PI078397-22 | Spett.le Ente,
In relazione alla procedura indicata in oggetto, si desidera sottoporre alla Vs. spettabile attenzione alcune criticità, emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimento.
In particolare, si rileva quanto segue:
1.Il paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara “Opzioni e rinnovi” stabilisce che “la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice (differimento tecnico). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione Contraente. L’importo complessivo corrispondente all’opzione di differimento tecnico è di € 874.800,00”. L’importo complessivo corrispondente al differimento tecnico equivale al 50% del valore annuale dell’appalto, pertanto si deduce che il periodo di differimento è pari a 6 mesi. Nulla viene espresso in merito ad eventuali opzioni di rinnovo della fornitura. Per contro nel capitolato speciale di appalto, nel paragrafo “durata del contratto” è precisato che il contratto avrà la durata di 48 mesi con opzione di rinnovo per altri 12 mesi. In merito a quanto sopra, si chiede di voler cortesemente chiarire se l’opzione di rinnovo debba considerarsi prevista o meno.
2.Il capitolato speciale di gara in relazione alla Campionatura prevede quanto segue “Ogni ditta partecipante, successivamente alla seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa e tecnica, ha l’obbligo di contattare il Presidente di Commissione con cui concordare la consegna della campionatura del materiale di consumo oggetto di offerta, che, a insindacabile giudizio del Presidente, potrà anche essere provato con il supporto specialistico del fornitore.” Si chiede di prevedere che sia conferita al Presidente di Commissione la facoltà di contattare – con modalità da esplicitare già in questa fase – i concorrenti per richiedere l’invio di campionatura. Trattandosi, infatti, di una gara di importanza rilevante, è quanto mai opportuno regolare in modo uniforme l’invio della campionatura, prevedendo a cura della S.A. stessa e/o del Presidente della Commissione una comunicazione destinata a tutte gli operatori economici ammessi con la calendarizzazione della consegna del materiale oggetto di offerta, laddove sia previsto anche il supporto dello specialista. Diverse modalità di comunicazione, oltre che inconsuete, potrebbero comportare ritardi e/o errori da parte dei concorrenti .
3.Sempre in relazione alla campionatura è utile segnalare come in nessun punto del paragrafo di riferimento sia prevista la prova del generatore, oggetto di principale valutazione tecnica. Si chiede pertanto di voler cortesemente chiarire se, all’atto della consegna della campionatura del materiale monouso, debba essere anche portato in visione (a cura dello specialista) il relativo generatore indispensabile alla prova degli strumenti.
4.Negli allegati 1, 2 e 3 al capitolato per ciascun lotto è previsto tra i requisiti minimi che il generatore sia NUOVO di fabbrica. In relazione a ciò, si chiede di confermare o comunque meglio specificare che i generatori da consegnare devono essere perfettamente funzionanti, e dunque ricomprendenti, a titolo meramente esemplificativo, non solo generatori nuovi ma anche quelli “pari al nuovo”. La richiesta di fornire esclusivamente apparecchiature “nuove” sarebbe, infatti, eccessivamente onerosa per i concorrenti e si porrebbe in violazione del principio di proporzionalità, specie alla luce del fatto che la fornitura di apparecchiatura in comodato d’uso gratuito comporta l’obbligo del fornitore di fornire assistenza tecnica, secondo quanto ben descritto e dettagliata nella documentazione di gara, ma anche della sostituzione delle apparecchiature in caso di necessità, garantendo in modo praticamente assoluto la disponibilità in capo ai presidi sanitari di macchine sempre perfettamente funzionanti. Inoltre, l’obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbriche sarebbe anche poco sostenibile da un punto di vista ambientale non essendo strettamente necessario nel caso di specie – per le ragioni sopra esposte – ricorrere esclusivamente ad apparecchiature nuove di fabbrica laddove il fornitore nel proprio parco macchine abbia disponibili e pronte ad essere installate apparecchiature in perfetto stato di conservazione e pienamente funzionanti, di ultima generazione, aggiornate alle ultime release di software e dotate di tutte le caratteristiche qualitative nonché delle garanzie richieste. Per tali motivi si chiede conferma che sia possibile offrire apparecchiature dotate di tutti i requisiti tecnico/qualitativi e delle garanzie dettagliatamente descritti nella lex di gara, perfettamente funzionanti, da intendersi come tali non solo quelle “nuove”, ma tutte quelle che siano in perfetto stato di conservazione e manutenzione e perfettamente funzionanti.
5.In relazione alle apparecchiature da fornire in comodato d’uso, in numero pari a 35 per ciascuno dei lotti 1 e 2, a nostro parere, ma anche quale conseguenza di quanto espresso al punto precedente e del parco di apparecchiature già installato presso Codesta S.A., appare un quantitativo sensibilmente sovrastimato, pur volendo considerare la numerosità e la dislocazione dei Presidi. Si chiede pertanto di voler cortesemente confermare che il numero indicato sia il numero massimo di generatori potenzialmente richiedibili nel corso della fornitura, ma non necessariamente quello dei generatori da fornire all’atto dell’aggiudicazione della gara. Si chiede altresì di specificare se il numero di 35 possa essere riferibile al numero massimo di generatori per entrambi i lotti 1 e 2 - laddove lo stesso generatore sia compatibile all’utilizzo dei dispositivi offerti sia al lotto 1 che al lotto 2 - piuttosto che per ciascuno dei lotti, tenendo in considerazione che la procedura di gara prevede la stipula di un accordo quadro con massimo tre fornitori.
6.Negli allegati 1, 2 e 3 al capitolato è espressamente previsto in relazione al materiale di consumo, che qualsiasi altro accessorio o componente monouso (ad. es. manipoli, cavi, etc.) necessario al singolo intervento debba essere inserito, indicato e quotato in offerta economica. A tal proposito si ritiene opportuno segnalare come i Moduli di compilazione dell’offerta economica, messi a disposizione da Codesta S.A. non siano in alcun modo modificabili e non consentano – neanche in calce - l’inserimento di elementi ulteriori. Si chiede pertanto di voler cortesemente fornire alle ditte partecipanti idoneo file che contempli anche l’eventualità di inserimento degli accessori, nonchè di chiarire come gli stessi debbano essere quotati ai fini dell’acquisto, tenendo conto che gli stessi non rientrano tra i DM Obbligatori e/o Facoltativi e non sono oggetto di valutazione tecnica/economica.
7.In relazione alle modalità di stesura dell’offerta economica, poichè l’art. 18.2 del disciplinare prevede espressamente che il prezzo di riferimento per l’assegnazione del punteggio, per ogni lotto, sarà determinato dal ribasso percentuale offerto sulla base d’asta quadriennale per i D.M. obbligatori, non è chiaro perchè la stessa percentuale di ribasso debba necessariamente essere applicata altresì ai dispositivi medici facoltativi. Le descrizioni di questi ultimi infatti, consentono di poter presentare un’ampia gamma di prodotti con prezzi di listino completamente differenti tra loro, pertanto fermo restando l’obbligo del rispetto della b.a. unitaria, la previsione di applicare sulla stessa una percentuale di ribasso predeterminata e dipendente dal ribasso espresso sui DM Obbligatori, restringe in maniera eccessiva, sproporzionata ed ingiustificata la libertà economica degli operatori economici, i quali potrebbero non essere nelle condizioni di proporre strumenti presenti nel loro catalogo, nonchè (ancor più rilevante) di non garantire prezzi più vantaggiosi per Codesta S.A. Si chiede pertanto di voler cortesemente valutare l’eliminazione di tale obbligatorietà, lasciando ai concorrenti la facoltà di poter proporre il prezzo più congruo nel rispetto della b.a. fissata.
8.Tra le caratteristiche valutate per ciascun lotto sono attribuiti 5 punti agli studi clinici ed alla letteratura scientifica a supporto del sistema offerto. In merito a ciò si chiede di voler cortesemente confermare che gli studi clinici che saranno considerati ai fini dell’attribuzione di tale punteggio saranno esclusivamente quelli riferiti al Brand offerto da ciascun partecipante e che dunque saranno considerati come non presentati studi/pubblicazioni/documenti relativi a brand diversi da quelli che contraddistinguono il prodotto offerto da ciascun concorrente .
9.Tra le caratteristiche valutate per ciascun lotto sono attribuiti 4 punti al grado di dispersione termica su tessuto circostante l’area di intervento, dato da comprovare con apposita certificazione. In merito a tale previsione si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
a.Il risultato di dispersione termica sul tessuto circostante l’area di intervento durante l’impiego di uno strumento ad energia - oggetto di questa procedura - viene determinato da fattori controllabili e fattori non controllabili ed entrambe le tipologie di fattori incidono sull’effetto che ne deriva sull’area circostante; in particolare, tra i fattori non controllabili si annoverano lo spessore e tipologia del tessuto/vaso trattato, i livelli di liquidi presenti nello stesso (livelli che possono variare a seconda delle caratteristiche del paziente), nonchè il livello di tensione che viene applicato dall’operatore (fattore umano). Con questa premessa si vuole evidenziare che laddove si volesse attribuire un punteggio qualitativo confrontando i prodotti offerti sulla base di una certificazione, e’ necessario che i dati certificati siano comparabili e per questo derivino da analisi e metodiche esattamente univoche;
b.Le “certificazioni” vengono per loro natura rilasciate da Enti Notificatori riconosciuti, ma sulla base delle nostre conoscenze, non risulta che esistano Enti referenziati a certificare la dispersione termica sui tessuti circostanti l’area di intervento. Inoltre, anche laddove esistessero, per quanto espresso al punto 1 sulla variabilità del risultato di dispersione termica legato a fattori non controllabili, risulterebbe comunque impossibile comparare i dati frutto di metodiche di analisi disomogenee.
Considerando quindi, che la valutazione avverrà su base discrezionale (a suffragare ulteriormente l’inconsistenza di una possibile certificazione, che di per sè dovrebbe essere valutata con criterio tabellare o quantitativo), si chiede cortesemente a Codesta S.A. di valutare il danno termico laterale attraverso delle prove pratiche, utilizzando la campionatura richiesta.
10.In relazione al lotto 1 voce D) dei DM Facoltativi “Strumenti con impugnatura a pistola di diametro 10mm (+/-3mm)” è opportuno segnalare come, in base alle nostre conoscenze non siano presenti sul mercato strumenti con tale diametro (tolleranze incluse). Si chiede pertanto di voler cortesemente chiarire l’esatto diametro degli strumenti.
Alla luce dei rilievi sopra esposti, laddove ritenuti fondati, si chiede a Codesta spett.le S.V. di valutare una rettifica della lex specialis (anche solo al fine di emendare errori materiali in essa presenti) con conseguente sua ripubblicazione e proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte economiche, in linea con quanto previsto sia dall’art. 79, co. 3, lett. b) e 4, del D. Lgs. n. 50/16 e anche nel rispetto di quanto più volte affermato in sede di giustizia amministrativa, ossia che anche solo “l’errore materiale o l’omissione commessa nella lex specialis richiede una apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento” (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022 n. 64; TAR Lazio, Sez. III Quater, 6 dicembre 2018 n. 11828; Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2017, n. 5162; Cons. Stato 7 gennaio 2021 n. 173).
Cordiali saluti
| 1) il disciplinare di gara precisa che:
La durata dell’accordo
quadro è di 48 mesi e decorre dalla data di aggiudicazione...
I singoli contratti di
appalto saranno stipulati entro la scadenza dell’accordo quadro e avranno una
durata massima di 48 mesi.
2)Fermo quanto riportato in risposta ad altro chiarimento, resta valido quanto disciplinato all'interno del capitolato al paragrado "Campionatura"; sarà cura del Presidente di Commissione all'uopo nominato gestire tutta la fase di consegna dei campioni. 3)Nel capitolato tecnico, al paragrafo "campionatura" si legge: "a insindacabile giudizio del Presidente, potrà essere anche provato con il supporto specialistico del fornitore. Il tutto dovrà essere garantito a titolo gratuito." Pertanto, sebbene la prova del generatore non sia stata chiaramente contemplata, la stessa potrebbe rendersi necessaria se la Commissione deciderà di provare i dispositivi. 4)Si conferma e si ribadisce che i generatori devono essere NUOVI di
fabbrica; un appalto così consistente, sia da un punto di vista
economico che da un punto di vista temporale non può non sostenere
questo tipo richiesta; generatori "pari al nuovo" non saranno accettati. 5) Il numero di generatori da fornire è da intendersi come numero massimo
PER OGNI LOTTO; tenendo conto che si tratta di un Accordo Quadro con
aggiudicazione a percentuale, tale valore percentuale di aggiudicazione
sarà applicato anche al numero di generatori. 6)La frase riportata negli allegati 1,2 e 3 al capitolato da voi menzionata va intesa nel senso che, qualora i codici oggetto di offerta, affinchè siano completamente fruibili e pronti all'uso, prevedono la necessità di ulteriore materiale (tipo cavi, connettori, manipoli, ecc.), questo deve intendersi incluso e quotato nel prezzo del dispositivo (obbligatorio o facoltativo) offerto e va dettagliato nell'elenco dei codici articoli. Tale materiale rientra quindi tra i dispositivi obbligatori o tra i dispositivi facoltativi a seconda che sia necessario all'uso dell'uno o dell'altro. Il file dell'offerta economica non può essere modificato. Le aziende partecipanti potranno inserire, nel modulo dell'offerta economica, uno o più file con la descrizione degli accessori per un massimo di 100 mb.. 7) Si conferma quanto esposto nei documenti di gara. 8)Si conferma che gli studi considerati in sede di valutazione saranno quelli relativi al Brand offerto da ciasun partecipante. 9)Rispetto alla comprova del grado di dispersione termica ogni concorrente può allegare tutta la documentazione che ritiene opportuna per descrivere e/o dimostrare tale caratteristica (non solo certificazioni, ma anche altri tipi di documenti, tipo studi condotti, ecc.); successivamente, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, non è escluso che il tutto possa essere valutato anche per il tramite della campionatura richiesta. 10) Tenendo conto della tolleranza espressa sia per il diametro che per la lunghezza risultano a questa SA dispositivi rispondenti; tuttavia trattandosi di dispositivi facoltativi, qualora non siano presenti nel catalogo dell'offerente, questo non provoca esclusione
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