PI022997-20 | QUESITO 1
Si fa presente che dal sito dell’UNI risulta che la Certificazione EN 13150:2001 è stata ad oggi ritirata e sostituita dalla EN 13150:2020.
Poiché dallo stesso sito UNI, nonché nello Scope di detta norma, si legge che la nuova edizione “Non si applica ai banchi da lavoro e ai tavoli da lavoro per laboratori industriali, istituti e università o istituti di ricerca similari” che sono invece oggetto dall’appalto, e non essendo ad oggi nel parco normativo gestito dal CEN/TC 207 "Forniture" disponibili norme EN che si applicano ai prodotti esclusi dallo scopo della EN 13150:2020 (come da comunicazione ufficiale ricevuta dall’UNI), si chiede conferma che possano essere accettati in offerta certificati di conformità emessi da ente terzo accreditato secondo la EN 13150:2001, purché questi risultino ancora in corso di validità.
QUESITO 2
Si richiede di confermare che la portata richiesta per i banchi da laboratorio sia da intendersi, come stabilito dalla Norma, riferita all’unità di superficie (mq) del piano di lavoro e se la stessa debba essere riportata nel Certificato per tutte le dimensioni di banchi richiesti in gara.
QUESITO 3
Dal momento che la Parte 3 della norma EN 14175 è stata nell’anno 2019 aggiornata con introduzione di nuovi significativi parametri di prestazione delle cappe chimiche, si richiede conferma che sia richiesta la presentazione di certificati emessi secondo tale ultimo aggiornamento.
QUESITO 4
In Capitolato viene richiesta la Certificazione emessa da Ente terzo per la Norma UNI/TS 11710.
Come può essere evinto dallo Scopo, tale norma “ […] contiene le specifiche prestazionali richieste per cappe da utilizzare nella manipolazione di sostanze chimiche in attività industriali, di ricerca e didattiche, in particolare i valori limite di accettabilità per Contenimento, Robustezza del contenimento, velocità frontale e Numero di ricambi […] “.
La norma di limita quindi a guidare nella determinazione dei parametri prestazionali delle cappe chimiche, che vanno poi misurati secondo quanto prescritto dalla norma EN 14175, Parte 3. Di fatti, come citato nello stesso Scopo della UNI/TS 11710: “[…] Metodologie e procedure per la conduzione delle prove di verifica dei requisiti di cui sopra sono definite dalla norma UNI EN 14175 – Parte 3. […] “.
Tra l’altro si precisa che, come spiegato nella stessa UNI/TS 11710, i parametri prestazionali delle cappe sono strettamente correlati alle particolari sostanze utilizzate nello specifico laboratorio, ed in particolare al loro TLV (Threshold Limit Value), per cui non avrebbe significato emettere un Certificato con validità “assoluta”.
Per questo motivo non è possibile emettere un Certificato di conformità alla UNI/TS 11710, ma è solo possibile presentare un Certificato secondo la EN 14175 in tutte le sue parti, compresa la 3.
QUESITO 5
Nel Capitolato Tecnico all’art. 8 per i mobiletti, i pensili e gli armadi è richiesta la presentazione della certificazione EN 14727. In data 12/04/2018 tale norma è stata ritirata e non è più in vigore. La norma di riferimento oggi in vigore è la UNI EN 16121:2017 Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità. Ciò posto, si chiede di confermare che per la partecipazione alla gara si possa presentare certificato emesso da ente di certificazione accreditato rispetto alla norma UNI EN 16121:2017.
QUESITO 6
Nel Disciplinare di Gara al paragrafo 15 è richiesta al punto I la presentazione di una “Scheda tecnica preliminare” di “Anagrafica dispositivo medico” per i prodotti offerti. Tale scheda è concepita per i dispositivi medici, è risulta poco applicabile alla fornitura di banchi da laboratorio ed attrezzature scientifiche che non siano classificabili come dispositivi medici. Ciò posto, Vi chiediamo se per la partecipazione alla gara riteniate possibile omettere la presentazione di tale scheda preliminare, visto che le schede tecniche ed i certificati di prodotto richiesti negli altri punti da A a G del paragrafo 15 sono sicuramente idonei a caratterizzare qualitativamente i prodotti da Voi richiesti.
QUESITO 7
Nel Disciplinare di Gara al paragrafo 15 è richiesta al punto C la presentazione della dichiarazione di possesso del marchio CE e della rispondenza alle norme della F.U. ed F.E.. La rispondenza alle norme della F.U. ed F.E. risulta poco applicabile alla fornitura di banchi da laboratorio ed attrezzature scientifiche che non siano classificabili come dispositivi medici. Ciò posto, Vi chiediamo se per la partecipazione alla gara riteniate sufficiente la dichiarazione del possesso del marchio CE omettendo la rispondenza alle norme della F.U. ed F.E., visto che le schede tecniche ed i certificati di prodotto richiesti negli altri punti da A a G del paragrafo 15 sono sicuramente idonei a caratterizzare qualitativamente i prodotti da Voi richiesti.
QUESITO 8
Nel Disciplinare di gara non vengono menzionate le modalità di pagamento dei singoli contratti di appalto. Si prega voler precisare tale punto. | QUESITO 1
Si fa presente che dal sito dell’UNI risulta che la Certificazione EN 13150:2001 è stata ad oggi ritirata e sostituita dalla EN 13150:2020.
Poiché dallo stesso sito UNI, nonché nello Scope di detta norma, si legge che la nuova edizione “Non si applica ai banchi da lavoro e ai tavoli da lavoro per laboratori industriali, istituti e università o istituti di ricerca similari” che sono invece oggetto dall’appalto, e non essendo ad oggi nel parco normativo gestito dal CEN/TC 207 "Furniture" disponibili norme EN che si applicano ai prodotti esclusi dallo scopo della EN 13150:2020 (come da comunicazione ufficiale ricevuta dall’UNI), si chiede conferma che possano essere accettati in offerta certificati di conformità emessi da ente terzo accreditato secondo la EN 13150:2001, purché questi risultino ancora in corso di validità.
Si, se previsto dalle norme richiamate
QUESITO 2
Si richiede di confermare che la portata richiesta per i banchi da laboratorio sia da intendersi, come stabilito dalla Norma, riferita all’unità di superficie (mq) del piano di lavoro e se la stessa debba essere riportata nel Certificato per tutte le dimensioni di banchi richiesti in gara.
Si premette nell’occasione che il valore di riferimento unico e di base è 500 kg, ogni diversa indicazione è da ritenersi un refuso. Trattandosi di banchi destinati ad ospitare apparecchiature anche pesanti si è inteso tale valore quello complessivo da garantire al netto delle dimensioni.
QUESITO 3
Dal momento che la Parte 3 della norma EN 14175 è stata nell’anno 2019 aggiornata con introduzione di nuovi significativi parametri di prestazione delle cappe chimiche, si richiede conferma che sia richiesta la presentazione di certificati emessi secondo tale ultimo aggiornamento.
Tutte le apparecchiature e/o arredi devono essere conformi alle normative vigenti.
QUESITO 4
In Capitolato viene richiesta la Certificazione emessa da Ente terzo per la Norma UNI/TS 11710.
Come può essere evinto dallo Scopo, tale norma “ […] contiene le specifiche prestazionali richieste per cappe da utilizzare nella manipolazione di sostanze chimiche in attività industriali, di ricerca e didattiche, in particolare i valori limite di accettabilità per Contenimento, Robustezza del contenimento, velocità frontale e Numero di ricambi […] “.
La norma di limita quindi a guidare nella determinazione dei parametri prestazionali delle cappe chimiche, che vanno poi misurati secondo quanto prescritto dalla norma EN 14175, Parte 3. Di fatti, come citato nello stesso Scopo della UNI/TS 11710: “[…] Metodologie e procedure per la conduzione delle prove di verifica dei requisiti di cui sopra sono definite dalla norma UNI EN 14175 – Parte 3. […] “.
Tra l’altro si precisa che, come spiegato nella stessa UNI/TS 11710, i parametri prestazionali delle cappe sono strettamente correlati alle particolari sostanze utilizzate nello specifico laboratorio, ed in particolare al loro TLV (Threshold Limit Value), per cui non avrebbe significato emettere un Certificato con validità “assoluta”.
Per questo motivo non è possibile emettere un Certificato di conformità alla UNI/TS 11710, ma è solo possibile presentare un Certificato secondo la EN 14175 in tutte le sue parti, compresa la 3.
Laddove viene in rilievo una impossibilità oggettiva, tale circostanza non potrà risultare un impedimento alla partecipazione.
La questione sarà rimessa alla valutazione della commissione aggiudicatrice che sarà composta da esperti.
QUESITO 5
Nel Capitolato Tecnico all’art. 8 per i mobiletti, i pensili e gli armadi è richiesta la presentazione della certificazione EN 14727. In data 12/04/2018 tale norma è stata ritirata e non è più in vigore. La norma di riferimento oggi in vigore è la UNI EN 16121:2017 Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità. Ciò posto, si chiede di confermare che per la partecipazione alla gara si possa presentare certificato emesso da ente di certificazione accreditato rispetto alla norma UNI EN 16121:2017.
Si conferma che tutti gli operatori economici dovranno garantire il rispetto delle normative vigenti e valide.
QUESITO 6
Nel Disciplinare di Gara al paragrafo 15 è richiesta al punto I la presentazione di una “Scheda tecnica preliminare” di “Anagrafica dispositivo medico” per i prodotti offerti. Tale scheda è concepita per i dispositivi medici, è risulta poco applicabile alla fornitura di banchi da laboratorio ed attrezzature scientifiche che non siano classificabili come dispositivi medici. Ciò posto, Vi chiediamo se per la partecipazione alla gara riteniate possibile omettere la presentazione di tale scheda preliminare, visto che le schede tecniche ed i certificati di prodotto richiesti negli altri punti da A a G del paragrafo 15 sono sicuramente idonei a caratterizzare qualitativamente i prodotti da Voi richiesti.
Sì può essere omessa previa dichiarazione che la scheda tecnica preliminare non è pertinente ai prodotti oggetto della gara
QUESITO 7
Nel Disciplinare di Gara al paragrafo 15 è richiesta al punto C la presentazione della dichiarazione di possesso del marchio CE e della rispondenza alle norme della F.U. ed F.E.. La rispondenza alle norme della F.U. ed F.E. risulta poco applicabile alla fornitura di banchi da laboratorio ed attrezzature scientifiche che non siano classificabili come dispositivi medici. Ciò posto, Vi chiediamo se per la partecipazione alla gara riteniate sufficiente la dichiarazione del possesso del marchio CE omettendo la rispondenza alle norme della F.U. ed F.E., visto che le schede tecniche ed i certificati di prodotto richiesti negli altri punti da A a G del paragrafo 15 sono sicuramente idonei a caratterizzare qualitativamente i prodotti da Voi richiesti.
Sì possono essere omesse previa dichiarazione che la rispondenza delle norme F.U. ed F.E. non è applicabile alla specifica fornitura non classificata come D.M.
QUESITO 8
Nel Disciplinare di gara non vengono menzionate le modalità di pagamento dei singoli contratti di appalto. Si prega voler precisare tale punto.
Il pagamento verrà effettuato all'esito positivo del collaudo.
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