PI086625-22 | Buongiorno,
premettendo come noto, l’art. 3 del Disciplinare distingue le categorie SOA di lavorazione nei termini che seguono:
1. OG11 – prevalente in class. V per coprire l’importo progettuale di 4.565.791,62 euro;
2. OG1 – scorporabile in class. IV per coprire l’importo progettuale di 2.183.131,15 euro.
Precisa altresì la norma che la categoria OG11 deve essere dimostrata dal concorrente con attestazione SOA adeguata.
L’art. 6, dal suo canto, ammette la partecipazione in regime di costituendo R.T.I., ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il combinato disposto degli artt. 8.2 e 8.3 delinea infine le modalità di partecipazione dei soggetti cd. aggregati, limitandosi ad invocare in capo ai concorrenti costituendi R.T.I. il possesso dell’adeguata qualificazione SOA.
IL CASO DI SPECIE
La deducente è in possesso, tra l’altro, di attestazione SOA in class. IV bis che, è noto, consente di addurre a requisito lavorazioni in OG11 che consente, secondo le previsioni regolamentari vigenti, di assumere lavori pari a 3.500.000,00 euro ovverosia, al lordo del cd. incremento del quinto, pari a 4.200.000,00 euro.
Se si considera il valore progettuale della categoria prevalente, appare evidente che uti singuli la sottoscritta soffra un deficit di requisito per lavori in OG11 per 235.791,62 euro.
Nel quesito sottoposto il 6.10.2022 la deducente con ogni probabilità non è stata sufficientemente chiara, di talchè ha ricevuto un riscontro sfavorevole.
Per queste ragioni, considerando la rilevanza della commessa e l’attenzione riservata alla gara, ha deciso di sottoporre alla S.V. un nuovo quesito, arricchito finanche di un modello esemplificativo idoneo a chiarire il potenziale del costituendo R.T.I.
IL QUESITO
A fronte delle rassegnate premesse, si chiede se sia consentito, al fine di offrire “copertura piena” al requisito speciale prescritto per le lavorazioni in cat. OG11 associare alla deducente un o.e. che sia in possesso di una categoria SOA in OG11 in class. III bis, tenuto conto che quest’ultima consente, al netto dell’incremento, di eseguire lavori in ambito SOA per 1.500.000,00 euro e, al lordo del cd. incremento, per 1.800.000,00 euro.
Nel dettaglio le due imprese dotate di attestazione SOA in cat. OG11 per classifica IV bis (3.500.000,00 euro), LA MANDATARIA, e III bis (1.500.000,00 euro), LA MANDANTE, raggiungono:
- al netto dell’incremento: un potenziale di 5.000.000,00 di euro;
- con l’incremento del quinto: un potenziale di 6.000.000,00 di euro.
Trattandosi in entrambi i casi di una qualificazione superiore all’importo dei lavori in cat. OG11 previsto dal Bando (pari a 4.565.791,62 di euro), si chiede dunque di confermare che così facendo il requisito sulla categoria cd. prevalente possa ritenersi in questa composizione soddisfatto.
In attesa di graditi riscontri si porgono distinti saluti.
| Si tenga conto della normativa vigente, di cui all'art.48, del D.Lgs 50/2016, ossia "Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i
requisiti di cui all’articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere
posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere
e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti
anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale." |
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