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Dettaglio bando di gara

BANDO RETTIFICATO - AVVISO INDAGINE DI MERCATO AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLA CROCE ROSSA A MEZZO DI AMBULANZA E ALTRI MEZZI SIMILARI PER LE POSTAZIONI DELL’ASL NAPOLI 3 SUD RIENTRANTI NELLA RETE TERRITORIALE DEL SOCCORSO – SISTEMA 118 E IL TRASPORTO SANITARIO IN EMERGENZA

A.S.L. NAPOLI 3 SUD

Tomo Domenico

€ ,00 ()

Costo Fisso

Servizi

Sabato, 5 Dic 2020, ore 23: 59

Martedì, 15 Dic 2020, ore 12: 00

Esiti e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

Provvedimento di indizione

03/12/2020DELIBERA DI INDIZIONE N. 744 DEL 14/10/202

delibera n. 744 del 14.10.2020.pdf

Altro

03/12/2020DELIBERA DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE N. 875 DEL 19/11/2020

delibera n. 875 del 19.11.2020.pdf

Altro

08/02/2021DELIBERAZIONE N. 90 DEL 05/02/2021 - NOMINA COMMISSIONE TECNICA

delibera n. 90 del 05.02.2021.pdf

Altro

08/02/2021MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RICEVUTE

Manifestazioni_di_interesse.xlsx

Avvisi

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

AVVISO_GARA

03/12/2020I CONCORRENTI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TELEMATICA O CONSEGNATO LA DEMO POSSONO, ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI, RIPRESENTARE L'OFFERTA TELAMATICA (L'ULTIMA OFFERTA ANNULLA E SOSTITUISCE LE PRECEDENTI) E/O RITARE E RICONSEGNARE LA DEMO

AVVISO_GARA

19/11/2020PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AL 15/12/2020

delibera n. 875 del 19.11.2020.pdf

Chiarimenti

Protocollo Domanda Risposta Allegato

PI055936-20

Si chiede di chiarire se il Progetto Descrittivo di gestione del servizio di cui si fa manzione nel solo Regolamento vada allegato alla documentazione del presente avviso.NO. Deve essere presentata la sola documentazione di cui al par. 7 dell'Avviso, ossia la manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura comparativa.

PI055880-20

Ulteriori quesiti relativi all’indagine di mercato: “Affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza /urgenza a favore di organizzazioni di volontariato e della croce rossa a mezzo di ambulanza e altri mezzi similari per le postazioni dell’asl Na3 Sud rientranti nella rete territoriale del soccorso-sistema 118 e il trasporto sanitario in emergenza”. Avendo la scrivente associazione, esaminati gli atti afferenti la Manifestazione in oggetto, partecipato alla stessa, ed avendo inoltrato una serie di quesiti, riscontrati dalla S.A. in data 03/12/2020, considerato che talune risposte fornite, risultano inidonee a fugare le perplessità in merito ad un improprio esercizio di combinato disposto tra il Regolamento Aziendale approvato con deliberazione del D.G. n. 584 del 12/08/2020 e taluni articoli del D.Lgs. 117/2017 cui esso dichiara di ispirarsi ma che in alcuni punti tale Regolamento restringe nell’applicazione e ne stravolge il significato, si richiede ancora una volta alla spett.le Stazione Appaltante il riscontro, con risposta ad interpretazione autentica, onde chiarire il tenore di alcuni assunti prodotti in riscontro ai precedenti quesiti, e nello specifico: 1.Risposta n. Pl055564-20 Nella menzionata risposta in merito ai rimborsi dei costi della sicurezza emerge una certa contraddizione poiché si rifà sia all’art.56 comma 2 del D.lgs. 117/2017 dal quale si evince che “ Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate” sia al regolamento aziendale all’art 17 al comma 1 emerge una tassatività delle spese sottoposte a rimborso. Tale confusione fa sì che l’operatore economico possa essere sviato nell’interpretazione del dettame normativo che da un lato si fa riferimento al rimborso spese di tutte le spese sostenute mentre il regolamento dà una tassatività dei rimborsi. All’uopo, pertanto, si chiede nuovamente di specificare quali siano le spese rimborsabili se quelle previste dal D. lgs. 117/2017 o quelle previste dal regolamento aziendale. Ancora nella stessa risposta sempre in riferimento ai costi della sicurezza si demanda alla risposta Pl055559-20. In tale risposta si afferma “Tutti i costi della sicurezza, obbligatori ai sensi del D.lgs. 81/2008, sono da considerare come ricompresi nella categoria dei costi del personale, e sono rimborsabili nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 del Regolamento”. All’art. 16 del regolamento al comma 3 al capoverso II si dichiara che “ il costo deve rientrare in una delle categorie previste dal presente Regolamento” e da una attenta lettura e rilettura del regolamento non risulta in nessun modo contemplato la voce “costo della sicurezza” pertanto si chiede di confermare che i costi effettuati saranno rimborsati in deroga della tassatività esposta nell’art. 17 del Regolamento aziendale. 2.Risposta al quesito n. 4 secondo capoverso in cui la S.A. afferma che “Le ODV possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.” Anche in questo caso la sua risposta non fa che riportare testualmente il dettame normativo ma non risolve il dubbio da noi espresso. Si chiede di confermare se, come nel nostro caso dove sono presenti oltre trecentocinquanta volontari, si possano impiegare nelle attività in convenzione con codesta Asl, la totalità degli addetti con contratti di lavoro dipendenti in ossequio al disposto dell’art. 33 come puntualmente dalla S.A. riportato. Ed inoltre non si comprende perch’ il personale medico debba essere esclusivamente arruolato nelle file dei volontari ben potendo la nostra associazione assumere anche la figura del medico. Pertanto si chiede di rispondere anche su tale quesito. 3.Sulle quote di ammortamento pur volendo dare per esaustiva la sua risposta che fa riferimento genericamente ai principi generali contabili a Lei sfugge che in media i nostri veicoli effettuano circa 90.000 KM annui, ciò sta a significare che dopo due anni il veicolo non può essere più utilizzato e pertanto l’operatore economico dovrà affrontare un nuovo costo che si aggiunge al costo iniziale non ammortizzato sul veicolo precedente. Tale ragionamento, stabilizzato nel regolamento, tutela solo il contraente più forte facendo così lievitare notevolmente i costi da parte dell’operatore economico che potrebbe non poter più assolvere i propri obblighi contrattuali per la eccessiva lievitazione dei costi non previsti. Pertanto si chiede che vengano dati esaustive delucidazioni in merito al quesito sopra esposto. Distinti saluti 1. Si conferma la risposta al quesito PI055424-20, ossia “tutti i costi della sicurezza, obbligatori ai sensi del D.lgs. 81/2008, sono da considerare come ricompresi nella categoria dei costi del personale, e sono rimborsabili nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 del Regolamento.”. Si conferma quindi che nella voce tassativa dei costi del personale sono da intendersi ricompresi anche i costi della sicurezza sostenuti per il personale (dipendente e volontario). 2. Si conferma la seguente previsione di cui all’art. 18 del Regolamento ove si prevede che “Resta in ogni caso fermo l’obbligo di non utilizzare nell’attività un numero di lavoratori dipendenti superiore al 50% di quelli volontari per ogni singolo profilo professionale”. Il Regolamento non esclude la possibilità di arruolare medici come personale dipendente (vedere ad es. l’art. 18). Vedere anche la risposta al quesito PI049667-20 3. L’art. 18 del Regolamento descrive, tra l’altro, le modalità e i limiti per il rimborso delle spese di acquisto dei mezzi di soccorso. L’ipotesi di obsolescenza anticipata del mezzo legata all’esclusivo e documentato utilizzo dello stesso nell’ambito del presente affidamento, in considerazione del limite massimo di kilometraggio previsto dalla stesso Regolamento, sarà un’ipotesi giustificativa per un nuovo acquisto sostitutivo del precedente.

PI055541-20

1. Si chiede se le Ambulanze impegnate per il servizio de quo siano da utilizzarsi in modo esclusivo per l'esecuzione del servizio di emergenza territoriale 118, e pertanto esse devono svolgere solamente servizi di 118; 2. Si chiede se le postazioni dei P.O. di Sorrento, P.O di Nola, P.O. di Castellammare, P.O. di Boscoreale e P.O. di Torre del Greco svolgono servizio di emergenza territoriale 118; 3. Si prega di voler confermare se le ambulanze destinate ai Presidi Ospedalieri svolgeranno servizio di trasporti secondari;1. Le Ambulanze devono svolgere esclusivamente i servizi previsti dal Regolamento, art. 2. 2. Tramite la domanda di partecipazione (ALLEGATO A1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE) è possibile manifestare il proprio interesse anche per i servizi di cui all'art. 2, punto 2, del Regolamento,. 3. Si rinvia a quanto previsto all'art. 2, punto 2, ultimo periodo, del Regolamento.

PI055424-20

Spett.le ASL, con la presente si chiede di chiarire i costi di rimborso relativo agli oneri sulla sicurezza, oneri che risultano obbligatori in ottemperanza al D.lgs. 81/08 e che non risultano menzionati nel regolamento nelle voci rimborso spese. In attesa di un vs. riscontro. Tutti i costi della sicurezza, obbligatori ai sensi del D.lgs. 81/2008, sono da considerare come ricompresi nella categoria dei costi del personale, e sono rimborsabili nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 del Regolamento.

PI055423-20

Spett.le Asl, si chiede di chiarire la corretta modalità di rimborso spese inerente le ambulanze e i mezzi impiegati in genere, in modo da tutelare altresì l’integrità patrimoniale dell’ODV convenzionata, che in difetto di corretto computo dei ristori in merito, vedrebbe compromessa la sua stessa sopravvivenza atteso il grave depauperamento del suo stato patrimoniale, ravvisando che le quote di ammortamento dei mezzi, riconosciute per il rimborso delle stesse, non risultano specificate nelle loro percentuali, ritendo assolutamente inidonea la previsione regolamentare che ne determina l’entità rapportata alla durata della convenzione, essendo noto che il tasso di utilizzo dei mezzi nelle attività in convenzione, sicuramente ne determina l’obsolescenza e il raggiungimento del chilometraggio limite per l’idoneità all’impiego nelle attività del 118 prematuramente allo spirare della convenzione, divenendo il rimborso delle quote di ammortamento insufficiente a ristorare il convenzionato dal rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi impiegati. In attesa di un vs. riscontro sul punto. SI CONFERMANO LE REGOLE DI RIMBORSO PER LE AMBULANZE NUOVE, GIÀ IN USO E IN LEASING PREVISTE DALL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO

PI055422-20

Spett.le ASL, con la presente si chiede di chiarire la previsione dell’inquadramento contrattuale previsto nelle note del rimborso spese dipendente, in quanto dal regolamento risulta l’obbligatorietà di applicazione del CCNL ANPAS. Su tale delicato profilo, si evidenzia che appare illegittimo sancire nella lex specialis l’obbligatorietà del CCNL, ledendo l’autonomia organizzativa datoriale. Ci si riporta al principio espresso dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 6148 del 12/09/2019 sez. V, ove si sottolinea che: “come la stazione appaltante non possa indicare, in lex specialis, alcun determinato tipo di CCNL da adottare obbligatoriamente in caso d’aggiudicazione dell’appalto, detto obbligo non può neppure essere desunto prendendo come riferimento il CCNL applicato dall’attuale esecutore del servizio dedotto in gara”. Si attendono chiarimenti sul punto. SI PRECISA CHE LA STAZIONE APPALTANTE NON IMPONE L'APPLICAZIONE DI UN DETERMINATO CCNL MA BENSI', COME PER TUTTE LE ALTRE SPESE RIMBORSABILI INDICATE ALL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO, FISSA DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI LIMITI DI RIMBORSABILITÀ DELLE SPESE, AL FINE DI SOTTRARSI DA VALUTAZIONE ARBITRARIE.

PI054902-20

Atteso che la procedura in oggetto per il convenzionamento DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA ai sensi della relativa lex specialis di indizione è rivolta in via prioritaria alle organizzazioni di volontariato, si chiede di sapere se allo stesso possono chiedere di partecipare anche le onlus e le cooperative socialiPossono manifestare il proprio interesse alla partecipazione i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento

PI054164-20

E' POSSIBILE RITIRARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE? E RIPRESENTARNE UNA NUOVA? Si conferma

PI052760-20

Facendo seguito alla risposta PI049667-20, si evidenzia che: l'art. 12 del Reg. stabilisce che per le prestazioni previste ex art. 2, comma 2, reg. occorre la figura del medico fornito dall'associazione. L'art. 8 del reg., inoltre, stabilisce che per le prestazioni ex art. 2, comma 2, del reg., l'equipaggio deve essere composto oltre che da autista-soccorritore ed infermiere, anche del medico. Sulla scorta del principio, ubi lex dixit, voluit, ubi lex non dixit, non voluit, sia pur trattandosi nel caso de quo di un semplice Regolamento della S.A., appare tuttavia una evidente contraddizione tra quanto stabilito dalla lex specialis e quanto, invece, comunicato con chiarimento, contraddizione alla quale si chiede una risposta certa ed univoca. Inoltre, chiarito il primo punto, si ribadisce la necessità di specificare per quali lotti sia necessario fornire il medico da parte dell'ass.ne, elemento rilevante sia per la stesura del progetto, ma anche dal punto di vista operativo, elemento che non può essere comunicato dopo con i singoli appalti. Infine, si rileva che appare non corretto non riconoscere la spesa anche per la figura medica. Difatti, datosi l'alta e professionale figura professionale richiesta, appare evidente che trincerare a un mero rimborso spese tale figura, senza dare la possibilità di scelta associativa sul ritenere di assumere o no tale figura, appare una scelta rigida della S.A., in considerazione che unico limite che l'ass.ne deve rispettare è quello stabilito dall'art. 33 e 36 del D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii. Si chiedono ulteriori chiarimenti sul punto. Grazie SI CONFERMA LA RISPOSTA AL QUESTITO PI049667-20, SPECIFICANDO CHE, PER MERO ERRORE MATERIALE, SI È FATTO RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 2, CO. 2, IN LUOGO DELL’OVVIO RIFERIMENTO ALL'ART. 20, CO. 1. VICEVERSA È CHIARAMENTE E PIU’ VOLTE INDICATO NEL REGOLAMENTO CHE I SERVIZI DI CUI ALL’ART. 2, CO. 2, RICHIEDONO LA FIGURA DEL MEDICO FORNITA DALL’ASSOCIAZIONE. IN TALE SEDE NON DEVE ESSERE PRESENTATO UN PROGETTO MA SOLO MANIFESTATO IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INTERPELLATI IN OCCASIONE DEL SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO PER LE VARIE POSTAZIONI CHE L’AMMINISTRAZIONE RITERRA’ OPPORTUNO ATTIVARE. IN TALE SEDE. COME GIÀ CHIARITO CON LA RISPOSTA AL QUESITO PI049667-20, NEI SUCCESSIVI APPALTI SPECIFICI (UNO PER CIASCUNA POSTAZIONE) VERRÀ DEFINITA LA CONFIGURAZIONE DEL PERSONALE RICHIESTO, TENENDO CONTO DELLA DISPONIBILITÀ DI PERSONALE MEDICO INTERNO

PI049727-20

Relativamente all’art. 17 del Regolamento ove si enumerano le spese oggetto di rimborso, si rileva che: 1)Atteso che nell’articolo in oggetto, non si rileva alcun riferimento al rimborso dei costi della sicurezza nelle 2 tipologie definite dal D. Lgs. 50/2016 1) finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenza e 2) dai costi specifici relativi all’attività dell’associazione concorrente (quindi oneri interni), Si chiede di specificare che trattasi di omissione e conseguentemente di inserire gli stessi nel novero delle spese soggette a rimborso. In caso contrario ci troveremmo in presenza della violazione del dettato normativo (art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016) che, se da un lato sancisce l’obbligo dell’appaltatore di specificare nell’offerta i costi della sicurezza aziendali, a fortiori suggerisce come essi nell’ambito di una procedura di selezione, benchè comparativa, debbano essere oggetto di rimborso spese, relativamente agli stessi sostenuti per la gestione delle attività in convenzione, in quanto oneri economici ad essa connessi; 2)Relativamente alle quote di ammortamento dei mezzi, riconoscibili per il rimborso delle stesse, si chiede di conoscere secondo quale natura delle stesse (costanti – decrescenti- variabili) avverrà il rimborso, atteso che le percentuali delle stesse costituiscono fattore non secondario nel computo dell’importo riconosciuto annualmente a rimborso; 3)Il riconoscimento delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria, previo autorizzazione concessa dalla Asl in parola, con la esclusione dei casi di colpa grave, introduce elementi di valutazione da parte della Asl, che: a)Ledono fortemente l’autonomia operativa degli operatori, ove stabilisce il principio che eventuali piani di manutenzione strordinaria, basati su algoritmi predittivi di MTTF (Mean Time to Failure) e MTBF (Mean Time Between Failure) onde preservare il patrimonio associativo, debbano essere autorizzati da un Ente terzo che sicuramente risulta estraneo al processo elaborativo di tali strategie di preservazione di detto patrimonio; b)Presuppone la nomina da parte della Asl di un’ apposita commissione tecnica che valuti i vari interventi di manutenzione e li autorizzi, esautorando di fatto, ed in mancanza di contraddittorio, le componenti tecniche preposte dai vari sodalizi e facenti parte dei Manuali della Qualità ISO 9001-20015 (dalla scrivente posseduto); Tale previsione impatta fortemente con lo spirito del D.Lgs. 117/2017, limitando di fatto il rimborso delle spese sostenute solo a quelle immaginate dal contraente forte della convenzione e non, come dovrebbe intendersi, delle spese sostenute ed effettivamente documentate; Si chiede quindi di chiarire questo aspetto anche mediante l’ostensione di eventuali regole e procedure di composizione della commissione tecnica per la valutazione della congruità e della tipologia degli interventi di manutenzione sui mezzi ammessi al rimborso; 4)Analizzando le modalità adottate per il rimborso spese del personale dipendente, appare ictu oculi, una prima criticità rappresentata dalla circostanza che tale rimborso sembra essere riferito alle sole mansioni di autista-soccorritore ed infermiere escludendo da tale novero la figura del Medico che a mente dell’art. 8 del regolamento in esame, viene previsto insieme all’autista e all’infermiere nella composizione dell’equipaggio per il trasporto in emergenza/urgenza i cui al punto 2 dell’art. 2 del Regolamento ed ai cui requisiti viene addirittura assegnato un punteggio nel progetto tecnico nell’ambito della valutazione delle risorse del personale. Il richiamo ai limiti di cui all’art. 33, Comma 1 del D.lgs. 117/2017, appare formalmente corretto fino all’assunto che chiede di non utilizzare nell’attività (de qua?) un numero di lavoratori dipendenti superiore al 50% del di quelli dei volontari per ogni singolo profilo professionale. Ma, da questo punto in poi diviene incomprensibile l’attività ermeneutica intrapresa dagli estensori del Regolamento che alla chiara ed esplicativa disposizione normativa che recita: “Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari” attribuisce valenze prescrittive che non gli appartengono, infatti si potrà agevolmente rilevare, che la norma attiene al perimetro soggettivo dell’Ente del Terzo Settore e che tale limitazione percentuale, lungi dal costituire un vincolo applicabile alla singola attività svolta, vuole semplicemente ammettere la presenza di personale retribuito (con rapporto di lavoro dipendente o prestatore di lavoro autonomo) in aggiunta al personale (d’elezione) volontario per qualificare e specializzare l’attività (o le attività) svolta/e. Pertanto appare irrazionale sia la limitazione applicata ai singoli profili professionali, sia applicata alla specifica convenzione con codesta Asl, atteso che un’ associazione che vantasse un numero elevato di volontari, ben potrebbe impiegare per la convenzione de qua tutto il personale retribuito, indifferentemente dai singoli profili professionali, avendo il solo obbligo di impiegare una quota massima di personale retribuito del 50% a fronte di tutti i volontari impiegati nel novero globale di tutte le sue attività associative qualificanti. Parimente inconferente appare la precisazione che la retribuzione di riferimento debba ricondursi all’inquadramento contrattuale A.N.P.A.S. , atteso che la potestà decisoria del datore di lavoro dell’adozione del CCNL aziendale attiene all’autonomia di impresa. A rafforzare tale assunto intervengono le sentenze, prima del Tar Sardegna sez. 1 n. 748 del 18/09/2019 e poi, dirimente, il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 6148 del 12/09/2019, che tra l’altro sottolinea che: “come la stazione appaltante non possa indicare, in lex specialis, alcun determinato tipo di CCNL da adottare obbligatoriamente in caso d’aggiudicazione dell’appalto, detto obbligo non può neppure essere desunto prendendo come riferimento il CCNL applicato dall’attuale esecutore del servizio dedotto in gara”. Non si vede pertanto la necessità, da parte della S.A. introdurre tale ulteriore vincolo nella regolamentazione della procedura comparativa de qua. Altro dato di criticità da rimarcare, inerisce la mancata previsione di rimborso relativa alle indennità di pronta disponibilità; anzitutto la genericità della preclusione che non specifica quale tra le 2 tipologie (pronta disponibilità attiva o passiva) sia oggetto dell’esclusione dal rimborso, contribuisce ad acuire le perplessità legate all’esclusione, atteso che la natura e la tempistica del servizio (servizi sanitari) H24 7/7 esigono il ricorso a questa modalità nella redazione della turnistica e pertanto non si comprende l’esclusione della stessa dal rimborso. Pertanto si chiede di specificare il petitum in narrativa. Altro aspetto controverso è rappresentato dall’ asserito riconoscimento del rimborso spese del personale amministrativo in relazione ai servizi svolti per le attività oggetto del Regolamento, in difetto di qualunque riferimento alle ore di lavoro massime per tale incombenza, elemento che induce ulteriore aspetto di aleatorietà nella richiesta di rimborso spese da soddisfare a cura della Asl. Relativamente al rimborso spese del personale volontario, ancora una volta si rimarca come si rimanga disorientati nel rilevare che per l’ambulanza MSA saranno riconosciuti massimo 4 (quattro) rimborsi giornalieri non eccedenti € 22.26/turno cadauno, quando nello stesso incipit del comma ( j) si parla di personale volontario (infermieri-autisti-Medici) pertanto 3 figure eventualmente per turno. Pertanto si chiede di esplicitare con precisione ed organicamente le composizioni degli equipaggi dei mezzi e il numero massimo di rimborsi spesa per turno rendicontabili. Sempre relativamente al personale dipendente e volontario, si chiede di confermare che trattasi di refuso, l’omissione dell’inserimento unitamente alle divise degli infermieri e degli autisti anche delle divise dei medici eventualmente impiegati dagli Ets in Convenzione, nonché delle calzature antinfortunistiche che pure ai sensi del D.Lgs. 81/08 fanno parte dei DPI che il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti/volontari; 5)Preso atto che l’art. 4 dell’Avviso di Indagine di Mercato della procedura de qua, al secondo capoverso prescrive che.”… le dichiarazioni e i documenti di cui al successivo paragrafo 7 , costituenti, nell’insieme, la “Manifestazione d’Interesse” , dovranno essere contenuti in un’ unica cartella compressa, denominata “Manifestazione d’interesse_Nome Ditta”, firmata digitalmente e successivamente collocata a sistema nel campo “Manifestazione d’interesse”all’uopo predisposto nella busta amministrativa, Si fa presente a codesta S.A. che il campo descritto nelle righe precedenti, non è stato predisposto nella busta amministrativa della procedura e, che pertanto la presentazione dell’ Istanza di partecipazione e dell’Allegato A2-DGUE, debbono per forza di cose, allo stato attuale , essere caricati nel sistema singolarmente nei campi ad essi riferentisi, pertanto si invita a prenderne atto e a confermare che la modalità di caricamento dei documenti sulla piattaforma sia quella rappresentata in piattaforma So.re.sa., diversamente dal disposto dell’art. 4 dell’ Avviso in narrativa. Distinti saluti 1. In merito ai costi rimborsabili, si fa riferimento al principio generale di cui all'art. 56, co. 2, del D.lgs. 11/2017. Al riguardo, l'art. 20, co. 1, del Regolamento prescrive l'obbligo per l'Associazione di "dotato dei dispositivi di protezione individuale a tutela della salute del lavoratore e conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso, il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed al Piano di Sicurezza". Pertanto, essendo l'adozione delle misure di sicurezza un obbligo prescritto dal Regolamento, il relativo necessario costo rientra nel novero delle spese di cui all'art. 56, co. 2 della sopracitata norma. Si confermano, inoltre, i costi stimati per la sicurezza da interferenza indicati nel DUVRI generale incluso nella lex specialis. Si veda, infine, la risposta al quesito PI055424-20 2. Si confermano le regole di ammortamento di cui all'art. 18, co. 1, del Regolamento. La regola di ammortamento sarà conforme ai principi contabili generali. Si veda la risposta al quesito PI055423-20 3. Si conferma quanto previsto dal Regolamento, ove si prevede che "qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati alla voce “assicurazioni automezzi”, sono ammissibili i rimborsi per costi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione della Asl Napoli 3 Sud, con esclusione dei casi di colpa grave dell’Associazione.". Pertanto, se non coperti da assicurazione sono ammessi i rimborsi delle manutenzioni straordinarie salvo i casi di colpa grave. Come previsto dall'art. 14 del Regolamento, le attività di controllo sullo svolgimento del servizio sono demandate a specifiche commissioni tecniche. 4. In merito alla figura del medico e alla composizione delle ambulanze MSA, si veda la risposta ai quesiti PI052760-20 e PI049667-20. In merito al CCNL si veda la risposta al quesito PI055422-20. In merito alle spese rimborsabili, si veda la risposta al quesito PI055424-20 Le ODV possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Per tutto il resto si confermano le previsioni del Regolamento 5. È possibile caricare le dichiarazioni di cui ai modelli A2-DGUE e A1-ISTANZA DI PARTECIPAZIONE nei singoli campi già predisposti nella Busta Amministrativa (contrariamente a quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso) del Sistema Siaps ovvero creare una nuova riga in cui salvare un file .zip contenente entrambi i file.

PI049667-20

con la presente si chiede di chiarire per quali postazioni sia obbligatoria la figura professionale del medico. In particolare, nel regolamento ci è dato leggere che l'equipaggio base delle postazioni 118 è composto da autista-soccorritore e da infermiere, mentre occorre la figura del medico per quelli prestazioni precisate all'art. 2, comma 2, reg. ovvero per quei trasporti extra-ospedalieri in urgenza. Quindi, su tale delicato profilo, rilevato che tutte le postazioni elencate nell'Allegato A1 richiedano un ambulanza di tipo medicalizzata, tuttavia l'elenco è suddiviso in due tabelle una relativa ai trasporti emergenza/urgenza con suddivisione territoriale delle postazioni, la seconda relativa ai trasporti in emergenza suddivisa per i P.O. Quindi, si chiede se la figura del medico sia obbligatoria per tutti mezzi medicalizzati riferite ad entrambe le tabelle, oppure solo quelle relative ai P.O., oppure di chiarire effettivamente quando occorra tale figura professionale. Inoltre, si rileva che in relazione alle voci di spesa rimborsate relative agli stipendi delle figure professionali, mentre si fa riferimento al CCNL Anpas livello C e D, e quindi alle mansioni di autista ed infermiere, nulla è riferito al livello del medico, che nel caso di specie è richiesta l'alta specializzazione in emergenza e rianimazione, riconducibile almeno ad un livello E o addirittura F. Dunque, si chiedono chiarimenti in merito, soprattutto in considerazione del divieto da voi imposto in relazione all'incompatibilità di assumere personale già dipendente di un ASL, o struttura privata o accreditata al SSN, con conseguenziale ed evidente difficoltà ad assorbire le figure mediche che necessariamente sono già inserite in un sistema di subordinazione ospedaliera, sia pubblica o privata. Si precisa che l'art. 2, comma 2, del regolamento non prevede la presenza del medico a bordo. Nei successivi appalti specifici (uno per ciascuna postazione) verrà definita la configurazione del personale richiesto, tenendo conto della disponibilità di personale medico interno. In merito al rimborso per le retribuzioni del personale medico, resta ferma il principio generale di cui all'art. 56, co. 2, del D.lgs. 117/2017. Saluti.

PI048784-20

facendo seguito a quanto da voi chiarito in relazione alla partecipazione in ATS, riportandosi al dettato normativo statuito all'art. 48, comma 8, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., si chiede di precisare se alla manifestazione occorra che la documentazione sia inviata solo la designata mandataria del raggruppamento (in caso di procedura questa è la modalità corretta), con precisazione all'interno dell'istanza del ruolo ricoperto all'interno dell'ats, nonché allegandoci gli Allegati A1 e DGUE delle mandanti; oppure se ciascuna associazione del costituendo raggruppamento debba aderire singolarmente alla manifestazione di interesse, dichiarando anche il ruolo assunto nella costituenda ATS. La questione sorge sulla circostanza che gli allegati della lex specialis da compilare non consentono di effettuare modifiche al testo, rendendo possibile esclusivamente la compilazione nelle parti "in giallo". Per tale motivo, il sottoscritto o.e. chiedeva se fosse possibile documentazione aggiuntiva a quella da voi indicata, o, in subordine, si chiede la modalità corretta con cui rispondere alla manifestazione in caso di ATS, non essendo possibile modificare il testo della lex specialis, nè integrare ulteriore documentazione. La corretta modalità è la prima (il mandatario presenta la manifestazione allegando i modelli A1 e DGUE propri e delle mandanti). E' possibile usare i campi editabili per chiarire la modalità di partecipazione. E' altresì possibile aggiungere ulteriore documentazione, se ritenuto opportuno. I modelli, infine, non sono protetti da password. E' possibile quindi sbloccarli (menu Revisione - Limita modifica), salvaguardando e non alterando il contenuto delle dichiarazioni da rendere.

PI048611-20

con la presente, il sottoscritto O.E. pone il seguente quesito: con la presente si chiede di chiarire la formula con cui verrà conferito il punteggio relativo alle risorse umane. Inoltre, si chiede di chiarire come verrà calcolato in caso di ATS.La formula "20 x nr. Volontari formati dell’Associazione valutata /nr. Volontari formati dell’Associazione con il maggior numero" è la classica formula dell'interpolazione lineare. Nel caso delle aggregazioni di Associazione, per non creare distorsioni, il numero dei volontari da conteggiare è commisurato alla percentuale di partecipazione di ciascuna Associazione all'aggregazione. Es. ATS con due associazioni: Associazione A con 10 volontari formati che dichiara una quota di partecipazione all'aggregazione del 90 % Associazione B con 200 volontari formati che dichiara una quota di partecipazione all'aggregazione del 10 % Si conteggeranno 29 volontari.

PI048608-20

nel caso in cui l'associazione volesse partecipare alla procedura comparativa in ATS, si chiede se già in tale fase di manifestazione di partecipazione all'indagine di mercato occorre partecipare nella forma dell'ATS con cui si vorrà concorrere, e, in caso di risposta affermativa, si chiede se occorre inserire nella busta amministrativa la dichiarazione di mandato collettivo alla mandataria - capogruppo dell'ATS costituenda. In particolare, nel regolamento all'art. 4 ci è dato leggere che chi voglia partecipare in ATS occorre che si aggreghi o con accordo di collaborazione o con mandato collettivo di rappresentanza entrambi nelle forme dell'atto pubblico. Ebbene, essendo tale fase relativa alla manifestazione di interesse, ed essendovi un ATS costituenda (e non già costituita) si chiede se basti la forma della scrittura privata semplice con cui si conferisce mandato collettivo di rappresentanza alla mandataria. Grazie Si conferma che le ATS, ancorché costituende, devono manifestare in quanto tali la volontà di essere destinatarie del successivo invito a presentare offerta. Si conferma che in caso di aggiudicazione le ATS devono rispettare i requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento. Non deve essere presentata ulteriore documentazione in gara. Questa sarà richiesta e dovrà essere presentata in sede di gara. La successiva Lettera di Invito preciserà il contenuto della documentazione amministrativa da presentare. Per analogia e in virtù del principio del favor partecipationis, si applica ceteris paribus quanto previsto dall'art. 48, co. 8, del D.lgs. 50/2016 in materia di raggruppamenti non ancora costituiti.

PI046943-20

Considerato che la maggior parte delle ambulanze in servizio in Campania e sul territorio Nazionale nel vano guida sono composte da 2 posti e porta divisoria tra vano guida e sanitario, si chiede se il requisito di n 3 posti è da ritenersi obbligatorio e se tale vincolo vale anche per i muletti. Si conferma i requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento e, in particolare, dei tre posti in cabina di guida. Si conferma quanto previsto sempre all'art. 6 del Regolamento, ove si prevede che l'ambulanza sostitutiva deve avere gli stessi requisiti del mezzo titolare.


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