PI007232-21 | Buonasera, si richiede il seguente chiarimento :
- Con riferimento al criterio di aggiudicazione (art. 17 del Disciplinare e art. 14 del Capitolato) si indica l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 - D.Lgs. n..50/2016 e s.m.i.; tuttavia, si indica anche che l’aggiudicazione sarà a lotto unico a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più bassa. Nel Disciplinare si mostra un prospetto con 70 punti qualità e 30 punti prezzo, ma poi non vengono stabiliti i criteri di valutazione tecnica. Alla luce di quanto sopra si chiede di confermare l’aggiudicazione della gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e di pubblicare i criteri qualitativi per l’assegnazione dei 70 punti qualità. In argomento facciamo notare che il criterio del prezzo più basso deve intendersi idoneo per valutare forniture caratterizzate da standardizzazione o le cui condizioni sono definite dal mercato (art. 95 d.lgs. n. 50/2016). I prodotti descritti nel Capitolato, invece, sono dispositivi medici che presentano caratteristiche tecniche e soluzioni tecnologiche avanzate, in quanto destinati anche a pazienti critici in Terapia intensiva e pertanto devono avere particolari requisiti che ne garantiscano la sicurezza per il paziente e l’operatore sanitario. Anche perché nell’ambito del Disciplinare medesimo non viene addotta alcuna ragionevole motivazione a supporto della scelta di applicare per i lotti di gara il criterio del prezzo più basso che – si ricordi – nell’impostazione accolta dal d.lgs. n. 50/2016 rappresenta l’eccezione rispetto alla regola del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cui si può far luogo nei soli limitati casi descritti dall’art. 95 (che, per quanto sopra, non ricorrono con riguardo ai lotti oggetto di questa fornitura, lotto 18 incluso) e previa illustrazione dei profili motivazionali che ne legittimerebbero l’applicazione. Come è stato, infatti, chiarito in giurisprudenza “l’invocabilità di tale fattispecie (criterio minor prezzo), che per quanto detto ha natura derogatoria, esige un completo ed articolato sforzo motivazionale in ordine ai profili della “elevata ripetitività” delle prestazioni (in positivo) e dell’assenza nelle stesse di “notevole contenuto tecnologico” o di “carattere innovativo” (in negativo)” (cfr., ex multis, TAR Basilicata, 16.11.2018, n. 768). In tal senso si è espresso, recentemente, anche il Consiglio di Stato, sez. V, 21.05.2020, n. 3210, per cui “In sede di gara pubblica l'amministrazione che opti per il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è tenuta ad una motivazione rafforzata ovvero ad un onere motivazionale più stringente; non può certo ritenersi che tale onere coincida con la descrizione del servizio senza cadere in una mera finzione”. Ebbene, posto che lo sforzo motivazionale aggravato richiesto dalla giurisprudenza per far ricorso al criterio del prezzo più basso, nel caso di specie, non è stato posto in essere, quantomeno con riferimento al lotto n. 18, ne consegue che la relativa aggiudicazione deve, pertanto, essere operata, anche sotto tale profilo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Invero, una “motivazione” sull’utilizzo del criterio come quella resa al punto 19.3. del Disciplinare, per cui “Come indicato nel Capitolato speciale d’appalto, l’aggiudicazione dei lotti dal n. 1 al n. 32 sarà effettuata a prezzo più basso, essendo i materiali non contraddistinti da elevato contenuto tecnologico e/o innovatività e soggetti ad alta rotazione” non è certamente idonea a integrare una motivazione idonea ai fini di cui si discute, come già riconosciuto in giurisprudenza, ove è stato chiarito che “Nelle procedure di evidenza pubblica, il mero richiamo al carattere standardizzato delle prestazioni contenuto nella lex specialis (nella specie, addirittura attraverso l'evocazione della previsione normativa pertinente) non è di per sé sufficiente a giustificare l'applicazione del criterio del prezzo più basso, imponendo espressamente il più volte citato comma 5 dell' art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 una adeguata motivazione” (cfr. TAR Veneto, sez. I, 25.11.2019 , n. 1277). | La fornitura sarà aggiudicata, per singolo lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 - D.Lgs. n..50/2016 e s.m.i.;
(art. 17 del Disciplinare di gara) |
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