PI009734-20 | AVVALIMENTO
1) IN CASO DI RTP ORIZZONTALE A PIU' IMPRESE, LA MANDATARIA DEVE POSSEDERE IL MAGGIOR IMPORTO RISPETTO A QUELLO A BASE D'ASTA PER OGNI SINGOLA CATEGORIA, AL FINE DI STABILIRE QUAL'E' IL REQUISITO MINIMO E' SUFFICIENTE SUDDIVIDERE L'IMPORTO RICHIESTO DAL BANDO POSTO A BASE D'ASTA PER "N" IMPRESE COSTITUENTI IL RTP FATTA ECCEZIONE PER LE FIGURE PROFESSIONALI (BIM MANAGER, GEOLOGO ESPERTO ECC.)?
2) POSSONO CHIEDERE L'AVVALIMENTO PIU' IMPRESE, FACENTI PARTE DELLO STESSO RTP ALLLA MEDESIMA IMPRESA FACENTE PARTE ANCH'ESSA DELLO STESSO RTP
3) INOLTRE LA MANDATARIA PUO' CHIEDERE L'AVVALIMENTO PER UN SERVIZIO DI PUNTA ALLA IMPRESA MANDANTE FACENTE PARTE DEL RTP?
4) NEL CASO DI RTP ORIZZONTALE LA MANDATARIAE' SUFFICENTE CHE ABBIA IL SERVIZIO CON L'IMPORTO MAGGIORE UNICAMENTE NELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE O IN TUTTE LE CATEGORIE?
| 1)Requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al par. 7.2.3 del Disciplinare di gara. Il par. 7.2.4 del Disciplinare, relativamente ai RTP, stabilisce che il requisito deve essere posseduto “nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti” e che “nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, da ciascun componente in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale”. Il par. 3 del Disciplinare stabilisce, inoltre, che “Ai sensi dell’articolo 48, co. 2, del Codice, la prestazione relativa ai servizi richiesti qualificata come principale è indicata per ciascun Lotto, nella precedente Tabella 4, con il simbolo “*”. Al riguardo si chiarisce che in relazione alle singole categorie di progettazione oggetto del presente appalto, si ritiene che ciascun concorrente debba possedere, anche solo in maniera parziale, il requisito di qualificazione di cui al par. 7.2.3, lett. A, relativamente alla/e specifica/che categoria/e di progettazione che si impegna ad eseguire, fermo restando il possesso da parte del raggruppamento nel suo complesso dell’intero requisito e fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. Ove la prestazione sia eseguita in concorrenza anche con altre imprese mandanti, la mandataria deve possedere il relativo requisito in misura maggioritaria in senso relativo.
Si riporta in merito a quanto sopra il chiarimento ANAC sul bando-tipo n. 3 (pubblicato in data 19 novembre 2018) ove è stato precisato che: “il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima”.
2)In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti., così come statuito dal comma 7 dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
3)Si conferma.
4)Si rimanda a quanto previsto al punto 1).
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