PI018073-21 | Rif. ns. prot. n. 21-1390-ITO-mc del 16 marzo 2021
Spettabile Amministrazione,
con la presente siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti:
-Con riferimento alla procedura in oggetto, che prevede la fornitura di N. 2 sistemi di monitoraggio telemetrico, con la presente chiediamo conferma che trattasi di sistema telemetrico tradizionale da monitoraggio intraospedaliero, che rilevi esclusivamente i parametri ECG, frequenza cardiaca e SpO2 e che la richiesta di monitoraggio di postura, temperatura e frequenza respiratoria sia un refuso.
Rif. Disciplinare, artt. 7.2 e 14.2
Si chiede di confermare che a comprova delle forniture di apparecchiature eseguite nell’ultimo triennio possano essere presentate le fatture di vendita, tenuto anche conto del fatto che, in base al principio della decertificazione la maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilasciano certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo facciano, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell’attività di comprova.
Rif. Capitolato Speciale, art. 6
Si chiede di confermare che la facoltà di sostituzione prevista a favore dell’Azienda Sanitaria sia da riferirsi al periodo che intercorre tra la stipula del contratto e la consegna delle macchine.
Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.
Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte della ditta aggiudicataria la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati con la stessa ditta aggiudicataria si chiede di confermare che l’eventuale fornitura del nuovo prodotto avvenga previa richiesta di offerta da parte della Vostra Stazione Appaltante.
Rif. Disciplinare, art. 14.1
Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione.
In attesa di Vs. cortese riscontro in merito,
Distinti saluti
| 1-Si conferma che il sistema deve consentire, a pena di esclusione, il "Monitoraggio di ECG a 5 derivazioni, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, NIBP,SpO2, temperatura e postura", come riportato nell'allegato requisiti minimi, voce 2: Unità trasmettitori.
2- Rif.Disciplinare, artt. 7.2 e 14.2 . Si conferma.
3- Rif. Capitolato Speciale, art. 6. Si conferma che la facoltà di sostituzione prevista a favore dell'Azienda San Pio sia da riferirsi al periodo che intercorre tra la stipula del contratto e la consegna delle macchine. Si conferma altresì che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia e di assistenza e manutenzione Full-risk (di 36 mesi) senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale il fabbricante potrebbe rendere disponibili sul mercato. Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, fossero disponibili da parte del fabbricante la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, si conferma che la fornitura del nuovo prodotto/materiale/metodiche avvenga previa accettazione dell'offerta tecnica ed economica da parte della stazione appaltante. In ogni caso è onere dell'Aggiudicatario la comunicazione tempestiva, e comunque entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio, dei nuovi prodotti disponibili sul mercato.
4- Rif. Disciplinare, art. 14.1 . Si conferma. |
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