PI003317-19 | Tra i requisiti del gruppo di lavoro è prevista la figura dell'esperto di gestione energetica, rispetto al quale si chiede se è possibile fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.
In relazione a tale richiesta si segnala che la nota illustrativa dell'ANAC al bando tipo n. 3 (sui servizi di ingegneria) prevede con riferimento all'istituto dell'avvalimento quanto segue "per i professionisti che fanno parte del gruppo di lavoro, sono stati previsti dei requisiti specifici, articolati tra requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica. Sono stati previsti quali requisiti di idoneità professionale quelli del professionista esecutore (art 24 comma 5 del Codice), del coordinatore per la sicurezza (art. 98, d.lgs. 81/2008), del geologo (art. 31, comma 8) e del professionista antincendio (art.16, d.lgs. 139/2006); sono stati considerati, quali requisiti di capacità tecnica, gli ulteriori titoli di studio/ professionali (punto 7.3 lett. k del Disciplinare) volti all’inclusione, nel cd skill group, di professionalità ulteriori e distinte da quelle sopra menzionate. Laddove la stazione appaltante necessiti, infatti, di ulteriori professionalità, potrà richiedere gli idonei titoli di studio/professionali tra i requisiti di capacità tecnica. Si precisa che, richiedere una specifica professionalità quale requisito di idoneità professionale comporta che il concorrente non potrà fare ricorso all’avvalimento, in quanto trattasi di requisiti ritenuti intrinseci e propri dell’affidatario. Diversamente la richiesta di una specifica professionalità quale requisito di capacità tecnica comporta, invece, che la stessa possa essere oggetto di avvalimento, nei termini indicati 10 dall’art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari «eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste». Pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è d’obbligo l’esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario".
Atteso che la figura dell'esperto in gestione energetica non rientra tra le figure che l'ANAC annovera tra i requisiti di idoneità professionale (non suscettibili di avvaimento), si chiede di voler chiarire se in relazione a detta figura sia consentito ricorrere all'avvalimento, fermo restando l'obbligo del soggetto ausiliario di eseguire direttamente la prestazione professionale. | Si chiarisce che, in relazione alla figura dell’esperto di gestione energetica, trattandosi di requisiti di capacità tecnica, è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento, fermo restando l’obbligo del soggetto ausiliario di eseguire direttamente la prestazione professionale. |
|