PI101171-22 | Si premette che, come noto, nella precedente gara identificata con ID8485530, si è presentato il caso in cui la situazione di ex aequo, a causa della identicità del prezzo proposto, si sia verificata anche solo per posizioni successive al primo in graduatoria, e che in tale contesto la richiesta di offerte migliorative abbia comportato la paradossale conseguenza per la quale il prezzo migliorato superasse quello–ormai noto e pubblico–della prima in graduatoria. Codesta Amministrazione ha così preferito annullare in autotutela la precedente procedura, per i lotti nei quali tale paradosso si è verificato concretamente, motivando questa decisione con la mancanza di una norma della lex specialis di gara che disciplinasse esattamente questo caso. La nuova procedura, tuttavia, non sembra contenere una regola sufficiente chiara per tale situazione. L’art.20 del Discipl. prevede ora infatti che “Ai fini della graduatoria, nel caso in cui due o più concorrenti offrano il medesimo prezzo, la stazione appaltante procederà a richiedere ai predetti concorrenti di presentare un’offerta migliorativa sul prezzo entro 7 gg. dalla richiesta. Ove permanga l’ex aequo, il seggio procederà mediante sorteggio in seduta pubblica virtuale. Si chiede pertanto: a) di chiarire se l’inciso “ai fini della graduatoria” debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui due o più concorrenti diversi dal primo in graduatoria offrano il medesimo prezzo fra loro, il primo in graduatoria conserva tale posizione al prezzo già offerto, mentre i concorrenti successivi, che abbiano offerto il medesimo prezzo fra loro, vengono ordinati ai fini della graduatoria per le posizioni, comunque successive alla prima, secondo l’ordine dei prezzi migliorati, ed inoltre: b1) nel caso in cui l’interpretazione sia diversa da quella sopra indicata al punto a), di chiarire allora quale regola di gara sia applicabile per risolvere la situazione di ex aequo tra due o più concorrenti che si trovino in posizione diversa dalla prima in graduatoria, facendo naturalmente salva la posizione acquisita dell’unica offerta prima in graduatoria, che per tale motivo non è soggetta a rilanci, ma che al contempo non può venire scavalcata ex post da un rilancio più vantaggioso di un concorrente che originariamente aveva formulato un’offerta peggiore;b2) nel caso in cui invece l’interpretazione di cui al punto a) sia corretta, di chiarire, per i concorrenti diversi dal primo, che si trovavano inizialmente in posizione di ex aequo di prezzo, quale sia il prezzo definitivo, se cioè comunque quello iniziale ovvero se quello proposto a seguito della miglioria, considerando anche in tal caso che tale regola, per par condicio, deve in ogni caso far salva la posizione acquisita dell’unica offerta prima in graduatoria, che per tale motivo non è soggetta a rilanci, ma che al contempo non può venire scavalcata ex post da un rilancio più vantaggioso di un concorrente che originariamente aveva formulato un offerta peggiore | Il subprocedimento dell'ex aequo sarà esperito nel rispetto della normativa vigente.
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