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Dettaglio Bando
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Dettaglio bando di gara

BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO SITUATO AL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI CON RELATIVO MIGLIORAMENTO ANTISISMICO (ESTESO ANCHE AI DUE PIANI INFERIORI: PIANO TERRA E PIANO RIALZATO) ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO AI DETTAMI DELLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO (DM 19/03/2015) ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO (DM N.37 DEL 22/01/2007) – P.O. SANTOBONO ART. 20 L.67/88 – III FASE – I STRALCIO – SCHEDA INTERVENTO N.40 - CUP: H62H19000030003 - CIG: 89402163A2

A.O. SANTOBONO PAUSILIPON

Parlato Marcello

€ 6.134.467,02 (Iva Esclusa)

Offerta economicamente più vantaggiosa

Lavori pubblici

Venerdì, 11 Feb 2022, ore 11: 00

Venerdì, 18 Feb 2022, ore 15: 00

Esiti e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

Verbali

22/02/2022VERBALE N. 1 - PRIMA SEDUTA TELEMATICA DEL 22/02/2022

VERBALE 1_SEDUTA 22.02.2022.pdf

Verbali

17/03/2022Verbale n. 2 del 16.03.2022

Verbale n.2_Seduta del 16.03.2022.pdf

Verbali

09/05/2022Verbale n. 3 del 09/05/2022

Verbale 3 del 9.5.2022 Blocco Operatorio.pdf

Verbali

20/05/2022Verbale n. 4 del 20/05/2022

20220520_VERBALE N. 4.pdf

Verbali

07/07/2022Verbale n. 5 Seduta riservata

Verbale N.5 - Seduta Riservata.pdf

Verbali

07/07/2022Verbale n. 6 Seduta riservata

VERBALE N.6 Seduta Riservata.pdf

Verbali

07/07/2022Verbale n. 7 Seduta riservata

VERBALE N.7 Seduta Riservata.pdf

Verbali

07/07/2022Verbale n. 8 Seduta riservata

VERBALE N.8 Seduta Riservata.pdf

Verbali

07/07/2022Verbale n. 9 Seduta riservata

VERBALE N.9 Seduta Riservata.pdf

Verbali

07/07/2022Verbale n. 10 Seduta riservata

VERBALE N.10 Seduta Riservata.pdf

Verbali

07/07/2022Verbali n. 11 Seduta riservata

VERBALE N.11 Seduta Riservata.pdf

Verbali

07/07/2022Verbale n. 12 Seduta riservata

VERBALE N.12 Seduta Riservata.pdf

Verbali

07/07/2022Verbale n. 13 Seduta pubblica

VERBALE N.13 Seduta Pubblica.pdf

Verbali

12/08/2022Verbale n. 14 Seduta Riservata

VERBALE N. 14 Seduta Riservata.pdf

Verbali

12/08/2022Verbale del RUP

VERBALE del RUP.pdf

Avvisi

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

AVVISO_GARA

10/01/2022A seguito dell'atto deliberativo di rettifica n. 800 del 15/12/2021, pubblicato sulla Piattaforma SoReSa in data 05/01/2022, si comunica che per quanto non modificato dal suddetto atto, restano confermati tutti gli altri atti di gara compresi i sopralluoghi già effettuati ed i chiarimenti non attinenti ai criteri modificati. Il RUP ing. Marcello Parlato

20220110_avviso validità sopralluoghi.pdf

AVVISO_GARA

06/12/2021Avviso di rettifica.

Avviso di rettifica e differimento termini.pdf

Chiarimenti

Protocollo Domanda Risposta Allegato

PI012201-22

Buongiorno, si chiede la possibilità di ricevere i modelli di partecipazione ( a-b-c-d-) in formato word cosi da potere effettuare la compilazione in modo corretto. Saluti Si allega quanto richiesto.

Allegati Editabili.zip

PI010315-22

Si chiede se la dichiarazione di impegno alla stipula di idonea polizza di copertura assicurativa per RC in caso di aggiudicazione va prodotta dal concorrente o da specifica compagnia assicurativa. Nell'attesa cordiali saluti

La dichiarazione di impegno alla stipula di idonea polizza di copertura assicurativa per Responsabilità Civile in caso di aggiudicazione va prodotta dal concorrente e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di poteri di firma.


PI007874-22

Buongiorno, in riferimento al sopralluogo già eseguito, prima della rettifica con nuova scadenza, chiediamo di confermarci quanto segue: se inizialmente la ns. compagine ATI era di n.3 società, che hanno effettuato regolare sopralluogo con tutte le deleghe di competenza, e successivamente a questa compagine si è aggiunta un altra società, quest'ultima può effettuare singolarmente il sopralluogo e poi negli atti di gara i n.2 sopralluoghi si sommano?? Restiamo in attesa di Vs. gentile chiarimento. Saluti

Nel richiamare quanto già indicato al chiarimento Registro di Sistema PI005050-22 e al par.11 del disciplinare di gara, nel caso di specie trattandosi di RTI non ancora costituito è necessario ripetere il sopralluogo, previa delega sottoscritta da parte di tutti gli operatori economici partecipanti al RTI costituendo.

PI007600-22

Egr. buonasera, ci si può avvalere solo del requisito dei GAS medicali poichè il requisito OG11 viene soddisfatto dal consorzio che partecipa ? Attendiamo cortese e celere riscontro. Cordiali saluti

Si conferma quanto previsto dal par.7 del disciplinare di gara, ossia che è ammesso l’avvalimento delle certificazioni per impianti di gas medicale, tuttavia “in considerazione della particolare specializzazione del requisito e della natura della Stazione Appaltante (Ospedale Pediatrico di Rilievo Nazionale), l’avvalimento delle predette certificazioni è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 89, primo comma, secondo periodo, D.Lgs. 50/16; pertanto il contratto di avvalimento dovrà espressamente prevedere che l’ausiliario, in possesso di tutti i suddetti requisiti e certificazioni, esegua direttamente le prestazioni per le quali tali requisiti e certificazioni sono richieste.”

Si conferma, altresì, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 7 e 9 del disciplinare, che è ammesso l’avvalimento della SOA OG11 – Classe I.


PI006828-22

Ci si può avvalere del requisito dei GAS Medicali? Cordiali saluti

Si conferma quanto previsto dal par.7 del disciplinare di gara, ossia che è ammesso l’avvalimento delle certificazioni per impianti di gas medicale, tuttavia “in considerazione della particolare specializzazione del requisito e della natura della Stazione Appaltante (Ospedale Pediatrico di Rilievo Nazionale), l’avvalimento delle predette certificazioni è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 89, primo comma, secondo periodo, D.Lgs. 50/16; pertanto il contratto di avvalimento dovrà espressamente prevedere che l’ausiliario, in possesso di tutti i suddetti requisiti e certificazioni, esegua direttamente le prestazioni per le quali tali requisiti e certificazioni sono richieste.”

Si conferma, altresì, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 7 e 9 del disciplinare, che è ammesso l’avvalimento della SOA OG11 – Classe I.


PI005050-22

Buongiorno, avendo effettuato il sopralluogo prima della rettifica del disciplinare, che ha comportato l'aggiunta al raggruppamento di una altra società che evidentemente non ha delegato al sopralluogo. si richiede se è valido il precedente attestato o va ripetuto ?

Richiamando quanto sancito dal par. 11 del disciplinare di gara “In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto diverso di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito di delega sottoscritta da tutti gli operatori economici”, pertanto è necessario ripetere il sopralluogo previa delega sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti al RTI costituendo.


PI004817-22

Una società ausiliaria di un operatore economico può essere contemporaneamente subappaltatore qualificante di un altro operatore economico?

Si conferma che sono ammessi i concorrenti che indichino lo stesso subappaltatore per le lavorazioni attinenti ai gas medicali, previo possesso delle certificazioni di cui al par.6.3, della relativa categoria SOA OG 11- Classe I e fermo restando la produzione di una dichiarazione di impegno all’esecuzione delle lavorazioni nell’esclusivo interesse dell’operatore economico subappaltante partecipante alla gara in caso di aggiudicazione.


PI004440-22

In caso di subappalto della parte relativa ai gas medicali, lo stesso subappaltatore può essere indicato da due società che partecipano alla stessa gara?

Si conferma che sono ammessi i concorrenti che indichino lo stesso subappaltatore per le lavorazioni attinenti ai gas medicali, previo possesso delle certificazioni di cui al par.6.3, della relativa categoria SOA OG 11- Classe I e fermo restando la produzione di una dichiarazione di impegno all’esecuzione delle lavorazioni nell’esclusivo interesse dell’operatore economico subappaltante partecipante alla gara in caso di aggiudicazione.


PI004217-22

Buongiorno con la presente si richiede se sia un refuso che in caso di subappalto qualificante è necessario indicare il subappaltatore, in quanto l’attuale disciplina di partecipazione in tema di subappalto qualificante non prevede alcun obbligo in capo ai concorrenti, in ragione della sospensione, sino al 30 dicembre 2023, dell’operatività dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (terna subappaltatori, cfr. art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall’art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021) e della successiva abrogazione ad opera della Legge comunitaria 2021 e tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in ogni caso “in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria per legge l’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario – ovvero allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili” Alla luce di quanto sopra si chiede di confermare o non confermare l'obbligo dell'indicazione del subappaltatore . Cordiali Saluti

In conformità al diritto euro-unitario (cfr. art.71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014), al principio di proporzionalità e all’orientamento giurisprudenziale in merito (Cons. Stato n.1308/2021) la mancata previsione legislativa dell’obbligo di indicare nell’offerta i subappaltatori proposti non ne impedisce l’inserimento nel disciplinare di gara”, si conferma quanto previsto dal par.6.3 del disciplinare che testualmente recita: Con riferimento alle opere di installazione degli impianti di gas medicale, costituisce requisito generale per l’ammissione alla procedura di gara il possesso della seguente documentazione che già in sede di presentazione dell’offerta deve essere indicato l’operatore economico che realizzerà le medesime lavorazioni ed in possesso di requisiti specifici richiesti, indipendentemente dalla forma di partecipazione (raggruppamento, avvalimento o subappalto).

La stazione appaltante ha ritenuto, solo per queste particolari opere di installazione degli impianti di gas medicale, necessario  indicare il subappaltatore qualificato, al fine di valutare fin dall’inizio l’idoneità dell’impresa  nell’esecuzione degli stessi.

Si chiarisce, inoltre, che per le altre fattispecie di subappalto a cui il concorrente intende ricorrere, non è richiesta dalla lex specialis la designazione dell’operatore economico subappaltatore.


PI088073-21

In riferimento al ns. quesito anteriore PI087259-21 ed alla vs. cortese risposta PI087859-21 e come da vs. richiesta indichiamo: 1) nel quadro incidenza manodopera ci sono n°2 voci prezzi che non sono presenti nel computo metrico (cod.01ED.040.PR.PV20-21B e cod.01ED.055.CT.CS01bis); 2) riscontriamo che i valori dei prezzi unitari di alcune voci indicate nel quadro di incidenza manodopera (al numero ordine tariffa n°9-12-13-30-40-41-42-43) sono differenti da quelli indicati nel computo e nell'elenco prezzi unitari; 3) riscontriamo alla voce n°455 del quadro di incidenza manodopera che la quantita' indicata e' differente da quella del computo metrico opere edili alla voce n°26.

Gli elaborati corretti sono il “Computo metrico” e l’ ”Elenco prezzi” quindi deve considerarsi errato l’elaborato “TW1927.PE.5003.RAV.PNN.SI.R.022 - Quadro di incidenza della manodopera”; si allega l’elaborato corretto che sostiutisc quello precedentemente pubblicato. Conseguentemente l’Incidenza percentuale indicata a pag. 6 dell’elaborato “TW1927.PE.0024.RAV.PNN.GE.R.04 – Capitolato speciale – norme tecniche”, ultimo rigo, deve intendersi 14,803%. 

TW1927.PE.5003.RAV.PNN.SI.R.02 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA_REV_01_2022.pdf

PI086105-21

La scrivente societa' chiede l'eventuale disponibilita' all'elaborato "Quadro incidenza manodopera" a base di gara.Il "Quadro Incidenza Manodopera" (Elaborato TW1927.PE.5003.RAV.PNN.SI.R.02) è presente, negli allegati al Bando di gara, all'interno della cartella denominata "06 SIC.zip".

PI084335-21

La scrivente societa' richiede la disponibilita' del computo metrico estimativo in versione editabile.Non è possibile pubblicare sulla piattaforma SIAPS il computo metrico estimativo in versione editabile. 

PI084164-21

SI RICHIEDE SE AI SENSI DEI NUOVI LIMITI DEL SUBAPPALTO IN VIGORE DAL 01.11.2021, NON ESSENDO DOTATI IN PROPRIO DI QUALIFICAZIONE OS21, SIA POSSIBILE SUBAPPALTARE INTERAMENTE LA CATEGORIA OS21 AD OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DI DETTA QUALIFICAZIONE.

Si conferma, ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi 8 e 9 del Disciplinare di gara, che è possibile subappaltare interamente la categoria OS21 ad un operatore economico qualificato, essendo applicabile la nuova normativa sancita dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016.


PI084045-21

Buongiorno, con la presente si chiede se si può partecipare alla gara dichiarando di voler subappaltare le lavorazioni per il quale è richiesto il possesso delle seguenti certificazioni: 1) Certificato CE per la realizzazione di Dispositivi Medili secondo le Direttive 93/42/CEE -Allegato II (con esclusione del punto 4) per i seguenti impianti:impianti di distribuzione di gas medicali; impianti di aspirazione endocavitaria(vuoto) e impianti di rete aria compressa 4 bar -Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, sistema di gestione della qualità, per la progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti per la distribuzione di gas medicali, vuoto ed aria compressa; -Certificazione UNI CEI EN ISO 13485-2016 per la progettazione, realizzazione, installazione manutenzione di impianti per la distribuzione di gas medicinali e vuoto ed impianti di evacuazione dei gas anestetici; -Possesso dell'iscrizione del Dispositivo Medico "Impianti gas medicinali" presso il Registro istituito dal Ministero della salute , con indicazione del numero di repertorio, univoco per l'impianto nel suo compesso o relativamente alle sue singole componenti; -Certificato, per almeno uno tra gli installatori della ditta che eseguirà i lavori di installazione degli impianti di gas medicali,di qualifica di basatore, ain accordo alla Norma Uni EN 13585. Pertanto si chiede conferma che ai fini della partecipazione è sufficiente il possesso dell'attestazione soa nelle categorie e classifiche indicate nel bando e disciplinare di gara. cordiali saluti

Si conferma che ai sensi del par. 6.3 del Disciplinare e secondo quanto già indicato al chiarimento Registro di Sistema PI082946-21, è ammessa la partecipazione del concorrente che subappalti interamente le lavorazioni attinenti all’installazione di impianti di gas medicale ad un operatore economico in possesso di tutte le certificazioni di cui al par.6.3, previa indicazione della ditta subappaltatrice “già in sede di presentazione dell’offerta”. Si precisa inoltre che, come indicato al chiarimento Registro di Sistema PI082946-21, la ditta subappaltatrice deve dichiarare in sede di gara sia il possesso delle certificazioni di cui al par. 6.3 e della relativa categoria SOA OG 11- Classe I, sia l’impegno all’esecuzione delle lavorazioni nell’esclusivo interesse dell’operatore economico subappaltante partecipante alla gara.


PI083674-21

Alla luce delle diverse interpretazioni date all'art. 93 D.Lgs. 50/2016 in tema di riduzione delle cauzioni, si chiede conferma che le riduzioni della cauzione legate al possesso sia di certificazione ISO9001 che di ISO14001 siano tra esse cumulabili e, per l'effetto, che l'importo da garantire sia di euro 48.201,78

Richiamando quanto previsto dal par.10 del Disciplinare di gara e dall’art.93 co.7 del D. Lgs.50/2016 ivi contemplato, si conferma la cumulabilità delle riduzioni legate al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 con quelle attinenti al possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Si conferma, altresì, che in tal caso l’importo della garanzia provvisoria è pari ad euro 48.201,78, previa allegazione nell’offerta della copia dei certificati posseduti. Per la fruizione delle predette riduzioni a seconda della modalità di partecipazione alla gara si rinvia al predetto par.10 “Garanzia provvisoria”.

 


PI083510-21

Buongiorno con la presente si richiede il seguente chiarimento, nel disciplinare di gara gli impianti dei gas medicali vengono raggruppati nella categoria OG11 ( impianti tecnologici ) e non nella categoria OS3 ( come da declaratoria categorie soa- gas anche medicali ), vogliate confermare se tale categoria sia giusta oppure ci sarà una modifica delle categorie, cosi da permettere la più ampia partecipazione . Cordiali Saluti

Si conferma quanto previsto dal Disciplinare al par.6.2“Requisiti di capacità tecnica e professionale” ossia che la categoria richiesta per l’impianto di gas medicali è la OG11 – Classe I, fermo restando il possesso delle certificazioni per impianti gas medicali di cui al par. 6.3 del Disciplinare.


PI082947-21

Buonasera, una ditta in possesso di SOA nella categoria OG11 class. III può partecipare in forma singola coprendo le categorie OS3, OS 28 e OS30 con la categoria OG11? Grazie

Ribadendo quanto stabilito nel Disciplinare al par. 6.4 ossia che le categorie OS30 e OS28 possono essere sostituite nel complesso dalla categoria OG11 di classifica sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate, che nel caso di specie è la Classe IVbis, pertanto si esclude che il possesso della SOA OG11 classe III possa coprire complessivamente le categorie OS28 e 0S30. Si precisa che la categoria OS3 non è oggetto della presente gara.


PI082946-21

La scrivente societa', non essendo in possesso delle certificazioni per impianti gas medicali previsti dal punto 6.3 del disciplinare, chiede se puo' partecipare alla gara in questione in ATI con altra impresa in possesso dei sopraindicati requisiti, oppure indicare solamente l'operatore che eseguira' i lavori specifici in subappalto. In quest'ultimo caso di subappalto, che tipo di documentazione dovra' presentare l'operatore economico indicato.

Nel richiamare quanto previsto dal Disciplinare al par.6.3 si conferma che è possibile partecipare in RTI con impresa in possesso delle certificazioni per impianti gas medicali di cui al predetto paragrafo, fermo restando il possesso della SOA OG11-Classe I. Parimenti, è ammessa la partecipazione del concorrente che subappalti interamente le lavorazioni attinenti all’installazione di impianti di gas medicale ad un operatore economico in possesso di tutte le certificazioni di cui al par.6.3, previa indicazione della ditta subappaltatrice “già in sede di presentazione dell’offerta”. Si precisa inoltre che la ditta subappaltatrice deve dichiarare in sede di gara sia il possesso delle certificazioni di cui al par. 6.3 e della categoria SOA OG 11-Classe I, sia l’impegno all’esecuzione delle lavorazioni nell’esclusivo interesse dell’operatore economico subappaltante partecipante alla gara.

PI081122-21

si chiede nel caso si volesse partecipare in ATI con la capogruppo in possesso della categoria principale OG1 e mandante in possesso delle ulteriori classifiche richieste, risulta che la % di partecipazione della capogruppo è inferiore a quella della mandante. Si chiede in questo caso se chi copre le categorie OG11, OS28, OS30, OG10 può essere la capogruppo con i requisiti maggiori. Cordiali saluti

Ribadendo quanto previsto al par. 6.4 del Disciplinare si chiarisce che ai sensi dell’art.92, co.3 del DPR 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale “i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente” ossia “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara”, secondo la definizione dell’art. 3, co.3, let. oo-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto indicato nei paragrafi 6.2 e 19 del Disciplinare. Pertanto, si esclude che “capogruppo” possa essere qualificata l’impresa che svolga le lavorazioni delle categorie scorporabili sebbene di valore complessivo superiore a quello dei lavori svolti dalla stessa mandataria.



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