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Dettaglio Bando
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Dettaglio bando di gara

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL PLESSO OSPEDALIERO RUGGI DI SALERNO”

A.O. SAN GIOVANNI DI DIO

Mastrogiovanni Elvira

€ 636.192,16 (Iva Esclusa)

Offerta economicamente più vantaggiosa

Servizi

Domenica, 31 Mar 2019, ore 12: 00

Lunedì, 15 Apr 2019, ore 12: 00

Esiti e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

Verbali

26/08/2019VERBALE DI GARA N.1 DEL 17/05/2019

verbale di gara.pdf

Verbali

09/09/2019VERBALE DI GARA N.2

VERBALE N. 2.pdf

Esito

08/03/2023Si comunica che con deliberazione n. 50 /2020 sono state approvate le operazioni di gara e i relativi nn. 14 verbali per l' ” Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” per i Lavori di adeguamento normativo e funzionale del Blocco Operatorio del Plesso Ruggi di Salerno” pertanto, sono stati aggiudicati in via definitiva i servizi in argomento all’ operatore economico RTI Studio Altieri spa a socio unico – Studio ing. Luca Sani – Studio Associato ing. A. Marano & Partners – Studio Tecnico Ruocco, per aver conseguito un punteggio complessivo pari a 93,06, con l’importo aggiudicazione dell’appalto pari a € 299.744,38 I corrispettivi per le prestazioni di cui trattasi ammontano a € 299.744,38 + € 11.989,78 (C.N.P.A.I.A. 4% ) = € 311.734,16 + € 68.581,51 (IVA 22%), per complessivi € 380.315,67

aggiudicazione .pdf

Avvisi

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

AVVISO_GARA

03/12/2019Si comunica che la prossima seduta pubblica per l'apertura delle buste economiche è fissata per il giorno 9 dicembre alle ore 10.00

AVVISO_GARA

09/09/2019SI COMUNICA CHE LA PROSSIMA SEDUTA DI GARA, PUBBLICA, PER LO SBLOCCO DELLE BUSTE TECNICHE COLLOCATE A SISTEMA E ALLA CONSTATAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALL'OFFERTA TECNICA IVI CONTENUTA, E' STABILITA PER IL GIORNO 13 SETTEMBRE ALLE ORE 10.00 SEDE ESPLETAMENTO GARA: UFFICIO TECNICO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

AVVISO_GARA

29/04/2019Si comunica che la data di apertura delle buste prevista per il giorno 02/05/2019 è posticipata alla data dell' 17/05/2019 alle ore 10.00.

Chiarimenti

Protocollo Domanda Risposta Allegato

PI004160-19

Nel disciplinare di gara al punto 17.3 CR.C. PROFESSIONALITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI dell’offerta tecnica, viene indicato quanto segue: “Relazione sulle qualifiche ed esperienza del personale per un MASSIMO DI 15 FACCIATE (su fogli di formato DIN A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando font Times New Roman non inferiore a 12 pt, interlinea singola) con riferimento ai soggetti incaricati di fornire le prestazioni oggetto del presente appalto, nonché al professionista incaricato della integrazione tra i vari aspetti del progetto e al giovane progettista, indicati nell’Allegato “A5- DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” Nel secondo capoverso viene invece specificato quanto segue: “Tale relazione dovrà dare evidenza a: C.1 - Struttura tecnico organizzativa (l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione) per la progettazione e la esecuzione, con specifica delle mansioni, suddivise per le diverse categorie, e indicazione dei consulenti e collaboratori, i curricula vitae (non computati NEL LIMITE DI 20 FACCIATE PREVISTO PER LA RELAZIONE) del personale indicato; Siamo quindi a chiedere se la relazione debba essere composta da un numero massimo di 15 facciate o 20 facciate.Si conferma che la relazione sulle qualifiche e ed esperienza del personale di cui al punto 17.3 CR.C. deve essere massimo di 15 facciate, con le modalità indicate nel bando.

PI003582-19

In relazione alla procedura di gara in oggetto si chiede di voler chiarire se un raggruppamento temporaneo possa configurarsi nel seguente modo: mandatario assume per intero le prestazioni di cui alle categorie E.10, IA.01, IA.03 mentre la categoria IA.03 viene assunta per l’80% dal mandatario e per il 20% dal mandante. Si tratta di un raggruppamento misto caratterizzato da una sub-associazione orizzontale nella categoria IA.03.E’ prerogativa della Commissione di gara valutare l’ammissibilità del raggruppamento attenendosi alle indicazioni del disciplinare di gara

PI003470-19

Con riferimento ai requisiti richiesti per il coordinamento della sicurezza, si chiede di confermare che sia sufficiente aver svolto attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo lavori almeno pari all'importo dei lavori da progettare (euro 4.984.000,00). SI CONFERMA QUANTO AFFERMATO NEL QUESITO

PI003318-19

Per quanto riguarda il criterio di valutazione "professionalità ed adeguatezza dell'offerta" si chiede di voler precisare che i tre servizi svolti non debbano essere temporalmente circoscritti agli ultimi 10 anni di vita professionale del concorrente. In relazione a tale richiesta, si rappresenta che l’ANAC all’interno della pagine web dedicate al Bando tipo n. 3 (link https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo/_bando3) ha precisato quanto segue "si segnala che, in esito alla consultazione, il Bando-tipo, con riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell’offerta», ha esteso all’intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta (cfr. punto 16 lett. a) e punto 18.1 lett. A del disciplinare di gara). Si provvederà prossimamente ad adeguare in tal senso la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1 che attualmente limita a dieci anni il periodo da prendere in considerazione. Nelle more dell’adeguamento, è da ritenersi prevalente l’indicazione di cui al Bando-tipo". Tale impostazione trova ulteriore conferma in quanto previsto dalla nota illustrativa al bando-tipo n. 3 (cfr paragrafo 11) con cui l'Anac ha precisato che "con riferimento al parametro A (professionalità e adeguatezza dell'offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento" attribuendo espresso rilievo agli interventi "svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale" senza limitazioni temporali". Lo stesso bando-tipo n. 3 non contiene alcuna limitazione temporale in ordine ai tre servizi ritenuti significativi dal concorrente. Alla luce di quanto chiarito dall'ANAC si chiede di precisare che i tre servizi significativi, spendibili nell'offerta tecnica, non debbano essere circoscritti agli ultimi 10 anni, potendo riguardare l'intera vita professionale del concorrenteIn merito al criterio di valutazione "professionalità ed adeguatezza dell'offerta", di cui al disciplinare di gara - punto 17.1 CR.A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA DESUNTA DA SERVIZI ANALOGHI SVOLTI, preso atto del chiarimento trasmesso e relativo alla nota illustrativa riportata sul sito dell’ANAC circa la prevalenza del Bando tipo n. 3 rispetto alle Linee Guida n. 1, si precisa che il Concorrente potrà produrre idonea documentazione anche senza tener conto del limite dei 10 anni.

PI003317-19

Tra i requisiti del gruppo di lavoro è prevista la figura dell'esperto di gestione energetica, rispetto al quale si chiede se è possibile fare ricorso all'istituto dell'avvalimento. In relazione a tale richiesta si segnala che la nota illustrativa dell'ANAC al bando tipo n. 3 (sui servizi di ingegneria) prevede con riferimento all'istituto dell'avvalimento quanto segue "per i professionisti che fanno parte del gruppo di lavoro, sono stati previsti dei requisiti specifici, articolati tra requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica. Sono stati previsti quali requisiti di idoneità professionale quelli del professionista esecutore (art 24 comma 5 del Codice), del coordinatore per la sicurezza (art. 98, d.lgs. 81/2008), del geologo (art. 31, comma 8) e del professionista antincendio (art.16, d.lgs. 139/2006); sono stati considerati, quali requisiti di capacità tecnica, gli ulteriori titoli di studio/ professionali (punto 7.3 lett. k del Disciplinare) volti all’inclusione, nel cd skill group, di professionalità ulteriori e distinte da quelle sopra menzionate. Laddove la stazione appaltante necessiti, infatti, di ulteriori professionalità, potrà richiedere gli idonei titoli di studio/professionali tra i requisiti di capacità tecnica. Si precisa che, richiedere una specifica professionalità quale requisito di idoneità professionale comporta che il concorrente non potrà fare ricorso all’avvalimento, in quanto trattasi di requisiti ritenuti intrinseci e propri dell’affidatario. Diversamente la richiesta di una specifica professionalità quale requisito di capacità tecnica comporta, invece, che la stessa possa essere oggetto di avvalimento, nei termini indicati 10 dall’art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari «eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste». Pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è d’obbligo l’esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario". Atteso che la figura dell'esperto in gestione energetica non rientra tra le figure che l'ANAC annovera tra i requisiti di idoneità professionale (non suscettibili di avvaimento), si chiede di voler chiarire se in relazione a detta figura sia consentito ricorrere all'avvalimento, fermo restando l'obbligo del soggetto ausiliario di eseguire direttamente la prestazione professionale.Si chiarisce che, in relazione alla figura dell’esperto di gestione energetica, trattandosi di requisiti di capacità tecnica, è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento, fermo restando l’obbligo del soggetto ausiliario di eseguire direttamente la prestazione professionale.


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