PI068975-22 | In relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le aziende sanitarie della Regione Campania per gli interventi relativi al PNRR si rileva che l’allegato 4 al disciplinare di gara, prevede, con riferimento al criterio “professionalità e adeguatezza dell’offerta” che il concorrente debba descrivere “un numero massimo 3 (tre) servizi di progettazione/direzione lavori/coordinamento della sicurezza, completati al concorrente negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, riferiti a interventi qualificabili affini (con riferimento al cap. V delle linee guida ANAC n. 1 e al DM parametri) a quelli oggetto dell’affidamento di cui al presente disciplinare…”.
Tale previsione non è conforme a previsto al paragrafo 11 rubricato “Contenuto della busta B – Offerta tecnica e criteri di aggiudicazione (artt. 16 e 18 del Disciplinare)” della nota illustrativa al bando tipo n. 3 relativo all’affidamento di servizi di ingegneria (che si allega) secondo cui “con riferimento al parametro A (professionalità e adeguatezza dell’offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale”.
E’ doveroso ricordare infatti che il riferimento ai tre servizi “svolti negli ultimi dieci anni” relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità è stato inserito, per la prima volta (cfr. paragrafo VI punto 1 lett. a)) nelle Linee Guida n. 1, nella versione aggiornata dall’ANAC al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018. La stessa ANAC, nell’approvare l’ultima versione delle Linee Guida n. 1 (attualmente vigente) con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, nella parte relativa al parametro di valutazione “professionalità e adeguatezza dell’offerta” (cfr. paragrafo VI punto 1), ha espunto ogni riferimento al fatto che i tre servizi dovessero essere stati svolti negli ultimi 10 anni.
Tale novità, di fatto, era già stata recepita in sede di approvazione del bando tipo n. 3 (sull’affidamento dei servizi di ingegneria), approvato con dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, allorquando l’ANAC aveva espunto dal bando ogni riferimento ai tre servizi svolti negli ultimi 10 anni ed aveva altresì rappresentato nella nota illustrativa che le ragioni di tale eliminazione andavano ravvisate nell’esigenza di garantire la massima concorrenza.
Sempre in merito alla necessità di eliminare tale riferimento temporale, consentendo ai concorrenti di presentare qualsiasi servizio svolto nell’arco della propria vita professionale, si segnala che il Consiglio di Stato, nell’emettere il parere propedeutico all’approvazione dell’ultima versione aggiornata delle Linee Guida n. 1 (poi approvata delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019) ha precisato quanto segue “Le Linee guida n. 1 sono state modificate anche per garantire un maggior coordinamento con il Bando tipo n. 3, approvato con delibera ANAC n. 723 del 31 luglio 2018, con riferimento al criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta, di cui alla Parte VI, punto 1.1, lett. a). Il punto in questione era stato oggetto di modifica in sede di aggiornamento delle Linee guida n. 1 al decreto legislativo n. 56/2017, con l’inserimento del riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. Ma, secondo quanto afferma l’Autorità nella propria relazione illustrativa, nell’esperienza concreta, tale previsione si è rivelata limitativa della partecipazione alle procedure di gara, alla luce della crisi che ha investito il settore negli ultimi anni, con conseguente riduzione degli affidamenti.
Quindi, per tentare di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara, nel Bando tipo n. 3 è stato eliminato il riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. Alla luce di tali circostanza, appare condivisibile la scelta dell’Autorità di coordinare la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1, con il Bando tipo n. 3, prevedendo che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della vita professionale” (crf. Consiglio di Stato Sezione consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 18 aprile 2019
NUMERO AFFARE 00458/2019 avente ad oggetto “aggiornamento delle Linee guida n. 1, recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», in attuazione dell'articolo 213,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
Ne consegue che il quadro normativo attualmente vigente non prevede che i tre servizi, idonei alla dimostrazione della professionalità, debbano essere ricondotti agli ultimi 10 anni ben potendo gli stessi riguardare l’intero vita professionale del concorrente. In ragione di ciò si invita codesta Amministrazione a precisare che i tre servizi da presentare nell’ambito dell’offerta tecnica possono essere stati eseguiti nel corso dell’intera vita professionale del concorrente.
Vedasi Parere del Consiglio di Stato del 18.04.2019, Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs 18.04.2016 n.50 indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e Bando tipo n. 3 nota illustrativa | Si conferma quanto contenuto negli Atti di Gara. In particolare, si rappresenta che:
- il numero dei servizi oggetto di valutazione è di massimo
due per ogni servizio di ingegneria;
- il paragrafo 16 lettera a) delle Linee Guida n.1, di
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, aggiornate con delibera del
Consiglio dell’ANAC n. 417 del 15 maggio 2019 riconduce alle specifiche
esigenze della Stazione Appaltante la descrizione di alcuni elementi che il
concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica in
quanto ritenuti opportuni e/o necessari: nel caso di specie, la Stazione
Appaltante ritiene che i servizi valutabili nell’offerta tecnica debbano essere
svolti nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando. |
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