PI007239-19 | La Pfizer s.r.l. è titolare dei diritti di commercializzazione in Italia di alcune specialità vaccinali comprese nella procedura di gara in oggetto, alla quale la scrivente è, pertanto, interessata a partecipare.
Ciò premesso, si avanza la seguente richiesta di chiarimento in merito all’art. 7 del relativo capitolato tecnico, ai sensi del quale: “qualora a seguito dell’aggiudicazione del presente appalto, vengano rilevati prezzi di aggiudicazione di altre stazioni appaltanti per gli stessi vaccini messi a gara inferiori rispetto a quelli risultanti dalla presente procedura di gara, Soresa si riserva la facoltà di richiedere l’adeguamento del prezzo all’operatore economico aggiudicatario e, in caso di mancato adeguamento, di procedere alla risoluzione del contratto”.
A quanto consta alla scrivente Società, la medesima previsione era già presente nella lex specialis riguardante altre procedure di gara indette da codesta Spett.le Centrale di committenza in passato (segnatamente, nella lettera d’invito relativa al XIII Appalto specifico dello SDA farmaci) e, a fronte delle osservazioni presentate in quella sede da alcuni operatori economici, è stato chiarito che “si procederà alla risoluzione del contratto solo qualora l’operatore economico non dimostri la sussistenza di oggettive ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un adeguamento del prezzo di fornitura”.
È noto, in effetti, che l’offerta economica formulata in relazione ad ogni procedura d’appalto è la risultante di una serie di valutazioni di carattere imprenditoriale legate, in particolare e tra l’altro, ai volumi di vendita previsti, al contesto territoriale di riferimento, alla localizzazione dei presidi presso i quali le forniture dovranno essere eseguite, etc., con la conseguenza per cui possono ragionevolmente sussistere delle giustificate differenze tra i vari prezzi di aggiudicazione che l’operatore economico non è in grado di eliminare per ragioni oggettive.
D’altro canto, osserviamo che il legislatore ha già specificamente individuato, tramite l’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, i presupposti e i limiti entro i quali le stazioni appaltanti sono autorizzate a chiedere ai fornitori di ridurre e/o eliminare le differenze esistenti tra i vari prezzi di aggiudicazione.
Alla luce di quanto precede, rispettosamente chiediamo che anche in relazione alla presente procedura di gara venga chiarito che il citato art. 7 del capitolato tecnico deve essere interpretato nel senso che si procederà alla risoluzione del contratto solo qualora l’operatore economico non dimostri la sussistenza di oggettive ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un adeguamento del prezzo di fornitura.
Distinti saluti.
| Si conferma
Il RUP |
|