PI004217-22 | Buongiorno con la presente si richiede se sia un refuso che in caso di subappalto qualificante è necessario indicare il subappaltatore, in quanto l’attuale disciplina di partecipazione in tema di subappalto qualificante non prevede alcun obbligo in capo ai concorrenti, in ragione della sospensione, sino al 30 dicembre 2023, dell’operatività dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (terna subappaltatori, cfr. art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall’art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021) e della successiva abrogazione ad opera della Legge comunitaria 2021 e tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in ogni caso “in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria per legge l’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice, neppure in caso di
subappalto necessario – ovvero allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili”
Alla luce di quanto sopra si chiede di confermare o non confermare l'obbligo dell'indicazione del subappaltatore .
Cordiali Saluti |
In conformità al diritto
euro-unitario (cfr. art.71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 2014), al principio di proporzionalità e
all’orientamento giurisprudenziale in merito (Cons. Stato n.1308/2021) “la
mancata previsione legislativa dell’obbligo di indicare nell’offerta i
subappaltatori proposti non ne impedisce l’inserimento nel disciplinare
di gara”, si conferma quanto previsto dal par.6.3 del disciplinare che
testualmente recita: Con riferimento alle opere di installazione degli
impianti di gas medicale, costituisce requisito generale per l’ammissione alla
procedura di gara il possesso della seguente documentazione che già in sede di
presentazione dell’offerta deve essere indicato l’operatore economico che
realizzerà le medesime lavorazioni ed in possesso di requisiti specifici
richiesti, indipendentemente dalla forma di partecipazione (raggruppamento,
avvalimento o subappalto).
La stazione appaltante ha
ritenuto, solo per queste particolari opere di installazione degli impianti di gas medicale, necessario indicare il subappaltatore qualificato, al
fine di valutare fin dall’inizio l’idoneità dell’impresa nell’esecuzione degli stessi.
Si chiarisce, inoltre, che per le altre fattispecie di
subappalto a cui il concorrente intende ricorrere, non è richiesta dalla lex
specialis la designazione dell’operatore economico subappaltatore.
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