PI002611-17 | Quesito 1: Si rende necessario un chiarimento in merito all’art. 12.1, lett. B), del Disciplinare, secondo cui “In caso di partecipazione a più lotti, il Concorrente (singolo, raggruppato o consorziato) che partecipa, sempre nella medesima forma, dovrà dimostrare il possesso del requisito del predetto fatturato specifico con riferimento esclusivamente ai due lotti di maggior valore per i quali partecipa”. Si chiede conferma espressa che, con la locuzione “medesima forma”, si intenda solo una identica modalità soggettiva esterna di partecipazione (stesso singolo, stesso consorziato, stesso associato in ATI Verticale o Orizzonatale) e che, quindi, la disposizione sia applicabile senza rilievo, invece, per la distribuzione interna delle quote di partecipazione al raggruppamento, purché la tipologia e le associate non mutino. Si osserva al riguardo che, del resto, le quote di partecipazione (fermo l’obbligo sulla loro indicazione), anche in un RTI nella medesima compagine, differiranno necessariamente da Lotto in Lotto, attesa la diversità dei requisiti e dei valori alla base degli stessi.
Quesito 2: Si rende necessario un chiarimento in merito all’art. 12.1, lett. B), del Disciplinare, laddove si stabilisce che: “Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, da dichiarare utilizzando l’Allegato A1 lett. u), di dimostrare il possesso del suddetto requisito, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice, ed in particolare mediante almeno due idonee referenze bancarie”. Si chiede conferma espressa che, fra i “giusitificati motivi”, possano ricomprendersi anche ragioni aziendali organizzative interne e di semplificazione, le quali condurrebbero più facilmente la società alla dimostrazione del fatturato specifico per mezzo, direttamente, delle dichiarazioni bancarie (considerato idoneo mezzo di prova dalla legge stessa, all’Allegato oggetto di richiamo nell’art. 86, co. 4, del D.Lgs. n. 163/06).
Quesito 3: Si rende necessario un chiarimento in merito all’art. 12.1, lett. a.1) nella parte in cui è previsto che “il requisito di cui al punto B deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate ... che eseguono la fornitura. In particolare il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria in senso relativo dall’impresa mandataria”. In primo luogo, si chiede conferma espressa che, in linea con i principi generali in punto di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dei requisiti speciali (che vietano effetti moltiplicatori tali da imporre sbarramenti di valore eccessivi rispetto alla stessa base d’asta), la regola di gara sia da intendersi nel senso di ritenere necessario e sufficiente che il fatturato specifico sia soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso e che la mandataria ne detenga comunque la percentuale maggioritaria. In secondo luogo, si chiede congiuntamente di specificare in modo espresso se, oltre a quanto sopra, la prescrizione intenda anche imporre il possesso di una parte di fatturato specifico in capo a tutte le componenti dell’ATI, di modo che nessuna ne sia radicalmente sprovvista.
Quesito 4: Sempre con riferimento all’art. 12.1, lett. b.1), si rende necessario un chiarimento in merito ai requisiti richiesti in ipotesi di raggruppamento verticale e orizzontale e, quindi, misto. In particolare, sempre in ossequio ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dei requisiti speciali, prima richiamati, si chiede di confermare che, in ipotesi di una pluralità di soggetti che eseguano la prestazione principale (nonché le prestazioni secondarie), i requisiti in questione debbano essere posseduti pro quota e proporzionalmente alla parte della prestazione (principale o secondaria) svolta. A titolo esemplificativo, si chiede di confermare, quindi, che, dato un raggruppamento composto dalle imprese A e B (che eseguono la prestazione principale), il relativo requisito debba essere suddiviso, in proporzione alla rispettiva quota di esecuzione, fino a concorrenza del 100% dello stesso, tra tali imprese (e, quindi, che le stesse non debbano possedere, ciascuna, il 100% del requisito). E che lo stesso sia a dirsi con riferimento alle imprese C e D, che eseguono le prestazioni secondarie.
Quesito 5: Con riferimento all’Art. 12.1 - Lett. B. Requisito di capacità economico-finanziaria - del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto realizzato nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale, è quello relativo al triennio: 2013 - 2014 - 2015.
| Risposta 1: Ai fini della partecipazione alla presente gara deve intendersi “medesima forma giuridica” un RTI costituito (o da costituire) dalle stesse imprese ed identica mandataria a prescindere da quali siano le quote di partecipazione al RTI.
Risposta 2: I giustificati motivi devono attenere alla mancata disponibilità del fatturato e non alla semplice preferenza/opportunità di altre modalità di comprova del requisito.
Risposta 3: Si conferma che il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria in senso relativo e, per la restante parte, da ciascuna componente dell’ATI.
Risposta 4: Anche in caso di RTI misto, si rimanda a quanto previsto per il RTI verticale, ossia che i requisiti di cui alle lettere B e C attengano alla prestazione principale, per cui devono essere posseduti dalla Mandataria. Nel caso di RTI misto, con una o più mandanti che effettuino la prestazione principale, queste dovranno, pertanto, possedere i requisiti di cui ai punti B e C, per la restante parte. I suddetti requisiti dovranno comunque essere posseduti in misura maggioritaria dalla Mandataria.
Si conferma che il requisito di capacità economico – finanziaria deve essere riferito al fatturato specifico conseguito nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, ai sensi dell’art. 2364 Cod. Civ., alla data di pubblicazione del Bando di gara. Quindi, a titolo di esempio, qualora il bilancio inerente l’esercizio 2016 non sia stato ancora approvato, l’operatore economico potrà prendere a riferimento il triennio 2013- 2015.
|
|