PI001357-17 | -il Disciplinare di gara prevede che “le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 5 lettera l) del Codice, …... oltre ad essere rese dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ….. per se stesso, devono essere riferite anche a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, …... mediante utilizzo del DGUE, in particolare: ….......;
senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Al riguardo Soresa, al momento della verifica delle dichiarazioni rese, provvederà a richiedere, alle imprese concorrenti, l'indicazione del/i nominativo/i del/i soggetto/i di cui sopra.
-Nel DGUE nella Parte II, sezione B c'è scritto di “indicare nome ed indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto.”
Si chiede quindi se in tale sezione occorra indicare tutti i soggetti e quindi anche i relativi nominativi, oppure se occorra indicare solo il Legale Rappresentante dell'operatore economico.
| Si rimanda a quanto espressamente indicato nel comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016, al paragrafo 3 (modalità di dichiarazione) secondo cui il possesso del requisito di cui al comma 1 art.80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del “DGUE” e tale dichiarazione deve essere riferita anche a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 senza necessariamente prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
Sempre in ossequio a quanto indicato dall’ANAC solo successivamente al momento della verifica di tali dichiarazioni rese verrà richiesto alle imprese concorrenti l’indicazione del nominativo dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80
Quanto sopra non esclude la possibilità alle imprese concorrenti già in fase di compilazione del DGUE di indicare i nominativi dei soggetti predetti.
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