PI003430-21 | Buonasera,
sottoponiamo alla vs. attenzione quanto segue:
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- per quanto riguarda il lotto 19 si chiede se la scala del regolatore di flusso debba essere doppia oppure singola.
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- si chiede se sia dovuto il pagamento del contributo CIG per la partecipazione alla gara;
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- per quanto riguarda l'entità delle PENALI di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico,
siamo chiedere una rettifica in quanto le penali non sono conformi
alla normativa vigente. Cogliamo difatti l'occasione per informare il Vs Spett.le Ente
sull'aggiornamento introdotto dal Legislatore con la Legge n. 37/2019 che, modificando
l'art. 113 del codice appalti, stabilisce che le penali giornaliere sono calcolate in misura compresa tra il 0,3 per MILLE e l'1 per MILLE dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare il 10%per cento dell'ammontare netto contrattuale
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Restando in attesa di una vs. risposta, porgiamo cordiali salulti
| - Relativamente al lotto 19, e, in particolare alla scala del regolatore, non è riportato se singola o doppia . pertanto se è disponibile si possono offrire entrambi i tipi di deflussore . Sarà la commissione a valutare.
- Relativamente al contributo ANAC, si precisa che da gennaio è richiesto nuovamente il pagamento. Pertanto il Disciplinare di gara è stato integrato come segue:
14.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Solo per i lotti di importo pari o superiore ad € 150.000,00 i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera Anac 19 dicembre 2018, n. 11797 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 9 ottobre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lottoCIGImporto contributo ANAC
198589258FEA€ 20,00
3385915535D2€ 20,00
418591662FC2€ 70,00
428591671732€ 20,00
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
- Relativamente all'Art. 9 del Capitolato riguardo all'entità delle penali, è stato modificato come segue:
ART. 9 –PENALI
Qualora la fornitura in argomento non venga effettuata secondo le modalità prescritte nel presente capitolato e/o in conformità del relativo contratto di appalto e delle vigenti disposizioni di legge, verrà applicata una penale di importo variante, a seconda della gravità delle infrazioni contestate, fino ad un massimo dell’1% dell’importo contrattuale, fatto salvo, comunque, il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non oltre, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Nel caso che dette infrazioni si verifichino per più di tre volte nell'arco di un mese, senza che la ditta si adegui a quanto richiesto, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudizievole al buon andamento del rapporto contrattuale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, dandone notifica alla ditta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge.
Nel caso si addivenisse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni su esposte la ditta oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al rimborso delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
La ditta si obbliga a provvedere alla fornitura senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà quindi sospendere o interrompere la fornitura che dovrà essere assicurata anche in presenza di eventi eccezionali.
Si precisa che i suddetti Atti di gara sono stati sostituiti nella procedura dalle versioni rettificate.
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disciplinare modificato 2.pdf |