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Dettaglio Bando
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Dettaglio bando di gara

BANDO RETTIFICATO - Gara Europea a mezzo procedura aperta ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di servizi assistenziali per la gestione della residenzialità e semiresidenzialità psichiatrica per l’Asl Napoli 2 Nord per il fabbisogno aziendale di anni tre.

A.S.L. NAPOLI 2 NORD

Verde Lorenzo

€ 17.496.605,20 (Iva Esclusa)

Offerta economicamente più vantaggiosa

Servizi

Venerdì, 9 Lug 2021, ore 23: 59

Giovedì, 2 Set 2021, ore 12: 00

Esiti e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

Altro

14/06/2021chiarimenti dell'ente

avviso lotto 3.pdf

Altro

12/07/2021avviso

avviso differimento termini.pdf

Altro

03/11/2021deliberazione n. 1698 del 02/11/2021 - Presa d'atto Sentenza Consiglio di Stato - Sezione III n. 6735/2021 - Lotto n.3

1698-11-2021 delibera presa d'atto - lotto 3.pdf

Altro

02/12/2021DELIBERA NOMINA SEGGIO E COMMISSIONE DI GARA

delibera n. 1867 del 01.12.2021.pdf

Altro

21/12/2021CONVOCAZIONE SEGGIO DI GARA

convocazione seggio di gara.pdf

Verbali

22/12/2021VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 22.12.2021

verbale seggio di gara Sir 22.12.2021.pdf

Verbali

22/03/2022VERBALE SEGGIO DEL 28.01.2022

verbale 28.01.2022.pdf

Verbali

22/03/2022VERBALE SEGGIO DEL 02.02.2022

verbale 02.02.2022.pdf

Verbali

22/03/2022VERBALE SEGGIO DEL 04.02.2022

verbale 04.02.2022.pdf

Verbali

22/03/2022VERBALE SEGGIO DEL 09.02.2022

verbale 09.02.2022.pdf

Verbali

22/03/2022VERBALE SEGGIO DEL 23.02.2022

verbale 23.02.2022.pdf

Verbali

22/03/2022VERBALE SEGGIO DEL 24.02.2022

verbale 24.02.2022.pdf

Verbali

22/03/2022VERBALE SEGGIO DEL 14.03.2022

verbale 14.03.2022.pdf

Verbali

22/03/2022VERBALE SEGGIO DEL 21.03.2022

verbale 21.03.2022.pdf

Altro

05/04/2022DELIBERAZIONE N.532 DEL 01.04.2022

delibera n.532 del 01.04.2022.pdf

Verbali

03/05/2022VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 03.05.2022

verbale 03.05.2022.pdf

Altro

23/05/2022CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI GARA

CONVOCAZIONE COMMISSIONE SIR.pdf

Verbali

06/06/2022VERBALE COMMISSIONE 06.06.2022

verbale 06.06.pdf

Altro

04/07/2022delibera n. 1144 del 28.06.2022

DELIBERA RIAMMISSIONE MEDIHOSPES.pdf

Verbali

11/07/2022VERBALE COMMISSIONE 11.07.2022

verbale 11.07.2022.pdf

Verbali

11/07/2022VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE TECNICA

verbale valutazione tecnica.pdf

Verbali

11/07/2022VERBALE COMMISSIONE N.3

VERBALE COMMISSIONE 11.07.2022 (3).pdf

Verbali

05/09/2022VERBALE COMMISSIONE 05.09.2022

verbale 05.09.2022.pdf

Verbali

13/09/2022VERBALE COMMISSIONE 13.09.2022

verbale 13.09.2022.pdf

Verbali

19/09/2022VERBALE COMMISSIONE 19.09.2022

verbale 19.09.2022.pdf

Avvisi

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

AVVISO_GARA

03/11/2021deliberazione n. 1698 del 02/11/2021

1698-11-2021 delibera presa d'atto - lotto 3.pdf

AVVISO_GARA

24/09/2021Si comunica che – per esigenze organizzative – lo sblocco delle offerte e la constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente, fissata per il 22 settembre u.s. salvo modifiche, è stata rinviata a data da destinarsi di cui verrà data comunicazione, con congruo anticipo, tramite piattaforma SIAPS.

AVVISO_GARA

12/08/2021Si comunica che con nota prot. n. 0031890/u del 06/08/2021 l’Amministrazione ha individuato per il lotto di gara n. 1 la struttura sita in Bacoli, alla Via Quarantennale n.24, Edificio D.

AVVISO_GARA

27/07/2021Avviso differimento termini presentazione offerte

avviso differimento termini.pdf

AVVISO_GARA

12/07/2021avviso

avviso differimento termini.pdf

AVVISO_GARA

14/06/2021chiarimento dell'ente

avviso lotto 3.pdf

Chiarimenti

Protocollo Domanda Risposta Allegato

PI049118-21

E’ possibile partecipare a tutti e due i lotti? In caso di risposta positiva, quali sono i requisiti di capacità economica e quali di capacità tecnica da soddisfare, per la partecipazione a tutti e due? Quanti lotti è possibile aggiudicarsi?già risposto

PI049116-21

in merito alla garanzia provvisoria costituita da fideiussione assicurativa, si chiede conferma che in caso di produzione in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale non sia necessario riportare l'autentica della sottoscrizioneLa garanzia fideiussoria provvisoria nella forma del documento informatico deve essere sottoscritta con firma digitale sia dal soggetto con i poteri di impegnare il garante sia dal legale rappresentante dell’operatore economico che intende presentare offerta.

PI049114-21

In merito al Lotto 1, si chiede conferma che la richiesta di suddivisone dell’organizzazione turni riportata all’art.2 del capitolato in cui si differenziano i moduli (estensivo e intensivo) non sia da considerarsi valido per le figure di infermiere, OSS e Tdr Psichiatrica/Terapista Occupazionale/Educatore, in quanto il minutaggio e la copertura prevista da normativa è applicabile solo in considerazione dei 20 posti letto e non per il singolo modulo da 10 posti letto. Esempio concreto per gli infermieri: se si moltiplicano i 72 min/die X 10 pazienti (un solo modulo) si ottengono 12h/die e risulta evidente l’impossibilità di garantire la copertura richiesta: 8-14=1 unità, 14-20=1 unità, 20-8=1 unità. Invece se si moltiplicano i 72 min/die X 20 pazienti (due moduli) si otterranno le 24h/die necessarie per la copertura dei turni richiesta in gara. 2) Si rappresenta che ad oggi, pur avendo presentato richiesta di poter effettuare il sopralluogo in data 3/06/2021, con ulteriori solleciti nelle date di: 14/06/2021, 25/06/2021, 30/06/2021, 1/07/2021 e 5/07/2021 codesto spettabile Ente non ha comunicato una data utile al riguardo. Essendo il sopralluogo obbligatorio e necessario al fine di redigere un’offerta tecnica ed economica congrua e tagliata sulle esigenze della Committente, si chiede di poter ricevere una data utile per l’effettuazione del sopralluogo tecnico in argomento. 3) In merito al Lotto 2, si chiede conferma che la richiesta di suddivisone dell’organizzazione turni riportata all’art.2 del capitolato in cui si differenziano i moduli (estensivo e intensivo) non sia da considerarsi valido per le figure di infermiere, OSS e Tdr Psichiatrica/Terapista Occupazionale/Educatore, in quanto è stato messo in gara solo il modulo da n.10 posti letto estensivi e il minutaggio con la copertura prevista da normativa è applicabile solo in considerazione di 20 posti letto. Esempio per gli infermieri: se si moltiplicano i 72 min/die X 10 pazienti si ottengono 12h/die e risulta evidente l’impossibilità di garantire la copertura richiesta: 8-14=1 unità, 14-20=1 unità, 20-8=1 unità. Pertanto chiediamo conferma che per garantire la copertura delle 24 ore si possano unire in turnazione le due figure professionali (Infermieri + OSS) per un totale di 27 ore/die. Mentre per la figura del Tdr Psichiatrica/Terapista Occupazionale/Educatore, si chiede di garantire solo il minutaggio previsto da normativa (27 min/die/pz) e non la copertura dei turni (9-12=2unità, 15-18=1 unità). 4) Essendo che nell’offerta tecnica sono valutati i Curricula dei Docenti (criterio A5) e i protocolli (criterio A8) si chiede conferma che la nota a pag.20 del Disciplinare “…….l’offerta tecnica dovrà essere contenuta in un massimo di 100 (cento) pagine in formato A4, compresi gli allegati……” sia da considerarsi un refuso e pertanto gli allegati dovranno ritenersi esclusi dal conteggio delle 100 pagine dell’offerta tecnica.vedi allegato

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PI049110-21

per quanto concerne precipuamente l’offerta tecnica, l’attribuzione dei punteggi per i concorrenti germinerà, così come sancito nel disciplinare di gara, dall’applicazione di una pluralità di criteri e sottocriteri di merito (cfr. art. 23 punto 2 del ridetto Disciplinare), sino ad un massimo di punti 70. Per quanto qui interessa, il Criterio “A2 - Requisiti professionali e qualitativi degli operatori coinvolti nelle attività oggetto dell’appalto”, per un totale di ben 8 punti (su 70,00, id est per un peso intrinseco di quasi il 12%), risulta correlato alla adeguatezza, più o meno valevole, di “una relazione contenente il dettaglio delle competenze messe in campo con indicazione quantitativa delle singole figure professionali impiegate (infermiere professionale, operatore sociosanitario, coordinatore, assistente sociale, educatore professionale, terapista della riabilitazione psichiatrica, etc.)”, con la evidente conseguenza che già in fase di partecipazione e produzione della documentazione di gara ogni operatore economico interessato ed istante dovrà preventivamente mettere a disposizione dell’Amministrazione appaltante tutti i curricula professionali degli operatori che andrà ad impiegare in caso di aggiudicazione dell’appalto, di modo da consentire alla preposta Commissione di gara di poter valutare, in funzione della qualificazione professionale degli operatori di che trattasi, la relazione prodotta ed attribuire, per tale via, e laddove la reputi “adeguata”, i coefficienti per l’attribuzione fino ad 8 punti in palio di cui il criterio in disamina. Orbene, in disparte l’onere di certo non trascurabile di dover fornire ex ante alla stazione appaltante alcune centinaia di curricula afferenti appunto il personale da impiegare nello svolgimento del servizio, ciò che merita di essere (parimenti) segnalato all’Azienda in indirizzo è la previsione, all’interno del medesimo Disciplinare di gara, secondo cui ex art. 24, rubricato “CLAUSOLA SOCIALE, art. 50 del D. Lg.vo n. 50/2016 e ss.mm.i.i.”, “La ditta Aggiudicataria si impegna, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione dei contratti collettivi di settore”. Com’è noto alla S.A., infatti, l’art. 50 del Codice degli Appalti, proprio per i servizi, quale quello formante oggetto di gara, c.d. “ad alta intensità di mano d’opera”, introduce il sistema della clausola sociale con il dichiarato fine di “promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato” e, quindi, favorire il c.d. passaggio di cantiere tra differenti operatori economici (l’uscente e, se diverso, il novello aggiudicatario), così da impedire che il mero mutamento dell’affidatario del servizio possa recare seco l’interruzione dei rapporti di lavoro di cui sono titolari i singoli operatori già impiegati nel (medesimo) servizio. E dunque, una disciplina di tal fatta, rinveniente come detto direttamente dal Codice degli Appalti, non si coniuga affatto con la previsione del Disciplinare di cui al Criterio premiale sub lett. A.2 dell’art. 23.2 (afferente l’offerta tecnica), per le ragioni che si vanno ad esplicitare. E’ ben evidente, infatti, che il singolo operatore partecipante sarebbe naturalmente portato ad istruire la propria offerta tecnica, in parte qua, allegando i curricula del personale che ha in forza (e che naturalmente meglio conosce), volendo (legittimamente) ambire al conseguimento del (massimo) punteggio possibile derivante dal criterio di cui si è detto (“Requisiti professionali e qualitativi degli operatori coinvolti nelle attività oggetto dell’appalto”). In sede di gara la Commissione preposta allo scrutinio, esaminando (uno per uno) le relative centinaia di curricula uniti alla relazione contenente il dettaglio delle competenze, potrebbe quindi persuadersi che l’offerta del concorrente alfa sia effettivamente meritevole di essere premiata, se del caso con il massimo punteggio di cui al più volte menzionato criterio “A.2”, sì da attribuirgli gli 8 punti in palio. Tuttavia, il concorrente alfa, una volta aggiudicatosi (casomai proprio in virtù degli 8 punti di che trattasi) l’affidamento del servizio, si troverà a fare i conti con l’applicazione della clausola sociale, parimenti prevista dal Disciplinare di Gara, e potrebbe ritrovarsi a dover assorbire, nel c.d. “passaggio di cantiere”, gli operatori già in forza al titolare uscente del servizio, il quale, come è noto, non ha alcun obbligo di trattenere alle sue dipendenze detti lavoratori, che, anzi, per quanto già in precedenza detto, sono addirittura normativamente agevolati nel transitare in forza al nuovo titolare del servizio affidato dalla P.A. – In tale ipotesi, quindi, l’aggiudicatario alfa sarebbe stato valutato in corso delle operazioni di gara sulla scorta dell’utilizzo (ex ante dichiarato) di un numeroso stuolo di personale “qualificato” che, successivamente, all’atto pratico non si troverà ad utilizzare, essendo tenuto alla sua sostituzione mediante l’assorbimento di quello già impiegato (dall’uscente) nell’espletamento del servizio. Ben si comprende come in tal caso si determini una alterazione sostanziale ed illegittima del processo di gara, che risulterebbe enormemente falsato ex post a cagione dell’attribuzione di un punteggio tecnico premiale che fonderebbe su di una mera “fictio”. Ed ancor più paradossale ciò trasparirebbe, laddove, ad esempio, il personale in forza all’operatore uscente e da questi reintrodotto sul piano curriculare in gara (ove partecipante) fosse stato giudicato non del tutto valevole per il conseguimento degli 8 punti (ovvero di parte di essi) di cui al Criterio “A.2” già richiamato. In atri termini, l’operatore alfa si potrebbe vedere assegnati 8 punti in ragione dei curricula e dei “Requisiti professionali e qualitativi degli operatori coinvolti nelle attività oggetto dell’appalto” dei (suoi) dipendenti, che intende utilizzare nell’esecuzione dell’appalto, nel mentre l’affidatario uscente che abbia ad indicare gli operatori già presenti nell’espletamento del servizio potrebbe essersi visto riconoscere punti zero (o comunque meno di 8), salvo poi dover migrare quegli stessi operatori professionali alle dipendenze del nuovo aggiudicatario (ed in luogo di quelli di quest’ultimo), ovvero, se del caso strumentalmente, rinunziare ad impiegare i propri su altre commesse e/o servizi e quindi “costringere” il nuovo affidatario al passaggio di cantiere, salvo poi dolersi di una illegittima attribuzione di punteggio di merito tecnico avendo la commissione proceduto alla valutazione di requisiti professionali e qualitativi in relazione a lavoratori che non sono poi risultati impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Né tale cortocircuito è disinnescato dalla differente ipotesi in cui, per contro, il partecipante alfa, prudenzialmente, intenda articolare la sua offerta tecnica facendo diretto (ed esclusivo) riferimento (o rinvio) al novero dei dipendenti attualmente già impiegati nella esecuzione del servizio in gara ad opera dell’attuale affidatario. Ed infatti, in tal caso non solo tutti i curricula del personale già (attualmente) utilizzato dovrebbero essere preventivamente messi a disposizione di tutti gli operatori aspiranti alla partecipazione (appunto per poter redigere in maniera corretta l’offerta tecnica di riferimento), ma, soprattutto, occorrerebbe avere anticipata, documentata e dichiarata certezza che l’operatore uscente, ove non aggiudicatario (ovvero neppure partecipante), resti disponibile al c.d. passaggio di cantiere e non abbia diverse (o sopravvenute) esigenze di trattenere in forza i dipendenti de quibus per doverli utilizzare in funzione di altre e differenti commesse. La qual cosa, evidentemente, è del tutto aleatoria e non preventivabile ed anzi comporterebbe il medesimo rischio di scrutinare una proposta tecnica redatta in osservanza del sub Criterio A.2 che poi risulterebbe anch’essa del tutto “falsata”. Il partecipante alfa si troverebbe a riferirsi integralmente al personale dell’esecutore uscente attualmente impiegato nel servizio e, una volta vistosi denegato il passaggio di cantiere, avrebbe anche la difficoltà reperire differente personale, non previamente valutato sotto l’aspetto curriculare e professionale dalla Commissione di gara. Ben vero, anzi, il rinvio ai curricula degli operatori attualmente impiegati nell’esecuzione dell’appalto dall’affidatario (uscente) non sarebbe allo stato neppure tecnicamente possibile, in funzione del fatto che gli stessi, come detto, non sono al momento noti e le informazioni fornite dall’Amministrazione in proposito sono del tutto carenti e incomplete, limitate ad un elenco nominativo dei soggetti attualmente impiegati. Dunque, i dati che rilevano sul punto appaiono non completamente nella disponibilità dell’Amministrazione procedente, che infatti non è in grado di trasferirli alla platea dei partecipanti, elemento che tuttavia si palesa del tutto ostativo alla seria, concreta ed effettiva possibilità di articolare l’offerta tecnica in maniera compiuta e finalisticamente orientata al conseguimento, tra gli altri, degli 8 punti derivanti dal criterio premiale di cui si discorre (A.2). A ciò aggiungasi, poi, che anche con riferimento alla “Valutazione dell’Offerta Economica” (art. 23.3 del Capitolato), c.d. elemento prezzo per un massimo di punti 30, la disciplina di gara prende a riferimento, per l’applicazione della formula ivi indicata, un ribasso “da intendersi in valore percentuale”, articolato quindi in funzione direttamente proporzionale alla ampiezza (o meno) dello “sconto” (così definito dallo stesso capitolato!) che ogni partecipante abbia a praticare rispetto alla base d’asta. Una formula di tal fatta, evidentemente, esalta il profilo di “aggressività” dei singoli partecipanti rispetto al calibro del ribasso da praticare (più ampio esso sarà, maggiore risulterà il punteggio), con l’evidente rischio di incidere, negativamente, sulla reale, effettiva e corretta possibilità di utilizzare, come per legge, il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa di cui al vigente Codice. E’ noto, infatti, che ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);”. Ora, non vi può essere dubbio che la procedura di cui all’oggetto si caratterizzi per l’altissima (quasi integrale) incidenza del costo della manodopera in un servizio che, come anche la giurisprudenza di settore lo definisce, è labour intensive, ovvero caratterizzato dalla amplissima incidenza sulla base d’asta calcolata dall’Amministrazione del costo che le unità di forza lavoro andranno ad assorbire, di modo che, in tale contesto, la praticabilità di un ribasso inteso quale “sconto percentuale” (quasi si trattasse di una fornitura di beni) sull’importo determinato dall’Azienda non può trovare legittima cittadinanza, andando ad interferire con la sottostante ed inderogabile tutela (anche salariale) dei lavoratori coinvolti nel momento in cui si scatenasse una rincorsa al ribasso più forte, pur di (tentare di) conseguire i punti 30 che la Stazione Appaltante ha sancito per la componente prezzo (Offerta Economica). Diversamente, infatti, la diuturna formula caratterizzante il merito della offerta economica, fermo restando il criterio generale della O.E.P.V. di cui al ridetto art. 95 comma 3, è quella che viene correlata non al ribasso percentuale sulla base d’asta, sebbene invece, al valore assoluto del prezzo (lordo) offerto, premiando, naturalmente, quello complessivamente più favorevole e conveniente per l’Amministrazione e, via via in senso discendente, quelli meno favorevoli, così come segue : Val min Pe (i) = 30 x ------------------ Val i-esima dove Pe (i) è il punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta, Val min è il valore complessivo dell’offerta più bassa tra le offerte ritenute valide presentate dalle ditte concorrenti e Val i-esima è il valore complessivo dell’offerta presentata dalla ditta concorrente i-esima. Così operando, infatti, si ottiene al contempo il doppio beneficio di non elidere in maniera ingiustificata il costo complessivo che incorpora (principalmente) quello del personale e, comunque, quello di premiare il prezzo globalmente più conveniente per l’Amministrazione banditrice. Del resto, sia utile rammentarlo, trattasi di formula spesso utilizzata anche dall’A.S.L. in indirizzo in consimili procedure di gara. Tutto ciò posto, quindi, occorre che la S.A. proceda ad emendare il Disciplinare sia nella parte afferente il Criterio “A.2” di cui al punteggio correlato con l’offerta tecnica (art. 23.2), stralciandolo e/o sostituendolo con altro e differente criterio premiale, sia per quanto concerne, sub art. 23.3, la valutazione dell’offerta economica, da porre in correlazione non con i ribassi percentuali “di sconto”, sebbene invece con il quantum complessivo dei singoli prezzi (corrispettivi) offerti dai partecipanti. Per la denegata ipotesi contraria, si determinerebbe un ingiustificato vantaggio per l’appaltatore uscente del servizio, che, laddove intendesse partecipare anche alla gara in itinere, risulterebbe l’unico soggetto che con adeguata facilità e senza correre il rischio di dipendere da estrinsecazioni volitive altrui (postume) sarebbe in grado di rappresentare, con sufficiente grado di certezza, il nucleo dei lavoratori da impiegare nella esecuzione (in tal caso prosecuzione) dell’appalto ai fini del raggiungimento della “adeguata comprova della qualificazione professionale” degli stessi sotto il profilo curriculare. Ipotesi, questa, di certo non tollerabile e contestualmente “inquinante” della regolarità e genuinità del procedimento competitivo di gara, al punto da imporre, ove necessario, una impugnativa della disciplina di gara in parte qua e la segnalazione dei suoi contenuti anche all’A.N.A.C. – Parimenti vorrà l’Amministrazione in indirizzo, in via di autotutela e previa immediata sospensione della procedura di gara medesima, procedere alla rettifica del criterio di riconoscimento del punteggio correlato con la valutazione dell’offerta economica e, per tale via, emendare il Disciplinare di gara, disponendone la integrale, e corretta, riedizione e ripubblicazione, così da garantire la effettiva e migliore par condicio dei concorrenti.vedi allegato

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PI049104-21

rispetto alla dimostrazione dei requisiti di capacità economica finanziaria si chiede conferma della possibilità di non presentare ambedue le referenze bancarie alla luce della rassegna dell’Autorità ANAC dell’ottobre 2019 (Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture) che – specificando il mancato coordinamento tra l’art.83 comma 4 e l’art.86 con l’allegato XVII del codice, chiarisce di non prevedere più nel bando tipo tale modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria lasciando la più ampia facoltà del concorrente di scegliere tra i possibili mezzi di prova che evidenzino la solidità. Si chiede pertanto conferma alla luce della rassegna anac sé ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria è ammesso presentare ai fini dell’ammissione in gara n.1 referenza bancaria + ultimo bilancio aziendale approvato.In relazione al quesito posto è possibile presentare: -1 referenza bancaria; -Ultimi 3 bilanci disponibili alla data di pubblicazione del bando 2018, 2019 e 2020. Per l’anno 2020 dati possono essere quelli del bilancio disponibile, anche se provvisorio

PI049095-21

a presente per formulare i seguenti quesiti in merito al LOTTO 1 e al LOTTO 2: 1) si richiede cortesemente di integrare gli elenchi del personale attualmente impiegato dalla ditta affidataria presso il servizio oggetto di gara, con indicazione del CCNL di riferimento, gli scatti di anzianità, il livello di inquadramento, il monte ore settimanale, l’eventuale percentuale di part-time, le eventuali condizioni di miglior favore (ad esempio superminimi assorbibili e non) e le eventuali condizioni di limitazione per ogni figura professionale impiegata; 2) si richiede cortesemente la percentuale di occupazione dei posti delle strutture residenziali e semiresidenziali nell'ultimo triennio, oltre alla occupazione attuale; 3) Si chiede se le cucine delle strutture siano già allestite e funzionanti oppure debbano essere attrezzate a cura dell’aggiudicatario; 4) si richiede cortesemente quale sia l’attuale gestore dei servizi oggetto di gara;vedi allegato

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PI049091-21

1) Si chiede di chiarire se al fine di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale di cui al disciplinare art. 7.2 lettere a) e b) e art. 7.3 lettera a), possano ritenersi validi gli esercizi disponibili 2017/2018/2019, considerando che alla scadenza della procedura non saranno ancora scaduti i termini per l’approvazione e il deposito dei bilanci d’esercizio 2) Considerando che i servizi analoghi/identici indicati all’art. 3 del Capitolato riguardano servizi socio assistenziali, sanitari, si chiede se al fine di soddisfare il requisito di idoneità indicato all’art. 7.1 del disciplinare possa ritenersi valida l’attivazione dell’oggetto sociale relativo a “servizi socio assistenziali,sanitari”. Risposta quesito n.1) Relativamente ai requisiti di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara, gli esercizi validi sono quelli del 2018, 2019 e per l’anno 2020 i dati possono essere quelli del bilancio disponibile, anche se provvisorio. vedi allegato

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PI049087-21

1. In relazione al Disciplinare di Gara, art. 7.1 "Requisiti di idoneità", si chiede se il termine di tre anni sia inteso come anno solare o anno effettivo dall'attivazione dell'oggetto sociale (es. partecipazione al Bando di Gara di Ente iscritto alla CCIAA dal 29.7.2018). 2. In relazione al Disciplinare di Gara - art. 7.1: "Requisiti di idoneità" e Capitolato Speciale - Art. 3: "Servizi analoghi/identici": si chiede se, come da oggetto sociale, "prestazioni di clinica, diagnostica strumentale, terapia, riabilitazione, anche attraverso convenzioni ad hoc con equipe mediche, infermieristiche paramediche; strutture residenziali per lungo degenti e/o di accoglienza diurna per anziani e portatori di handicap con necessità di assistenza continua; servizi socio/sanitari ed educativi: assistenza domiciliare per anziani, assistenza domiciliare per portatori di handicap, fisici o psichici, centri di accoglienza e/o assistenza per anziani, portatori di handicap fisici o psichici; centri sociali polivalenti per interventi finalizzati all'integrazione sociale", possano essere considerati servizi rientranti tra quelli richiesti dal Bando di Gara, identici o analoghi. 3. In relazione al Disciplinare di Gara, artt. 7.2 e 7.3 "Requisiti di capacità economica e finanziaria" e "Requisiti di capacità tecnico/professionali" si chiede se per l'anno 2020 debbano essere presi in considerazione i dati economico/contabili da bilancio provvisorio, considerato che il bilancio definitivo anno 2020 non è stato ancora depositato. 4. In relazione al Capitolato Sociale, Art. 23 "Criterio di aggiudicazione", comma 2: "Valutazione offerta tecnica", "A6 Progetti Terapeutici Riabilitativi Individuali (PTRI)" si chiede se la relazione da produrre con riferimento ai PTRI sia da considerarsi un refuso, posto che tutti i lotti fanno riferimento a gestione di servizi residenziali e semiresidenziali, o al contrario debba essere prodotta regolarmente ai fini del raggiungimento del punteggio max di 9 puntiRisposta quesito n.1) Relativamente al requisito di idoneità di cui al punto 7.1 del Disciplinare di gara - iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura con attivazione dell’oggetto sociale per servizi analoghi e/o identici a quello di gara, da almeno tre anni –è da intendersi anno solare Risposta quesito n.3) Relativamente ai requisiti di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara, per l’anno 2020 i dati possono essere quelli del bilancio disponibile, anche se provvisorio Vedi allegato

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PI049082-21

in merito ai servizi analoghi, possono essere considerati validi servizi socio sanitari svolti presso strutture ospedaliere ai fini di partecipazione alla presente procedura.vedi allegato

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PI049080-21

1) Si chiede conferma che le offerte possano essere presentate per uno o più lotti 2) In merito al sopralluogo obbligatorio, si chiede indicazioni circa i termini di richiesta/effettuazione dello stesso; 3) In merito al requisito di cui al par. 7.2 lett. b) del Disciplinare “Fatturato specifico minimo triennale per servizi analoghi/identici di cui all’art. 3 del Capitolato speciale riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando 2018/19/20 in grado di soddisfare almeno il 50% del valore economico triennale del lotto/i a cui si partecipa”, si chiede conferma che lo stesso sia assolto per il Lotto 1 dall’avvenuta esecuzione di servizi integrativi assistenziali, infermieristici, educativi, di pulizia e di ristorazione presso una RSA psichiatrica”; 4) In merito al requisito di cui al par. 7.3 lett a) del Disciplinare “Esecuzione negli ultimi 3 anni 2018/19/20 di servizi analoghi/identici di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale di importo complessivo pari o superiore a (…),”, si chiede conferma che lo stesso sia assolto per il Lotto 1 dall’avvenuta esecuzione di servizi integrativi assistenziali, infermieristici, educativi, di pulizia e di ristorazione presso una RSA psichiatrica”; 5) In merito al requisito di cui al par. 7.3 lett b) del Disciplinare “Possesso di una certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 come previsto all’art. 18 del CSA” si chiede conferma che lo stesso sia assolto dal possesso di un sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 avente il seguente campo di applicazione “Progettazione ed erogazione di: servizi socio-assistenziali, infermieristici e riabilitativi in forma residenziale e semiresidenziale per anziani, servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili, servizi educativi diurni per minori, servizi diurni per disabili, servizi ausiliari di pulizia, servizi di ristorazione (trasporto, preparazione e somministrazione pasti).1)Risposta quesito n.1) E’ possibile presentare offerte per un solo lotto o più lotti. vedi allegato

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PI049078-21

1) in relazione al fatturato specifico per servizi analoghi/identici e alle capacità tecnico professionali, per poter partecipare a tutti i lotti è sufficiente avere un fatturato di € 3.000.000,00 oppure è necessario disporre di un fatturato minimo di € 6.553.120,20? 2) si chiede inoltre se un concorrente si può aggiudicare un solo lotto o anche tutti i lotti. 1)Relativamente al fatturato specifico minimo triennale, per servizi analoghi/identici riferito agli ultimi tre esercizi disponibili alla data di pubblicazione del bando 2018, 2019 e 2020 – di cui al paragrafo 7.2, lettera b del disciplinare di gara – deve essere in grado di soddisfare almeno il 50% del valore economico complessivo triennale del lotto/i, allo stato, in gara ed ai quali si intende partecipare pari a: -€ 2.470.296,15 IVA ESCLUSA per il lotto n. 1; -€ 1.612.527,90 IVA ESCLUSA per il lotto n. 2; Pertanto se si intende partecipare sia al lotto n.1 che al lotto n.2 il fatturato specifico minimo triennale di cui sopra deve essere pari complessivamente ad € 4.082.824,05 Iva esclusa (€ 2.470.296,15+€ 1.612.527,90). 2)All’operatore economico che abbia presentato offerta per i lotti – allo stato in gara – può essere aggiudicato sia un solo lotto che entrambi, ove ricorrano le condizioni.

PI049075-21

Si chiede conferma se nell’elenco dei servizi analoghi indicati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto va ricompresa anche la REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza per persone affette da disturbi mentali)vedi allegato

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PI049072-21

con la presente si richiede se al fine di soddisfare il requisito di cui al punto 7.1 è ammissibile l'iscrizione alla cciaa e l'attivazione dei seguenti codici ateco: 88.1 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 88-assistenza sociale non residenziale 87 - assistenza sociale residenzialevedi allegato

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PI049064-21

in merito ai servizi analoghi/identici di cui all'art. 3 del CSA, si chiede se oltre a quelli citati nell'articolo si possono considerare analoghi anche i servizi socio sanitari svolti presso presidi ospedalieri e territoriali?vedi allegato

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PI049056-21

Spett.le ente, con la presente si chiede di chiarire il significato dei prospetti che riportano il personale richiesto per il funzionamento delle strutture da 10 posti letto residenziali intensivo ed estensivo riportate da pag.3 a pag.7 del capitolato. In particolare si chiede di specificare la modalità di collocazione in struttura residenziale di n.20 oss e n. 15 infermieri e il monte ore settimanale per ciascuno di essi considerato che il turno lavorativo per un modulo da 20 ospiti prevede per gli oss n. 2 unità dalle 8 alle 14, n. 1 unità dalle 14 alle 20, n.1 unità dalle 20 alle 8 e per gli infermieri n. 1 unità dalle 8 alle 14, n. 1 unità dalle 14 alle 20, n.1 unità dalle 20 alle 8.vedi allegato

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PI049046-21

Spett.le ente, in relazione all’art. 2 del capitolato di appalto ed in particolare con riferimento al fabbisogno di personale utile ad assicurare l’assistenza oraria giornaliera agli ospiti prescritta dal decreto 5/2011 chiede di meglio specificare le tabelle che riportano l’organico del personale individuato per i singoli moduli da 10 posti letto laddove riportano in particolare n.20 OSS e n.15 infermieri in quanto tale numerosità appare ampiamente disallineata rispetto alle ore settimanali di assistenza da garantire da parte di ciascuna figura professionale. In particolare si chiede di chiarire se il monte ore complessivo settimanale di assistenza per ciascuna figura professionale previsto dal decreto 5/2011 vada distribuito su tutte le unità lavorative individuate con l’intento di favorire l’assunzione di un numero maggiore di unità di personale con ridotto orario di lavoro oppure trattasi di figure aggiuntive ed ulteriori a quelle previste dal decreto.vedi allegato

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PI049040-21

Buongiorno, con la presente chiediamo chiarimenti in relazione al personale oss e infermieristico da impiegare nelle strutture psichiatriche in quanto il numero di unità di infermieri e di oss riportati dalle tabelle appaiono sovrastimati - rispetto alle altre figure - con gli standard di assistenza fissati dal decreto commissariale 5 del 2011. Si chiede pertanto di conoscere il numero di ore settimanali da lavorare per ciascuno dei n.20 Oss e dei N.15 Infermieri individuati nel fabbisogno del personale di ciascun modulo da 10 pl in struttura residenziale in riferimento al rapporto di assistenza minuti/ospite.vedi allegato

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PI041929-21

chiarimento dell'entevedi allegato

avviso lotto 3.pdf

PI039394-21

Chiarimento n.4Capitolato Speciale d'Appalto - Art. 2 - Relativamente al Lotto n.1, il calcolo dell'importo annuale del modulo residenziale estensivo riporta, per mero errore materiale, quale operando la tariffa di € 161,06 laddove è da intendersi la tariffa decurtata di € 141,06 (€161,06- €20,00). Capitolato Speciale d'Appalto - Art. 2 - Relativamente al Lotto n.2, l'importo massimo triennale presunto - per mero errore materiale - risulta essere pari ad € 3.225.055, 890 laddove è da intendersi pari ad € 3.225.055,80.

PI039387-21

Chiarimento n. 3Relativamente ai paragrafi n. 13, n. 16 e n.17 del Disciplinare di gara laddove si parla di scheda "Prodotti" - relativamente alla piattaforma SIAPS - è da intendersi scheda "Caricamento Lotti"

PI039383-21

Chiarimento n.2LOTTO 2 - All'interno del campo denominato "Lotti", relativamente al Lotto 2, la tariffa a base d'asta per il modulo residenziale intensivo è pari a zero in quanto il modulo medesimo non è previsto nel lotto 2

PI039374-21

Chiarimento n.1Il campo denominato "Percentuale di ribasso offerta rispetto alla base d'asta triennale" da compilare nella Busta Economica è esclusivamente strumentale al corretto funzionamento della piattaforma Siaps. Pertanto si precisa che il valore percentuale inserito in tale campo non sarà in alcun modo oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione dell'offerta economica più bassa.


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