PI005310-17 | A) Con riferimento al Capitolato Speciale, si formulano richieste di chiarimenti in relazione alle norme di seguito indicate.
A4) Art.9 –Pagina 23 , “Prezzi”:
In relazione al Paragrafo 2 :
“Le spese di spedizione per i soli Radioisotopi sono addebitate al fornitore una volta sola a spedizione e indipendentemente dal numero di prodotti consegnati nella misura forfettaria massima di € 105,00 per le consegne ordinarie e € 195,00 per le consegne tassative. Al riguardo si precisa che i composti del 18F previsti nei lotti dal n.22 al n.29 sono esonerati dalle spese di spedizione”,
si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
Ø L’oggetto stesso della gara (= Radiofarmaci) fa riferimento ad una categoria merceologica particolare, che comprende:
· radiofarmaci freddi, da marcare radioattivamente in ospedale, per i quali il capitolato di gara correttamente non prevede di poter addebitare le spese di spedizione a parte, poiché gestibili come dei normali farmaci che possono essere tenuti in stock a magazzino anche per mesi rispetto alla data di produzione;
· radiofarmaci già marcati radioattivamente, con radioisotopi a emivita medio-lunga (superiore a 12 ore, come lo Iodio-123, ed altri radioisotopi ad emivita più elevata, come lo Iodio-131, il generatore Molibdeno/Tecnezio ecc.), per i quali il capitolato, dato il decadimento medio-lungo, prevede correttamente di poter addebitare le spese di trasporto per consegne ordinarie o tassative, poiché la logistica di trasporto, considerato il decadimento, consente una logistica di trasporto limitata nel tempo (da 1 giorno a circa una settimana) rispetto al termine della produzione;
· radiofarmaci già marcati radioattivamente, con radioisotopi a emivita breve (inferiore alle 2 ore): Fluoro-18 (lotti dal 22 al 32), per i quali, data la breve emivita (meno di 2 ore) e la scadenza d’uso (shelf life) non superiore in genere a circa 12 ore dal termine della produzione, è necessaria la produzione a ridosso dell’orario di consegna richiesto ed una logistica dedicata per ciascuna consegna in ciascun centro, riconducibile dunque alle consegne tassative di cui al punto precedente.
Ciò evidenziato,
· In riferimento ai lotti di gara che comprendono radiofarmaci marcati con radioisotopi a vita breve, cioè con Fluoro-18 (emivita = 110 minuti), cioè i Lotti dal numero 22 al numero 32 (composti del 18-F ) che prevede consegne giornaliere contemporanee alle Medicine Nucleari diverse sul territorio della Regione Campania,
rileviamo che:
Ø E’ palese l’onere economico ed organizzativo che richiedono le consegne tassative per i lotti di cui sopra, accomunati dal radioisotopo Fluoro-18 (o 18-F), la cui quantità continua a dimezzarsi ogni due ore scarse; tali consegne richiedono infatti un considerevole numero di trasporti dedicati e molte volte contemporanei presso le Medicine Nucleari della Regione Campania;
Ø Assodato tale onere, ed in coerenza con le caratteristiche di crescente urgenza del trasporto, il capitolato di gara prevede correttamente di poter addebitare le spese di trasporto ad alcuni fra i radiofarmaci appartenenti alla categoria di quelli marcati con radioisotopi ad emivita breve (18-F); peraltro i radiofarmaci interessati, dati i valori unitari delle rispettive basi d’asta, sono quelli per i quali, all’interno della categoria 18-F, il costo di trasporto meno incide sul costo totale del farmaco, pur rappresentando comunque un onere notevole;
Ø Nonostante ciò, il capitolato introduce un palese discrimine fra radiofarmaci marcati con lo stesso radioisotopo Fluoro-18, non prevedendo la possibilità di addebitare le spese di trasporto ad altri radiofarmaci della stessa categoria 18-F; in particolare:
· la possibilità di addebitare le spese di trasporto viene preclusa proprio laddove esse incidono percentualmente sul costo totale del farmaco in maniera molto più elevata, mentre:
- rimane inalterata la necessità di onerosi trasporti dedicati e consegne tassative;
- la frequenza di trasporti contemporanei (specie per il 18-F FluoroDesossiGlucosio o FDG) è addirittura moltiplicata rispetto alla situazione precedente, con ulteriore notevole aggravio dei costi relativi.
Ciò rilevato:
Ø In assenza di norme che giustificano una differenza discriminante tra i lotti dal 22 al 29 con tutti gli altri lotti “radioisotopi” (ivi compresi i lotti 30, 31 e 32 anch’essi composti del 18F),
Ø Nell’ottica di una equa considerazione di tutti i radiofarmaci ,senza distinzione alcuna all’interno di ciascuna categoria,
Ø Al fine di evitare eventuali ricorsi relativi ai lotti sopra citati,
si chiede che
Ø la Vs. stazione appaltante possa rivedere la clausola che impedisce la possibilità di estendere l’attribuzione delle spese di spedizione anche ai lotti dal n.22 al n.29 .
| Si conferma quanto riportato negli atti di gara. |
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