PI006988-21 | All’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto si legge che l’Aggiudicatario deve impegnarsi a:
“- ritirare dal domicilio i materiali giacenti per dimissione dal servizio;
- ritirare i prodotti in caso di decesso paziente.
In tutti i casi di “reso prodotto” prevedere un deposito per conto ASL di disponibilità alla riconsegna a paziente e comunicare elenco aggiornato alla stessa ASL”.
In primo luogo, si segnala che il Decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 1999 (cfr. Allegato 1 punto 5.2) vieta il reintegro dei “resi” nelle scorte dei prodotti vendibili e, per analogia, vieta la riconsegna a paziente diverso, salvo che:
“a) la merce si trova in buone condizioni nella confezione originale che non è stata aperta;
b) è noto e dichiarato da chi la restituisce che la merce è stata conservata e maneggiata in condizioni
appropriate;
c) il periodo di validità residuo è accettabile;
d) sono stati esaminati e identificati da una persona autorizzata.
L’identificazione deve prendere in considerazione la natura del prodotto, le eventuali condizioni
speciali di conservazione, e il tempo trascorso da quando il prodotto è stato distribuito.”
La norma è inequivocabile nell’affermare che, chi (nel caso di specie il paziente) restituisce la merce deve rendere noto e dichiarare che la stessa è stata conservata e maneggiata in condizioni appropriate. È infatti noto che le miscele nutrizionali, oltre alle indicazioni opportunamente riportate in etichetta:
a) sono soggette a modalità e condizioni di conservazione legate agli studi di stabilità dei
prodotti stessi in modo da non alterarne la qualità;
b) i locali dedicati alla loro conservazione devono essere idonei e adeguati per assicurare
una corretta conservazione;
c) non devono subire alterazioni dovute alla temperatura non idonea, all’eccessiva, diretta e prolungata esposizione alla luce, all’umidità o altre condizioni sfavorevoli, né all’attacco di microrganismi o di insetti;
d) non devono subire la contaminazione di microrganismi e la contaminazione crociata.
Si chiede che venga rilasciato al ritiro presso il domicilio una dichiarazione che attesti le modalità
con cui ha, fino ad allora, conservato il prodotto e che le stesse siano appropriate.
Oltre a ciò, è bene specificare che sarebbe in ogni caso onere della ASL informare l’assistito e reperire tale dichiarazione dallo stesso. Invero, l’aggiudicatario, conscio dei gravi rischi per la salute dei pazienti, deve essere sollevato da qualsiasi responsabilità legata alla mal conservazione e redistribuzione delle miscele nutrizionali. È infatti onere dell’aggiudicatario garantire e rispettare la piena conformità alle disposizioni di legge vigenti concernenti le miscele nutrizionali in tema di conservazione, trasporto e tracciabilità, ma una volta consegnato il prodotto nutrizionale al domicilio dell’assistito è sollevato da qualsiasi responsabilità circa la corretta conservazione perdendo di fatto la tracciatura del prodotto. Per tutto quanto sopra, si ritiene che la vostra richiesta di prevedere un deposito per Vostro conto di tutti i “resi prodotto”, senza distinzione alcuna, e la conseguente disponibilità alla riconsegna degli stessi a diversi pazienti è contra legem e deve essere di conseguenza eliminata o normata i diverso modo.
| E' ovvio che la frase "resi prodotti" vada intesa come "resi prodotti conformemente alle previsioni di legge". L'omissione non è tale in quanto il rispetto delle previsioni di legge è obbligatorio e non facoltativo. In sede di esecuzione l'ASL ed il fornitore aggiudicatario stabiliranno una procedura che, nel coinvolgere il paziente ed i suoi caregivers, rispetti le previsioni di legge in materia di conservazione dei prodotti etc. |
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