PI049727-20 | Relativamente all’art. 17 del Regolamento ove si enumerano le spese oggetto di rimborso, si rileva che:
1)Atteso che nell’articolo in oggetto, non si rileva alcun riferimento al rimborso dei costi della sicurezza nelle 2 tipologie definite dal D. Lgs. 50/2016 1) finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenza e 2) dai costi specifici relativi all’attività dell’associazione concorrente (quindi oneri interni),
Si chiede di specificare che trattasi di omissione e conseguentemente di inserire gli stessi nel novero delle spese soggette a rimborso. In caso contrario ci troveremmo in presenza della violazione del dettato normativo (art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016) che, se da un lato sancisce l’obbligo dell’appaltatore di specificare nell’offerta i costi della sicurezza aziendali, a fortiori suggerisce come essi nell’ambito di una procedura di selezione, benchè comparativa, debbano essere oggetto di rimborso spese, relativamente agli stessi sostenuti per la gestione delle attività in convenzione, in quanto oneri economici ad essa connessi;
2)Relativamente alle quote di ammortamento dei mezzi, riconoscibili per il rimborso delle stesse, si chiede di conoscere secondo quale natura delle stesse (costanti – decrescenti- variabili) avverrà il rimborso, atteso che le percentuali delle stesse costituiscono fattore non secondario nel computo dell’importo riconosciuto annualmente a rimborso;
3)Il riconoscimento delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria, previo autorizzazione concessa dalla Asl in parola, con la esclusione dei casi di colpa grave, introduce elementi di valutazione da parte della Asl, che:
a)Ledono fortemente l’autonomia operativa degli operatori, ove stabilisce il principio che eventuali piani di manutenzione strordinaria, basati su algoritmi predittivi di MTTF (Mean Time to Failure) e MTBF (Mean Time Between Failure) onde preservare il patrimonio associativo, debbano essere autorizzati da un Ente terzo che sicuramente risulta estraneo al processo elaborativo di tali strategie di preservazione di detto patrimonio;
b)Presuppone la nomina da parte della Asl di un’ apposita commissione tecnica che valuti i vari interventi di manutenzione e li autorizzi, esautorando di fatto, ed in mancanza di contraddittorio, le componenti tecniche preposte dai vari sodalizi e facenti parte dei Manuali della Qualità ISO 9001-20015 (dalla scrivente posseduto);
Tale previsione impatta fortemente con lo spirito del D.Lgs. 117/2017, limitando di fatto il rimborso delle spese sostenute solo a quelle immaginate dal contraente forte della convenzione e non, come dovrebbe intendersi, delle spese sostenute ed effettivamente documentate;
Si chiede quindi di chiarire questo aspetto anche mediante l’ostensione di eventuali regole e procedure di composizione della commissione tecnica per la valutazione della congruità e della tipologia degli interventi di manutenzione sui mezzi ammessi al rimborso;
4)Analizzando le modalità adottate per il rimborso spese del personale dipendente, appare ictu oculi, una prima criticità rappresentata dalla circostanza che tale rimborso sembra essere riferito alle sole mansioni di autista-soccorritore ed infermiere escludendo da tale novero la figura del Medico che a mente dell’art. 8 del regolamento in esame, viene previsto insieme all’autista e all’infermiere nella composizione dell’equipaggio per il trasporto in emergenza/urgenza i cui al punto 2 dell’art. 2 del Regolamento ed ai cui requisiti viene addirittura assegnato un punteggio nel progetto tecnico nell’ambito della valutazione delle risorse del personale.
Il richiamo ai limiti di cui all’art. 33, Comma 1 del D.lgs. 117/2017, appare formalmente corretto fino all’assunto che chiede di non utilizzare nell’attività (de qua?) un numero di lavoratori dipendenti superiore al 50% del di quelli dei volontari per ogni singolo profilo professionale. Ma, da questo punto in poi diviene incomprensibile l’attività ermeneutica intrapresa dagli estensori del Regolamento che alla chiara ed esplicativa disposizione normativa che recita: “Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari”
attribuisce valenze prescrittive che non gli appartengono, infatti si potrà agevolmente rilevare, che la norma attiene al perimetro soggettivo dell’Ente del Terzo Settore e che tale limitazione percentuale, lungi dal costituire un vincolo applicabile alla singola attività svolta, vuole semplicemente ammettere la presenza di personale retribuito (con rapporto di lavoro dipendente o prestatore di lavoro autonomo) in aggiunta al personale (d’elezione) volontario per qualificare e specializzare l’attività (o le attività) svolta/e. Pertanto appare irrazionale sia la limitazione applicata ai singoli profili professionali, sia applicata alla specifica convenzione con codesta Asl, atteso che un’ associazione che vantasse un numero elevato di volontari, ben potrebbe impiegare per la convenzione de qua tutto il personale retribuito, indifferentemente dai singoli profili professionali, avendo il solo obbligo di impiegare una quota massima di personale retribuito del 50% a fronte di tutti i volontari impiegati nel novero globale di tutte le sue attività associative qualificanti.
Parimente inconferente appare la precisazione che la retribuzione di riferimento debba ricondursi all’inquadramento contrattuale A.N.P.A.S. , atteso che la potestà decisoria del datore di lavoro dell’adozione del CCNL aziendale attiene all’autonomia di impresa.
A rafforzare tale assunto intervengono le sentenze, prima del Tar Sardegna sez. 1 n. 748 del 18/09/2019 e poi, dirimente, il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 6148 del 12/09/2019,
che tra l’altro sottolinea che: “come la stazione appaltante non possa indicare, in lex specialis, alcun determinato tipo di CCNL da adottare obbligatoriamente in caso d’aggiudicazione dell’appalto, detto obbligo non può neppure essere desunto prendendo come riferimento il CCNL applicato dall’attuale esecutore del servizio dedotto in gara”.
Non si vede pertanto la necessità, da parte della S.A. introdurre tale ulteriore vincolo nella regolamentazione della procedura comparativa de qua.
Altro dato di criticità da rimarcare, inerisce la mancata previsione di rimborso relativa alle indennità di pronta disponibilità; anzitutto la genericità della preclusione che non specifica quale tra le 2 tipologie (pronta disponibilità attiva o passiva) sia oggetto dell’esclusione dal rimborso, contribuisce ad acuire le perplessità legate all’esclusione, atteso che la natura e la tempistica del servizio (servizi sanitari) H24 7/7 esigono il ricorso a questa modalità nella redazione della turnistica e pertanto non si comprende l’esclusione della stessa dal rimborso.
Pertanto si chiede di specificare il petitum in narrativa.
Altro aspetto controverso è rappresentato dall’ asserito riconoscimento del rimborso spese del personale amministrativo in relazione ai servizi svolti per le attività oggetto del Regolamento, in difetto di qualunque riferimento alle ore di lavoro massime per tale incombenza, elemento che induce ulteriore aspetto di aleatorietà nella richiesta di rimborso spese da soddisfare a cura della Asl.
Relativamente al rimborso spese del personale volontario, ancora una volta si rimarca come si rimanga disorientati nel rilevare che per l’ambulanza MSA saranno riconosciuti massimo 4 (quattro) rimborsi giornalieri non eccedenti € 22.26/turno cadauno, quando nello stesso incipit del comma ( j) si parla di personale volontario (infermieri-autisti-Medici) pertanto 3 figure eventualmente per turno.
Pertanto si chiede di esplicitare con precisione ed organicamente le composizioni degli equipaggi dei mezzi e il numero massimo di rimborsi spesa per turno rendicontabili.
Sempre relativamente al personale dipendente e volontario, si chiede di confermare che trattasi di refuso, l’omissione dell’inserimento unitamente alle divise degli infermieri e degli autisti anche delle divise dei medici eventualmente impiegati dagli Ets in Convenzione, nonché delle calzature antinfortunistiche che pure ai sensi del D.Lgs. 81/08 fanno parte dei DPI che il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti/volontari;
5)Preso atto che l’art. 4 dell’Avviso di Indagine di Mercato della procedura de qua, al secondo capoverso prescrive che.”… le dichiarazioni e i documenti di cui al successivo paragrafo 7 , costituenti, nell’insieme, la “Manifestazione d’Interesse” , dovranno essere contenuti in un’ unica cartella compressa, denominata “Manifestazione d’interesse_Nome Ditta”, firmata digitalmente e successivamente collocata a sistema nel campo “Manifestazione d’interesse”all’uopo predisposto nella busta amministrativa,
Si fa presente a codesta S.A. che il campo descritto nelle righe precedenti, non è stato predisposto nella busta amministrativa della procedura e, che pertanto la presentazione dell’ Istanza di partecipazione e dell’Allegato A2-DGUE, debbono per forza di cose, allo stato attuale , essere caricati nel sistema singolarmente nei campi ad essi riferentisi,
pertanto si invita a prenderne atto e a confermare che la modalità di caricamento dei documenti sulla piattaforma sia quella rappresentata in piattaforma So.re.sa., diversamente dal disposto dell’art. 4 dell’ Avviso in narrativa.
Distinti saluti
| 1.
In merito ai costi rimborsabili, si fa riferimento al principio generale di cui all'art. 56, co. 2, del D.lgs. 11/2017. Al riguardo, l'art. 20, co. 1, del Regolamento prescrive l'obbligo per l'Associazione di "dotato dei dispositivi di protezione individuale a tutela della salute del lavoratore e conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso, il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed al Piano di Sicurezza". Pertanto, essendo l'adozione delle misure di sicurezza un obbligo prescritto dal Regolamento, il relativo necessario costo rientra nel novero delle spese di cui all'art. 56, co. 2 della sopracitata norma.
Si confermano, inoltre, i costi stimati per la sicurezza da interferenza indicati nel DUVRI generale incluso nella lex specialis.
Si veda, infine, la risposta al quesito PI055424-20
2.
Si confermano le regole di ammortamento di cui all'art. 18, co. 1, del Regolamento. La regola di ammortamento sarà conforme ai principi contabili generali.
Si veda la risposta al quesito PI055423-20
3.
Si conferma quanto previsto dal Regolamento, ove si prevede che "qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati alla voce “assicurazioni automezzi”, sono ammissibili i rimborsi per costi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione della Asl Napoli 3 Sud, con esclusione dei casi di colpa grave dell’Associazione.". Pertanto, se non coperti da assicurazione sono ammessi i rimborsi delle manutenzioni straordinarie salvo i casi di colpa grave. Come previsto dall'art. 14 del Regolamento, le attività di controllo sullo svolgimento del servizio sono demandate a specifiche commissioni tecniche.
4.
In merito alla figura del medico e alla composizione delle ambulanze MSA, si veda la risposta ai quesiti PI052760-20 e PI049667-20.
In merito al CCNL si veda la risposta al quesito PI055422-20.
In merito alle spese rimborsabili, si veda la risposta al quesito PI055424-20
Le ODV possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
Per tutto il resto si confermano le previsioni del Regolamento
5.
È possibile caricare le dichiarazioni di cui ai modelli A2-DGUE e A1-ISTANZA DI PARTECIPAZIONE nei singoli campi già predisposti nella Busta Amministrativa (contrariamente a quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso) del Sistema Siaps ovvero creare una nuova riga in cui salvare un file .zip contenente entrambi i file. |
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