con riferimento al primo quesito, si conferma che non è richiesto alcun sopralluogo;
con riferimento al secondo quesito, si conferma l'obbligatorietà dei documenti così come da configurazione su portale So.Re.Sa..
2) Con riferimento alla garanzia provvisoria, il concorrente
dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo non inferiore al 2% del
valore complessivo a base di gara del lotto o della sommatoria dei lotti per
cui si partecipa. Tale garanzia dovrà essere sottoscritta digitalmente, dal fideiussore
e dal/dagli OO.EE. che presentano tale garanzia e caricata a sistema nella voce
“Garanzia provvisoria”. In alternativa, la garanzia potrà essere firmata
digitalmente solo dal/dagli OO.EE. partecipanti allegando un’attestazione che
la copia allegata è conforme all’originale in loro possesso.
In caso di
costituendo R.T.I. la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento, con l'obbligo di sottoscrizione
da parte di quest'ultime; nell'ipotesi di R.T.I. costituito è sufficiente la
sottoscrizione della capogruppo.
La suddetta
garanzia dovrà prevedere espressamente ai sensi dall'art. 93 del D.lgs 50/2016:
·
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale;
·
la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2° C.C.;
·
l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve
avere una validità pari ad almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta, e dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su
richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, la garanzia per
un ulteriore periodo di 90 giorni, nel caso in cui alla sua scadenza non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Qualora
l'operatore economico partecipante intenda avvalersi dei benefici di cui
all'art. 93, co. 7, del D.lgs. 50/2016 dovrà segnalare, in sede di offerta, il
possesso del requisito necessario a tal fine e documentarlo nei modi prescritti
dalle norme vigenti.
La cauzione potrà
essere prestata sotto forma di polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione)
ovvero atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario
iscritto nell'elenco speciale ex art.107 D.lgs. 01.09.1993 n.385) in originale
rilasciata/o nella misura e nei modi previsti dall'art.93 D.lgs. 50/2016;
qualora la cauzione provvisoria sia rilasciata da intermediario finanziario
iscritto nell'elenco speciale ex art.107 D.lgs. 385/1993, dovrà essere allegata
copia dell'autorizzazione rilasciata in favore dell'intermediario finanziario
medesimo dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.
Beneficiario
della fideiussione dovrà essere l’ A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona, Largo Città di Ippocrate 84131 Salerno.
Si precisa che la
cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta ai sensi della
normativa vigente;
3) In ottemperanza
dell’art. 93 comma 8 del D.lsg 50/2016, l'offerta è altresì
corredata, a pena
di esclusione, dall'impegno di
un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.
Si fa presente che tale comma non si applica alle micro-imprese, piccole e
medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003.