PI013470-18 | La lex di gara prevede che il responsabile dell’organizzazione sanitaria, sia parte integrante del gruppo di lavoro. Proprio in ragione di tale previsione si chiede di voler chiarire se tale figura professionale possa essere oggetto di apposito contratto di avvalimento, quale soluzione alternativa al fatto che detto professionista debba assumere il ruolo di mandante ovvero debba avere un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata (esdipendente, consulente con contratto di collaborazione coordinata) con il concorrente. Tale richiesta di chiarimento nasce da quanto previsto dalla nota illustrativa al bando tipo n. 3 dell’ANAC in cui, con riferimento all’istituto dell’avvalimento, si asserisce quanto segue: “per i professionisti che fanno parte del gruppo di lavoro, sono stati previsti dei requisiti specifici, articolati tra requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica. Sono stati previsti quali requisiti di idoneità professionale quelli del professionista esecutore (art 24 comma 5 del Codice), del coordinatore per la sicurezza (art. 98, d.lgs. 81/2008), del geologo (art. 31, comma 8) e del professionista antincendio (art.16, d.lgs. 139/2006); sono stati considerati, quali requisiti di capacità tecnica, gli ulteriori titoli di studio/ professionali (punto 7.3 lett. k del Disciplinare) volti all’inclusione, nel cd skill group, di professionalità ulteriori e distinte da quelle sopra menzionate. Laddove la stazione appaltante necessiti, infatti, di ulteriori professionalità, potrà richiedere gli idonei titoli di studio/professionali tra i requisiti di capacità tecnica. Si precisa che, richiedere una specifica professionalità quale requisito di idoneità professionale comporta che il concorrente non potrà fare ricorso all’avvalimento, in quanto trattasi di requisiti ritenuti intrinseci e propri dell’affidatario. Diversamente la richiesta di una specifica professionalità quale requisito di capacità tecnica comporta, invece, che la stessa possa essere oggetto di avvalimento, nei termini indicati dall’art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari «eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste». Pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è d’obbligo l’esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario”.
Come emerge dalla menzionata Nota Illustrativa, l’ANAC, nell’ambito del gruppo di lavoro, ha fatto un netto distinguo tra i requisiti di idoneità professionale che devono essere necessariamente posseduti dal concorrente/componente del gruppo di lavoro e quelli di capacità tecnica che, viceversa, possono essere garantiti con il ricorso all’istituto dell’avvalimento. In applicazione di tali coordinate interpretative, deve ritenersi che la figura del responsabile dell’organizzazione sanitaria, non potendosi assimilare a quelle figure professionali che devono garantire la copertura dei requisiti di idoneità professionale (quali ad esempio il coordinatore per la sicurezza, il geologo (art. 31, comma 8) e il professionista antincendio), debba essere considerato come un requisito di capacità tecnica, suscettibile di avvalimento. In tale caso, il contratto di avvalimento deve prevedere che il soggetto ausiliario si impegni verso il concorrente e verso la stazione appaltante, per tutta la durata del contratto, ad eseguire direttamente il servizio per cui è stata richiesta la specifica professionalità. Né sotto il profilo delle responsabilità, la stazione appaltante potrebbe ritenersi meno garantita visto che l’ausiliario è solidamente responsabile con il concorrente delle prestazioni oggetto del contratto.
| Si fa notare che i soli requisiti DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesti ai fini della partecipazione alla gara in esame sono indicati al paragrafo (e relativi sotto paragrafi) 7.2.3 del Disciplinare di gara. In merito alla figura del responsabile dell'organizzazione sanitaria si rinvia a quanto chiarito con le risposte ai quesiti PI013428-18, PI012287-18, PI012110-18 e PI011785-18.
Cordiali saluti.
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