Accesso all'area riservata

Dettaglio Bando
To​rna Indietro ​​​​​​​​​​​

Dettaglio bando di gara

BANDO RETTIFICATO - BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE - S.I.G.M.A. - DELLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) DELLA REGIONE CAMPANIA.

SoReSa SPA

Bellarte Rosaria

€ 98.505.752,00 (Iva Esclusa)

Offerta economicamente più vantaggiosa

Servizi

Giovedì, 25 Mag 2017, ore 20: 00

Giovedì, 8 Giu 2017, ore 17: 00

Esiti e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

Altro

20/06/2017Determinazione n.128 del 2017 Nomina Commissione di Gara

Determinazione n.128 del 2017 nomina commissione di gara sigma.pdf

Altro

20/06/2017CV Dott. Alberto Genovese Presidente di Commissione

CV Dott. Alberto Genovese.pdf

Altro

20/06/2017CV Ing. Salvatore Flaminio Commissario

CV Ing. Salvatore Flaminio.pdf

Altro

20/06/2017CV Ing. Matteo Balsamo Commissario

CV Ing. Matteo Balsamo.pdf

Atto di Ammissione

21/07/2017Determinazione del Direttore Generale n. 162 del 18/07/2017

Determina n. 162 del 18 luglio 2017.pdf

Atto di Ammissione

11/10/2017Determina n. 205 del 10.10.2017 Ammissione al prosieguo della gara dell'operatore "Consorzio Tecnologie Campane"

Determinazione n.205 del 2017 ammissione Consorzio gara sigma.pdf

Altro

21/12/2018Determinazione n.254 del 2018 nuova Nomina Commissione di Gara

Determinazione n. 254 del 2018 Nomina Commissione Sigma.pdf

CV Commissione

21/12/2018CV Dott. Francesco Luciano

CV Dott. Francesco Luciano.pdf

CV Commissione

21/12/2018CV Ing. Emilio Chiarolla

CV Ing. Emilio Chiarolla.pdf

CV Commissione

21/12/2018CV Ing. Giovanni Guido Guizzetti

CV Ing. Giovanni Guido Guizzetti.pdf

Esito

14/11/2017Determinazione n. 225 del 13/11/2017 Aggiudicazione Lotto 3 - Esclusione O.E. Co.Med. lotti 2 e 3

Determinazione n.225 del 2017 gara S.I.G.M.A..pdf

Esito

30/01/2018Determinazione n. 15 del 29.01.2018 Aggiudicazione lotti 1, 2, 4 e 5

Determinazione n.15 del 2018 aggiudicazione lotti 1- 2-4-5 gara sigma.pdf

Esito

13/05/2019Determinazione del Direttore Generale n. 83 del 13 maggio 2019 - Aggiudicazione Lotti 1, 2, 4 e 5

Determinazione n.83 del 2019 aggiudicazione lotti nn.1,2,4,5 gara SIGMA.pdf

Esito

06/06/2019Determinazione del Direttore Generale n. 105 del 06.06.2019 - Aggiudicazione Lotto 3

Determinazione n.105 del 2019 aggiudicazione lotto 3 gara sigma.pdf

Avvisi

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

AVVISO_GARA

30/05/2017Con riferimento al Disciplinare di gara, si rappresenta che a pag. 50, nella tabella riepilogativa dei giudizi da attribuire ai parametri discrezionali, per mero errore materiale, in corrispondenza del coefficiente “0,40”, è stato indicato il giudizio “PARZIALMENTE” che è da intendersi “PARZIALMENTE ADEGUATO”.

AVVISO_GARA

27/04/2017Si comunica che il Disciplinare di Gara e l'Allegato "A 5 Scheda Punteggi Tecnici" sono stati rettificati, così come disposto con Determinazione n. 85 del 27/04/2017 (in allegato). Pertanto, il termine per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 01/06/2017, è stato differito alle ore 17:00 del giorno 08/06/2017.

Determinazione n.85 del 27 aprile 2017 - rettifica atti di gara sigma.pdf

AVVISO_GARA

21/04/2017Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 28/04/2017, è stato differito alle ore 17:00 del giorno 01/06/2017, giusta determina n. 81 del 21/04/2017. Il "perfezionamento" dei codici CIG avverrà in tempo utile per consentire a tutti gli operatori economici interessati di provvedere agli adempimenti di propria competenza.

Determinazione n.81 del 2017 differimento termine procedura aperta SIGMA.pdf

AVVISO_GARA

31/03/2017Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente previsto per il giorno 06/04/2017, è stato differito alle ore 23.59 del giorno 28/04/2017, come da determina allegata.

Determinazione n.65 del 2017 differimento termine presentazione offerte SIGMA.pdf

AVVISO_GARA

21/03/2017Si comunica che si è provveduto alla modifica dell'Allegato A/1 - Dichiarazione di partecipazione - e alla pubblicazione nella relativa sezione Allegati.

Allegato A1 - Dichiarazione di partecipazione_RETTIFICATO.docx

AVVISO_GARA

02/03/2017Si comunica che si è provveduto alla integrazione dell'Allegato A_3 Referenti sopralluoghi e alla pubblicazione nella relativa sezione Allegati.

Allegato A_3 Elenco Referenti sopralluoghi_ Integrazione.pdf

Chiarimenti

Protocollo Domanda Risposta Allegato

PI005048-17

All’art. 8 Subappalto del Disciplinare di gara si legge che l’operatore economico che risulterà affidatario del servizio di cui alla presente procedura di gara potrà affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, anche limitatamente a singole prestazioni, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché all’atto dell’offerta: •indichi i servizi o le forniture, o parti di servizi e di forniture, che intende subappaltare o concedere in cottimo, comunque entro il trenta per cento dell’importo complessivo del contratto; •comunichi la terna di subappaltatori ai quali si riserva la facoltà di affidare in subappalto; •dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; Poiché all’art. 105 del Codice, comma 6, modificato dal D. Lgs. 56/2017, si legge che “È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta… [omissis]… Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Si chiede dunque se è possibile inserire la stessa azienda subappaltatrice in due terne di subappaltatori per due diverse prestazioni, in quanto la stessa azienda potrebbe essere affidataria in subappalto di entrambe le prestazioni, comunque il tutto entro i limiti previsti dalla legge.Si conferma la possibilità di inserire la stessa azienda subappaltatrice in distinte terne di subappaltatori per differenti prestazioni, in quanto la stessa azienda potrebbe essere affidataria in subappalto di tali distinte prestazioni, sempre entro i limiti previsti dalla legge.

PI004882-17

Si chiede conferma che le modifiche introdotte al D. Lgs. 50/2016 dal c.d. “correttivo” D. Lgs. 56/2017, con particolare riferimento ex multis a quelle relative agli artt. 80 (motivi di esclusione legati al possesso dei requisiti di idoneità morale), 105 (subappalto) e 95, comma 10, (costi della manodopera da indicare nell’offerta economica del concorrente), NON sono applicabili al presente Bando poiché lo stesso è stato pubblicato in data antecedente all’entrata in vigore delle modifiche citate.Si conferma quanto richiesto

PI003574-17

Quesito 1: Nel disciplinare di gara all’art. 15 si legge che l’offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione tecnica contenente almeno le informazioni e gli elementi indicati nell’allegato A4 “Indice Relazione Tecnica”. Si chiede se tale allegato, una volta compilato, debba essere inserito all’interno dell’offerta tecnica. In particolare se debba far parte della relazione tecnica e quindi essere ricompreso nelle 80 pagine, oppure se debba essere firmato digitalmente e inserito nello spazio denominato “Ulteriore documentazione”. Quesito 2: All’art. 5.4 del CT si legge che i Collaudi di accettazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni riportate nella guida CEI 62-122 e ss.mm.ii. Poiché la guida CEI 62-122 è stata abrogata nel mese di Ottobre 2010, si chiede di confermare che le indicazioni da rispettare per l’esecuzione dei collaudi di accettazione sono quelle riportate nella guida CEI 62-148 (norma EN 62353). Risposta 1: Si conferma che l’allegato A4 “Indice Relazione Tecnica” deve essere ricompreso nella Relazione tecnica. Risposta 2: Si conferma che le norme da applicare sono quelle in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni.

PI003429-17

Con riferimento al paragrafo 5.2.3. “Danni accidentali e simili”, si richiede se la valutazione dei tempi di risoluzione guasti non debba tenere conto degli interventi dove, nel primo intervento, è indicato nel foglio di attività “danno accidentale” o “errato utilizzo”.Per gli interventi conseguenti a danni accidentali o errato utilizzo da parte del personale, su apparecchiature a canone - fino al raggiungimento, su base annua, della soglia del 5% dell’importo contrattuale annuale (canone annuale) di ogni singola Amministrazione contraente - salvo offerta migliorativa (come al sub criterio C3 dell’Allegato A/5 “Scheda Punteggi Tecnici”) – devono essere comunque tenuti in considerazione i tempi di risoluzione guasto di cui all’art. 5.2.1 del Capitolato.

PI003428-17

Con riferimento al paragrafo 5.2.4. “Interventi di riparazione di elevata onerosità rispetto al valore dell’apparecchiatura”, si richiede il seguente chiarimento: le sonde ecografiche, come si evince dall’allegato B_1, hanno un valore convenzionale pari a 5.000€, pertanto una riparazione di una sonda pari a circa 1.500€ (il 30% nel caso di un bene con meno di 10 anni) o di soli a € 1.000 (il 20% nel caso di un bene con più di 10 anni) potrebbe generare una richiesta di riparazione onerosa. In questa fattispecie un repair exchange potrebbe risultare ancora più oneroso rispetto al valore convenzionale fissato in 5.000€. Nell’ambito delle sonde ecografiche infatti non è raro avere alcune sonde speciali con valori unitari anche di 3 o 4 volte il loro valore convenzionale. Si richiede pertanto se anche nel caso delle sonde ecografiche si applica tale meccanismo o si deve fare riferimento al valore convenzionale del bene cui la sonda è associata (ecotomografo o ecotomografo portatile) o alla somma del valore (ecotomografo + sonda/sonde).Si precisa che, con riferimento al paragrafo 5.2.4. “Interventi di riparazione di elevata onerosità rispetto al valore dell’apparecchiatura”, il valore da prendere a riferimento dal quale calcolare le percentuali è il valore convenzionale complessivo (dato dalla somma dell’apparecchiatura e accessorio e modulo associato). In tale contesto rientra anche il caso di specie dell’ecotomografo e sonda/sonde. Esempio, configurazione apparecchiature, ecotomografo (€ 15.000) con due sonde (€ 5.000), il valore convenzionale complessivo è pari a € 25.000,00. Si precisa, altresì, che nel caso di riparazione di elevata onerosità, l’adozione di soluzioni quali, ad esempio, la sostituzione dell’apparecchiatura con un’altra con equivalenti caratteristiche prestazionali (formula repair-exchange) rimane una facoltà/opportunità da parte dell’Aggiudicatario.

PI003247-17

Il Paragrafo 12.1, lett. B. 'Requisito di capacità economico-finanziaria', del Disciplinare di gara prevede quanto segue: “Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, da dichiarare utilizzando l’Allegato A1 lett. u), di dimostrare il possesso del suddetto requisito, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice, ed in particolare mediante almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario e la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto”. In riferimento al paragrafo anzidetto, si chiede di sapere se un concorrente in possesso di un solo ed unico conto corrente bancario, che produca idonea referenza bancaria, possa essere ammesso alla partecipazione ai singoli lotti a cui intende partecipare.Si conferma quanto riportato negli atti di gara

PI003233-17

Con rifermento all’art. 15 del Disciplinare di gara e al contenuto dell’Offerta Tecnica si chiede di confermare che la copertina e il sommario della Relazione Tecnica siano da considerarsi non ricompresi nel limite degli 80 fogli complessivi previsti e che possano non rispettare la prescrizione relativa al carattere del testo non inferiore a 11 punti e con un’interlinea di 1,5. Si conferma quanto riportato negli atti di gara

PI002851-17

Con riferimento alla normativa di gara in oggetto e al Disciplinare di gara che al punto 14 richiede i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica: fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto (da intendersi quale “Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche” – CPV 50420000-5), al netto dell’IVA, realizzato nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, non inferiore, per ciascun lotto a cui si intende partecipare, ai valori di seguito riportati: (…) aver regolarmente svolto, nell’ultimo triennio, servizi nel settore di attività oggetto della gara (da intendersi quale “Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche” – CPV 50420000-5) presso destinatari pubblici e/o privati. Si chiede di confermare se ai fini del rispetto del requisito in questione sono da ritenersi idonei i fatturati maturati in esecuzione di appalti recanti anche il CPV 50421000 – servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche . Si conferma quanto richiesto

PI002848-17

In una risposta ai chiarimenti viene specificato che: <>. Al fine di evitare aggiramenti della prescrizione, si chiede di confermare che, nella dicitura “stesse imprese”, debbano essere ricomprese anche società che si trovano fra loro in una situazione di controllo. In altre parole, si chiede di confermare che, se le società A e B si trovano fra loro in una situazione di controllo, due eventuali ATI costituite da A-C e B-C siano da considerarsi riconducibili ad una medesima forma giuridica e quindi soggette al limite di aggiudicazione di massimo due lotti.Si ribadisce quanto riportato nella risposta al chiarimento indicata. Ai fini del controllo gli operatori economici partecipanti dovranno dichiarare l’assenza di situazione di controllo nel DGUE alla sezione dedicata, ovvero Parte III “Motivi di esclusione”, sezione D, punto 6.

PI002841-17

Relativamente al subappalto, si chiede se è possibile indicare nella terna dei subappaltatori anche le Case Madri produttrici che parteciperanno in qualità di concorrenti alla presente procedura.Le attività di manutenzione svolte esclusivamente dalle ditte produttrici delle apparecchiature (c.d. Casa Madre) sono considerate “attività ad alta specializzazione”, di cui all’art. 105 co. 6, del D. Lgs. 50/2016). Per tale motivo, non è richiesta la loro indicazione nella terna dei subappaltatori.

PI002826-17

Con riferimento all’art. 14, punto 6 del Disciplinare di gara nella parte in cui richiede il PASSOE per il subappaltatore per richiedere il seguente chiarimento. Premesso che - il punto 6) del Disciplinare di gara richiede "PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice ovvero al subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o all’impresa subappaltatrice; - la richiamata Delibera ANAC 157/2016 stabilisce che "In caso di ricorso all’avvalimento ex art. 49 del Codice oppure in caso di subappalto qualificante ex art. 42, comma 1, lett. i) del Codice, l’OE dovrà acquisire anche il PASSOE rispettivamente relativo all’impresa ausiliaria e subappaltatrice." Considerato che la Delibera 157/2016 richiede la presentazione del PASSOE per il subappalto “qualificante” e cioè per il subappaltatore che contribuisca con i suoi requisiti a completare la richiesta dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa di gara, voglia codesta Amministrazione confermare che il PASSOE non è invece richiesto nell’ipotesi di subappalto non qualificante e cioè nel caso in cui il concorrente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione indichi eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 D.lgs. 50/2016.Si rimanda a quanto esposto sul sito A.N.A.C. al link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass, alla sezione “FAQ AVCpass”. In particolare la faq N.16 riporta quanto segue: “N.16 Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante? Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.”

PI002824-17

Quesito 1: Il Disciplinare di Gara, all’articolo 12 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE -12.1 CRITERI DI SELEZIONE, richiede che i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale come di seguito specificati o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: B. Requisito di capacità economico-finanziaria: fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto (da intendersi quale “Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche” – CPV 50420000-5), al netto dell’IVA, realizzato nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, non inferiore, per ciascun lotto a cui si intende partecipare, ai valori di seguito riportati: Tale richiesta di fatturato con specifica del CPV indicato esclude la possibilità delle Aziende locali di partecipare o ne limita fortemente la partecipazione. Si chiede pertanto di estendere la possibilità di comprovare il fatturato per servizi similari anche con fatturato per contratti di manutenzione per apparecchiature biomedicali, e/o verifiche di sicurezza ecc.. Quesito 2: Con riferimento all’articolo 12 pag.22 e 23, si chiede se la certificazione ISO 9000 è relativa al possesso da parte delle imprese associate e non da intendersi relativa alle singole prestazioni se le stesse non le eseguono. Intendendo la prestazione principale quella di manutenzione.Risposta 1: Si precisa che il CPV è inserito nella documentazione di gara al fine di meglio definire il settore oggetto della gara, per cui si conferma che la partecipazione alla procedura di che trattasi è consentita a tutti gli operatori economici che svolgono attività inerenti e comprese nel settore oggetto di gara, individuato a titolo esemplificato, tramite il CPV inserito nella suddetta documentazione. Inoltre, il requisito di capacità economico-finanziaria può essere comprovato utilizzando i mezzi di prova di cui all’art. 86, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016. a Risposta 2: la certificazione ISO 9000 deve essere posseduta da ciascuna delle imprese che eseguono il servizio, in relazione alla parte di servizio svolta.

PI002814-17

Quesito 1: Nel disciplinare di gara sono presenti elementi contraddittori e limitativi alla partecipazione delle imprese. Tali limitazioni si trovano ad esempio nella richiesta di requisiti di fatturato per partecipare alla gara. In tale richiesta il fatturato utilizzabile deve essere riferito ad uno specifico CPV che ad esempio nei contratti di manutenzione e assistenza tecnica specializzata, tipicamente stipulati con le imprese del territorio, non è presente o è diverso. Si fa presente infatti che alla pag. 20 richiede il CPV alla pag. 22 permette di comprovare il fatturato utilizzando contratti con privati, dove il CPV non è presente. Pertanto, chiediamo di confermare che la partecipazione è consentita a tutti gli operatori economici che svolgono attività di manutenzione ed assistenza tecnica sulle apparecchiature presenti nell’elenco di gara. Quesito 2: Con riferimento all’articolo 12 pag.22 e 23 punto b.1) alla prestazione principale così come individuata all’art. 1 del presente disciplinare, mentre la certificazione di cui al punto D (Certificazione è la ISO 9000) afferisce a tutte le prestazioni, principale e secondarie, indicate nel precedente art. 1 del presente disciplinare. Sarebbe opportuno specificare se la certificazione ISO 9000 è relativa al possesso da parte delle imprese associate e non da intendersi relativa alle singole prestazioni se le stesse non le eseguono. Intendendo la prestazione principale quella di manutenzione. In attesa di un Vs gentile riscontro Risposta 1: Si precisa che il CPV è inserito nella documentazione di gara al fine di meglio definire il settore oggetto della gara, per cui si conferma che la partecipazione alla procedura di che trattasi è consentita a tutti gli operatori economici che svolgono attività inerenti e comprese nel settore oggetto di gara, individuato, a titolo indicativo, tramite il CPV inserito nella suddetta documentazione. Risposta 2: la certificazione ISO 9000 deve essere posseduta da ciascuna delle imprese che eseguono il servizio, in relazione alla parte di servizio svolta.

PI002793-17

Quesito 1: In considerazione delle indicazioni rese nel Disciplinare di Gara e nel chiarimento PI002711-17 (su quesito PI002176-17) si chiede conferma che è consentita l’aggiudicazione ad un operatore economico (esemplificativamente: impresa “A”) di un numero di lotti superiore a 2, nel caso di presentazione dell’offerta per i vari lotti con le seguenti conformazioni esemplificative: a)LOTTO 1 e LOTTO 2: ditta “A” in qualità di Impresa singola; LOTTO 3, LOTTO 4, LOTTO 5: RTI tra impresa “A” (mandataria) e altra impresa mandante (“B”); b)LOTTO 1 e LOTTO 2: ditta “A” in qualità di Impresa singola; LOTTO 3, LOTTO 4: RTI tra impresa “A” (mandataria) e altra impresa mandante (“B”); LOTTO 5: RTI tra impresa “B” (mandataria) e impresa “A” mandante. Quesito 2: Fermo quanto indicato al punto 2), lett. c) dell’art. 14 del Disciplinare di Gara in merito alle indicazioni da inserire nel DGUE, si chiede conferma della validità del DGUE presentato da un concorrente compilato anche con l’indicazione dei nominativi dei soggetti sia in carica che cessati. Quesito 3: Si chiede di confermare che i subappaltatori della terna devono compilare esclusivamente le parti II e III del DGUE. Quesito 4: Si chiede di confermare che non è necessario il possesso di Certificazione ISO 9001 da parte dei subappaltatori indicati nella terna. Quesito 5: si chiede di confermare che l’affidamento di attività alle imprese produttrici delle singole apparecchiature non è da considerarsi subappalto ai sensi di legge. Quesito 6: Si chiede di confermare che per la dimostrazione della capacità tecnico-professionale l’ultimo triennio al quale riferirsi è quello relativo agli anni solari 2014-2015-2016; Quesito 7: Allegato A1 (Dichiarazione di partecipazione): si chiede in quale parte deve essere inserita l’indicazione dei lotti di partecipazione, nulla essendo specificato all’interno del modello. Quesito 8: Allegato A1: si chiede di confermare che è possibile lasciare in bianco la lettera u) qualora l’offerente non presenti referenze bancarie. Quesito 9) Considerato che la lex di gara consente la partecipazione a lotti diversi in “forme giuridiche” (ad esempio, singolarmente o in RTI) distinte, si chiede di confermare che, proprio nel caso di partecipazione a più lotti in forme giuridiche diverse, i fatturati e servizi utilizzati da un operatore economico per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione a lotti a cui intende partecipare con una determinata “forma giuridica” (ad esempio, singolarmente o in RTI con altri operatori economici) possano essere usati dal medesimo operatore economico per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione ad altri lotti a cui intende partecipare con una “forma giuridica” differente. Quesito 10: In ipotesi di riscontro negativo al quesito sopra indicato sub n. 9, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione a più lotti con forme giuridiche diverse, è possibile dimostrare il requisito di capacità tecnico-professionale presentando fatturati afferenti annualità distinte dei medesimi servizi. Quesito 11) Si chiede di confermare che per intervenire alle sedute pubbliche di gara è sufficiente una delega su carta semplice sottoscritta dal Legale Rappresentante. Quesito 12) Da confronto tra i valori convenzionali riportati nell’allegato B_1 e quanto riportato nell’allegato B_2 si riscontra una difformità relativamente a quanto indicato alla voce DEX del parco macchine relativo alla AORN dei Colli erroneamente valorizzata a 5.000 euro. Tale variazione comporterebbe un sostanziale decremento della base d’asta relativa al lotto 5. Si chiede di confermare il mero errore materiale e di rettificare l’importo a base d’asta. Quesito 13) A pag. 20 del Capitolato Tecnico si cita un elenco di valori numerici delle prove di sicurezza elettrica da riportare nel RIT. Tale elenco non è d’altronde presente nei documenti di gara. Trattasi di refuso? Quesito 14: In riferimento alla clausola sociale prevista dal Disciplinare di Gara ed al fine di determinare univocamente il costo del personale attualmente in forze (di cui all’allegato A6) si richiede di indicarne la relativa retribuzione. Quesito 15: Facendo riferimento al ART. 5.1.3 del Capitolato ed in particolare alla volontà di presentare offerta migliorativa relativamente alle classi di apparecchiature soggette a Controllo Funzionale, si chiede di confermare che tale informazione debba essere presentata nell’ambito del parametro P di cui all’allegato A5 “Scheda Punteggi tecnici”. Quesito 16) Si chiede di specificare secondo quale logica l’Azienda Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione per ciascun lotto il personale reperibile non residente durante la fase di Stipula dei Singoli contratti. A titolo di esempio si riporta il caso del Lotto 3 dove si prevede l’impiego di 2+1 tecnici reperibili non residenti per l’intero Lotto suddiviso in 4 sub-Lotti. Alla stipula del Primo contratto quanti tecnici dovranno essere garantiti? Secondo quale logica tale numerosità dovrà essere incrementata alla stipula dei successivi contratti? Quesito 17) Facendo riferimento all’allegato B_6 al Capitolato Tecnico si riscontra nell’elenco dei materiali inclusi la presenza di Tubi Radiogeni. A tal proposito a pag. 31 del CT tale fornitura risulta inclusa nel contratto esclusivamente una tantum nei 48 mesi per ciascuna apparecchiatura. Si chiede di confermare che la fornitura di Tubi Radiogeni sia ricompresa nel canone nei limiti descritti a pag 31 del CT. Risposta 1: Si conferma. Risposta 2: Si conferma. Risposta 3: Per l’appropriata compilazione del DGUE si rimanda alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicata sulla GURI n.174 del 27-7-2016; in particolare si precisa che, per quanto riguarda le imprese indicate dall’operatore economico partecipante nella terna di subappaltatori, queste dovranno compilare, in aggiunta alla Parte II sezione A) ed alla Parte III sezioni A), B), C) e D), anche la Parte VI e, inoltre, potranno omettere la compilazione della Parte IV. Risposta 4: Si conferma. Risposta 5: Le attività di manutenzione svolte esclusivamente dalle ditte produttrici delle apparecchiature (c.d. Casa Madre) sono considerate “attività ad alta specializzazione”, di cui all’art. 105 co. 6, del D. Lgs. 50/2016). Per tale motivo, non è richiesta la loro indicazione nella terna dei subappaltatori. Risposta 6: Si conferma. Risposta 7: Il rappresentante legale dell’operatore economico dovrà produrre dichiarazione sottoscritta digitalmente con la quale dichiara i lotti per i quali partecipa, allegandola all’interno della scheda “Busta Amministrativa”, cliccando sulla voce “Aggiungi allegato”, così come previsto nel Disciplinare di Gara, alla pag. 36. Risposta 8: Si conferma. Risposta 9: Il possesso del fatturato richiesto viene valutato con riguardo a ciascun concorrente (singolo, RTI, consorzio) ossia alla singola forma giuridica tramite la quale si concorre. Risposta 11: Si conferma. Risposta 12: Per mero errore materiale, nell’allegato B2 Lotto 5 sub5B AORN Colli per la classe tecnologica “Defibrillatore semi-automatico” CIVAB DEX, è stato riportato il valore convenzionale di € 5.000 in luogo di quello corretto pari a € 1.000. Pertanto il “COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA” è pari ad € 80,00, come correttamente riportato nell’allegato B1. Risposta 13: Si conferma che trattasi di refuso. Risposta 14: Si conferma che l’Allegato A 6 al Disciplinare di Gara contiene, ove disponibili, informazioni sufficienti ai fini della determinazione del costo del personale. Risposta 15: Si conferma che l’eventuale offerta migliorativa, relativamente all’art. 5.1.3. del Capitolato, deve essere descritta nella Relazione tecnica in riferimento al parametro P “Prestazioni e servizi aggiuntivi” dell’Allegato A5, con riguardo agli obiettivi perseguiti con l’affidamento dell’appalto e specificati all’art. 2 “premessa” del Capitolato. Risposta 16: si precisa che i quantitativi previsti debbono essere assicurati indipendentemente dal numero e dal cronoprogramma delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione. In particolare, ad esempio, in caso di adesione alla Convenzione in tempi diversi da parte delle AA.SS. appartenenti allo stesso Lotto, le risorse aggiuntive, se offerte, dovranno essere messe a disposizione con le modalità già previste in gara e con le tempistiche calcolate con riferimento alla prima A.S. del lotto di riferimento che aderisce alla Convenzione ed indipendentemente da quante Amministrazioni contraenti aderiranno alla Convenzione stessa. Si precisa, altresì, che tale dotazione aggiuntiva dovrà essere mantenuta fino alla scadenza dell’ultimo contratto attivato in ordine temporale. Risposta 17: Si conferma che la fornitura di tubi radiogeni è ricompresa nel canone manutentivo esclusivamente una tantum nei 48 mesi per ciascuna apparecchiatura.

PI002792-17

All’Allegato B/1 si riporta: Apparecchiature a canone oneroso CND: Z120305 CIVAB: DEF CLASSE TECNOLOGICA DENOMINAZIONE SORESA: DEFIBRILLATORE GRUPPO: Gruppo C INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE: Medio/Alta PERCENTUALE DI INCIDENZA MANUTENTIVA: 8% VALORE CONVENZIONALE: € 5.000,00 COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA: € 400,00 CND: Z120305 CIVAB: DEX CLASSE TECNOLOGICA DENOMINAZIONE SORESA: DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI GRUPPO: Gruppo C INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE: Medio/Alta PERCENTUALE DI INCIDENZA MANUTENTIVA: 8% VALORE CONVENZIONALE: € 1.000,00 COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA: € 80,00 Mentre all’Allegato B/2 Lotto 5 – foglio Lotto 5_SUB5B (AORN dei Colli) si riporta: CND:Z120305 CIVAB: DEF CLASSE TECNOLOGICA: DENOMINAZIONE SORESA: DEFIBRILLATORE NUMEROSITA':144 GRUPPO: Gruppo C INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE: Medio/Alta PERCENTUALE DI INCIDENZA MANUTENTIVA:8% VALORE CONVENZIONALE:€ 5.000,00 COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA:€ 400,00 COSTO MANUTENZIONE ANNUA PER CLASSE:€ 57.600,00 CND: Z120305 CIVAB: DEX CLASSE TECNOLOGICA: DENOMINAZIONE SORESA: DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI NUMEROSITA':14 GRUPPO: Gruppo C INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE: Medio/Alta PERCENTUALE DI INCIDENZA MANUTENTIVA:8% VALORE CONVENZIONALE: € 5.000,00 COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA: € 400,00 COSTO MANUTENZIONE ANNUA PER CLASSE: € 5.600,00 Come evidente l’AORN dei Colli ha valorizzato i defibrillatori semi-automatici € 5.000,00 invece che € 1.000,00.Per mero errore materiale, nell’allegato B2 Lotto 5 sub5B AORN Colli per la classe tecnologica “Defibrillatore semi-automatico” CIVAB DEX, è stato riportato il valore convenzionale di € 5.000 in luogo di quello corretto pari a € 1.000. Pertanto il “COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA” è pari ad € 80,00, come correttamente riportato nell’allegato B1.

PI002790-17

All’Allegato B/2 Lotto 5 foglio Lotto 5_SUB5B (AORN dei Colli) si riporta: CND: Z12119005 CIVAB:AEU CLASSE TECNOLOGICA: DENOMINAZIONE SORESA: VALUTAZIONE DELLA VITALITA` PULPARE, APPARECCHIO PER NUMEROSITA':1 GRUPPO:Gruppo F INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE:Bassa PERCENTUALE DI INCIDENZA MANUTENTIVA:3% VALORE CONVENZIONALE:€ 0,00 COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA:€ 0,00 COSTO MANUTENZIONE ANNUA PER CLASSE: € 0,00 Poiché tale classe tecnologica/CIVAB non è presente nell’Allegato B/1 si chiede: Se la classe tecnologica indicata debba ritenersi inclusa fra le tipologie a canone e quindi debba esser oggetto delle attività a canone. Nel caso in cui la classe tecnologica debba ritenersi inclusa fra le tipologie a canone -e quindi debba esser oggetto delle attività a canone – si chiede di correggere Il valore convenzionale associato alla classe tecnologica “VALUTAZIONE DELLA VITALITA` PULPARE, APPARECCHIO PER” – e conseguentemente il costo di manutenzione – indicando un valore diverso da € 0,00 (euro zero/00), Si chiede di correggere, altresì, la base d’asta del Lotto 5 e l’importo complessivo della procedura. Trattasi di refuso di stampa, pertanto La tecnologia “VALUTAZIONE DELLA VITALITA` PULPARE, APPARECCHIO PER” non rientra nelle apparecchiature a canone di cui all’Allegato B1.

PI002789-17

All’Allegato B/1 si riporta: Apparecchiature a canone oneroso CND: Z120305 CIVAB: DEF CLASSE TECNOLOGICA DENOMINAZIONE SORESA: DEFIBRILLATORE GRUPPO: Gruppo C INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE: Medio/Alta PERCENTUALE DI INCIDENZA MANUTENTIVA: 8% VALORE CONVENZIONALE: € 5.000,00 COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA: € 400,00 CND: Z120305 CIVAB: DEX CLASSE TECNOLOGICA DENOMINAZIONE SORESA: DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI GRUPPO: Gruppo C INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE: Medio/Alta PERCENTUALE DI INCIDENZA MANUTENTIVA: 8% VALORE CONVENZIONALE: € 1.000,00 COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA: € 80,00 Mentre all’Allegato B/2 Lotto 5 – foglio Lotto 5_SUB5B (AORN dei Colli) si riporta: CND:Z120305 CIVAB: DEF CLASSE TECNOLOGICA: DENOMINAZIONE SORESA: DEFIBRILLATORE NUMEROSITA':144 GRUPPO: Gruppo C INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE: Medio/Alta PERCENTUALE DI INCIDENZA MANUTENTIVA:8% VALORE CONVENZIONALE:€ 5.000,00 COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA:€ 400,00 COSTO MANUTENZIONE ANNUA PER CLASSE:€ 57.600,00 CND: Z120305 CIVAB: DEX CLASSE TECNOLOGICA: DENOMINAZIONE SORESA: DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI NUMEROSITA':14 GRUPPO: Gruppo C INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE: Medio/Alta PERCENTUALE DI INCIDENZA MANUTENTIVA:8% VALORE CONVENZIONALE: € 5.000,00 COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA: € 400,00 COSTO MANUTENZIONE ANNUA PER CLASSE: € 5.600,00 Come evidente l’AORN dei Colli ha valorizzato i defibrillatori semi-automatici € 5.000,00 invece che € 1.000,00. Per mero errore materiale, nell’allegato B2 Lotto 5 sub5B AORN Colli per la classe tecnologica “Defibrillatore semi-automatico” CIVAB DEX, è stato riportato il valore convenzionale di € 5.000 in luogo di quello corretto pari a € 1.000. Pertanto il “COSTO UNITARIO MANUTENZIONE ANNUA” è pari ad € 80,00, come correttamente riportato nell’allegato B1.

PI002788-17

All’Art. 10 del Capitolato Tecnico si riporta: “[…] A tal proposito, l’Amministrazione contraente potrà affidare all’Aggiudicatario, che dovrà accettare senza riserve, apparecchiature contenute nell’Allegato B/1 agli stessi patti e condizioni definite in gara anche con una diversa consistenza delle classi tecnologiche come da Allegato B/2_LottoX: • con valore convenzionale definito in gara purché le stesse risultino collaudate prima della scadenza della presente procedura di gara; • con valore convenzionale pari al valore di acquisto dell’apparecchiatura stessa decurtato del 20% se affidate dopo un anno, del 10% dopo due anni, del 5% dal terzo anno in poi. Nel caso in cui non fosse possibile risalire al valore di acquisto (ad esempio per donazione) si dovrà fare riferimento ai prezzi medi di mercato se tale bene non è già ricompreso nell’Allegato B/1. Il prezzo medio di mercato dovrà essere condiviso dalle parti.” In riferimento a quanto sopra si chiede: a) di esplicitare il motivo per il quale per medesime apparecchiature, che pertanto implicano un medesimo costo manutentivo, l’adeguamento del canone verrà calcolato in modo diverso nel caso in cui le stesse risultino o meno collaudate prima della scadenza della presente procedura di gara (es. per un defibrillatore semiautomatico PRIMEDIC HeartSave del valore di € 1.900,00 verrà riconosciuto un canone pari ad € 80,00 nel caso in cui lo stesso fosse stato collaudato prima della scadenza della presente procedura di gara ed un canone pari a € 121,60 – se affidato dopo un anno, € 136,80 – se affidato dopo due anni e € 144,40 – se affidato dal terzo anno in poi) b) di specificare a partire da quale momento verranno calcolati gli “anni” sopra citati (cfr “se affidate dopo un anno, del 10% dopo due anni, del 5% dal terzo anno in poi”) c) di specificare se, nel caso in cui venisse affidata una apparecchiatura secondo il criterio “con valore convenzionale pari al valore di acquisto dell’apparecchiatura stessa decurtato del 20% se affidate dopo un anno” il canone di manutenzione risultante verrà, il secondo ed il terzo anno, adeguato secondo i criteri “con valore convenzionale pari al valore di acquisto dell’apparecchiatura stessa decurtato […], del 10% dopo due anni, del 5% dal terzo anno in poi” o rimarrà invariato. In merito al quesito di cui alla lettera a), si conferma quanto riportato negli atti di gara; In merito al quesito di cui alla lettera b), gli anni decorrono a partire dalla data di collaudo positivo della apparecchiatura presso l'Amministrazione contraente; In merito al quesito di cui alla lettera c), Il canone manutentivo rimarrà invariato per gli anni successivi.

PI002787-17

All’Art. 5.3 del Capitolato Tecnico è riportato: “[…] si considera interventi di manutenzione straordinaria ed evolutiva: si considera interventi di Manutenzione straordinaria ed evolutiva: […] il supporto e la supervisione tecnica per tutte le movimentazioni interne all'Amministrazione contraente delle apparecchiature portatili o trasportabili in uso presso l’Amministrazione, nonché eseguire le relative operazioni di smontaggio e riattivazione funzionale. Per ogni intervento di manutenzione straordinaria, conseguente ad una richiesta di intervento tecnico su guasto e/o ad una richiesta generica dell’Amministrazione contraente, l’Aggiudicatario si impegna […] a sottoporre, entro 15 (quindici) giorni dall’intervento, all’Amministrazione contraente offerta economica per la valutazione dei relativi costi.” Si chiede di confermare che le operazioni di smontaggio e riattivazione funzionale delle apparecchiature portatili o trasportabili dovrà esser eseguito previa approvazione del relativo preventivo di spesa. Si conferma che i costi e le operazioni di smontaggio e riattivazione funzionale delle apparecchiature portatili o trasportabili, per le quali viene corrisposto un canone manutentivo, devono essere eseguite con oneri compresi nel canone rientranti nella attività di manutenzione correttiva, come precisato all'art. 5.2 del Capitolato. Si conferma, altresì, che i costi e le operazioni di smontaggio e riattivazione funzionale delle apparecchiature portatili o trasportabili, per le quali non viene corrisposto un canone manutentivo, sono escluse dall'appalto, salvo offerta migliorativa, come precisato nell'art. 5.3 Manutenzione straordinaria ed evolutiva del Capitolato.

PI002786-17

All’Art. 3 del Capitolato Tecnico - tabella si riporta: Principali Attività:Manutenzione Correttiva (su guasto)Ottiche rigide e beni affini: SIIntervento di primo guasto Quesito 1: Si chiede di confermare che le attività di manutenzione correttiva (intervento di primo guasto) da effettuarsi su ottiche rigide e beni affini riguarderà solamente i beni censiti. Quesito 2: al fine di consentire un corretto dimensionamento delle suddette attività si chiede di fornire, per ogni singola Azienda Ospedaliera, il numero presunto di ottiche rigide e beni affini presenti da gestire e la loro dislocazione. 1. Con riferimento al quesito n.1, per quanto concerne i c.d. “beni affini” elencati all’art. 5.6. del Capitolato, si conferma che le attività previste in gara dovranno essere effettuate esclusivamente sui beni censiti. 2. Con riferimento al quesito n.2, si conferma quanto riportato negli atti di gara. Peraltro, ove l’operatore economico avesse ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni circa la dotazione tecnologica delle AA.SS., le stesse potevano essere reperite presso le suddette, secondo le modalità indicate negli atti di gara.

PI002738-17

Si chiede conferma che il subappalto della manutenzione affidato ai produttori delle apparecchiature , sia da considerare subappalto di particolare specializzazione ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, e pertanto non sia obbligatoria l’indicazione della terna. Le attività di manutenzione svolte esclusivamente dalle ditte produttrici delle apparecchiature (c.d. Casa Madre) sono considerate “attività ad alta specializzazione”, di cui all’art. 105 co. 6, del D. Lgs. 50/2016). Per tale motivo, non è richiesta la loro indicazione nella terna dei subappaltatori.

PI002737-17

I valori di acquisto delle seguenti apparecchiature appaiano non congrui rispetto al valore di mercato: VALORE CONVENZIONALE UNITARIO QT COSTO MANUTENZIONE ANNUA (base d’asta) VALORE MEDIO DI MERCATO Laringoscopio € 53.333 573 € 916.800 € 3.000 Frigorifero biologico € 6.000 3.352 € 804.480 € 2.500 Cappa sterile € 40.000 319 € 382.800 € 10.000 Monitor € 3.000 3.069 € 736.560 18.000. Premesso che il dato “valore medio di mercato” in tabella costituisce una mera indicazione, si chiede gentilmente di verificare i dati indicati e di provvedere, nel caso in cui Codesta Stazione Appaltante dovesse concordare con la presente segnalazione, alla modifica della relativa base d’asta. Si conferma quanto riportato negli atti di gara; peraltro non deve essere confuso il concetto di “valore convenzionale” utilizzato ai soli fini della determinazione della base d’asta con il valore di acquisto del bene.

PI002720-17

In riferimento alla Procedura in oggetto : 1.L’art. 5 del C.S.A. recita testualmente “ Il Servizio oggetto dell'Appalto si riferisce a tutte le tipologie di apparecchiature biomediche presenti a vario titolo nell’Amministrazione contraente durante l’intero ciclo di vita di ciascun bene, dall’accettazione sino alla definitiva dismissione.” Se sono comprese tutte le tipologie di apparecchiature biomediche, si chiede per quale ragione nell’allegato B_1 sono escluse alcune classi tecnologiche quali ad esempio, quelle relative alla tomografia assiale computerizzata, risonanza magnetica, angiografia digitale, TAC/PET, PET, LINAC ecc. 2.Si chiede se le tecnologie escluse dall’allegato B_1 possono essere incluse dalle amministrazioni contraenti e dar luogo ad un canone secondo quanto previsto dall’art.10. 3.Si chiede se sono state attentamente considerate il valore convenzionale e il relativo costo unitario di manutenzione delle classi tecnologiche. Avendo omesso il modello e il produttore e non avendo indicato la fascia di appartenenza (top di gamma, medio, entry level) il valore inserito è di difficile interpretazione ed è comunque un valore molto inferiore a quelli di mercato, dalla letteratura e da gare attualmente pubblicate da altre centrali di committenza. Evidenziamo, a titolo di esempio, alcuni casi nella tabella sottostante : Classe tecnologicaValore convenzionaleCosto unitario manutenzione annuoValore di mercato medio Ecotomografo€ 15.000,00€ 1.200€ 4.000 ÷ 6.000 Sistema di Radiologia Digitale€ 33.333,00€ 4.000€ 16.000 ÷ 22.000 Sistema digitale per il torace€ 80.000€ 9.600€ 18.000 ÷ 24.000 Tavolo telecomandato radiologico€ 46.666,67€ 5.600€ 12.000 ÷ 15.000 I valori convenzionali così sottostimati portano ad una base d’asta insufficiente a coprire i costi dei servizi richiesti scoraggiando la partecipazione alla gara limitando la platea dei partecipanti. Inoltre i prezzi troppo bassi compromettono la buona esecuzione dei servizi nel tentativo dei fornitori di rendere remunerativa l’offerta altrimenti non sostenibile rispetto ai servizi richiesti ed offerti. 4.Si chiede se non vi sia contrasto tra i valori convenzionali eccessivamente sottostimati e quanto previsto dall’art. 5.6 relativamente all’attività di inventariazione che ha come scopo primario la corretta valorizzazione del patrimonio. Corretta valorizzazione che può essere solo stabilita attraverso le fatture di acquisto o i valori medi di mercato. 1. Con riferimento al quesito n. 1, per le apparecchiature non ricomprese nell’allegato B/1, devono essere svolte solo talune attività, come peraltro sinteticamente riportato anche nella tabella di cui al paragrafo 3 “Oggetto dell’Appalto”, colonna “Apparecchiature di proprietà non a canone”. 2. Con riferimento al quesito n. 2, tale possibilità non è stata contemplata nella presente iniziativa, ma sarà facoltà della singola amministrazione contraente, con autonoma procedura, provvedere alla acquisizione dei servizi non ricompresi nella presente iniziativa, in conformità alla normativa vigente in materia. 3. Con riferimento al quesito n. 3, si conferma quanto riportato negli atti di gara. 4. Con riferimento al quesito n. 4, si conferma quanto riportato negli atti di gara; peraltro non deve essere confuso il concetto di “valore convenzionale” utilizzato ai soli fini della determinazione della base d’asta con il valore di acquisto del bene.

PI002716-17

Nell'Allegato A/5 viene richiesta la certificazione ASSE.CO rilasciata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti per l'attribuzione di N. 1 punto qualitativo. Tale certificazione ha un senso laddove si faccia uso di contratti di lavoro atipici, per far attestare a una terza parte che quel tipo di contratto è idoneo allo specifico lavoro richiesto, per evitare successive eventuali contestazioni di abuso di contratti precari. Se la società, o le società costituenti l'RTI si avvalgono di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che per definizione costituiscono la massima tutela possibile, e quindi non hanno necessità di avere la certificazione ASSE.CO, si chiede se sia possibile produrre, invece della certificazione richiesta, una opportuna dichiarazione che venga valutata al pari della certificazione stessa (1 punto qualitativo). Ai fini dell’attribuzione del punteggio per il parametro N di cui all’allegato A/5 “scheda punteggi tecnici”, si conferma che è richiesto il possesso della certificazione ASSE.CO., come richiesto negli atti di gara.

PI002707-17

Quesito 1: con riferimento a quanto previsto all’Art. 9 a pag. 14 del Disciplinare di gara e, nello specifico, che “in caso di partecipazione a più lotti, al Concorrente, singolo, raggruppato o consorziato, che ha presentato offerta e risulti primo in graduatoria per più lotti, potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 (due) lotti” e che “Il limite di cui sopra vale, pertanto, esclusivamente nel caso in cui l’operatore economico in esame (singolo, raggruppato o consorziato) presenti offerta sempre con la medesima forma giuridica per più lotti”, si chiede conferma che un’impresa che, ad esempio, presenti offerta quale impresa singola per i lotti 1 e 2 e quale impresa mandante di un costituendo RTI per i lotti 3 e 4 possa risultare aggiudicataria di tutti e 4 i lotti a cui ha partecipato. Quesito 2: si chiede conferma che un’impresa che presenti offerta per il lotto 1 possa comunque essere indicata, dalle imprese concorrenti, nella terna delle imprese subappaltatrici ai sensi dell’art. 105, c. 6 del D.lgs. 50/2016 nei restanti lotti (2, 3, 4 e 5). Quesito 3: si chiede conferma che le “Spiegazioni ex art. 97 co1 d.lgs. 50/2016” – previste a pag. 39 del Disciplinare di Gara - possano non essere presentate in questa fase di gara ma esclusivamente a seguito della successiva richiesta qualora l’offerta del concorrente risulti anormalmente bassa ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 97. In caso affermativo si chiede, quindi, conferma che in questa fase gara sia consentito produrre e caricare sulla piattaforma informatica, in luogo delle suddette “Spiegazioni ex art. 97 co1 d.lgs. 50/2016”, una dichiarazione in cui il concorrente si impegna a produrre la suddetta documentazione a seguito dell’eventuale e successiva specifica richiesta da parte della Stazione Appaltante. Quesito 4: si chiede se sussistano o meno limiti rispetto alle dimensioni dei file da caricare nella busta amministrativa. Quesito 5: Con riferimento all’art. 15 del Disciplinare di Gara, si richiede di chiarire se la demo del software può essere presentata sotto forma di video descrittivo delle funzionalità dell’applicativo oppure se è richiesta una versione demo interattiva. Risposta 1: Si conferma quanto richiesto. Risposta 2: Si conferma quanto richiesto. Risposta 3: Si conferma quanto richiesto. Risposta 4: Ciascun file da caricare nella busta amministrativa può avere una dimensione massima di 95 MB. Risposta 5: Al concorrente è lasciata la facoltà di presentare in aggiunta alla versione demo interattiva richiesta, anche un video descrittivo delle funzionalità dell’applicativo, per meglio qualificare l'offerta tecnica.

PI002694-17

Nell’allegato B_2_Lotto 3 _SUB3C sono presenti numero quarantuno ecotomografi (ECT), numero nove ecotomografi portatili e numero cinque sonde ecografiche. Considerando che normalmente un ecografo ha in dotazione minimo 2 sonde, si chiede di conoscere l’esatto numero di sonde ecografiche.Negli atti di gara sono stati indicati, quale ausilio nella formulazione dell’offerta, i fabbisogni espressi dalle AA.SS. Ove l’operatore economico avesse ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni circa la dotazione tecnologica delle AA.SS., le stesse potevano essere reperite presso le suddette, secondo le modalità indicate negli atti di gara.

PI002684-17

Il concorrente (singolo, raggruppato o consorziato) che partecipa, sempre nella medesima forma, e non possiede il fatturato specifico richiesto per la partecipazione a tutti i lotti per i quali intende partecipare, verrà ammesso alla gara unicamente per il/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti, in ragione dell’ordine di rilevanza economica rappresentato dal valore del fatturato richiesto per singolo lotto posto a base di gara precedentemente indicato (segnatamente dal lotto di maggior rilevanza economica e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica dei lotti per i quali il Concorrente ha presentato offerta). Si richiede, nel caso in cui un concorrente partecipi non nella medesima forma ma con forme diverse a più lotti, quale sarà il criterio adottato per l’ammissione alla gara nel caso in cui non possieda il fatturato specifico per tutti i lotti. A titolo di esempio, un concorrente potrebbe possedere un fatturato specifico di € 1.000.000,00 e partecipare a tutti i lotti in ATI diverse che complessivamente abbiano il requisito per lo specifico lotto: in tal caso il concorrente sarebbe nella paradossale situazione di utilizzare lo stesso requisito in tutti i lotti e vederseli aggiudicare tutti e cinque, mentre un soggetto che avesse un fatturato specifico di € 10.000.000,00 potrebbe al massimo partecipare ai due lotti più piccoliIl possesso del fatturato richiesto viene valutato con riguardo a ciascun concorrente (singolo, RTI, consorzio) ossia alla singola forma giuridica tramite la quale si concorre.

PI002683-17

All’Art. 12.1 del Disciplinare di Gara si legge “In caso di partecipazione a più lotti, il Concorrente (singolo, raggruppato o consorziato) che partecipa, sempre nella medesima forma, dovrà dimostrare il possesso del requisito del predetto fatturato specifico con riferimento esclusivamente ai due lotti di maggior valore per i quali partecipa.” Si richiede se, nel caso che un concorrente partecipi non nella medesima forma ma con forme diverse a più lotti, di specificare in quale misura debba dimostrare il possesso del requisito.Nel caso di specie valgono le regole generali di cui al par. 12.1 del disciplinare di gara.

PI002682-17

All’Art. 12.1 del Disciplinare di Gara si legge “In caso di partecipazione a più lotti, il Concorrente (singolo, raggruppato o consorziato) che partecipa, sempre nella medesima forma, dovrà dimostrare il possesso del requisito del predetto fatturato specifico con riferimento esclusivamente ai due lotti di maggior valore per i quali partecipa.” Si richiede se il disciplinare intenda “la somma dei requisiti dei due lotti di maggiore valore”.Si conferma quanto richiesto. In particolare, ove si partecipi a soli due lotti sarà necessario avere un fatturato almeno pari alla somma degli importi richiesti per i due lotti per i quali si partecipa.

PI002681-17

Negli Allegati B.2 e Art. 1 del Capitolato Tecnico viene riportato, per ciascuna descrizione, un valore convenzionale che, moltiplicato per la percentuale di incidenza manutentiva, consente di ottenere il canone manutentivo per l’apparecchiatura stessa. Secondo quanto stabilito all’Art. 10 del Capitolato Tecnico, è possibile che l’Amministrazione contraente affidi ulteriori apparecchiature con un valore pari, rispettivamente, al valore convenzionale definito in gara qualora le stesse risultino collaudate prima della scadenza della presente procedura di gara; con valore convenzionale pari al valore di acquisto dell’apparecchiatura stessa decurtato del 20% se affidate dopo un anno, del 10% dopo due anni, del 5% dal terzo anno in poi. Nel caso in cui non fosse possibile risalire al valore di acquisto (ad esempio per donazione) si dovrà fare riferimento ai prezzi medi di mercato se tale bene non è già ricompreso nell’Allegato B/1. Tuttavia, sulla base di tale modalità di calcolo, si incorre in una situazione in cui, per apparecchiature identiche, si possono avere canoni radicalmente diversi, in quanto calcolati in alcuni casi sulla base del valore convenzionale e in altri sulla base del valore di acquisto. A tale situazione si aggiunga che, secondo quanto prospettato in altro quesito, questa impostazione può generare casi di apparecchiature aventi costi di acquisto e gestione radicalmente diversi a seconda del tipo di configurazione o del livello tecnologico dell’apparecchiatura, ma per le quali viene riconosciuto il medesimo canone. In ragione dei punti di cui sopra si insiste nel richiedere che il valore convenzionale, correttamente utilizzato per la definizione della base d’asta, non costituisca l’elemento di base per il calcolo del canone, soprattutto nei casi in cui tale valore convenzionale si discosti in maniera significativa dal reale valore di acquisto, e che, invece, il valore utilizzato per il calcolo del canone sia quello scaturente dall’applicazione della percentuale manutentiva alla valorizzazione prevista dall’Art. 5.6 del Capitolato Tecnico. Tale impostazione sarebbe peraltro coerente con quanto previsto in tale Articolo, posto che la valorizzazione, insieme all’identificazione delle apparecchiature, rappresenta la situazione dell’inventario che “costituisce anche la base per gli eventuali adeguamenti del canone di cui all’art. 9”.Si conferma quanto riportato negli atti di gara

PI002677-17

Nell’allegato B_2_Lotto 4 _SUB4B sono presenti numero ottantuno ecotomografi (ECT) e numero ventotto ecotomografi portatili. Si chiede di sapere il numero di sonde ecografiche.Negli atti di gara sono stati indicati, quale ausilio nella formulazione dell’offerta, i fabbisogni espressi dalle AA.SS. Ove l’operatore economico avesse ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni circa la dotazione tecnologica delle AA.SS., le stesse potevano essere reperite presso le suddette, secondo le modalità indicate negli atti di gara.

PI002675-17

Quesito 1: In riferimento all’allegato A5 (scheda Punteggi tecnici), ed in particolare al sub-criterio C3, si chiede se il valore percentuale Xi proposto, quale percentuale di interventi per danni accidentali oltre il requisito minimo, che dovrà essere inferiore al 10%, dovrà essere una cifra composta da un numero intero o decimale; e se decimale quante cifre dopo la virgola dovrà contenere. Quesito 2: In riferimento all’allegato A5 (scheda Punteggi tecnici), ed in particolare al sub-criterio N, possesso della dichiarazione ASSE.CO, si chiede se tale dichiarazione all’interno di un Consorzio Stabile, dove il principio consortile è determinato dal fatto che i requisiti e le certificazioni in possesso delle consorziate individuano i requisiti stessi del Consorzio Stabile, dovrà essere in possesso da tutte le società consorziate esecutrice del Consorzio Stabile o basterà che la dichiarazione sia posseduta da una sola di esse. Ed inoltre si chiede di specificare se la dichiarazione ASSE.CO dovrà essere posseduta anche dalle ditte subappaltatrici, ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui al sub-criterio N. Risposta 1: Il valore percentuale Xi offerto potrà essere anche un numero decimale. Resta ferma la regola di arrotondamento, di cui l’art. 18.1 “Offerta tecnica” del Disciplinare di gara fino alla seconda cifra decimale per il calcolo e l’attribuzione dei punteggi. Risposta 2: Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, la certificazione ASSE.CO. deve essere posseduta dal Consorzio nel suo complesso, e non deve essere posseduta dalle ditte subappaltatrici.

PI002673-17

Quesito 1: In caso di partecipazione a due soli lotti si chiede se il fatturato specifico della concorrente dovrà essere pari al solo fatturato richiesto per il lotto di maggior valore ovvero se debba essere pari alla sommatoria dei fatturati prescritti per entrambi i lotti di partecipazione. Quesito 2: Con riferimento alla manutenzione delle Case Madri produttrici si chiede di confermare che la stessa non integra ipotesi di subappalto. Risposta 1: E’ necessario conseguire un fatturato almeno pari al valore del requisito di capacità economico-finanziaria con riferimento esclusivamente ai due lotti di maggior valore. Ove si partecipi a soli due lotti sarà necessario avere un fatturato almeno pari alla somma degli importi richiesti per i due lotti per i quali si partecipa. Risposta 2: Le attività di manutenzione svolte esclusivamente dalle ditte produttrici delle apparecchiature (c.d. Casa Madre) sono considerate “attività ad alta specializzazione” di cui all’art. 105 co. 6, del D. Lgs. 50/2016). Per tale motivo, non è richiesta la loro indicazione nella terna dei subappaltatori.

PI002654-17

Con riferimento alla documentazione di gara per la partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede conferma che codesta spett.le stazione appaltante accolga positivamente l'interpretazione secondo cui l’importo della cauzione provvisoria (pari al 2% dell'importo a base d'asta dei singoli lotti), può essere ridotto del 70% in caso di possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, ciò ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016. In tal modo, a titolo di esempio per il Lotto 1, il corretto importo della cauzione provvisoria da presentare in gara risulta essere il seguente: € 114.879,456 (pari a € 382.931,52 ridotto del 70%). Per il calcolo dell’importo della cauzione provvisoria, nel caso di possesso di Certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, la riduzione dell’ulteriore 20 % si applica sulla precedente riduzione, quindi, in questo caso, l’importo della cauzione sarà di € 153.172,61.

PI002631-17

Con riferimento alla presente procedura si richiedono i seguenti chiarimenti: 1.L’art. 5 del C.S.A. recita testualmente “ Il Servizio oggetto dell'Appalto si riferisce a tutte le tipologie di apparecchiature biomediche presenti a vario titolo nell’Amministrazione contraente durante l’intero ciclo di vita di ciascun bene, dall’accettazione sino alla definitiva dismissione.” Se sono comprese tutte le tipologie di apparecchiature biomediche, si chiede per quale ragione nell’allegato B_1 sono escluse alcune classi tecnologiche quali ad esempio, quelle relative alla tomografia assiale computerizzata, risonanza magnetica, angiografia digitale, TAC/PET, PET, LINAC ecc. 2.Si chiede se le tecnologie escluse dall’allegato B_1 possono essere incluse dalle amministrazioni contraenti e dar luogo ad un canone secondo quanto previsto dall’art.10. 3.Si chiede se sono state attentamente considerate il valore convenzionale e il relativo costo unitario di manutenzione delle classi tecnologiche. Avendo omesso il modello e il produttore e non avendo indicato la fascia di appartenenza (top di gamma, medio, entry level) il valore inserito è di difficile interpretazione ed è comunque un valore molto inferiore a quelli di mercato, dalla letteratura e da gare attualmente pubblicate da altre centrali di committenza. Evidenziamo, a titolo di esempio, alcuni casi nella tabella sottostante : Classe tecnologicaValore convenzionaleCosto unitario manutenzione annuoValore di mercato medio Ecotomografo€ 15.000,00€ 1.200€ 4.000 ÷ 6.000 Sistema di Radiologia Digitale€ 33.333,00€ 4.000€ 16.000 ÷ 22.000 Sistema digitale per il torace€ 80.000€ 9.600€ 18.000 ÷ 24.000 Tavolo telecomandato radiologico€ 46.666,67€ 5.600€ 12.000 ÷ 15.000 I valori convenzionali così sottostimati portano ad una base d’asta insufficiente a coprire i costi dei servizi richiesti scoraggiando la partecipazione alla gara limitando la platea dei partecipanti. Inoltre i prezzi troppo bassi compromettono la buona esecuzione dei servizi nel tentativo dei fornitori di rendere remunerativa l’offerta altrimenti non sostenibile rispetto ai servizi richiesti ed offerti. 4.Si chiede se non vi sia contrasto tra i valori convenzionali eccessivamente sottostimati e quanto previsto dall’art. 5.6 relativamente all’attività di inventariazione che ha come scopo primario la corretta valorizzazione del patrimonio. Corretta valorizzazione che può essere solo stabilita attraverso le fatture di acquisto o i valori medi di mercato. 1. Con riferimento al quesito n. 1, per le apparecchiature non ricomprese nell’allegato B/1, devono essere svolte solo talune attività, come peraltro sinteticamente riportato anche nella tabella di cui al paragrafo 3 “Oggetto dell’Appalto”, colonna “Apparecchiature di proprietà non a canone”. 2. Con riferimento al quesito n. 2, tale possibilità non è stata contemplata nella presente iniziativa, ma sarà facoltà della singola amministrazione contraente, con autonoma procedura, provvedere alla acquisizione dei servizi non ricompresi nella presente iniziativa, in conformità alla normativa vigente in materia. 3. Con riferimento al quesito n. 3, si conferma quanto riportato negli atti di gara. 4. Con riferimento al quesito n. 4, si conferma quanto riportato negli atti di gara; peraltro non deve essere confuso il concetto di “valore convenzionale” utilizzato ai soli fini della determinazione della base d’asta con il valore di acquisto del bene.

PI002611-17

Quesito 1: Si rende necessario un chiarimento in merito all’art. 12.1, lett. B), del Disciplinare, secondo cui “In caso di partecipazione a più lotti, il Concorrente (singolo, raggruppato o consorziato) che partecipa, sempre nella medesima forma, dovrà dimostrare il possesso del requisito del predetto fatturato specifico con riferimento esclusivamente ai due lotti di maggior valore per i quali partecipa”. Si chiede conferma espressa che, con la locuzione “medesima forma”, si intenda solo una identica modalità soggettiva esterna di partecipazione (stesso singolo, stesso consorziato, stesso associato in ATI Verticale o Orizzonatale) e che, quindi, la disposizione sia applicabile senza rilievo, invece, per la distribuzione interna delle quote di partecipazione al raggruppamento, purché la tipologia e le associate non mutino. Si osserva al riguardo che, del resto, le quote di partecipazione (fermo l’obbligo sulla loro indicazione), anche in un RTI nella medesima compagine, differiranno necessariamente da Lotto in Lotto, attesa la diversità dei requisiti e dei valori alla base degli stessi. Quesito 2: Si rende necessario un chiarimento in merito all’art. 12.1, lett. B), del Disciplinare, laddove si stabilisce che: “Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, da dichiarare utilizzando l’Allegato A1 lett. u), di dimostrare il possesso del suddetto requisito, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice, ed in particolare mediante almeno due idonee referenze bancarie”. Si chiede conferma espressa che, fra i “giusitificati motivi”, possano ricomprendersi anche ragioni aziendali organizzative interne e di semplificazione, le quali condurrebbero più facilmente la società alla dimostrazione del fatturato specifico per mezzo, direttamente, delle dichiarazioni bancarie (considerato idoneo mezzo di prova dalla legge stessa, all’Allegato oggetto di richiamo nell’art. 86, co. 4, del D.Lgs. n. 163/06). Quesito 3: Si rende necessario un chiarimento in merito all’art. 12.1, lett. a.1) nella parte in cui è previsto che “il requisito di cui al punto B deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate ... che eseguono la fornitura. In particolare il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria in senso relativo dall’impresa mandataria”. In primo luogo, si chiede conferma espressa che, in linea con i principi generali in punto di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dei requisiti speciali (che vietano effetti moltiplicatori tali da imporre sbarramenti di valore eccessivi rispetto alla stessa base d’asta), la regola di gara sia da intendersi nel senso di ritenere necessario e sufficiente che il fatturato specifico sia soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso e che la mandataria ne detenga comunque la percentuale maggioritaria. In secondo luogo, si chiede congiuntamente di specificare in modo espresso se, oltre a quanto sopra, la prescrizione intenda anche imporre il possesso di una parte di fatturato specifico in capo a tutte le componenti dell’ATI, di modo che nessuna ne sia radicalmente sprovvista. Quesito 4: Sempre con riferimento all’art. 12.1, lett. b.1), si rende necessario un chiarimento in merito ai requisiti richiesti in ipotesi di raggruppamento verticale e orizzontale e, quindi, misto. In particolare, sempre in ossequio ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dei requisiti speciali, prima richiamati, si chiede di confermare che, in ipotesi di una pluralità di soggetti che eseguano la prestazione principale (nonché le prestazioni secondarie), i requisiti in questione debbano essere posseduti pro quota e proporzionalmente alla parte della prestazione (principale o secondaria) svolta. A titolo esemplificativo, si chiede di confermare, quindi, che, dato un raggruppamento composto dalle imprese A e B (che eseguono la prestazione principale), il relativo requisito debba essere suddiviso, in proporzione alla rispettiva quota di esecuzione, fino a concorrenza del 100% dello stesso, tra tali imprese (e, quindi, che le stesse non debbano possedere, ciascuna, il 100% del requisito). E che lo stesso sia a dirsi con riferimento alle imprese C e D, che eseguono le prestazioni secondarie. Quesito 5: Con riferimento all’Art. 12.1 - Lett. B. Requisito di capacità economico-finanziaria - del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto realizzato nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale, è quello relativo al triennio: 2013 - 2014 - 2015. Risposta 1: Ai fini della partecipazione alla presente gara deve intendersi “medesima forma giuridica” un RTI costituito (o da costituire) dalle stesse imprese ed identica mandataria a prescindere da quali siano le quote di partecipazione al RTI. Risposta 2: I giustificati motivi devono attenere alla mancata disponibilità del fatturato e non alla semplice preferenza/opportunità di altre modalità di comprova del requisito. Risposta 3: Si conferma che il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria in senso relativo e, per la restante parte, da ciascuna componente dell’ATI. Risposta 4: Anche in caso di RTI misto, si rimanda a quanto previsto per il RTI verticale, ossia che i requisiti di cui alle lettere B e C attengano alla prestazione principale, per cui devono essere posseduti dalla Mandataria. Nel caso di RTI misto, con una o più mandanti che effettuino la prestazione principale, queste dovranno, pertanto, possedere i requisiti di cui ai punti B e C, per la restante parte. I suddetti requisiti dovranno comunque essere posseduti in misura maggioritaria dalla Mandataria. Si conferma che il requisito di capacità economico – finanziaria deve essere riferito al fatturato specifico conseguito nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, ai sensi dell’art. 2364 Cod. Civ., alla data di pubblicazione del Bando di gara. Quindi, a titolo di esempio, qualora il bilancio inerente l’esercizio 2016 non sia stato ancora approvato, l’operatore economico potrà prendere a riferimento il triennio 2013- 2015.

PI002596-17

Con riferimento all'art 18, comma 1"punteggio minimo per offerta tecnica", la soglia tecnica minima, fissata a 30 punti, è pari alla sommatoria dei punti attribuibili in forma tabellare. Questo potrebbe consentire al singolo operatore economico, indipendentemente dai giudizi espressi dalla commissione, comunque di superare la soglia minima tecnica trattandosi di fatto di un punteggio autoattribuito dall’operatore economico stesso. Ai fini di valutazione dell’offerta tecnica, e dell’attribuzione dei relativi punteggi, si rimanda al paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara.

PI002595-17

Con riguardo al paragrafo 12, comma B “Requisito di capacità economico-finanziaria” del Disciplinare di gara, si richiede di chiarire meglio quali siano “giustificati motivi” per cui un operatore economico, non in possesso dei requisiti descritti nell’articolo, possa presentare in alternativa due idonee referenze bancarie. L’operatore economico dovrà comprovare il requisito di capacità economico-finanziaria” di cui al paragrafo 12, comma B del Disciplinare di gara, utilizzando i mezzi di prova di cui all’art. 86, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016. Tale requisito può essere comprovato mediante qualsiasi altro documento che la stazione appaltante consideri idoneo, qualora il concorrente non sia in grado di dimostrarlo per giustificati motivi, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso in cui l’impresa sia di nuova costituzione o altre fattispecie, non individuabili allo stato da parte della Stazione appaltante e che dovranno, pertanto, essere segnalate dall’Operatore Economico per la conseguente valutazione da parte della Stazione Appaltante stessa.

PI002594-17

Con riguardo all’art. 9 del Disciplinare di Gara, in merito alla possibilità di aggiudicazione di più di un lotto, il disciplinare pone il limite secondo cui un operatore economico può aggiudicarsi un massimo di due lotti, salvo alcune eccezioni riportate nel medesimo Disciplinare. Viene poi meglio specificato che: Il limite di cui sopra vale, pertanto, esclusivamente nel caso in cui l’operatore economico in esame (singolo, raggruppato o consorziato) presenti offerta sempre con la medesima forma giuridica per più lotti. A tale proposito: A) Si chiede di specificare cosa si intende per forma giuridica; B) Si richiede se per l’aggiudicazione di un numero di lotti superiore a due: I.sia sufficiente che, da un lotto all’altro, varino le percentuali di partecipazione fra i componenti del raggruppamento. Ad esempio, possono essere aggiudicatarie dei Lotti le seguenti società con le seguenti forme giuridiche nei 5 lotti: i. Lotto 1 e 2 Ditta A 51% Ditta B 49%, ii. Lotto 3 e 4 Ditta A 52% Ditta B 48%, iii. Lotto 5 Ditta A 53% Ditta B 47%, oppure sia necessario che la variazione nella percentuale di partecipazione vari in maniera significativa, e in tal caso si chiede di quanto debba variare la percentuale di partecipazione affinché i Raggruppamenti possano essere considerati come aventi due diverse forme giuridiche; II.sia sufficiente che da un lotto all’altro vari la forma di partecipazione come di seguito: i. Lotto 1 e 2 Ditta A non consorziata ii. Lotto 3 e 4 Ditta A 99% Ditta B 1%, iii. Lotto 5 Ditta A 99% Ditta C 1%; III.sia sufficiente che, da un lotto all’altro, vari la capogruppo mandataria, anche mantenendo invariate le società del raggruppamento. Ad esempio, possono essere aggiudicatarie dei vari Lotti le seguenti società con le seguenti forme giuridiche nei 5 lotti: i. Lotto 1 e 2 Ditta A 40% (Capogruppo) Ditta B 30% Ditta C 30%, ii. Lotto 3 e 4 Ditta A 30% Ditta B 40% (Capogruppo) Ditta C 30%, iii. Lotto 5 Ditta A 30% Ditta B 30% Ditta C 40% (Capogruppo); IV.sia sufficiente che, da un lotto all’altro, vari anche una sola società facente parte del raggruppamento. Ad esempio, paradossalmente, possono essere aggiudicatarie dei vari Lotti le seguenti società con le seguenti forme giuridiche nei 5 lotti: i. Lotto 1 e 2 Ditta A 90% Ditta B 10%, ii. Lotto 3 e 4 Ditta A 90% Ditta C 10%, iii. Lotto 5 Ditta A 90% Ditta D 10%. Il limite di aggiudicazione fino ad un massimo di n. 2 (due) lotti vale esclusivamente nel caso in cui l’operatore economico in esame, singolo, raggruppato o consorziato, partecipi sempre in una di tali forme giuridiche per più lotti. Ai fini della partecipazione alla presente gara deve intendersi “medesima forma giuridica” un RTI costituito (o da costituire) dalle stesse imprese ed identica mandataria a prescindere da quali siano le quote di partecipazione al RTI.

PI002569-17

Nell'allegato 5/A - Scheda Punteggi Tecnici, per quanto riguarda il parametro "O. Certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001", si chiede di indicare il possesso di tale certificazione. Nel caso di partecipazione in RTI, nel quale solo una delle società costituenti (mandataria o mandante) è in possesso di tale certificazione, si potrà comunque ritenere soddisfatto tale punto, e quindi contrassegnare la casella SI?In caso di RTI, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui al parametro O dell’Allegato A5, la certificazione di che trattasi deve essere posseduta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento.

PI002362-17

Quesito 1: In relazione alla compilazione del DGUE da parte dei subappaltatori si richiede di confermare che le parti da compilare sono le seguenti: a)Parte II: sezione A per quanto pertinente e sezione B per quanto pertinente; b)Parte III: sezioni A, B, C, D; c)Parte IV: sezione A; d)Parte VI con sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentate della ditta subappaltatrice. Quesito2: Al punto 6) del Disciplinare di gara è richiesto il Passoe anche per la ditta subappaltatrice. Si evidenzia che nel potale Anac e precisamente nel sistema AVCPass non è prevista la creazione del PAssoe per i subappaltatori. Si chiedono pertanto chiarimenti in merito. Risposta 1: Per l’appropriata compilazione del DGUE si rimanda alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicata sulla GURI n.174 del 27-7-2016; in particolare si precisa che, per quanto riguarda le imprese indicate dall’operatore economico partecipante nella terna di subappaltatori, queste dovranno compilare, in aggiunta alla Parte II sezione A) ed alla Parte III sezioni A), B), C) e D), anche la Parte VI e, inoltre, potranno omettere la compilazione della Parte IV. Risposta 2: Si rimanda a quanto esposto sul sito A.N.A.C. al link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass, alla sezione “FAQ AVCpass”. In particolare la faq N.16 riporta quanto segue: “N.16 Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante? Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.”

PI002234-17

Con riferimento all’Allegato A/4 al Disciplinare – Indice Relazione Tecnica, si chiede di precisare se, per ogni lotto a cui il Concorrente intende partecipare, tale allegato debba essere presentato a corredo dell’Offerta Tecnica, opportunamente compilato e firmato.L’allegato A/4 “Indice Relazione Tecnica” al Disciplinare deve essere presentato per ogni lotto a cui il concorrente intende partecipare, anche nel caso in cui il contenuto fosse identico per due o più lotti. Analogamente, il concorrente dovrà redigere una relazione tecnica per ogni lotto a cui intende partecipare.

PI002233-17

Con rifermento all’art. 15 del Disciplinare di gara e al contenuto dell’Offerta Tecnica si chiede di confermare che eventuali allegati alla Relazione Tecnica siano da considerarsi non ricompresi nel limite degli 80 fogli complessivi previsti.Si conferma quanto richiesto

PI002232-17

Con rifermento all’art. 15 del Disciplinare di gara e al contenuto dell’Offerta Tecnica si chiede di confermare che la prescrizione relativa al carattere del testo non inferiore a 11 punti e con un’interlinea di 1,5 possa non essere rispettato nel caso di tabelle, allegati, figure, schede e check list.Si conferma quanto richiesto

PI002181-17

L’allegato B.3 "Consistenze" riporta, oltre ai dimensionamenti di risorse umane e laboratori previsti per i vari Enti che potranno aderire al servizio, anche un certo numero di risorse umane e laboratori ulteriori che potranno essere condivisi fra gli Enti dello stesso Lotto. Si richiede: a)se, nel caso di adesione alla Convenzione di un numero inferiore di Enti (per esempio un solo Ente), tali numeri debbano o possano essere riparametrati in funzione del numero di adesioni, b)in caso di riparametrazione, quale sia la modalità con cui questa possa venire effettuata, c)in caso di adesioni in tempi successivi, in quale momento debba essere prevista la messa a disposizione di tali risorse aggiuntive.In merito all’Allegato B.3 "Consistenze" si precisa che i quantitativi previsti debbono essere assicurati indipendentemente dal numero e dal cronoprogramma delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione. In particolare, ad esempio, in caso di adesione alla Convenzione in tempi diversi da parte delle AA.SS. appartenenti allo stesso Lotto, le risorse aggiuntive, se offerte, dovranno essere messe a disposizione con le modalità già previste in gara e con le tempistiche calcolate con riferimento alla prima A.S. del lotto di riferimento che aderisce alla Convenzione ed indipendentemente da quante Amministrazioni contraenti aderiranno alla Convenzione stessa. Si precisa, altresì, che tale dotazione aggiuntiva dovrà essere mantenuta fino alla scadenza dell’ultimo contratto attivato in ordine temporale

PI002180-17

Tra le attività previste dal Capitolato Tecnico è prevista anche l’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica. Tuttavia, potrebbe accadere che qualcuno degli Enti, che si prevede possano essere destinatari del servizio, includa tale attività all’interno di altri appalti già aggiudicati. Si richiede, per tali casi, se le verifiche di sicurezza elettrica dovranno essere comunque eseguite dalla ditta Aggiudicataria, in duplicazione con l’attuale esecutore.Come è noto, la presente iniziativa di gara rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM 24 dicembre 2015. In tale quadro normativo, gli enti del servizio sanitario nazionale sono obbligati ad acquisire i beni e i servizi, rientranti nelle categorie merceologiche del DPCM stesso, esclusivamente attraverso il Soggetto Aggregatore di riferimento (So.Re.Sa.). Inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto Regionale del Commissario ad Acta n. 11 del 2012, le AA.SS. erano tenute ad inserire apposita clausola risolutoria ex art. 1353 e ss. del codice civile, qualora la So.Re.Sa. avesse proceduto ad aggiudicare analoghi prestazioni.

PI002179-17

Art. 8 del Disciplinare di Gara - Subappalto. La disciplina del subappalto secondo quanto prescritto dal nuovo codice degli appalti (Art. 105 del DLgs 50/2016), così come correttamente richiamato all’interno dell’Art. 8 del Disciplinare di Gara, ha comportato, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del codice ad oggi, una grande difficoltà applicativa soprattutto per quei contratti caratterizzati dalla possibilità di affidamento, a seguito di eventi estemporanei, di piccole parti di servizio a soggetti terzi per le quali il codice non prevede attualmente alcuna soglia minima al di sopra della quale l’attività costituisca subappalto. Analogamente, ulteriori difficoltà sono insorte nei confronti di quelle procedure di affidamento indette da centrali di committenza che si concludono con la stipula di una convenzione a cui vari enti possono successivamente aderire. Infatti, poiché la misura dell’adesione è demandata agli enti destinatari del servizio, può risultare problematico individuare, sin da subito, quali possano essere gli eventuali subappaltatori. Per porre rimedio alle sopra citate difficoltà applicative, il legislatore, a quanto si apprende dagli organi di stampa, si accinge a modificare in modo sostanziale la disciplina del subappalto. Tali modifiche avverranno, per quanto è dato sapere, prima che la presente gara sia stata espletata. Stante quanto sopra, al momento attuale, è necessario conciliare le prescrizioni di legge con l’operatività della futura commessa. Si richiede pertanto che codesto spett.le Ente voglia integrare l’Art. 8 del Disciplinare stabilendo che il ricorso a ditte terze specializzate (ad esempio i produttori di apparecchiature o loro emanazioni) non costituisca subappalto. Diversamente opinando, l’appalto sarebbe irrimediabilmente complicato, poiché ogni intervento affidato al produttore di apparecchiature richiederebbe lo svolgimento di tutto l’iter autorizzativo relativo al subappalto, da parte dell’Ente; analogamente, anche la fase di gara richiederebbe la produzione di un’imponente mole di documenti relativa a tutti i possibili produttori di apparecchiature, potenziali subappaltatori nella fase esecutiva e, fra l’altro, anche potenziali concorrenti in gara. Oltre tutto, una mancata definizione del subappalto nei termini suddetti, obbligherebbe la Stazione Appaltante a definire minuziosamente le attività per le quali non è richiesta una “particolare specializzazione” e per le quali, pertanto, è necessaria l’indicazione della terna di subappaltatori. Anche in relazione alla questione delle attività specialistiche e alla terna di subappaltatori, si prevedono comunque interventi legislativi correttivi che limiteranno la necessità di indicazione del subappaltatore, o della terna, ai soli casi in cui la stazione appaltante lo ritenga indispensabile. Le previste e imminenti modifiche al codice dovrebbero inoltre limitare la necessità di indicazione della terna nel caso di gare, come quella di cui si discute, che sono effettuate da centrali di committenza e aperte ad adesioni successive; il testo dovrebbe infatti essere, salvo modifiche, il seguente: “E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L’indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni.” Al seguente link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/33995.htm è possibile trovare il testo degli aggiornamenti previsti per il codice è le tempistiche previste per la definizione del testo.Si conferma quanto riportato negli atti di gara.

PI002178-17

Si richiede se nell’importo riservato per il lotto 4, che include anche la ASL Napoli 1 Centro, comprenda anche le apparecchiature previste per l’Ospedale del Mare. Si conferma che la presente iniziativa ricomprende anche l'Ospedale del mare.

PI002177-17

Allegati B.2 e Art. 1 del Capitolato Tecnico: valore convenzionale. Viene riportato, per ciascuna descrizione, un valore convenzionale che, moltiplicato per la percentuale di incidenza manutentiva, consente di ottenere il canone manutentivo per l’apparecchiatura stessa. Tuttavia, tale valore convenzionale è astrattamente attribuito ad una categoria di apparecchiature, senza alcun riferimento all’effettivo valore di acquisto o valore di mercato o valore di rinnovo dell’apparecchiatura. Tale modalità di calcolo, che non prevede pertanto una valorizzazione dell’apparecchiatura sulla base della quale calcolare il canone, presenta le seguenti problematiche: a)Non permette al concorrente di effettuare la propria offerta considerando l’effettivo valore dell’apparecchiatura presente e da manutenere, in quanto il valore attribuito tramite l’Allegato B.2 potrebbe in concreto rivelarsi sottostimato o sovrastimato in funzione dell’apparecchiatura reale, generando, a seconda dei casi, rispettivamente un importo insufficiente o eccessivo rispetto a quello realmente necessario per la manutenzione dell’apparecchiatura. b)Non tiene conto delle diverse configurazioni e delle condizioni concrete delle apparecchiature (accessori, software installati, livello tecnologico, marca e modello, etc.), per le quali la gestione può comportare costi radicalmente diversi e che, più correttamente, dovrebbero essere legati al valore di acquisto o di mercato o valore di rinnovo dell’apparecchiatura piuttosto che a un valore convenzionale. In ragione dei punti a) e b) di cui sopra si richiede che il valore convenzionale, correttamente utilizzato per la definizione della base d’asta, non costituisca l’elemento di base per il calcolo del canone, soprattutto nei casi in cui tale valore convenzionale si discosti in maniera significativa dal reale valore di acquisto, e che, invece, il valore utilizzato per il calcolo del canone sia quello scaturente dall’applicazione della percentuale manutentiva alla valorizzazione prevista dall’Art. 5.6 del Capitolato Tecnico. Tale impostazione sarebbe peraltro coerente con quanto previsto in tale Articolo, posto che la valorizzazione, insieme all’identificazione delle apparecchiature, rappresenta la situazione dell’inventario che “costituisce anche la base per gli eventuali adeguamenti del canone di cui all’art. 9”.Si conferma quanto riportato negli atti di gara. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, è facoltà dell’operatore economico effettuare un sopralluogo allo scopo di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e garantire una formulazione dell’offerta equa e remunerativa.

PI002176-17

Con riferimento all’art. 9 del Disciplinare di Gara, in merito alla possibilità di aggiudicazione di più di un lotto, il disciplinare pone un limite secondo il quale un Concorrente può vedersi aggiudicare un massimo di due lotti, salvo alcune eccezioni riportate nel medesimo Disciplinare. Viene poi specificato che: "Il limite di cui sopra vale, pertanto, esclusivamente nel caso in cui l’operatore economico in esame (singolo, raggruppato o consorziato) presenti offerta sempre con la medesima forma giuridica per più lotti." A tale proposito: a)Si richiede conferma che, qualora un concorrente presenti offerta con la medesima forma giuridica per più di due lotti e con una forma giuridica diversa per gli altri, il limite massimo di due lotti aggiudicabili valga per ciascuna delle forme giuridiche con cui partecipa. Il solo fatto, cioè, di aver partecipato con forme giuridiche diverse ai vari lotti non dà, pertanto, titolo a potersi vedere aggiudicare più di due dei lotti a cui ha partecipato con la stessa forma giuridica. b)Si richiede conferma che con la dicitura “forma giuridica” si intenda la modalità di partecipazione, come impresa singola o in raggruppamento. In altre parole, si richiede conferma che un concorrente che partecipi a Raggruppamenti Temporanei di Imprese diversi per i vari lotti, oppure che partecipi, in funzione del lotto, in forma singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, possa vedersi aggiudicare più di due lotti. c)In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto precedente, si richiede quali siano i casi in cui la “forma giuridica” NON sarà considerata la medesima. Ad esempio, si richiede se per l’aggiudicazione di un numero di lotti superiore a due: I.sia sufficiente che, da un lotto all'altro, varino le percentuali di partecipazione fra i componenti del raggruppamento. Ad esempio, paradossalmente, possono essere aggiudicatarie dei vari Lotti le seguenti società con le seguenti forme giuridiche nei 5 lotti: i.Lotto 1 e 2 Ditta A 51% Ditta B 49%, ii.Lotto 3 e 4 Ditta A 52% Ditta B 48%, iii.Lotto 5 Ditta A 53% Ditta B 47%, oppure sia necessario che la variazione nella percentuale di partecipazione vari in maniera significativa, e in tal caso si chiede di quanto debba variare la percentuale di partecipazione affinché i Raggruppamenti possano essere considerati come aventi due diverse forme giuridiche, oppure II.sia sufficiente che, da un lotto all'altro, vari la capogruppo mandataria, anche mantenendo invariate le società del raggruppamento. Ad esempio, paradossalmente, possono essere aggiudicatarie dei vari Lotti le seguenti società con le seguenti forme giuridiche nei 5 lotti: i.Lotto 1 e 2 Ditta A 34% (Capogruppo) Ditta B 33% Ditta C 33%, ii.Lotto 3 e 4 Ditta A 33% Ditta B 34% (Capogruppo) Ditta C 33%, iii.Lotto 5 Ditta A 33% Ditta B 33% Ditta C 34% (Capogruppo). oppure III.sia sufficiente che, da un lotto all’altro, vari anche una sola società facente parte del raggruppamento. Ad esempio, paradossalmente, possono essere aggiudicatarie dei vari Lotti le seguenti società con le seguenti forme giuridiche nei 5 lotti: i.Lotto 1 e 2 Ditta A 99% Ditta B 1%, ii.Lotto 3 e 4 Ditta A 99% Ditta C 1%, iii.Lotto 5 Ditta A 99% Ditta D 1%.Si precisa che il limite di aggiudicazione fino ad un massimo di n. 2 (due) lotti vale esclusivamente nel caso in cui l’operatore economico in esame, singolo, raggruppato o consorziato, partecipi sempre in una di tali forme giuridiche per più lotti. Ai fini della partecipazione alla presente gara deve intendersi “medesima forma giuridica” un RTI costituito (o da costituire) dalle stesse imprese ed identica mandataria a prescindere da quali siano le quote di partecipazione al RTI.

PI002119-17

Si chiede di confermare che i servizi integrati oggetto della presente procedura, si riferiscono ad apparecchiature NON AD USO DOMICILIARE. Si chiede di ricevere cortese informativa qualora l’oggetto del bando dovesse essere ampliato anche a servizi integrati a favore di dispositivi/apparecchiature ad uso domiciliare.I servizi oggetto della procedura non prevedono prestazioni da eseguire presso il domicilio del paziente (quali ad es. l’intervento di primo guasto, il collaudo). Le apparecchiature ad uso extraospedaliero (ad es. il Ventilatore polmonare per uso extraospedaliero) sono incluse nell’appalto limitatamente ai CND “Z” e “W” secondo le prescrizioni della gara, salvo offerta migliorativa.

PI001890-17

In relazione alla compilazione del DGUE da parte dei subappaltatori si richiede di confermare che le parti da compilare sono le seguenti: a)Parte II: sezione A per quanto pertinente e sezione B per quanto pertinente; b)Parte III: sezioni A, B, C, D; c)Parte IV: sezione A; d)Parte VI con sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentate della ditta subappaltatrice Per l’appropriata compilazione del DGUE si rimanda alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicata sulla GURI n.174 del 27-7-2016; in particolare si precisa che, per quanto riguarda le imprese indicate dall’operatore economico partecipante nella terna di subappaltatori, queste dovranno compilare, in aggiunta alla Parte II sezione A) ed alla Parte III sezioni A), B), C) e D), anche la Parte VI e, inoltre, potranno omettere la compilazione della Parte IV.

PI001555-17

Con riferimento a ciascuno dei servizi di cui agli artt. 5.1.2 – 5.1.3 – 5.3 – 5.4 – 5.6 – 5.7 – 5.8 – 5.13 del Capitolato Tecnico, si chiede di indicare se ed in quali punti della Relazione Tecnica detti servizi devono essere descritti, ai fini della valutazione dell’offerta, non essendo gli stessi citati nell’Allegato A_4 - Indice Relazione Tecnica e nell’Allegato A_5 - Scheda punteggi tecnici.Si conferma che i Servizi di cui agli artt. 5.1.2 – 5.1.3 – 5.3 – 5.4 – 5.6 – 5.7 – 5.8 – 5.13 del Capitolato Tecnico non sono oggetto di uno specifico punteggio tecnico qualitativo. Eventuali elementi migliorativi, anche relativi a tali servizi, potranno essere proposti dal Concorrente al punto P “Prestazioni e servizi aggiuntivi” dell’Allegato A/4 “Indice relazione tecnica”. Tuttavia, si precisa che tali attività saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio qualitativo se concorrono agli obiettivi perseguiti con l'affidamento dell'appalto come specificati nell'art. 2 "Premessa" del Capitolato secondo quanto riportato nell’Allegato A/5 “Scheda punteggi tecnici”.

PI001554-17

Nel documento “Allegato A_5 Schema Punteggi Tecnici.xlsx”, alla lettera N., viene attribuito n. 1 (uno) punto qualitativo, assegnato con criterio tabellare, al concorrente in possesso della certificazione ASSE.CO. rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti. Si chiede cortese conferma dell’interpretazione per la quale, in caso di partecipazione alla gara in RTI, il possesso della certificazione ASSE.CO., ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio qualitativo, deve essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, conformemente a quanto previsto al Paragrafo 12.1, lett. D., punto a.3), del Disciplinare per la certificazione UNI EN ISO 9001:2008; conseguentemente, che il medesimo RTI concorrente può contrassegnare con un “SI” il relativo campo “Caratteristica offerta del concorrente*” del documento “Allegato A_5 Schema Punteggi Tecnici.xlsx” allorché tutte le imprese del RTI sono in possesso della certificazione anzidetta alla data di presentazione dell’offerta.Si conferma che tutte le imprese costituenti il RTI devono essere in possesso della certificazione ASSE.CO., ai fini dell’attribuzione del punteggio. Si conferma, altresì, che contrassegnando il “SI” nel relativo campo “Caratteristica offerta dal concorrente” dell’Allegato A/5, il concorrente ne dichiara il possesso da parte di tutte le imprese costituenti il RTI.

PI001542-17

Quesito 1: Nel caso in cui un RTI sia formato dalle medesime società, ma con diversa quota di partecipazione e diversa mandataria, è ritenuta una forma giuridica differente oppure la medesima, e quindi potrà, in ogni caso, aggiudicarsi al massimo due lotti, così come prescritto dall’art. 9 del Disciplinare di Gara, pag. 14? Quesito 2 : In merito al requisito di capacità economico – finanziaria (rif. art. 12.1 del Disciplinare di Gara), si richiede il possesso di fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto (da intendersi quale “Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche” – CPV 50420000-5), al netto dell’IVA, realizzato nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando. Si chiede di confermare che il triennio di riferimento sia 2013-2015, in quanto il bilancio dell’anno 2016 al momento della pubblicazione del Bando non risulta ancora approvato, secondo i termini previsti per legge. Quesito 3: L’art. 12.1 del Disciplinare di Gara prevede, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economico-finanziaria, la possibilità di presentare idonee dichiarazioni bancarie a comprova di tale requisito. Si chiede se tali dichiarazioni possano completare o sostituire, in parte o del tutto la mancanza del suddetto requisito. Quesito 4: L’art. 12.1 del Disciplinare di Gara, pag. 22, prevede che il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto B) del medesimo articolo, nell'ipotesi di RTI orizzontale, deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppanda. In particolare, il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Si chiede di confermare che il requisito di cui al punto B) dell’art. 12.1 debba essere posseduto dal RTI nel suo complesso, e che ciascuna impresa copra la parte di requisito corrispondente alla propria quota di partecipazione all’RTI stesso? Quesito 5: Considerato quanto previsto dall’art. 12.1 del Disciplinare di Gara, si chiede di specificare se per la partecipazione a soli 2 Lotti sia richiesto un fatturato specifico dato dalla somma dei lotti a cui si intende partecipare o solo da quello di maggior rilevanza economica. Risposta 1: Ai fini della partecipazione alla presente gara deve intendersi medesima forma giuridica un RTI costituito (o da costituire) con le stesse imprese ed identica mandataria a prescindere da quali siano le quote di partecipazione per ciascun lotto. Risposta 2: Si conferma che il requisito di capacità economico – finanziaria deve essere riferito al fatturato specifico conseguito nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, ai sensi dell’art. 2364 Cod. Civ., alla data di pubblicazione del Bando di gara. Quindi, qualora il bilancio inerente l’esercizio 2016 non sia stato ancora approvato, l’operatore economico potrà prendere a riferimento il triennio 2013- 2015. Risposta 3: Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, che devono essere specificati utilizzando l’Allegato A1 lett. u), di dimostrare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, questi può provare il possesso del suddetto requisito mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice, ed in particolare mediante almeno due idonee referenze bancarie. Risposta 4: Nell’ipotesi di partecipazione alla procedura di gara nella forma RTI orizzontale, requisito di cui al punto B deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate che eseguono la fornitura. Si richiede in particolare che il requisito sia posseduto in misura maggioritaria in senso relativo dall’impresa mandataria. Risposta 5: E’ necessario conseguire un fatturato almeno pari al valore del requisito di capacità economico-finanziaria con riferimento esclusivamente ai due lotti di maggior valore. Ove si partecipi a soli due lotti sarà in tal caso necessario avere un fatturato almeno pari alla somma degli importi richiesti per i due lotti per i quali si partecipa. Qualora, invece, il Concorrente che partecipa, sempre nella medesima forma, non possieda il fatturato specifico richiesto per la partecipazione a tutti i lotti per i quali intende partecipare, questi verrà ammesso alla gara unicamente per il/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti, in ragione dell’ordine di rilevanza economica rappresentato dal valore del fatturato richiesto per singolo lotto posto a base di gara precedentemente indicato (segnatamente dal lotto di maggior rilevanza economica e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica dei lotti per i quali il Concorrente ha presentato offerta). A titolo di esempio, se l’operatore economico intende partecipare per i Lotti 2 e 3 e possiede un fatturato specifico pari ad € 6.000.000,00, questi verrà ammesso al prosieguo di gara esclusivamente per il lotto 3 (il cui fatturato specifico richiesto ammonta ad € 4.340.554,67).

PI001539-17

Si chiede di confermare che l'effettuazione del sopralluogo non sia obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e di indicare se a seguito del sopralluogo verrà rilasciato un attestazione da parte delle aziende sanitarie che comprovi l'avvenuto sopralluogo.Si conferma la non obbligatorietà del sopralluogo ai fini della partecipazione alla procedura di gara. In caso di effettuazione del sopralluogo, l’attestato di avvenuto sopralluogo potrà, quindi, essere richiesto alla Azienda Sanitaria ma non dovrà comunque essere presentato in gara.


Assistenza Ordini e Magazzino​​


dal lunedi al venerdi
dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 13.45 alle 16.45
Tel +39 081 212 81 74 / opzione "2"

email: ordini@soresa.it

Segreteria


dal lunedi al venerdi
dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 13.45 alle 16.45
Tel +39 081 212 81 74 / opzione "4"

email: segreteria@soresa.it

Assistenza SISTEMA INFORMATIVO APPALTI PUBBLICI IN SANITÀ​​​ - SIAPS​


dal lunedi al venerdi
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Tel 800 078 666 (numero verde - da telefonia fissa nazionale)​​
Tel ​+39 0892857876 (da telefonia mobile o estero)​

email: hd-siaps@soresa.it