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Dettaglio Bando
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Dettaglio bando di gara

BANDO RETTIFICATO - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 2 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 18 Sistemi per Anestesia occorrenti alle Strutture Presidiali e Territoriali dell’Asl Napoli 1 Centro

A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO

Di Lauro Alfredo

€ 504.000,00 (Iva Esclusa)

Offerta economicamente più vantaggiosa

Forniture

Venerdì, 15 Lug 2022, ore 12: 00

Venerdì, 29 Lug 2022, ore 12: 00

Esiti e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

Verbali

08/08/2022VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Verbale- fase Amministrativa - Sistemi Anestesia.pdf

Verbali

10/08/2022VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

VERBALE ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO - SISTEMI DI ANESTESIA.pdf

Atto di Ammissione

10/08/2022PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMISSIONI E LE ESCLUSIONI AI SENSI DELL'ART. 29 D. LGSL. N. 50/2016

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI- SISTEMI ANESTESIA.pdf

Verbali

04/10/2022Verbale di gara Commissione di Commissione Giudicatrice - I seduta pubblica

Verbale di Commissione giudicatrice - I seduta pubblica.pdf

CV Commissione

07/10/2022Dott. Ferrara - Curriculum Vitae

Dott. Ferrara - Curriculum Vitae.pdf

Altro

07/10/2022Dott. Ferrara - dichiarazione assenza di cause di incompatibilità

Dott. Ferrara - dichiarazione assenza cause di incompatibilità.pdf

CV Commissione

07/10/2022Dott. Fittipaldi- Curriculum vitae

Dott. Fittipaldi - Curriculum vitae.pdf

Altro

07/10/2022Dott. Fittipaldi - dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità

Dott. Fittipaldi dichiarazione assenza cause di incompatibilità.pdf

CV Commissione

07/10/2022Dott. Pascale - curriculum vitae

Dott. Pascale - Curriculum Viate.pdf

Altro

07/10/2022Dott. Pascale - dichiarazione di assenza cause di incompatibilità

Dott. Pascale Dichiarazione assenza cause incompatibilità.pdf

CV Commissione

14/10/2022CV Dott. Pascale- aggiornato

Cv Dott. Pascale Aggiornato -.pdf

Verbali

28/11/2022Verbale prima seduta pubblica - Commissione Giudicatrice - 23 settembre 2022

verbale prima seduta pubblica commissione tecnica 23 settembre 2022.pdf

Verbali

28/11/2022verbale seduta tecnica riservata 6 ottobre 2022- conformità

VERBALE SEDUTA TECNICA RISERVATA DEL 6 OTTOBRE 2022 - CONFORMITA'.pdf

Verbali

28/11/2022Verbale II seduta tecnica riservata - 20 ottobre 2022

Verbale seduta tecnica riservata 20 ottobre 2022.pdf

Altro

28/11/2022Provvedimento di ammissione alla fase economica -

Provvedimento ammissione fase economica.pdf

Verbali

28/11/2022Verbale apertura documentazione economica - 4 novembre 2022

verbale apertura documentazione economica 4 novembre 2022.pdf

Avvisi

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

AVVISO_GARA

23/06/2022Si invitano gli Operatori Economici che hanno l'offerta nello stato "salvato" ad eseguire il comando "aggiorna il bando" all'interno della sezione prodotti al fine di visualizzare il nuovo valore a base d'asta.

Chiarimenti

Protocollo Domanda Risposta Allegato

PI062869-22

Buongiorno, con la presente si richiede il seguente chiarimento: facendo riferimento al Vostro Capitolato Tecnico e più precisamente alle: “ Caratteristiche tecniche delle apparecchiature e relativi componenti e accessori” pag. 3 punto 12: “Alloggiamento di almeno 2 vaporizzatori e identificazione automatica del tipo di gas alogenato in uso” e alla vostra risposta PI058353-22 al quesito PI049559-22, viene richiesto quanto segue: Si chiede se saranno valutati Sistemi di Anestesia che dispongono di n. 2 alloggiamenti per vaporizzatori, di cui il primo provvisto di tasca attiva con riconoscimento automatico dell’agente anestetico in uso e il secondo che consenta l’alloggiamento del vaporizzatore in apposita tasca di custodia integrata nella stazione d’anestesia. Si precisa che tale soluzione risponde perfettamente alle vostre specifiche espresse nel Capitolato Tecnico e garantisce la possibilità di sostituzione e la ricarica dei vaporizzatori durante l’uso, senza interrompere la ventilazione In attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti. Getinge Italia S.r.l. Ufficio Gare rp

A seguito del presente quesito il supporto tecnico ha comunicato quanto segue:

Risposta: Si conferma quanto riportato al punto 12 del capitolato e quanto chiarito in relazione al quesito PI049559-22 precisando che in ogni caso le caratteristiche vanno intese e interpretate in coerenza all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre le apparecchiature, con caratteristiche rispondenti alle finalità dell’appalto.


PI062271-22

Buonasera, al fine di poter partecipare alla gara con un'offerta tecnicamente e contrattualmente accurata quale l'importanza della Vostra Struttura Sanitaria merita, richiediamo cortesemente una proroga per la presentazione dell'offerta di almeno 7 giorni dal termine ad oggi fissato al 22/07/2022. Certi di una benevola considerazione della presente richiesta porgiamo distinti saluti.I termini di partecipazione sono stati pubblicati sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nel rispetto dei termini previsti dal Codice dei Contratti Pubblici. 

PI059799-22

Rif. ns. Prot. n. 22-956-ITO-me Con riferimento al Disciplinare di Gara ed in particolar modo all’Art. 3 si sottopone il seguente chiarimento: Relativamente alla base d’asta dell’appalto in argomento (504.000€ oltre IVA pari a 28.000€ per workstation di anestesia oltre IVA) e in virtù del Capitolato Tecnico qualitativo, parte integrante del presente bando, in ottemperanza a quanto sancito dall’Art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) di seguito per pronta consultazione: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. (…) Costituisce principio giurisprudenziale consolidato in materia quello per cui gli appalti pubblici devono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso: laddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell’utile stimato, è evidente che l’offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 8110 e 15 aprile 2013, n. 2063; Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963; Sez. III, 11 aprile 2012, n. 2073).” Si fa presente che l’ANAC lo scorso 22 febbraio c.a. con giusto comunicato relativo gli “Incrementi delle materie prime nei contratti di servizi e forniture” ha evidenziato che il costo delle materie prime necessarie alla produzione dei dispositivi medici ha subito un aumento pari a circa il 48,4% medio a causa della concomitanza del verificarsi della pandemia e della guerra. In egual misura si è pronunciata Confindustria dispositivi medici con documento dal titolo “GLI EFFETTI DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLE MATERIE PRIME SUL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI” del quale si riporta in stralcio la tabella di riepilogo degli aumenti percentuali parte integrante del succitato documento. Tabella 1 – Indagine sull’aumento dei costi delle materie prime e servizi, aprile 2022 – Impatto sui costi di realizzazione dei dispositivi medici (tasso di variazione espresso in media, anni 2020-2021) Voce di costo Tasso di variazione 2021-2020 (media) Costi per acquisto di materie prime +48,4% Costi per acquisto di energia elettrica +101,4% Costi per acquisto di servizi di trasporto +94,2% Costi per acquisto di servizi di finitura +63,3% In virtù di quanto esposto, si evidenzia che la base d’asta sopra indicata risulta disallineata rispetto agli attuali valori di mercato e pertanto non congrua ed inadeguata a consentire la remuneratività della fornitura per l’operatore economico e al contempo a garantire la qualità delle prestazioni richieste nel capitolato come indicato nel succitato Art. 30 del Codice Appalti e successive sentenze del Consiglio di Stato (Sentenza n. 5634 del 28/09/2020; sez. V, sentenza n. 4081 del 28 agosto 2017; Sex III sentenza n. 2168 del 10 maggio 2017, e s.m.i.). Al fine di rendere congrua la base d’asta sarebbe necessario considerare la succitata percentuale di aumento del costo di acquisto delle materie prime (circa il 50% in più rispetto al 2020) come percentuale di aumento effettiva della base d’asta in argomento, senza trascurare che sul costo di impresa impattano tutte le voci sopra ripotate in tabella. In virtù di quanto sopra esposto si chiede pertanto di voler rivalutare il progetto di gara de quo al fine di garantire la più ampia partecipazione di mercato da parte degli operatori economici interessati all’iniziativa, in rispondenza al D.Lgs 50/2016 In attesa di Vostra cortese risposta al riguardo porgiamo i ns. più distinti saluti.

   In relazione alla richiesta di chiarimenti in oggetto, dopo aver interessato l'U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie dell'Asl Napoli 1 Centro, si inoltra la seguente risposta: 

In riferimento alla base d’asta prevista, si conferma che quella indicata negli atti di gara risulta congrua per la Stazione Appaltante, sulla base dei principi di buona amministrazione ed economia delle risorse pubbliche, tenuto conto che la stessa è stata desunta, all’atto della stesura del progetto di gara, da apposite indagini di mercato, dall’analisi dei prezzi praticati nell’ambito di affidamenti analoghi e delle quantità richieste; e tenuto conto, inoltre, dei chiarimenti sugli accessori e sui servizi connessi forniti.  


PI059242-22

Rif. ns. Prot. n. 22-942-ITO-si Spett.le Amm.ne, con la presente siamo a presentare le seguenti richieste: 1.CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI Con rif. all’Art. 3.3 Disciplinare di Gara e Art. 26 Schema di Contratto si chiede di voler confermare l’applicazione delle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.L. n. 4 del 27/01/22, in particolare all’art. 29 che rende obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016. Tale obbligo ricorre al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023. 2.Rif. Allegato A1 Dichiarazione di partecipazione. Imposta di bollo Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante: •una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione Oppure •F24. In tal caso si chiede di fornire gli estremi per poter procedere 3.CAPITOLATO SPECIALE: Tra la documentazione pubblicata è presente il Capitolato Tecnico (Specifiche tecniche sistemi per anestesia), ma non il Capitolato Speciale (citato più volte nel Discipl. di gara). •Si chiede di precisare dove potere rilevare il Capitolato Speciale e relativi allegati 4.Capitolato Tecnico / Schema di Contratto •Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale – come sembra evincersi dal successivo art 19 dello stesso Schema di Accordo Quadro. 5.DURATA DEL CONTRATTO Facendo presente che nei documenti di gara si indica in diversi punti la durata della garanzia contrattuale nonchè dell’intero contratto e nello specifico a)Rif. Schema di Contratto Art. 10 - Cauzione definitiva [...] La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (sessanta mesi) e dovrà [...] b)Rif. DISCIPLINARE DI GARA Art.17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA p.to E [...] Ulteriore periodo di assistenza tecnica e manutenzione full-risk (in mesi) oltre ai 48 mesi compresi nella fornitura [...] c)Rif. CAPITOLATO TECNICO Art.3 P.to C GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA FULL RISK [...] un periodo di garanzia pari a 24 mesi, decorrenti dall’attestazione di avvenuto collaudo con esito positivo comprensivo di assistenza tecnica per vizi e difetti di funzionamento [...] [...] un periodo di assistenza tecnica e manutenzione full risk pari a 48 mesi, decorrente dall’attestazione di avvenuto collaudo con esito positivo comprensivo di manutenzioni preventive, interventi tecnici illimitati [...] Si chiede di precisare se la durata del contratto è di 48 mesi, di 72 mesi (garanzia 24 mesi Full Risk+periodo di assistenza tecnica e manutenzione full risk pari a 48 mesi – Rif. Art. 3 Cap. Tecnico) oppure di 60 mesi 6.Rif. Capitolato Tecnico art. 3 lettera C. GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA FULL RISK •Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo contrattuale senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. •Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell’offerta. Si segnala infatti a codesta Spett.le Amministrazione che l’art. 3 lettera C GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA FULL RISK del capitolato tecnico, per come allo stato formulato, ci impedisce di concepire un’offerta consapevole e, quindi, di partecipare alla gara. La previsione, in particolare, stabilisce che il fornitore e' obbligato, per tutto il periodo di garanzia e di contratto di assistenza Full risk, a rendere – non solo gli aggiornamenti di sicurezza - ma anche ogni aggiornamento HW e SW e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, senza maggiori costi e, quindi, senza rinegoziazione dell’importo aggiudicato. La richiesta di fornire senza oneri aggiuntivi prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati, non predeterminabili nel tipo, nel valore e nelle quantita', impone all’aggiudicatario di assumersi il rischio di addivenire alla conclusione del contratto senza aver ottenuto il benche' minimo utile o, addirittura, di chiudere la commessa in perdita, sottoponendolo ad un’alea giuridicamente irragionevole e abnorme, che altera in modo vessatorio e economicamente non sostenibile il sinallagma contrattuale. E va sottolineato che tale circostanza ha natura oggettiva, non dipendendo da nostri fattori interni, ma dalla struttura stessa della lex specialis, non conforme al principio di necessaria sostenibilita' delle offerte ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 - funzionale, sia a garantire all’appaltatore, sempre, il necessario margine di utile nel corrispettivo d’appalto, sia a proteggere le stesse Amministrazioni da esecuzioni in tutto o in parte qualitativamente non appaganti proprio a causa di imposizioni sotto costo. Non a caso, in applicazione di detta previsione di legge e dei relativi descritti principi, la giurisprudenza e' pacifica nel ritenere illegittimi gli atti indittivi come quelli di specie, giacche', appunto: “Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui gli appalti pubblici devono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacche' le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso: laddove i costi non considerati o non giustificati siano invece tali da non poter essere coperti neppure mediante il valore economico dell'utile stimato, e' evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile” (ex multis, Cons. St., sez V, 27 novembre 2019, n. 8110). Alla luce delle considerazioni esposte, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della L. 241/90 in materia di determinazioni in autotutela, si chiede di confermare, in rettifica, che, per la durata contrattuale, l’aggiudicatario sara' tenuto a tutti gli aggiornamenti in materia di sicurezza a stessi patti e condizioni, mentre eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remunerativita' dell’offerta. In caso contrario, come anticipato – fermo il vizio invalidante della lex specialis - comunque la scrivente non potra' oggettivamente, e suo malgrado, partecipare alla gara. 7.Rif. Capitolato Tecnico art. 2 e 2.1 Con riferimento al Capitolato tecnico “Specifiche tecniche sistemi per n.18 sistemi di anestesia” e in particolar modo alle caratteristiche tecniche di minima di seguito dettagliate 7.1Si chiede inoltre di indicare, per ogni singolo Presidio Ospedaliero, la tipologia di attacchi gas, ossia se UNI o AFNOR, al fine di parametrare l’offerta in rispondenza alle esigenze impiantistiche dei vari reparti di destinazione. 8.Rif. Capitolato Tecnico art. 5 Punteggio Tecnico Con riferimento alla Tabella A – Criteri di valutazione e relativi punteggi 8.1Relativamente al criterio B “Sistema di monitoraggio multiparametrico” ed in particolar modo ai subcriteri B.1 e B.2 che per rapida consultazione si riportano di seguito: 8.1.1B.1 Presenza di monitoraggio dell’attività Neuromuscolare pt.2 (Tabellare) B.2. Presenza di monitoraggio della profondità di Anestesia pt.2 (Tabellare) Si chiede di cofermare che i succitati punteggi attribuiti ai rispettivi sub criteri verranno assegnati solo se il monitoraggio Neuromuscolare e della Profondità di Anestesia sarà integrato nel monitor parametri vitali, garantendo in questo modo l’interfacciamento e, quindi, la visualizzazione dei parametri direttamente dal display del monitor paziente modulare e, pertanto, non verrà attribuito alcun punteggio in caso di fornitura di dispositivi stand-alone. 8.2Relativamente al criterio di valutazione D.1 che, per pronta lettura, si riporta di seguito “Ulteriori Accessori e materiali di consumo oltre quelli compresi nella fornitura” in concomitanza alla presenza dei requisiti tecnici minimi 36, 37, 38 di seguito riportati “N. 01 kit per ventilazione manuale” “N. 03 kit paziente poliuso per ciascun parametro vitale rilevato dal monitoraggio multiparametrico” “N. 150 canestri calce sodata, n. 200 linee di campionamento gas e n. 200 trappole raccogli condensa per linea di campionamento” trattandosi di tipologie di accessori con caratteristiche tecniche e prezzi tra loro significativamente differenti e poiché gli accessori standard richiesti ai punti 36, 37 e 38 delle caratteristiche di minima,si chiede di definire dettagliatamente il criterio di attribuzione del punteggio correlato al suddetto requisito D.1, chiarendo con precisione i range di punti attribuiti in base alla quantità e alla tipologia degli accessori ivi valutati (a titolo meramente esemplificativo, “10 canestri di calce sodata = 2 punti”, “2 sonde SpO2 = 1 punto”, ecc.). 8.3A titolo di istanza in autotutela, relativamente al criterio di valutazione E.1 a cui è attribuito un punteggio qualitativo pari a 6 punti e che si riporta di seguito per pronta lettura: “Ulteriore periodi di assistanza tecnica e manuenzione full risk (in mesi) oltre ai 48 mesi compresi nella fornitura” Si fa presente che come noto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. 50/16, “La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.” Dunque, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, proprio al fine di valorizzare l’elemento Qualità e di non appiattire la competizione sul solo prezzo, il legislatore ha stabilito un tetto massimo per quest’ultimo, prescrivendo chiaramente, senza possibilità di altre interpretazioni, il limite di 30 punti. Ora, sebbene apparentemente la presente procedura sembrasse rispettare la regola di legge (art. 17 del Capitolato tecnico indicano, difatti, una ripartizione al 70Q/30P), tuttavia, dall’esame dell’Allegato criterio premiante citato, la stessa ha manifestato un aspetto elusivo, che dovrebbe condurre, in rispondenza all’art. 95 del D.LGS 50/2016, a un annullamento integrale con riedizione o in alternativa ad una rettifica sostanziale della lex specialis con congrua proroga del termine di partecipazione e corrispondente congrua pubblicità della modifica. In particolare il criterio di valutazione definisce l’attribuzione di 6 punti in qualità al concorrente che offrirà mesi in più di garanzia di fatto a titolo non oneroso . Ebbene, non v’è chi non veda che tale criterio lungi dal riflettere caratteristiche qualitative, non premiando particolari modalità del servizio o precise caratteristiche esecutive dello stesso, bensì, esso premia solo e unicamente un aspetto puramente economico, del tutto eccentrico dall’ambito delle valutazioni dell’offerta tecnica. Si chiarisce che ad esser qui contestata non è la richiesta nel concetto ma il dove, poiché, vista la sua chiara e incontestabile natura economica, la stessa dovrebbe essere inserita negli elementi di valutazione del prezzo e dovrebbe esserlo anche in modo tale da non superare i 30 punti massimi attribuibili al punteggio economico, previsti per legge. Invece, in questo modo, detta soglia, sì, non è stata formalmente superata, ma è elusa con l’inserimento di un elemento di puro costo (la gratuità di tot mesi di servizio in più) nell’ambito della voce Qualità, ben più capiente in termini di punteggio massimo. Certi che si sia trattato di un’imprecisione, la scrivente non può però esimersi dal rappresentare l’illegittimità di tale modalità redazionale, che – nella evidente sostanza – conduce l’elemento economico a ben 36 punti (30 espressi + 6 per l’estensione temporale gratuita), con l’effetto, non solo di superare la soglia massima di legge (e già basta per l’integrazione del vizio caducante), ma anche di ridurre l’elemento Qualità a soli 64 punti, sbilanciando l’equilibrio qualità/prezzo, aspetto scongiurato dal legislatore con la prescrizione imperativa di cui all’art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. 50/16, la cui ratio, come ormai pacifico, è proprio quella di garantire la valorizzazione preponderante delle caratteristiche tecniche. Per le esposte ragioni, si chiede di confermare che la formulazione di tale elemento di valutazione sia dovuta a un refuso e se ne chiede l’eliminazione, oltre che per garantire la giusta competizione fra gli operatori interessati, anche al fine di non condurre a conclusione una procedura affetta da un vizio caducante. 9.Disciplinare di gara Art. 3.1 DURATA Si cita: La fornitura è effettuata entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dal diverso termine in esso indicato Con riferimento all’attuale situazione pandemica che continua a creare notevoli fluttuazioni nella filiera produttiva del comparto industriale, incluso quello Healthcare, dove le aziende stanno registrando grosse difficoltà di approvviggionamento di certa componentistica e allungamenti ai tempi di transito delle merci, siamo a richiedere una revisione dei tempi di consegna di 30 gg indicati, da estendere possibilmente a 90 gg. In attesa di Vostra cortese risposta al riguardo porgiamo i ns. più distinti saluti.
Si comunicano le risposte alle richieste di chiarimenti così come formulate dall'U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie 

RISPOSTA QUESITO N.1
Il Disciplinare di Gara si conforma alla normativa vigente
       
      RISPOSTA QUESITO N.2
      Il versamento della marca da bollo deve essere assolto nei modi previsti al punto 14.1 del Disciplinare di Gara. In via del tutto eccezionale il pagamento può essere effettuato: con modello F23 (con i seguenti codici: Codice Tributo 456T    -   Codice ente: TES)

      RISPOSTA QUESITO N. 3
      Nel disciplinare viene utilizzata la dicitura capitolato speciale ma deve intendersi capitolato tecnico
   
     RISPOSTA QUESITO N.4
     Si conferma che l’applicazione di eventuali penali avverrà nel rispetto di quanto statuito dall’art.113-bis D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come anche riportato nel paragrafo 3 lettera C del Capitolato Tecnico.

     RISPOSTA QUESITO N.5 
     Si chiarisce che la durata contrattuale del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk è pari a 48 mesi (comprensivi dei n.24 mesi di garanzia). Resta facoltà dell’operatore economico produrre, nell’ambito dell’offerta, tra le altre, una miglioria in merito alla durata del servizio di assistenza e manutenzione full risk (rif. Tabella A “Criteri di valutazione e relativi punteggi”_sub item E.1 del Capitolato Tecnico).

RI  RISPOSTA  QUESITO N. 6
      Si conferma. Durante la vigenza contrattuale dovranno essere garantiti tutti gli aggiornamenti software e hardware, previsti dal Fabbricante, che comportano una modifica incrementale e/o miglioramenti minimi in termini di affidabilità o correzioni di malfunzionamenti, compresi quelli legati ad eventuali “avvisi di sicurezza”. 

      RISPOSTA QUESITO N.7  
     Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico al punto 3) lettera A): “[...] la tipologia di raccordi compatibili con le unità terminali dell’impianto di gas esistente sarà comunicato successivamente dalla U.O.C. Ingegneria Clinica all’aggiudicatario.”; in ogni caso tempestivamente in relazione ai tempi previsti per la consegna delle apparecchiature. 

       RISPOSTA QUESITO N. 8.1   
       No, le caratteristiche tecniche, così come indicato al punto 2) del capitolato, vanno intese e interpretate in coerenza all’art. 68 del D.Lgs. 50/2016.  

 RISPOSTA QUESITO N. 8.2  
  Così come riportato al punto 5) del Capitolato si evidenzia che l’assegnazione del punteggio relativo al sub-criterio D.1 è di natura discrezionale e pertanto verrà attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

 RISPOSTA QUESITO N. 8.3   
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa al sub-criterio di valutazione E.1 citato, si evidenzia che l’art. 67, comma 2, della DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 precisa che: “L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice [...] può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri possono rientrare ad esempio: [...] c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione”. È, difatti, principio consolidato inserire l’assistenza tecnica post vendita tra le voci costituenti la griglia di valutazione dei punteggi di qualità.  Spetta alla stazione appaltante l’individuazione dei criteri di valutazione dell’offerta aventi carattere oggettivo e riferiti ad aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto, tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo su profili tecnici (cfr. cit. art. 67 e art. 95 Codice Contratti).  L'istanza risulta, dunque, infondata nel merito, avendo, tra l’altro, riguardo alla circostanza che un servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk attraverso i fabbricanti, fornitori/distributori autorizzati è garanzia di mantenimento di elevati standard qualitativi sia nell’espletamento del servizio che nel mantenimento, nel tempo, delle caratteristiche di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature fornite. 

RISPOSTA QUESITO N. 9
Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara 
 



 


PI059108-22

Buongiorno, inviamo la seguente richiesta di chiarimenti. Domanda 1 Nel Capitolato Tecnico, al punto 13 del paragrafo 2.1) Caratteristiche tecniche delle apparecchiature e relativi componenti e accessori, viene richiesto "vaporizzatori con controllo elettronico dei gas anestetici e O2". Considerato che sul mercato sono presenti 2 tipologie di vaporizzatori: a) vaporizzatore meccanico, in cui l'erogazione del gas alogenato viene attivato meccanicamente con l'apertura di una manopola meccanica e la quantità erogata può essere misurata attraverso il modulo gas e visualizzata sul display, senza nessuna possibilità di interazione b) vaporizzatore elettronico, in cui l'erogazione del gas alogenato è completamente a gestione elettronica, con impostazione a video, con controllo e regolazione del circuito di iniezione dei gas anestetici. Si richiede la conferma del tipo di vaporizzatore da proporre. Domanda 2 Nel Capitolato Tecnico, al punto 13 del paragrafo 2.1) Caratteristiche tecniche delle apparecchiature e relativi componenti e accessori viene richiesto "Vaporizzatori con controllo elettronico dei gas anestetici e O2". Si chiede di specificare se "erogazione automatica di ossigeno" si possa considerare un refuso, poichè i vaporizzatori non erogano ossigeno, oppure si intenda la specifica funzionalità di anestesia a target o anestesia automatica, dove l'erogazione di FiO2 e EtAA viene effettuata in modo automatico. Distinti Saluti

In relazione ai chiarimenti posti, dopo aver interessato l'U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie dell'Asl Napoli 1 Centro, si inoltrano le seguenti risposte: 

Risposta Domanda 1 

In relazione al punto 13 del capitolato, si conferma l’equivalenza tra le due tipologie purchè ci sia il controllo elettronico nell'erogazione del vaporizzatore. 

Risposta Domanda 2 

In relazione al punto 13 del capitolato, si conferma che il sistema di anestesia deve garantire l’erogazione automatica della miscela di gas anestetico e O2. 


PI049559-22

Buongiorno, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti suddivisi in base dai punti del capitolato tecnico: - Punto 12. Si chiede se per alloggiamento di almeno 2 vaporizzatori è da considerarsi la possibilità di verificare il corretto alloggiamento e il corretto funzionamento a display oltre ad avere un’allarme a display in caso di necessità di riempimento per entrambi i vaporizzatori - Punto 13. Si chiede di confermare l’equivalenza di vaporizzatori ibridi a gestione elettronica con impostazione manuale della concentrazione del gas anestetico e lettura digitale a display della concentrazione impostata con il vantaggio clinico della possibilità di erogare gas anestetici anche a macchina spenta in situazioni di emergenza - Punto 30. Si chiede se la specifica ECG a 12 derivazioni sia da considerarsi come refuso data la peculiare applicazione clinica in sala operatoria durante attività chirurgica. Si propone la richiesta di rilevare l’ECG con 7 derivazioni considerando che permetterebbe comunque il monitoraggio di 16 tipi diverse di aritmie comprese quelle più critiche e l’analisi del tratto ST. - Punto 37. Si chiede se la richiesta sia da considerarsi come refuso in quanto la sostituzione dei cavi è prevista nel contratto di garanzia full risk - Punto 38. Si chiede di confermare che i quantitativi richiesti siano da intendersi per il totale della fornitura (nr. 23) e non per singola macchina Cordiali saluti

In merito ai chiarimenti richiesti il supporto tecnico ha comunicato quanto segue:

Chiarimento n°01

Punto 12. Si chiede se per alloggiamento di almeno 2 vaporizzatori è da considerarsi la possibilità di verificare il corretto alloggiamento e il corretto funzionamento a display oltre ad avere un’ allarme a display in caso di necessità di riempimento per entrambi i vaporizzatori

Risposta

Si conferma quanto riportato al punto 12 del capitolato chiarendo che il sistema di anestesia deve garantire la funzione di riconoscimento automatico dei gas anestetici e possedere almeno n° 2 alloggiamenti per vaporizzatori.

 

Chiarimento n°02

Punto 13. Si chiede di confermare l’equivalenza di vaporizzatori ibridi a gestione elettronica con impostazione manuale della concentrazione del gas anestetico e lettura digitale a display della concentrazione impostata con il vantaggio clinico della possibilità di erogare gas anestetici anche a macchina spenta in situazioni di emergenza

Risposta

In relazione al punto 13 del capitolato, si conferma l’equivalenza purchè ci sia il controllo elettronico nell'erogazione del vaporizzatore. 

 

Chiarimento n°03

Punto 30. Si chiede se la specifica ECG a 12 derivazioni sia da considerarsi come refuso data la peculiare applicazione clinica in sala operatoria durante attività chirurgica. Si propone la richiesta di rilevare l’ECG con 7 derivazioni considerando che permetterebbe comunque il monitoraggio di 16 tipi diversi di aritmie comprese quelle più critiche e l’analisi del tratto ST.

Risposta

In riferimento al punto 30 del capitolato si chiarisce che è possibile fornire quale accessorio del sistema di anestesia un monitor multiparametrico che consenta di rilevare l’ecg ad almeno 7 derivazioni; si evidenzia difatti che tra i criteri di valutazione (cfr. lett.B_sistemi di monitoraggio multiparametrico) è previsto un punteggio per eventuali caratteristiche migliorative (cfr. sub-criterio B.1).

Chiarimento n°04

Punto 37. Si chiede se la richiesta sia da considerarsi come refuso in quanto la sostituzione dei cavi è prevista nel contratto di garanzia full risk

Risposta

Si conferma quanto richiesto al punto 37 ovvero la fornitura per ciascun sistema di anestesia di n°3 kit paziente poliuso per il monitoraggio multiparametrico.

Si chiarisce, inoltre che, in relazione al paragrafo 3 lettera C, tra i servizi connessi che si intendono resi dall’operatore economico compresi negli oneri della fornitura, rientra la sostituzione di tutti i “ricambi e/o accessori, materiali soggetti ad usura ed in genere componenti non monouso” ad eccezione dei kit paziente (cavi, sensori).

Chiarimento n°05

Punto 38. Si chiede di confermare che i quantitativi richiesti siano da intendersi per il totale della fornitura (nr. 23) e non per singola macchina.

Risposta

Si conferma che i quantitativi di cui al punto 38 del capitolato non sono richiesti per ciascun sistema di anestesia ma per la fornitura nel suo complesso; diversamente si chiarisce che i materiali di cui al punto 36 e 37 del capitolato dovranno essere forniti per ciascun sistema di anestesia.



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