PI072214-22 | Spett.le Ente,
in merito alla gara indicata in oggetto, evidenziamo quanto segue.
Si premette che la sottoscritta, Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l., con sede legale in Viale dell’Innovazione n. 3, 20126 - Milano (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08592930963, (c.d. Ortho), è l’attuale fornitrice della procedura in oggetto e l’ha sempre svolta con dedizione ed ampia soddisfazione da parte degli utilizzatori.
Proprio per questo motivo duole riscontrare come, per la richiesta degli analiti obbligatori ed alla luce dei requisiti tecnici ed esaminando i criteri premianti ne resta di fatto esclusa, come altri operatori economici.
Analizzando approfonditamente il Disciplinare di gara, nel punto n. 16.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, si riscontra che il suindicato documento, stando alle conoscenze di mercato, è stato costruito in modo tale da favorire la partecipazione di una sola azienda, andando così a violare i principi previsti dal nostro ordinamento in materia di gare d’appalto, ovvero il principio della leale concorrenza, della par condicio, dell’imparzialità, della trasparenza e di rotazione.
Infatti, prendendo in esame la Tabella sopra menzionata nella voce “caratteristiche dei reagenti”, si evince che non solo le caratteristiche tecniche richieste sono possedute da un’unica azienda nel mercato dei sistemi diagnostici ma anche che quanto richiesto non comporterebbe alcun risparmio economico alla Pubblica Amministrazione.
Inoltre, a limitare la partecipazione alla presente procedura, c’è l’introduzione tra i test obbligatori, alla voce 9, della Tabella 2, a pg. 4 del Capitolato, dell’analita Hcv Ag con un numero pari a 1.300 test annui. L’inserimento dell’obbligatorietà per questo test consente la partecipazione, a nostra conoscenza, ad una sola azienda.
Quanto sopracitato, è possibile argomentarlo nei seguenti punti.
•B1 - Test unico per HBsAg qualitativo e quantitativo con sensibilità diagnostica del 99,6 % (fino a 4 punti)
Viene valutata la possibilità del test di dare la risposta sia quantitativa che qualitativa con la sensibilità del 99,6%, ma tale valutazione non sembra corretta in quanto nell'elenco dei test obbligatori non vi è il test quantitativo (facente parte di quelli auspicabili e non per entrambi i lotti). Inoltre vi è già una voce (la B10) che valuta la completezza dei test auspicabili (tra cui, appunto, l' HbsAg quantitativo). Appare quindi un criterio ridondante con cui si premia, più volte, la medesima Azienda.
•B2 - Calibratori pronti all’uso ed integrati nella cartuccia del reagente, per ridurre la manipolazione da parte degli operatori (4 punti)
Si fa presente che avere il calibratore incluso nella confezione del test non sembra assolutamente essere un vantaggio, anzi, risulta essere una limitazione poiché impone calibrazioni più frequenti. Appare quantomeno singolare quindi che si penalizzino proprio le Aziende in grado di calibrare a cambio lotto risultando quindi più pratiche ed economiche.
A ciò si aggiunga che, dalle nostre informazioni, tale caratteristica è posseduta da una sola Azienda.
•B8- HIV Ag/Ab con rilevazione e risposta separata per Ag e Ab (4 punti)
Anche in questo caso si tratta di un criterio in cui non appare chiara la valenza scientifica di ciò che si vuole premiare e ancora una volta ad appannaggio di una sola Azienda.
•B9- Test per HBsAg,Anti HBc,HCV e HIV validati per campioni post mortem (5 punti)
Questa voce, a cui è stato assegnato un punteggio considerevole, tratta i campioni post mortem: a nostra conoscenza in questi Ospedali non vengono eseguiti espianti, pertanto ci sembra un criterio inserito ad hoc per limitare la concorrenza alla presente procedura.
A ciò si aggiunga che non vi è una chiara indicazione sulla modalità con cui i parametri B1, B2 e B8 verranno valutati. Sebbene siano stati inseriti tra i criteri discrezionali (con un punteggio fino a 4 punti) sono chiaramente dei criteri tabellari in quanto queste caratteristiche richieste o sono presenti oppure no. Pertanto ribadiamo la nostra non comprensione circa la modalità di valutazione discrezionale relativamente al non possesso del requisito.
Un’altra discrepanza riscontrata riguarda la durata della procedura, in quanto sul Disciplinare è indicata una durata pari a 3 anni che differisce da quanto riportato sul Capitolato Tecnico, 2 anni.
Anche a voler prescindere dalle considerazioni sopra esposte, si rappresenta come, in sostanza si abbia l’impressione che sia stata compiuta un'operazione di "selezione" di un’unica offerta per l'aggiudicazione a monte della formulazione degli atti di gara, non priva di una certa sofisticatezza tecnica, che accentua l'anomalia rispetto ai canoni di par condicio e di efficacia dell'azione amministrativa.
Sembrerebbe, in sostanza, di trovarsi dinanzi ad una griglia pensata, dalle informazioni in nostro possesso, nell'interesse di un unico operatore economico in manifesta violazione della par condicio competitorum e dello stesso interesse pubblico all'individuazione dell'offerta effettivamente più conveniente, considerato come nessuna (se non una sola) ditta presente sul mercato possa concorrere alla procedura di gara così come costruita senza penalizzazioni eccessive che renderebbero vana qualunque offerta economica.
A ciò si aggiunga il danno che potrebbe derivare alla Stazione Appaltante dalla sottrazione dalla gara e al confronto concorrenziale, precludendo la verifica di quale possa essere effettivamente la migliore offerta possibile ed il maggiore risparmio conseguibile.
Potendo partecipare, allo stato attuale, un'unica azienda, è evidente come questa possa determinare il prezzo di offerta senza lo stimolo del confronto competitivo, con evidenti ricadute sul prezzo che verrà alla fine effettivamente corrisposto per la fornitura , quindi, a tutto danno dell'interesse pubblico di avere, all'esito di una gara con il massimo possibile di partecipanti, quanto di meglio e offerto sul mercato e al miglior prezzo.
Del resto, sarebbe compito della Pubblica Amministrazione tutelare la concorrenza, tanto che le clausole del bando di gara concernenti capacità tecnica e requisiti soggettivi dovrebbero essere adeguate a tipologia e oggetto dell’appalto.
A conclusione di quanto sopra evidenziamo che la Scrivente, fornitrice del Centro in questione, laddove permanessero le limitazioni esposte si vedrà costretta a tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.
Tutto ciò premesso, rivolge formale istanza affinché si verifichi quanto esposto e laddove se ne ravvisi il fondamento, si disponga:
a.Il Ritiro del procedimento in essere
b.La revisione delle caratteristiche qualitative
c.Di Ribandire il tutto riservandosi, eventualmente, una nuova consultazione del mercato per capirne le potenzialità in termini di innovazione tecnologica
Confidando in un celere quanto positivo riscontro porgiamo cordiali saluti
In fede
| In riferimento a quanto sostenuto nel quesito si precisa quanto segue: la contestazione sui requisiti per l'attribuzione dei punteggi tecnici, per nostra conoscenza non può essere accolta in quanto i requisiti tecnici richiesti
sono di appartenenza di più ditte presenti sul mercato tutte potenziali partecipanti alla gara in
questione. La caratteristica B1 nonostante sia presente per due voci a punteggio diverse, semplifica la
routine gestendo con un solo kit sia lo screening che la quantizzazione del test. Facciamo
inoltre presente che il punteggio associato a B1 è discrezionale e quindi premia a pieno le ditte
con un test quali/quantitativo unico, in modo parziale le ditte con due test separati e penalizza
con zero punti le ditte che non possiedono uno dei due test. Chiariamo inoltre che le esigenze
dell'UOC di Virologia e Microbiologia non sono le stesse dell'UOC di Igiene. Si precisa che i
due lotti sono divisibili, infatti la base d'asta risulta separata per dare ampio raggio di
modalità di partecipazione. Inoltre, a nostra conoscenza, non è una caratteristica premiante
un'unica azienda. I calibratori pronti all'uso ed integrati nel kit sono una caratteristica che riduce la manualità
dell'operatore. Tale caratteristica verrà valutata in maniera discrezionale assegnando il
punteggio più alto all'offerta che presenta entrambe le caratteristiche ed in maniera
proporzionale le altre proposte, assegnando punteggio zero solo all'offerta priva di calibratori
pronti all'uso. La caratteristica B8 HIV con risposta separata Ag/Ab permette l'individuazione di infezioni in
fase iniziale e permette di focalizzare in modo mirato i campioni da sottoporre a test di
conferma nell'immediato. Inoltre, a nostra conoscenza, non è assolutamente una caratteristica
premiante un'unica azienda. Anche in questo caso il punteggio è indicato come discrezionale. La modalità di valutazione dei suddetti parametri sono chiaramente esplicitate nella tabella
ed i punti B1, B2, B3, B8, C1 e C2 sono da intendersi come discrezionali. Invitiamo la ditta a
leggere con attenzione il disciplinare di gara. Infine si conferma che la durata dell'affidamento è di 3 anni come indicato nel Disciplinare di gara. |
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