PI007189-19 |
Dopo attenta lettura delle prescrizioni capitolari relative alla procedura di gara indicata in oggetto, formuliamo la presente al fine di denunciare l’impossibilità per la nostra Azienda di parteciparvi ed al contempo segnalare le seguenti gravi anomalie presenti nella lex specialis di gara, rappresentando la necessità di una sua riformulazione.
In primo luogo, nell’Allegato A/6 al Disciplinare di Gara viene richiesta la fornitura di un sistema diagnostico per l’esecuzione degli esami di citofluorimetria e, tra le caratteristiche tecniche minime del sistema, quindi a pena esclusione, vengono annoverate: l’ “Acquisizione in accumulo per analisi di eventi rari”; “Configurazione laser : Fasci spazialmente separati con punti ellittici 9 x 65um circa”; la “Sensibilità delle fluorescenze inferiore a 100 MESF su FITC, inferiore a 50 MESF su PE”, la “Possibilità di inserire soglie multiparametriche contemporaneamente” ed il “Campionatore con almeno 40 posizioni”.
Nella sezione “Prodotti Richiesti viene richiesto : “kit a 6 colori per l’immunofenotipo di base”
Costituisce nozione appartenente a chi opera nel settore della citofluorimetria, agevolmente rinvenibile da uno scrutinio dei siti internet delle uniche due aziende presenti sul mercato, che le caratteristiche in questione siano possedute esclusivamente dalla ditta concorrente che, verosimilmente, si vedrà aggiudicata la commessa senza alcun confronto concorrenziale.
La situazione come sopra descritta rappresenta un grave vulnus ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, perché le prescrizioni capitolari, pur rispettando apparentemente le regole della concorsualità, stabiliscono specifiche tecniche possedute esclusivamente da una sola ditta, che diviene quindi l’unico operatore in grado di poter formulare un’offerta conforme alla lex specialis di gara.
E ciò, in patente violazione dell’art. 68 del Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs. 50/2016), che al comma 4 afferma “…4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.”, ed al comma 6 “…6. Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, nè fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione “ o equivalente””.
In secondo luogo, la lex specialis di gara presenta evidenti carenze in merito alle modalità di compilazione della scheda tecnica, di presentazione dell’offerta economica, alla indicazione dei costi della sicurezza, nonchè macroscopici errori che, in ragione dei numerosi refusi, inficiano l’esatta indicazione dei requisiti tecnici previsti a pena di esclusione e la necessaria corrispondenza tra le caratteristiche tecniche cui la Stazione Appaltante ha inteso attribuire valore premiale ed i rispettivi punteggi.
Per quanto riguarda i requisiti di minima indicati nell’Allegato A/6 al Disciplinare di gara, non vi è alcuna correlazione tra gli elementi costitutivi del sistema diagnostico e le relative caratteristiche tecniche obbligatorie.
In proposito, si evidenzia che il requisito “inferiore alle 150 MESF per Fluoresceina (FITC) e 150 MESF per Ficoeritrina (PE)” è inconciliabile con l’elemento “Sensibilità dell’ottica” (casella n. 3 Scheda Tecnica Citofluorimetro) cui viene invece associato, ed altrettanto inconciliabili risultano le voci “Campionatore” e “Due laser spazialmente separati”, tuttavia incluse nella medesima casella a formare un unico elemento (casella 17), mentre privo di alcun significato è il requisito tecnico obbligatorio ad essi associato, rappresentato dall’ “allineamento con almeno 40 posizioni fisso”.
E’ evidente come l’operatore economico che intende partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica deve poter confidare su di una legge di gara chiara ed univoca e non è tollerabile che per formulare l’offerta debba affidarsi ad una propria interpretazione, come tale opinabile, delle prescrizioni capitolari, soprattutto di quelle che indicano i requisiti tecnici prescritti a pena di esclusione, nonché gli aspetti qualitativi che la Stazione Appaltante ha inteso privilegiare attraverso l’attribuzione di punteggi premiali.
In merito a questo ultimo aspetto si evidenzia che nella Tabella Attribuzione Punteggio di cui all’Allegato A/6 al Disciplinare di gara, non vi è un corretto allineamento tra le caratteristiche tecniche della strumentazione ed il corrispondente punteggio e ciò risulta evidente già nella prima casella, che prevede l’attribuzione di 5 punti ma contiene due distinti e differenti requisiti tecnici: “Percorso dei segnali luminosi in fibra ottica sia in entrata che in uscita dalla camera di conta” e “Start up dello strumento non superiore a 20 minuti”.
Il criterio contenuto nella sesta casella rappresentato da “Canali di risoluzione per istogrammi e dot plot”, cui consegue l’attribuzione di 10 punti, sembrerebbe invece incompleto, in quanto mancate della dicitura “Strumentale – no workstation): almeno 262.144 sui parametrici di scatter e di fluorescenza per un’immediata visualizzazione dell’eterogeneità morfologica del campione biologico”, che viene però indicata separatamente nella casella sottostante e premiata, a sua volta, con l’attribuzione di 5 punti.
Senza considerare che, sempre per quanto attiene Canali di risoluzione per istogrammi e dot plot”, l’enunciato tra parentesi “(Volume minimo del campione parametro uguale a 30 ul)” rappresenta, ad avviso della Scrivente, un mero refuso di quanto previsto nella casella soprastante.
Ora, se, come ipotizzabile, la caratteristica premiale rappresentata dalla “Star up dello strumento non superiore a 20 minuti”, costituisce un criterio autonomo rispetto al “Percorso dei segnali luminosi in fibra ottica sia in entrata che in uscita dalla camera di conta” e come tale associata ad un proprio punteggio, mentre al contrario, quello rappresentato dalla dicitura “Strumentale – no workstation): almeno 262.144 sui parametrici di scatter e di fluorescenza per un’immediata visualizzazione dell’eterogeneità morfologica del campione biologico”, non costituisce una caratteristica autonoma ma deve essere ricollegato al precedente “Canali di risoluzione per istogrammi e dot plot”, ecco che viene meno l’intera griglia su cui si basa l’attribuzione dei punteggi tecnici e di conseguenza la certezza che ad una data caratteristica premiale corrisponda effettivamente il punteggio associato.
Questa condizione non soltanto impedisce all’operatore economico una piena e consapevole elaborazione dell’offerta tecnica ma rappresenta altresì un grave vulnus ai principi che impongono alla Stazione Appaltante di individuare con precisione e determinatezza i criteri di attribuzione dei punteggi per gli elementi tecnici, pena, in difetto, l’assoluta discrezionalità con cui la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte.
Tutto ciò premesso, atteso che la situazione come sopra descritta integra una patente condizione di illegittimità per violazione della normativa comunitaria e nazionale dell’evidenza pubblica, dei principi della libera concorrenza, della massima partecipazione alle procedure di gara e della par condicio concorrentium, si confida che Codesta Spettabile Stazione Appaltante provveda all’istruttoria necessaria alla verifica delle criticità sopra descritte, che non solo impediscono alla Scrivente di partecipare all’aggiudicazione della fornitura, ma precludono in radice la possibilità di elaborare alcuna offerta tecnica, riformulando le prescrizioni capitolari.
| Vedasi deliberazione nr.380 del 22.05.2019 |
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