PI086112-21 | In riferimento a quanto richiamato nel Disciplinare di gara Art. 10 - Subappalto e di seguito riportato:
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
In caso di ricorso al subappalto, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di subappalto”, disponibile sul sito http://www.soresa.it.
L’operatore economico che intende ricorrere al subappalto allega, per ciascuna impresa componente la terna dei subappaltatori, una dichiarazione (da presentarsi secondo le modalità indicate al paragrafo 14 del presente Disciplinare) attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE” e “A5-DICHIARAZIONE IMPRESA SUBAPPALTATRICE”, compilati da ciascuna di dette imprese.
In contrasto con quanto richiamato all’Art. 105 comma 6 del Codice degli appalti:
6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.
(fino al 30 giugno 2023 il presente comma è sospeso, ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall’art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021)
(il comma sarà abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge europea approvata dal Senato e in discussione alla Camera, di prossima approvazione definitiva nel 2021)
Si chiede di specificare che, usufruendo del subappalto, non è necessario indicare la terna di subappaltatori e pertanto non è necessario presentare alcuna documentazione amministrativa a dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione, in questa fase della procedura.
| Si confermano le disposizioni di cui al D.L. n.32 del 18/4/2019 art.1 c.18, come convertito in L.n.55 del 14/6/2019, come modificato dall'art. 13, comma 2, lett. c), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dagli artt. 49, comma 1, lett. a) e 52, comma 1, lett. a), n. 9), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
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