PI006447-20 | Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede se è possibile inserire le figure specialistiche quali:
- esperto VIA e VAS;
- Resp Organizzazione Sanitaria
- Resp della relazione sui requisiti acustici
- Resp progetto Prevenzione Incendi
- Resp Attestato Prestazioni Energetiche
- Esperto Energetico Ambientale
- Archeologo
- BIM leader
come consulenti esterni e quindi NON come mandanti del Costituendo RTP.
Cordiali Saluti | Si rinvia a quanto previsto al par. 7.2.1 del Disciplinare di gara, pag. 24.
In particolare, ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del Codice, “l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”. Pertanto, per le attività non subappaltabili rientranti nell’appalto, ciascuno dei professionisti indicati dall’operatore economico deve avere un rapporto stabile con il concorrente quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti, quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 263/2016. Queste ultime modalità sono ammesse anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti. Si precisa che, come previsto al par. 7.2.1., ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tali soggetti devono essere indicati “nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.
Pertanto, nel rispetto della normativa vigente, non è indispensabile la partecipazione quali mandanti.
Cordiali saluti. |
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