PI067847-21 | Quesito n.1
Letto l’articolo 1 del Capitolato Tecnico e Speciale, oggetto e durata della fornitura si chiede se
Gli operatori economici partecipanti debbano essere iscritti ad apposito albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose di terzi, visto che oltre ai campioni biologici debbono trasportare anche documentazione amministrativa.
Quesito n.2
Letto articolo 1 lettera b): L’Appaltatore ha l’obbligo, per tutta la durata del contratto, di fornire all’Azienda committente che ne faccia richiesta prodotti della stessa tipologia o analoghi a quelli offerti, presenti nel listino dell’azienda ma non indicati nella documentazione tecnica, applicando una percentuale di sconto a listino, uguale a quella indicata nell’offerta per ogni riferimento, si chiede di specificare meglio quali saranno i prodotti da eventualmente fornire atteso che l’oggetto di gara è il mero servizio di trasporto provette (in dotazione ai reparti di appartenenza e/o alle divisioni operative).
Quesito n.3
Letto l’articolo 2 si chiede di specificare l’effettivo percorso che i mezzi dovranno eseguire, al fine di poter meglio formulare offerta economica
Quesito n 4
Letto l’articolo 4:i mezzi impiegati devono essere coibentati, refrigerati e nuovi, si rammenta che la normativa di riferimento in materia di autoveicoli destinati al trasporto plasma, organi e campioni biologici è il Decreto dirigenziale 9 settembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il quale prevede all’art. 1 che i citati autoveicoli, destinati al trasporto di plasma ed organi , rientrino nella categoria dei veicoli definiti all’art. 54 comma 1 lettera g del codice della strada, ossia “ autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse” ;
Che come noto l’art. 177 co. 1 del Decreto del ministero dei trasporti e della navigazione del 05 novembre 1996, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 268 del 15 novembre 1996, al comma 1 assimila i veicoli destinati al trasporto di plasma e organi a veicoli speciali e che quindi sulla relativa carta di circolazione essi debbano essere classificati come veicoli ad uso speciale destinati al trasporto di organi e plasma e come tali immatricolati a tale scopo;
Che nel corpo normativo attinente al trasporto di organi, plasma e campioni biologici non si evince mai la descrizione dei veicoli dedicati a tale scopo come quelli richiesti dall’art. 4 del CSA “automezzi coibentati e refrigerati”;
Che appare inverosimile che il servizio di trasporto campioni biologici debba essere svolto con veicoli refrigerati e coibentati secondo la normativa ATP, in quanto il trasporto del sangue e dei suoi derivati unitamente ai campioni biologici, viene svolto con particolari contenitori adibiti a tale scopo: infatti il trasporto dei campioni biologici deve avvenire mediante un contenitore primario, un secondario e un terziario dotato di stabilizzatore di temperatura interno oltre ad un sistema di tracciamento dei tempi e delle temperature, mentre per il trasporto sangue e derivati il trasporto deve avvenire mediante un contenitore a temperatura controllata che varia da 0 a +4 gradi dotato di sistema di tracciabilità interno, nonché sistema di tracciamento tempi e temperature. Pertanto è ragionevole dedurre che i campioni ematici nonché il sangue ed i loro derivati debbano viaggiare “OBBLIGATORIAMENTE” in contenitori propri e separati e non in una unica cella coibentata e refrigerata, che invece deve essere utilizzata per il trasporto di alimenti a temperatura controllata (ATP) e non al trasporto di materiale ematico di qualsivoglia natura.
Che nel caso specifico la richiesta prevista nel Capitolato Speciale di Appalto è relativa al trasporto di prodotti ematici , campioni biologici e presidi sanitari vari , ossia di materiali con caratteristiche speciali e necessitanti una particolare modalità di trasporto, e quindi di una particolare e attrezzato veicolo idoneo all’uso per il quale è richiesto;
Quesito n.5
Vista la norma che regola il servizio de quo: l’art. 177 co. 1 del Decreto del ministero dei trasporti e della navigazione del 05 novembre 1996, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 268 del 15 novembre 1996, al comma 1 assimila i veicoli destinati al trasporto di plasma e organi a veicoli speciali e che quindi sulla relativa carta di circolazione essi debbano essere classificati come veicoli ad uso speciale destinati al trasporto di organi e plasma e come tali immatricolati a tale scopo si chiede se gli autoveicoli in oggetto dovranno essere immatricolati ad uso speciale adibiti al trasporto sangue, in caso negativo specificare la motivazione, visto il particolare e complesso servizio .
Quesiti n.6
Si chiede alla stazione appaltante se è prevista la clausola di salvaguardia sociale, in caso affermativo si chiede di conoscere il contratto applicato dalla ditta uscente e lo stato di servizio dell’unico dipendente.
| 1.NON SI NECESSITA DI ISCRIZIONE 2.LA PREVENZIONE DEVE INTENDERSI CASSATA 3.IL SIMT DEL DIPARTIEMNTO CAMPANIA NORD SONO:AORN MOSCATI DI AVELLINO,P.O. MOSCATI DI AVERSA,AORN SAN PIO DI BENEVENTO E AORN CASERTA. 4.SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO ALL'ART.4 DEL CAPITOALTO TECNICO 5.LA PROCEDURA DI GARA SI RIFERISCE AL TRASPORTO PROVETTE:CAMPIONI DIAGNOSTICI DESTIANTI AD INDAGINI DI LABORATORIO;PERTANTO, NON RIENTRA TRA I VEICOLI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PLASMA, SANGUE E ORGANI. 6.NON E' PREVISTA NESSUNA CLAUSOLA. |
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