PI027084-21 | Si richiede se le figure professionali indicata a pag. 57 del disciplinare, ad esclusione di quelle indicate a pag. 23 del disciplinare (requisiti del gruppo di lavoro), e precisamente “ Esperto VIA e VAS, Responsabile dell’organizzazione sanitaria, Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95, Responsabile del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, Responsabile della redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del d.m. 26/06/2015, Esperto sugli aspetti energetici e ambientali” possano essere indicati quali consulenti esterni o se devono necessariamente far parte del raggruppamento (mandanti, dipendenti o collaboratori su base annua di operatori economici partecipanti).
Si chiede inoltre se la figura del Responsabile Sanitario può essere rivestita da un professionista diverso da un ingegnere o architetto.
| 1)Si rinvia a quanto previsto al par. 7.2.1 del Disciplinare di gara, pag. 24. In particolare, ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del Codice, “l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”. Pertanto, per le attività non subappaltabili rientranti nell’appalto, ciascuno dei professionisti indicati dall’operatore economico deve avere un rapporto stabile con il concorrente quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti, quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 263/2016. Queste ultime modalità sono ammesse anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti. Si precisa che, come previsto al par. 7.2.1., ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tali soggetti devono essere indicati “nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”. Pertanto, nel rispetto della normativa vigente, non è indispensabile la partecipazione quali mandanti.
2) Il Responsabile dell'organizzazione sanitaria dovrà essere in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente ed aver ricoperto ruoli organizzativi e/o direttivi di strutture sanitarie pubbliche e/o private, ovvero ruoli di coordinamento e/o direttivi nell'ambito delle medesime strutture. Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, il possesso di tale requisito andrà attestato mediante una dichiarazione (ovvero CV completo della clausola relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del DPR 445/2000) riportante i servizi prestati e il ruolo ricoperto e comprovato mediante le relative certificazioni, lettere d'incarico e/o attestazioni. Cordiali saluti. |
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