PI009964-19 | La Scrivente formula il seguente quesito.
L’art. 4 del Capitolato Tecnico prevede:
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio.
Nell’Allegato “B2 – DETTAGLIO DEL PERSONALE” al presente Capitolato è riportata l’indicazione del personale attualmente impiegato suddiviso per monte ore settimanale e livello contrattuale e scatti di anzianità. Si precisa che tale informazione è riportata a titolo indicativo in quanto il dato del personale verrà comunicato al Fornitore con la Richiesta Preliminare di Fornitura.
Rimane fermo che ciascuna Impresa è libera di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL.
L’art. 3 della Relazione Tecnica-Illustrativa precisa altresì:
Ai sensi del co. 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, i costi della manodopera in termini di incidenza del prezzo orario posto a base di gara sono stimati in circa il 90 % del prezzo orario.
Tali costi sono stati stimati tenendo conto dei seguenti elementi:
- Personale, attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio e da impiegare nel presente appalto nel rispetto della clausola sociale;
- Tabelle del Ministero del lavoro delle Politiche sociali di cui DM 13 febbraio 2014 e al D.M. 21 marzo 2016;
- Clausola sociale di cui all’art. 50 Codice appalti.
Si precisa che tali costi della manodopera sono stati stimati al sol fine di determinare la base d’asta.
L’art. 4 della Relazione Tecnica-illustrativa:
Ai sensi dell’art. 50 del Codice Appalti è stato previsto negli atti di gara specifica clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, del contratto collettivo di settore di cui all’art. 51 del D.lgs. n 81/2015, nel rispetto dell’autonomia organizzativa ed imprenditoriale dell’aggiudicatario. A tale fine, sono stati indicati, ai sensi dell’art. 30, co. 4, del Codice Appalti, come contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il contratto collettivo per dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari e il contratto collettivo per dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati e multiservizi.
Ai fini della declinazione dell’impegno dei partecipanti ad assolvere la clausola sociale, è stato previsto, secondo le indicazioni fornite dall’Anac con le Linee Guida n 13, approvate con delibera n 114 del 13/02/2019, che il concorrente presenti “un progetto di riassorbimento” atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. Inoltre, si è ritenuto necessario valutare quale criterio premiale, le soluzioni proposte dal concorrente che garantiscano al meglio il riassorbimento del personale attualmente in servizio ed il relativo trattamento retributivo, poiché si ritiene, che ai fini della migliore qualità del servizio sia aspetto rilevante la continuità del servizio delle stesse maestranze già impiegate che hanno già acquisite le conoscenze per espletare lo stesso.
Se ne deduce che sussista dunque per i concorrenti il solo obbligo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti (leggasi posto di lavoro), in applicazione delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio, fermo restando il rispetto delle strategie organizzative del concorrente stesso.
La scelta del CCNL e delle connesse condizioni normative e retributive da applicare al personale impiegato nell’appalto è invece rimessa alla discrezionalità del concorrente, unicamente vincolato all’applicazione di quei CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, preventivamente individuati dalla Stazione Appaltante nel:
?contratto collettivo per dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari (ASSIV)
?contratto collettivo per dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati e multiservizi. (MULTISERVIZI).
Tuttavia, nei lotti dove è applicato in via prevalente o esclusiva il CCNL Multiservizi (Lotti 3, 5 e 15), la possibilità, ammessa negli atti di gara, per le imprese concorrenti di prevedere l’applicazione del CCNL ASSIV senza vincolare nel contempo le imprese concorrenti al mantenimento dei livelli retributivi esistenti, oltre a non tutelare i lavoratori in maniera adeguata, rappresenta una grave violazione della par-condicio tra i partecipanti, poiché pone gli appaltatori uscenti in una posizione di palese svantaggio rispetto ai potenziali altri competitors. Ciò in quanto i livelli retributivi dal personale oggi in carico alle imprese uscenti non sono rinegoziabili, tantomeno in via peggiorativa, a posteriori e nel medesimo ambito di rapporto lavorativo subordinato.
Ciò porrebbe solamente le imprese uscenti nell'obbligo di mantenimento delle condizioni economiche raggiunte dai lavoratori, in astratto consentendo però a tutti gli altri partecipanti di non ottemperare al rispetto di dette condizioni, poiché non correttamente tutelate dalla lex specialis di gara.
Analizzando, ad esempio, la retribuzione tabellare ed il costo medio orario del personale operaio inquadrato nel 2° livello Multiservizi, equivalente per tipo di mansione al livello D del CCNL ASSIV, come emerge dalle rispettive tabelle ministeriali, si riscontra una netta differenza retributiva e di costo:
Multiservizi:
Totale retribuzione: € 17.434,62
Costo medio orario: € 15,53
ASSIV:
Totale retribuzione: € 12.815,38
Costo medio orario: €12,09
Differenza retributiva: € 4.619,24
Differenza costo medio orario: € 3,44
Lo stesso criterio premiale introdotto nell’offerta tecnica, che valuta le soluzioni proposte dal concorrente che garantiscano al meglio il riassorbimento del personale attualmente in servizio ed il relativo trattamento retributivo, a cui vengono attribuiti solo 3 punti, non è di per sé sufficiente a compensare le differenze che si verrebbero a determinare nell’offerta economica: la differenza tra i due costi orari tabellari è infatti superiore al 20 %.
Alla luce di quanto sopra, la Scrivente, al fine di tutelare i lavoratori in maniera adeguata e garantire la par condicio tra tutti gli operatori economici, chiede a Codesta Stazione Appaltante di integrare gli atti di gara precisando che non sarà possibile applicare condizioni peggiorative rispetto al trattamento attualmente riconosciuto ai lavoratori e che dovrà essere garantito da tutti i concorrenti il mantenimento non solo dei livelli occupazionali, ma anche delle condizioni normative e retributive riconosciute ai lavoratori dalle imprese uscenti nel pieno rispetto dei CCNL applicati ed applicabili, fermo restando il rispetto delle strategie organizzative del concorrente stesso e la libera scelta del CCNL da applicare, purché ricompreso tra quei CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si resta in attesa di un gentile riscontro.
| Come chiarito con la risposta al quesito PI010117-19, la soluzione organizzativa offerta dai concorrenti, comprese le modalità con cui si ottempera all'obbligo della "clausola sociale", saranno valutare in termini di rispetto degli obblighi di cui gli artt. 30, co 3, e 97, co. 5, lett. d), del Codice, della giurisprudenza consolidata e delle LG Anac in materia di clausola sociale. |
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