)
RISPOSTA QUESITO N. 3 Nel
disciplinare viene utilizzata la dicitura capitolato speciale ma deve
intendersi capitolato tecnico RISPOSTA QUESITO N.4 Si conferma che
l’applicazione di eventuali penali avverrà nel rispetto di quanto statuito
dall’art.113-bis D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come anche riportato nel
paragrafo 3 lettera C del Capitolato Tecnico.
RISPOSTA QUESITO N.5 Si chiarisce che la durata contrattuale del servizio di assistenza
tecnica e manutenzione full risk è pari a 48 mesi (comprensivi dei n.24 mesi di
garanzia). Resta facoltà dell’operatore economico produrre, nell’ambito
dell’offerta, tra le altre, una miglioria in merito alla durata del servizio di
assistenza e manutenzione full risk (rif. Tabella A “Criteri di valutazione
e relativi punteggi”_sub item E.1 del Capitolato Tecnico).
RI RISPOSTA QUESITO N. 6 Si conferma. Durante la vigenza contrattuale dovranno essere
garantiti tutti gli aggiornamenti software e hardware, previsti dal Fabbricante,
che comportano una modifica incrementale e/o miglioramenti minimi in termini di
affidabilità o correzioni di malfunzionamenti, compresi quelli legati ad
eventuali “avvisi di sicurezza”.
RISPOSTA QUESITO N.7 Si conferma quanto indicato nel capitolato
tecnico al punto 3) lettera A): “[...] la tipologia di raccordi compatibili
con le unità terminali dell’impianto di gas esistente sarà comunicato
successivamente dalla U.O.C. Ingegneria Clinica all’aggiudicatario.”; in
ogni caso tempestivamente in relazione ai tempi previsti per la consegna delle
apparecchiature.
RISPOSTA QUESITO N. 8.1 No, le caratteristiche tecniche,
così come indicato al punto 2) del capitolato, vanno intese e interpretate in
coerenza all’art. 68 del D.Lgs. 50/2016.
RISPOSTA QUESITO N. 8.2 Così come riportato al punto 5) del Capitolato si evidenzia che
l’assegnazione del punteggio relativo al sub-criterio D.1 è di natura
discrezionale e pertanto verrà attribuito in ragione dell’esercizio della
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
RISPOSTA QUESITO N. 8.3 In riferimento alla richiesta di chiarimenti
relativa al sub-criterio di valutazione E.1 citato, si evidenzia che l’art. 67,
comma 2, della DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
26 febbraio 2014 precisa che: “L’offerta economicamente più
vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice [...] può
includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri,
quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto
dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri possono rientrare ad
esempio: [...] c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di
consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o
di esecuzione”. È, difatti, principio consolidato
inserire l’assistenza tecnica post vendita tra le voci costituenti la griglia
di valutazione dei punteggi di qualità. Spetta alla stazione appaltante
l’individuazione dei criteri di valutazione dell’offerta aventi carattere
oggettivo e riferiti ad aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi
all’oggetto dell’appalto, tali da garantire un confronto concorrenziale
effettivo su profili tecnici (cfr. cit. art. 67 e art. 95 Codice Contratti). L'istanza
risulta, dunque, infondata nel merito, avendo, tra l’altro, riguardo alla
circostanza che un servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk
attraverso i fabbricanti, fornitori/distributori autorizzati è garanzia di
mantenimento di elevati standard qualitativi sia nell’espletamento del servizio
che nel mantenimento, nel tempo, delle caratteristiche di sicurezza e
funzionalità delle apparecchiature fornite.
RISPOSTA QUESITO N. 9 Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara |
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