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Richiesta Autorizzazione Gare Autonome
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Per le gare non centralizzate, So.Re.Sa. SpA ha la funzione di autorizzare le ASL e le AO all'acquisto di beni ed attrezzature sanitarie e di servizi non sanitari, come disposto all'art.6, comma 15-bis  della L.R. n. 28 del 2003, ovvero " … è comunque fatta salva , previa autorizzazione della SoreSa , la possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e di fornitura dei beni e delle attrezzature sanitarie nonché dei servizi non sanitari, entro i parametri di prezzo e qualità adottati dalla SoReSa ; gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e AO in assenza di apposita autorizzazione sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa"; in virtù di tale funzione, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n.58 del 18 luglio 2011 (in seguito modificato ed integrato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 11 del 2012), la So.Re.Sa. ha il compito di valutare le richieste di autorizzazione in deroga, entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento delle stesse, trascorsi i quali, le istanze medesime si intendono accolte.

Di seguito si sintetizzano, quindi, i casi in cui è necessario chiedere autorizzazione a SoReSa:

·         Per gli acquisti di beni sanitari e non sanitari di importo superiore a € 50.000,; tale autorizzazione non è prevista per l'acquisto di farmaci oncologici, tali acquisti dovranno essere comunicati a So.Re.Sa. entro la fine del mese successivo. Si precisa altresì che l'importo va inteso con riferimento al fabbisogno complessivo delle tipologie del bene o del servizio da acquistare, evitando artificiosi frazionamenti.

·         In ordine all'acquisto e/o al noleggio di apparecchiature sanitarie di valore unitario superiore ad € 200.000, previa acquisizione della valutazione di congruità in relazione al fabbisogno assistenziale ed alla riorganizzazione delle reti ospedaliere e territoriali (previste dai Decreti del Commissario ad acta n.49 del 2010 2 n.22 del 2011) rilasciata, entro 30 gg, dalla AGC 20 alla luce delle valutazioni dell'HTA trascorsi i quali, l'istanza si intende accolta.​

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