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Dettaglio bando di gara

PROCEDURA APERTA (EX ART.60 D.LGS. N.50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

A.O.U. "LUIGI VANVITELLI"

Rinaldi Maria

€ 19.915.111,01 (Iva Esclusa)

Offerta economicamente più vantaggiosa

Servizi

Venerdì, 16 Nov 2018, ore 23: 59

Venerdì, 30 Nov 2018, ore 14: 00

Esiti e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

Altro

08/11/2018delibera indizione procedura aperta servizio somministrazione lavoro interinale

1075 del 30 ott 2018.pdf

Altro

08/11/2018delibera integrazione servizio somministrazione lavoro

1115 del 5 nov 2018.pdf

Altro

10/12/2018AVVISO SEDUTA PUBBLICA DEL 13.12.2018 PROCEDURA APERTA (EX ART.60 D.LGS. N.50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

AVVISO SEDUTA PUBBICA OFFERTE TECNICHE SOMMINISTRAZIONE.pdf

Altro

11/01/2019SI COMUNICA CHE IN DATA 16.01.19, ALLE ORE 10:00, PRESSO I LOCALI DELL’UFFICIO CONTRATTI E APPALTI SITO IN NAPOLI, VIA PESSINA N.15 SECONDO PIANO, SI PROCEDERA’ ALL’APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE “OFFERTE ECONOMICHE” RELATIVE ALLA GARA IN OGGETTO.

Avvisi

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato

AVVISO_GARA

11/01/2019SI COMUNICA CHE IN DATA 16.01.19, ALLE ORE 10:00, PRESSO I LOCALI DELL’UFFICIO CONTRATTI E APPALTI SITO IN NAPOLI, VIA PESSINA N.15 SECONDO PIANO, SI PROCEDERA’ ALL’APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE “OFFERTE ECONOMICHE” .

AVVISO_GARA

10/12/2018AVVISO SEDUTA PUBBLICA DEL 13.12.2018. PROCEDURA APERTA (EX ART.60 D.LGS. N.50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

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Chiarimenti

Protocollo Domanda Risposta Allegato

PI014293-18

Precisazioni ulterioni a chiarimenti pubblicati Quesito Occorre poi rilevare che i costi del personale (tipici dell’attività di somministrazione) da Voi indicati risultano essere inferiori a quelli rinvenienti da una corretta applicazione del CCNL di riferimento, senza poi dire del margine da applicare (non riscontrabile in procedure di appalto di servizi tradizionali), che risulta assolutamente inadeguato alla copertura dei costi di gestione per attività di somministrazione, e addirittura irrilevanti nella ipotesi di appalto di servizio. Risposta Il costo del lavoro dei profili professionali oggetto di gara è stato quantificato sul costo standard del CCNL Sanità (paga base, IVC, Ind, ferie, 13ma, ex festività, TFR) comprensivo di contributi INPS, INAIL+ADD.LE, FORMATEMP, EBITEM). Il margine orario previsto in gara è frutto di una scelta aziendale. Quesito Le ragioni sopra esposte a Ns. parere sono da ritenere preclusive di una corretta e libera partecipazione alla procedura de qua. Siamo pertanto ad invitarvi a voler annullare la stessa con procedimento di autotutela, e contestuale riemissione definendo in maniera chiara ed inequivocabile se trattasi di Appalto Genuino di Servizi (ex art. 1655 cc) o appalto di somministrazione di cui all’art. 29 del Dlgs 276/03. Risposta Non si ritiene sussistano i presupposti per l’annullamento della procedura, tenuto conto la scelta di configurare tale gara come appalto sottostante alla normativa di recepimento della Direttiva 2014/24/UE, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o supportata da esperienze pregresse di questa Azienda nonché dalle analoghe procedure di altri Enti pubblici. Quesito Non è chiara la specificazione del numero dei soggetti assunti, dall’attuale fornitore, con contratto a tempo indeterminato e determinato. Risposta Per l’appalto in corso il personale impiegato comunicato dall’attuale fornitore è pari a n. 246 di cui 159 assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quesito Nulla poi si dice in merito ad eventuali agevolazioni contributive di cui potrebbero beneficiare i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e se gli stessi siano stati oggetto di riconoscimento all’Ente Utilizzatore. Tale ultima specificazione risulta essere essenziale al fine di comprendere se l’attuale fornitore possa godere di un indebito vantaggio concorrenziale, potendo disporre di un minor costo del lavoro, per effetto del mancato riconoscimento, in danno di altri concorrenti che, allo stato delle cose, non dispongono di termini di paragone corretto per la formulazione dell’offerta economica (vedi punto 5 del quesito prot. 4054-18). Risposta L’entità dell’appalto è stato determinato tenendo conto del costo orario standard del CCNL sanità le eventuali agevolazioni contributive sono quelle comuni attribuite a tutte le aziende dalle norme vigenti in materia. Quesito Si dichiara che il tasso di assenteismo riferibile al periodo gennaio/Settembre è pari al 3,92%. Al riguardo si osserva che occorre specificare se detto tasso sia inclusivo anche dei permessi indicati al quesito 5056-18, o se debba essere considerato al netto degli stessi. Si pone in evidenza, comunque, che il tasso di assenteismo (impropriamente definito rischio di impresa) assorbe in maniera più che significativa il margine di agenzia posto a base d’asta, pari a 0,50 €, rendendo così impossibile formulare una qualsiasi offerta economica che, congruamente, possa coprire i costi di gestione dell’intero appalto (basti ricordare i costi amministrativi, le cauzioni, le spese contrattuali e di pubblicazione, per altro mai quantificate sia nella lex specialis che nei chiarimenti fino ad ora pubblicati, il costo del personale diretto addetto alla gestione del personale ecc… ecc..) Tale circostanza, si sottolinea, rende immediatamente escludente la possibilità di partecipazione, a meno che non si lasci alla libera scelta imprenditoriale la definizione del margine di servizio. Si precisa poi che il tasso indicato sembrerebbe errato. Facendo riferimento ai dati presenti nella tabella riportata all’art. 1 del C.T. (176 unità x 1872/12 x 9 mesi = 247104 ore teoriche –28.512 ore ferie ed ex festività = 218.592 ore teoriche fatturabili - 10.285 ore dichiarate di assenteismo/218.592 = 4,71%. Risposta I valori indicati sono relativi al servizio in corso. Le unità previste nella presente gara sono n. 166 e non 176 come erroneamente indicato nel calcolo del quesito esposto. Quesito In merito alle risposte al quesito prot. 3901-18 In merito all’indicazione della tipologia di assenze da fatturare a parte, la risposta fornita “solo sulle ore effettivamente lavorate e senza applicazione del margine” necessita del seguente chiarimento: Ove trattasi di personale sanitario impiegato a turni, salvo il riconoscimento della indennità di turno, verranno fatturate le ore lavorate più margine di agenzia. Risposta Al personale sanitario impiegato a turni, salvo il riconoscimento della indennità di turno, vengono applicate le medesime modalità di pagamento. Risposta Si ma senza margine d’agenzia. Quesito Per tutto quanto sopra espresso, e vista la mancanza di chiare indicazioni essenziali che consentano una corretta partecipazione alla gara, si chiede di voler procrastinare il termine di presentazione al fine di evitare la impossibilità alla stessa in ragione del perdurare di motivi immediatamente escludenti. Risposta Non si ravvisano gli estremi per una proroga dei termini di presentazione delle offerte, tenuto conto che non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 79 del comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

PI014196-18

Modulo trattamento dati – informativa ai fornitoriModulo trattamento dati – informativa ai fornitori modificato

A5 trattamento dati dgdr18.docx

PI014144-18

Siamo altresì a precisare che il tasso di assenteismo da gennaio a settembre 2018 è stato pari a 3,29% per un totale di 10.285 ore di assenza. A tutte le ditte concorrenti Oggetto: risposta ai chiarimenti Si precisa quanto segue: alla data odierna, sono assunti dall'attuale fornitore 246 lavoratori (compresi quelli attivati per sostituzioni di altro personale assente) ed i lavoratori assunti dall'attuale fornitore con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inviati in missione in forza di contratto di somministrazione a tempo determinato sono 45 lavoratori Cat. B; 11 lavoratori Cat. C ; 101 lavoratori Cat. D e 2 lavoratori cat. DS. Siamo altresì a precisare che il tasso di assenteismo da gennaio a settembre 2018 è stato pari a 3,29% per un totale di 10.285 ore di assenza.

PI014056-18

Spett.le Ente e gent.ma dott.ssa Maria Rinaldi, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti. Sui costi dei profili professionali. Si segnala che i costi del lavoro dei profili professionali oggetto di gara risultano inferiori rispetto alla prima gara pubblicata ad aprile 2018, nonostante a maggio 2018 il rinnovo del CCNL Sanità abbia comportato un incremento del costo del lavoro. A titolo esemplificativo, per il Livello D ci risulta una differenza di oltre 2,00 Euro/Ora, rispetto la gara precedente. Dai nostri conteggi, anche applicando il margine orario massimo previsto da Legge di gara (Euro/Ora 0,50), la tariffa generata non risulterebbe idonea a coprire il mero costo del lavoro. La situazione è ancora più delicata considerato che altre voci di costo sono in capo all’Aggiudicatario come ad esempio l’assenteismo dei lavoratori. Per completezza si segnala che in due precedenti procedure di gara plurimilionarie (ASL Torino e ESTAR Firenze) le stazioni appaltanti hanno deciso di sostenere il costo dell’assenteismo dovuto a malattia, infortunio e maternità sino ad una determinata percentuale (3% in entrambi i casi citati). Inoltre, si segnala che il mero godimento da parte dei lavoratori delle ferie maturate nel mese eroderebbe di decine di centesimi di euro l’aggio orario da corrispondere all’Agenzia. Quanto sopra, oltre a non consentire ai concorrenti di formulare un’offerta economicamente sostenibile, vi espone a diversi rischi vista la responsabilità solidale prevista dall’art. 35, co. 2, del d.lgs. n. 81/2015 che prevede l’obbligo dell’Utilizzatore di provvedere al pagamento della retribuzione e della contribuzione dei lavoratori in caso di mancato adempimento da parte dell’Agenzia per il lavoro. Si chiede quindi un approfondimento finalizzato ad una modifica dei costi. Sulla tariffa di fatturazione Considerato che in sede di offerta economica viene previsto un solo costo orario e che all’interno del Livello D sono somministrabili diversi profili professionali con voci di costo peculiari, si chiede conferma che il costo cui applicare il margine di agenzia verrà ricalcolato tenendo conto delle specificità dei singoli profili: ad esempio per Infermieri, Ostetriche e Tecnici Radiologia per indennità specifica di mansione e riposi radiologici. Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere: -Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, -L’inquadramento di tali lavoratori, -La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, -In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), -La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi -La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e -L’attuale fornitore. Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. Sulle figure richieste e sulla distribuzione oraria. Si chiede di dichiarare l’articolazione lavorativa (part-time o full-time) ed i giorni settimanali lavorativi (5 o 6) di tutti i profili professionali Sulla idoneità fisica e sanitaria alla mansione. Si chiede conferma che verrà rispettato l’art. 22 del CCNL Categoria Agenzie per il Lavoro che prevede che la “sorveglianza sanitaria resta a carico dell’Utilizzatore. Nella sorveglianza sanitaria rientra infatti anche le visite mediche preventive e periodiche che, quindi, sono a carico dell’Utilizzatore. Sui Permessi previsti da CCNL Sanità. In merito al costo del lavoro relativo ai permessi retribuiti previsti dagli artt. 36, 37, 40 e 48 del nuovo CCNL (relativi ad eventuali partecipazione a concorsi ed esami, motivi personali o familiari, visite, terapie, esami diagnostici e diritto alla Studio), considerato che tali permessi sono fruibili, da un lato, anche ai lavoratori a termine e quindi anche ai lavoratori in somministrazione (a differenza del previgente CCNL) e che, dall’altro lato, solo previa verifica dei singoli casi anche in merito all’anzianità di servizio, si chiede cortese conferma che saranno di volta in volta da Voi espressamente autorizzati con relativo pagamento al lavoratore e fatturazione a parte alla stessa tariffa prevista per l’ora ordinaria. Solo considerando: 1.8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi ed esami 2.18 ore all’anno per motivi personali o familiari fruibili anche a giornata intera 3.18 ore all’anno per visite, terapie , esami diagnostici fruibili anche a giornata intera tali permessi inciderebbero sul costo del lavoro previsto per Infermieri Liv. D del 3,98 % pari a € 0,85 in valore assoluto sul costo orario. Si precisa che, a differenza dell’assenteismo riconducibile a malattia, infortunio e maternità, propriamente riconducibili al rischio di impresa i permessi sopra segnalati devono essere considerati come componenti del costo del lavoro che ai sensi dell’art. 33, co. 2, d.lgs. n. 51/2015 devono essere necessariamente rimborsati all’Agenzia da parte dell’Utilizzatore. Sulle ore di formazione. Si chiede conferma che le ore durante le quali i lavoratori faranno formazione verranno fatturate dall’Agenzia aggiudicataria alla stessa tariffa prevista per l’ora ordinaria. Sul tasso INAIL. Si chiede di specificare il tasso INAIL considerato per ciascun profilo professionali oggetto di gara. Sull’elemento perequativo. Si chiede conferma che l’Elemento perequativo verrà fatturato a parte, se dovuto, anche dal mese di gennaio 2019. Sull’organizzazione di personale, materiali e mezzi. Si chiede di stralciare il refuso presente nell’art. 1 del Capitolato, che di seguito si riporta, in quanto relativo ad un Appalto di servizi ed inconferente con la somministrazione di lavoro: “Il Servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all’esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell’art. 1655 c.c. nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’AOU”. Sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con riferimento all’art. 3 del Capitolato, e in particolare agli obblighi dell’impresa aggiudicataria, considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell’Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l’operato, si chiede cortese conferma che l’eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione e formazione e in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) sia in capo all’Utilizzatore, così come l’addestramento e la sorveglianza sanitaria. A riguardo, si segnala comunque sin da ora la disponibilità della scrivente Società ad occuparsi dell’intera pianificazione, organizzazione ed implementazione del percorso formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come individuate all’art. 37, comma 1, lett. a) e lett. b) D. Lgs. 81/2008, previsto dall’Accordo Stato-Regioni, fermo restando l’allocazione degli oneri e delle responsabilità connesse in capo all’Utilizzatore, ai sensi dell’art. 35, co. 4, D. Lgs. 81/2015, così come l’addestramento dei lavoratori rispetto all’uso delle attrezzature di lavoro e la sorveglianza sanitaria. Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto Con riferimento a quanto indicato nell'art. 17 del Capitolato Tecnico relativo a Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto, per la parte relativa alla non idoneità fisica e sanitaria del personale somministrato, si chiede se l’AOU Vanvitelli procederà ad una verifica e conferma delle caratteristiche professionali, tecniche e relazionali, oltre alla verifica della piena ed incondizionata idoneità fisica per i lavoratori già utilizzati, e beneficiari della Clausola Sociale, per cui si prevede l'assunzione dalla Agenzia per il Lavoro aggiudicataria della nuova procedura. Capacità Economica e Finanziaria Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, e in particolare al fatturato globale di impresa e al fatturato specifico per forniture identiche a quelle oggetto di gara, si chiede conferma che gli esercizi finanziari da prendere in considerazione siano il 2015, 2016 e 2017. Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione e si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse occorrere. Cordialmente. Quesito Sulla tariffa di fatturazione Considerato che in sede di offerta economica viene previsto un solo costo orario e che all’interno del Livello D sono somministrabili diversi profili professionali con voci di costo peculiari, si chiede conferma che il costo cui applicare il margine di agenzia verrà ricalcolato tenendo conto delle specificità dei singoli profili: ad esempio per Infermieri, Ostetriche e Tecnici Radiologia per indennità specifica di mansione e riposi radiologici. Risposta Solo sulle effettive ore lavorate. Quesito Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione - L’attuale fornitore Risposta In attesa di dati da parte dell’attuale fornitore Randstad Quesito Sulle figure richieste e sulla distribuzione oraria. Si chiede di dichiarare l’articolazione lavorativa (part-time o full-time) ed i giorni settimanali lavorativi (5 o 6) di tutti i profili professionali Risposta A seconda della categoria Quesito Sulla idoneità fisica e sanitaria alla mansione. Si chiede conferma che verrà rispettato l’art. 22 del CCNL Categoria Agenzie per il Lavoro che prevede che la “sorveglianza sanitaria resta a carico dell’Utilizzatore. Nella sorveglianza sanitaria rientra infatti anche le visite mediche preventive e periodiche che, quindi, sono a carico dell’Utilizzatore. Risposta Si conferma Quesito Sui Permessi previsti da CCNL Sanità. In merito al costo del lavoro relativo ai permessi retribuiti previsti dagli artt. 36, 37, 40 e 48 del nuovo CCNL (relativi ad eventuali partecipazione a concorsi ed esami, motivi personali o familiari, visite, terapie, esami diagnostici e diritto alla Studio), considerato che tali permessi sono fruibili, da un lato, anche ai lavoratori a termine e quindi anche ai lavoratori in somministrazione (a differenza del previgente CCNL) e che, dall’altro lato, solo previa verifica dei singoli casi anche in merito all’anzianità di servizio, si chiede cortese conferma che saranno di volta in volta da Voi espressamente autorizzati con relativo pagamento al lavoratore e fatturazione a parte alla stessa tariffa prevista per l’ora ordinaria. Solo considerando: 1. 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi ed esami 2. 18 ore all’anno per motivi personali o familiari fruibili anche a giornata intera 3. 18 ore all’anno per visite, terapie , esami diagnostici fruibili anche a giornata intera tali permessi inciderebbero sul costo del lavoro previsto per Infermieri Liv. D del 3,98 % pari a € 0,85 in valore assoluto sul costo orario. Si precisa che, a differenza dell’assenteismo riconducibile a malattia, infortunio e maternità, propriamente riconducibili al rischio di impresa i permessi sopra segnalati devono essere considerati come componenti del costo del lavoro che ai sensi dell’art. 33, co. 2, d.lgs. n. 51/2015 devono essere necessariamente rimborsati all’Agenzia da parte dell’Utilizzatore. Risposta Previa autorizzazione. Quesito Sulle ore di formazione. Si chiede conferma che le ore durante le quali i lavoratori faranno formazione verranno fatturate dall’Agenzia aggiudicataria alla stessa tariffa prevista per l’ora ordinaria. Risposta Si Quesito Sul tasso INAIL. Si chiede di specificare il tasso INAIL considerato per ciascun profilo professionali oggetto di gara. Risposta 0,40% Quesito Sull’elemento perequativo. Si chiede conferma che l’Elemento perequativo verrà fatturato a parte, se dovuto, anche dal mese di gennaio 2019. Risposta Se dovuto secondo la normativa vigente. Quesito Sull’organizzazione di personale, materiali e mezzi. Si chiede di stralciare il refuso presente nell’art. 1 del Capitolato, che di seguito si riporta, in quanto relativo ad un Appalto di servizi ed inconferente con la somministrazione di lavoro: “Il Servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all’esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell’art. 1655 c.c. nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’AOU”. Risposta Si tratta di un refuso Quesito Sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con riferimento all’art. 3 del Capitolato, e in particolare agli obblighi dell’impresa aggiudicataria, considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell’Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l’operato, si chiede cortese conferma che l’eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione e formazione e in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) sia in capo all’Utilizzatore, così come l’addestramento e la sorveglianza sanitaria. A riguardo, si segnala comunque sin da ora la disponibilità della scrivente Società ad occuparsi dell’intera pianificazione, organizzazione ed implementazione del percorso formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come individuate all’art. 37, comma 1, lett. a) e lett. b) D. Lgs. 81/2008, previsto dall’Accordo Stato-Regioni, fermo restando l’allocazione degli oneri e delle responsabilità connesse in capo all’Utilizzatore, ai sensi dell’art. 35, co. 4, D. Lgs. 81/2015, così come l’addestramento dei lavoratori rispetto all’uso delle attrezzature di lavoro e la sorveglianza sanitaria. Risposta Si conferma Quesito Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto Con riferimento a quanto indicato nell'art. 17 del Capitolato Tecnico relativo a Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto, per la parte relativa alla non idoneità fisica e sanitaria del personale somministrato, si chiede se l’AOU Vanvitelli procederà ad una verifica e conferma delle caratteristiche professionali, tecniche e relazionali, oltre alla verifica della piena ed incondizionata idoneità fisica per i lavoratori già utilizzati, e beneficiari della Clausola Sociale, per cui si prevede l'assunzione dalla Agenzia per il Lavoro aggiudicataria della nuova procedura. Risposta Si

PI014054-18

1.Si richiede se L’agenzia per il lavoro potrà fatturare il costo puro senza margine per le ore di malattia e infortunio e se tali costi verranno rimborsati, come previsto dall’Art.32 c.2 del D.Lgs 81/2015 (Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.) 2.Si chiede conferma che il costo del lavoro indicato nel modulo “allegato A7 schema di offerta economica” sia comprensivo di tutte le voci di costo, vale a dire : Retribuzione oraria ( riferita alla retribuzione contrattuale mensile), quota di tredicesima, quota di ferie e ex festività, quota fondo formatemp, quota ebitemp, quota di TFR, contributi INPS e INAIL. 3.Si chiede conferma che l’indicazione del monte ore nell’allegato A7 non indica la possibilità di fatturare tutte le ore lavorabili in un anno ( 36 ore per 52 settimane pari a 1872 ore), bensì è stima per la determinazione dell’offerta economica. Risulta dirimente tale informazione a tutela della Stazione Appaltante. 4.Si chiede informazioni in merito al numero di lavoratori somministrati a tempo determinato , ma assunti a tempo indeterminato dall’attuale fornitore del servizio; tale informazione risulta importante per comprendere l’eventuale vantaggio competitivo acquisito dal fornitore. 5.Occorre segnalare che l’art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015 in particolare alla lettera e. espressamente prevede che “… con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore …”. Fatta tale premesse si chiede di sapere se la vostra spettabile azienda paga un costo ridotto, od ha ricevuto storni di costo con note di credito, in merito al costo del lavoro dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da parte dell’attuale fornitore, inoltre appare di fondamentale importanza sapere se tali agevolazioni sono tuttora in corso. 6.Le informazioni richiedono chiara risposta in favore della massima trasparenza, in nome del principio del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale. 7.Si chiede se le festività saranno fatturate alla stessa tariffa applicata per l’ora ordinaria ( costo del lavoro + margine di agenzia) 8.Si richiede il tasso di assenteismo del personale somministrato, dato sicuramente in possesso della stazione appaltante, tale dato è fondamentale per comprendere il rischi derivante dalla gestione della commessa.1.Si richiede se L’agenzia per il lavoro potrà fatturare il costo puro senza margine per le ore di malattia e infortunio e se tali costi verranno rimborsati, come previsto dall’Art.32 c.2 del D.Lgs 81/2015 (Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.) Come riportato all'art. 3 del capitolato speciale 2.Si chiede conferma che il costo del lavoro indicato nel modulo “allegato A7 schema di offerta economica” sia comprensivo di tutte le voci di costo, vale a dire : Retribuzione oraria ( riferita alla retribuzione contrattuale mensile), quota di tredicesima, quota di ferie e ex festività, quota fondo formatemp, quota ebitemp, quota di TFR, contributi INPS e INAIL. Costo standard 3.Si chiede conferma che l’indicazione del monte ore nell’allegato A7 non indica la possibilità di fatturare tutte le ore lavorabili in un anno ( 36 ore per 52 settimane pari a 1872 ore), bensì è stima per la determinazione dell’offerta economica. Risulta dirimente tale informazione a tutela della Stazione Appaltante. Si conferma 4.Si chiede informazioni in merito al numero di lavoratori somministrati a tempo determinato , ma assunti a tempo indeterminato dall’attuale fornitore del servizio; tale informazione risulta importante per comprendere l’eventuale vantaggio competitivo acquisito dal fornitore. In attesa di dati da parte dell'attuale fornitore 5.Occorre segnalare che l’art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015 in particolare alla lettera e. espressamente prevede che “… con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore …”. Fatta tale premesse si chiede di sapere se la vostra spettabile azienda paga un costo ridotto, od ha ricevuto storni di costo con note di credito, in merito al costo del lavoro dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da parte dell’attuale fornitore, inoltre appare di fondamentale importanza sapere se tali agevolazioni sono tuttora in corso. In attesa di riscontro da parte dell'attuale fornitore 6.Le informazioni richiedono chiara risposta in favore della massima trasparenza, in nome del principio del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale. 7.Si chiede se le festività saranno fatturate alla stessa tariffa applicata per l’ora ordinaria ( costo del lavoro + margine di agenzia) Art. 6 del capitolato di gara. Solo su effettive ore lavorate senza margine d'agenzia. 8.Si richiede il tasso di assenteismo del personale somministrato, dato sicuramente in possesso della stazione appaltante, tale dato è fondamentale per comprendere il rischi derivante dalla gestione della commessa. Risposta In attesa di riscontro da parte dell'attuale fornitore

PI014048-18

RICHIESTA CHIARIMENTI ALLEGATO 5 SPETT.LE ENTE, CHIEDIAMO L'ADEGUAMENTO DEL ALLEGATO 5 -TRATTAMENTO DATI al DGPR 2016/679 distinti salutiSi procederà con adeguamento al DPGR 2016/679

PI014017-18

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per la procedura di cui in oggetto: 1) onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali; 2) visto che per il presente affidamento si applicherà la “clausola sociale”, di cui all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, chiediamo chi sia, nel caso, l’attuale fornitore e desidereremmo anche richiedere alla stazione appaltante se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, delle risorse assunte a tempo indeterminato dall’attuale affidatario. 3) relativamente l'art. 8 del disciplinare di gara chiediamo se si tratta di un refuso, visto il correttivo D.lgs. n. 57/2017 al nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 elimina l' onerosità del soccorso istruttorio, dando agli operatori economici la facoltà di regolarizzare e/o integrare le dichiarazioni e i documenti incompleti e/o irregolari senza dover sostenere alcun onere finanziario. Distinti saluti1) spese di registrazione 2) seguirà elenco aggiornato 3) SI conferma

PI013988-18

spett.le ente, segnaliamo inoltre che a seguito di rinnovo ccnl COMPARTO SANITA' il ricorso ai contratti di somministrazione è vietato per i profili di categoria B distinti salutiSi tratta della cat. BS

PI013987-18

spett.le ente, si chiede di esplicitare le voci che compongono il costo del lavoro da voi indicato in quanto a seguito di nostra stima segnaliamo che il suddetto non copre tutte le voci di costo del lavoro. segnaliamo inoltre che il margine massimo di €/h 0,50 cent non sufficiente. restiamo in attesa di gentile riscontro. Il costo del lavoro è stato calcolato tenendo conto del costo standard per ogni profilo.

PI013924-18

buon giorno, ALLEGATO A/4 fatturato specifico per servizi identici complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione della procedura è il seguente (pari ad almeno euro 7.000.000,00). si chiede conferma che si intendano gli anni 2015 2016 2017 - (bilanci approvati) distinti saluti Si conferma.

PI013923-18

ALLEGATO 5 TRATTAMENTO DATI buon giorno, Chiediamo adeguamento al DGPR 2016/679 distinti saluti Il modulo verrà adeguato.

PI013901-18

- L'art. 7 del Disciplinare di Gara stabilisce che "l'offerta deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno .....". A tal proposito, si chiede di specificare il giorno. - Si chiede di indicare il termine ultimo per la presentazione di chiarimenti; - Si chiede di : - specificare quali tipologie di assenze sono a carico dell’agenzia e quali sono da fatturare a parte; - se le festività nazionali, infrasettimanali e cadenti di domenica, verranno fatturate a parte; - se il mark up rimane fisso o è soggetto a variazioni al variare dell'importo presunto posto a base di gara. - L'art. 1 del Capitolato Tecnico prevede l'affidamento per la durata di 36 mesi del servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato e a tal proposito, si chiede come influisce il Decreto Dignità – D.L. n. 87/2018 il quale prevede una durata massima del contratto di 24 mesi. - L'art. 18 del Capitolato Tecnico stabilisce che sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto. Si chiede di quantificare tali spese a livello meramente presuntivo e non vincolante. L'art. 7 del Disciplinare di Gara stabilisce che "l'offerta deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno .....". A tal proposito, si chiede di specificare il giorno. - Si chiede di indicare il termine ultimo per la presentazione di chiarimenti; 16/11/2018 - Si chiede di : - specificare quali tipologie di assenze sono a carico dell’agenzia e quali sono da fatturare a parte; - se le festività nazionali, infrasettimanali e cadenti di domenica, verranno fatturate a parte; - se il mark up rimane fisso o è soggetto a variazioni al variare dell'importo presunto posto a base di gara. Solo sulle ore effettivamente lavorate senza margine di agenzie. - L'art. 1 del Capitolato Tecnico prevede l'affidamento per la durata di 36 mesi del servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato e a tal proposito, si chiede come influisce il Decreto Dignità – D.L. n. 87/2018 il quale prevede una durata massima del contratto di 24 mesi. L'appalto è configurato cime appalto di servizio - L'art. 18 del Capitolato Tecnico stabilisce che sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto. Si chiede di quantificare tali spese a livello meramente presuntivo e non vincolante. Spese di registrazione

PI013881-18

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 8 del Disciplinare di gara si precisa che il D. Lgs. 56/2017   c.d.  “CORRETTIVO” AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, ha eliminato la previsione dell'applicazione della penale in caso di ricorso all'istituto medesimo. Si chiede a Codesta Stazione Appaltante ti confermare che la locuzione "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso l procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari al uno per mille dell’intero lotto, comunque l’importo complessivo della sanzione non sarà comunque superiore a € 5.000,00 così come disposto dal predetto art. 83" rappresenta un refuso.Si conferma.

PI013880-18

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3 e 17 del Capitolato tecnico di gara si segnala che, ai sensi dell’art. 22, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si evidenzia pertanto che la previsione di gara secondo la quale il contratto potrà essere risolto "nei casi di mancanza di requisiti professionali e/o di idoneità fisica e sanitaria da parte dei lavoratori temporanei, anche se sopravvenuti o comunque venuti a conoscenza dell’Azienda utilizzatrice successivamente alla stipula del contratto” è del tutto inconferente con le responsabilità imputate ex legge al futuro aggiudicatario. Si chiede, pertanto, che tale ipotesi non trovi applicazione.In caso di sopravvenuta perdita di requisiti la ditta somministratrice dovrà provvedere alla sostituzione del personale

PI013878-18

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5 dello schema di h) secondo la quale l'aggiudicatario manlevare e tenere indenne l’A.O.U. LUIGI VANVITELLI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti può essere considerata applicabile solo ed esclusivamente nei confronti di eventuali inosservanze verificatesi nei confronti dei dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche nei confronti dei lavoratori somministrati. Si ricorda infatti che l'art. 35, comma 4 d. lgs 81/15 stabilisce che L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.In caso di sopravvenuta perdita di requisiti la ditta somministratrice dovrà provvedere alla sostituzione del personale

PI013872-18

pagamento CONTRIBUTO ANAC -- buon giorno, segnaliamo che il cig, da sito anac, non risulta perfezionato. chiediamo di procedere. distinti salutiIL CIG è stato perfezionato,

PI013856-18

Quesito Il servizio oggetto di gara è la somministrazione lavoro pertanto chiediamo di stralciare i riferimenti agli appalti (art. 1655) come evidenziato anche dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato1571/2018. Si ricorda infatti che nel contratto di appalto l’appaltatore organizza il servizio in completa autonomia e immette il proprio personale i propri mezzi nei locali del Committente. La somministrazione lavoro consiste in un dare personale in somministrazione, che viene sottoposto alla vigilanza e coordinamento dell’utilizzatore e ne usa i suoi mezzi. Risposta L'appalto è configurato come appalto di servizi e pertanto i riferimenti non vengono stralciati Quesito Per quanto concerne l’aggiudicazione di servizi analoghi da parte di SORESA chiediamo che nel caso di verificarsi dell’evento, fermo il disposto della normativa specifica in materia D. Lgs. 81/15 e CCNL Agenzie per il lavoro, vengano fatti salvi i contratti attivati ed in essere alla data dell’evento fino alla loro naturale scadenza. Risposta No. Vi è l'obbligo della clausola risolutiva. Quesito per quanto concerne l'idoneità fisica all'impiego, rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove : il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva. Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dall’A.O. nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro). In proposito perché l’art.22 CCNL Agenzie per il lavoro, applicato ai lavoratori somministrati, prevede che la “sorveglianza sanitaria resta a carico dell’Utilizzatore”, riteniamo che anche la loro visita “preassuntiva” possa pacificamente essere posta a carico dell’Utilizzatore: evidenziamo infatti ancora che la Legge stessa, quando disciplina nell’art. 41 D.Lgs. 81/08 la generica “sorveglianza sanitaria”, include anche la visita medica preventiva / preassuntiva (nel comma 2 bis). Si chiede conferma. Risposta Si applica l'art. 22 CCNL per la categoria Quesito Chiediamo di non decurtare l’importo delle penali dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro Risposta L’importo verrà decurtato dal margine dell’Agenzia Quesito Riteniamo non applicabile l’art 355 cp riferendosi a “cose od opere” Risposta Si tratta di un refuso Quesito chiediamo di quantificare le spese di stipulazione del contratto Risposta Spese di registrazione Quesito rispetto al recesso/risoluzione per motivi non imputabili all’agenzia si richiamano le disposizioni di cui alla legge specifica di settore che comportano l’obbligo di portare a termine i contratti in essere sino alla loro naturale scadenza. Chiediamo conferma Risposta Le ipotesi di recesso/risoluzione sono quelle previste dalla normativa vigente in tema di appalto. Quesito per quanto concerne le cause di risoluzione immediata riteniamo che l’assenza di requisiti in capo ai lavoratori verificato successivamente al periodo di prova non può essere imputato all’Agenzia poiché tutto ciò che attiene la salute e sicurezza sul lavoro (accertamenti e visite periodiche) sono in capo all’utilizzatore (art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15)., e la perdita di requisiti professionali sul somministrato non dipendono dalla predetta che pertanto non può subirne le conseguenze Risposta In caso di sopravvenuta perdita di requisiti la ditta somministratrice dovrà provvedere alla sostituzione del personale Quesito Per quanto concerne le maggiori spese in caso di risoluzione, considerato il servizio (somministrazione di lavoro) chiediamo a quali spese si riferisce l’A.O. e che in ogni caso la legge garantisce l’AO con la cauzione definitiva Risposta Le spese relative ad eventuali maggiori costi sostenuti per l'affidamento ad altra impresa Quesito Chiediamo di richiamare il D. Lgs. 81/15, prima del D. Lgs. 50/2016, essendo normativa specifica di settore. Risposta No. Trattasi di appalto di servizi Quesito Chiediamo conferma che quando l’AO scrive di “tutti gli oneri e rischi” si riferisce naturalmente a quelli in capo all’Agenzia nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 81/15), poiché ve ne sono diversi anche in capo all’utilizzatore. La dizione appare generica. Risposta Si tratta di oneri in capo all'Agenzia. Quesito per quanto concerne le cause di risoluzione immediata riteniamo che l’assenza di requisiti in capo ai lavoratori verificato successivamente al periodo di prova non può essere imputato all’Agenzia poiché tutto ciò che attiene la salute e sicurezza sul lavoro (accertamenti e visite periodiche) sono in capo all’utilizzatore (art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15)., e la perdita di requisiti professionali sul somministrato non dipendono dalla predetta che pertanto non può subirne le conseguenze Risposta In caso di sopravvenuta perdita di requisiti la ditta somministratricre dovrà provvedere alla sostituzione del personale Quesito Chiediamo conferma che quando l’AO scrive di “tutti gli oneri e rischi” si riferisce naturalmente a quelli in capo all’Agenzia nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 81/15), poiché ve ne sono diversi anche in capo all’utilizzatore. La dizione appare generica. Risposta D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Quesito Per quanto riguarda le spese di viaggio ecc chiediamo conferma che si riferisce a quelle sostenute dai dipendi diretti dell’Agenzia e non ai somministrati. Risposta Non risulta Quesito Per quanto concerne le prescrizioni in materia di sicurezza si ricorda che per i somministrati è in capo all’utilizzatore. Per quanto concerne i maggiori oneri derivanti da norme future, riteniamo che la previsione sia abbastanza aleatoria. Chiediamo di rivederne la formulazione garantendo un confronto tra le parti (idem la rinuncia di cui all’art 1460cc) g) chiediamo di chiarire l’articolo essendo limitativo della libertà di godimento dei propri diritti h) chiediamo lo stralcio ricordando che la materia igiene e sicurezza dei somministrati è in capo all’utilizzatore (art. 34 c. 3 D. Lgs. 81/15) Quesito Chiediamo di dare un numero di giorni congrui, superiore a 2 per contestare le penali art 10 p. 5 pag.7/8 Risposta Si applica le condizioni previste dal capitolato Quesito chiediamo di rivedere il contratto nei punti in cui parla di beni e servizi con caratteristiche tecniche considerato che con la somministrazione lavoro viene fornito personale. Risposta Si tratta di appalto di servizi Quesito Stante l’indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto a prestare la propria attività fino alla predetta scadenza. Si chiede conferma che l’articolo si riferisce ai lavoratori diretti dell’Agenzia poiché per i somministrati vige la normativa di cui al D. Lgs. 81/15 contenente specifiche differenti. Risposta Le ipotesi sono quelle previste dalla normativa vigente in tema di appalti. Quesito Chiediamo adeguamento al DGPR 2016/679 Risposta Si Quesito Il servizio oggetto di gara è la somministrazione lavoro pertanto chiediamo di stralciare i riferimenti agli appalti (art. 1655) come evidenziato anche dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato1571/2018. Si ricorda infatti che nel contratto di appalto l’appaltatore organizza il servizio in completa autonomia e immette il proprio personale i propri mezzi nei locali del Committente. La somministrazione lavoro consiste in un dare personale in somministrazione, che viene sottoposto alla vigilanza e coordinamento dell’utilizzatore e ne usa i suoi mezzi. Risposta L'appalto è configurato come appalto di servizi e pertanto i riferimenti non vengono stralciati Quesito Per quanto concerne l’aggiudicazione di servizi analoghi da parte di SORESA chiediamo che nel caso di verificarsi dell’evento, fermo il disposto della normativa specifica in materia D. Lgs. 81/15 e CCNL Agenzie per il lavoro, vengano fatti salvi i contratti attivati ed in essere alla data dell’evento fino alla loro naturale scadenza. Risposta No. Vi è l'obbligo della clausola risolutiva. Quesito per quanto concerne l'idoneità fisica all'impiego, rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove : il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva. Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dall’A.O. nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro). In proposito perché l’art.22 CCNL Agenzie per il lavoro, applicato ai lavoratori somministrati, prevede che la “sorveglianza sanitaria resta a carico dell’Utilizzatore”, riteniamo che anche la loro visita “preassuntiva” possa pacificamente essere posta a carico dell’Utilizzatore: evidenziamo infatti ancora che la Legge stessa, quando disciplina nell’art. 41 D.Lgs. 81/08 la generica “sorveglianza sanitaria”, include anche la visita medica preventiva / preassuntiva (nel comma 2 bis). Si chiede conferma. Risposta Si applica l'art. 22 CCNL per la categoria Quesito Chiediamo di non decurtare l’importo delle penali dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro Risposta L’importo verrà decurtato dal margine dell’Agenzia Quesito Riteniamo non applicabile l’art 355 cp riferendosi a “cose od opere” Risposta Si tratta di un refuso Quesito chiediamo di quantificare le spese di stipulazione del contratto Risposta Spese di registrazione Quesito rispetto al recesso/risoluzione per motivi non imputabili all’agenzia si richiamano le disposizioni di cui alla legge specifica di settore che comportano l’obbligo di portare a termine i contratti in essere sino alla loro naturale scadenza. Chiediamo conferma Risposta Le ipotesi di recesso/risoluzione sono quelle previste dalla normativa vigente in tema di appalto. Quesito per quanto concerne le cause di risoluzione immediata riteniamo che l’assenza di requisiti in capo ai lavoratori verificato successivamente al periodo di prova non può essere imputato all’Agenzia poiché tutto ciò che attiene la salute e sicurezza sul lavoro (accertamenti e visite periodiche) sono in capo all’utilizzatore (art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15)., e la perdita di requisiti professionali sul somministrato non dipendono dalla predetta che pertanto non può subirne le conseguenze Risposta In caso di sopravvenuta perdita di requisiti la ditta somministratrice dovrà provvedere alla sostituzione del personale Quesito Per quanto concerne le maggiori spese in caso di risoluzione, considerato il servizio (somministrazione di lavoro) chiediamo a quali spese si riferisce l’A.O. e che in ogni caso la legge garantisce l’AO con la cauzione definitiva Risposta Le spese relative ad eventuali maggiori costi sostenuti per l'affidamento ad altra impresa Quesito Chiediamo di richiamare il D. Lgs. 81/15, prima del D. Lgs. 50/2016, essendo normativa specifica di settore. Risposta No. Trattasi di appalto di servizi Quesito Chiediamo conferma che quando l’AO scrive di “tutti gli oneri e rischi” si riferisce naturalmente a quelli in capo all’Agenzia nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 81/15), poiché ve ne sono diversi anche in capo all’utilizzatore. La dizione appare generica. Risposta Si tratta di oneri in capo all'Agenzia. Quesito per quanto concerne le cause di risoluzione immediata riteniamo che l’assenza di requisiti in capo ai lavoratori verificato successivamente al periodo di prova non può essere imputato all’Agenzia poiché tutto ciò che attiene la salute e sicurezza sul lavoro (accertamenti e visite periodiche) sono in capo all’utilizzatore (art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15)., e la perdita di requisiti professionali sul somministrato non dipendono dalla predetta che pertanto non può subirne le conseguenze Risposta In caso di sopravvenuta perdita di requisiti la ditta somministratricre dovrà provvedere alla sostituzione del personale Quesito Chiediamo conferma che quando l’AO scrive di “tutti gli oneri e rischi” si riferisce naturalmente a quelli in capo all’Agenzia nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 81/15), poiché ve ne sono diversi anche in capo all’utilizzatore. La dizione appare generica. Risposta D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Quesito Per quanto riguarda le spese di viaggio ecc chiediamo conferma che si riferisce a quelle sostenute dai dipendi diretti dell’Agenzia e non ai somministrati. Risposta Non risulta Quesito Per quanto concerne le prescrizioni in materia di sicurezza si ricorda che per i somministrati è in capo all’utilizzatore. Per quanto concerne i maggiori oneri derivanti da norme future, riteniamo che la previsione sia abbastanza aleatoria. Chiediamo di rivederne la formulazione garantendo un confronto tra le parti (idem la rinuncia di cui all’art 1460cc) g) chiediamo di chiarire l’articolo essendo limitativo della libertà di godimento dei propri diritti h) chiediamo lo stralcio ricordando che la materia igiene e sicurezza dei somministrati è in capo all’utilizzatore (art. 34 c. 3 D. Lgs. 81/15) Quesito Chiediamo di dare un numero di giorni congrui, superiore a 2 per contestare le penali art 10 p. 5 pag.7/8 Risposta Si applica le condizioni previste dal capitolato Quesito chiediamo di rivedere il contratto nei punti in cui parla di beni e servizi con caratteristiche tecniche considerato che con la somministrazione lavoro viene fornito personale. Risposta Si tratta di appalto di servizi Quesito Stante l’indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto a prestare la propria attività fino alla predetta scadenza. Si chiede conferma che l’articolo si riferisce ai lavoratori diretti dell’Agenzia poiché per i somministrati vige la normativa di cui al D. Lgs. 81/15 contenente specifiche differenti. Risposta Le ipotesi sono quelle previste dalla normativa vigente in tema di appalti. Quesito Chiediamo adeguamento al DGPR 2016/679 Risposta Si

PI013814-18

Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 11, punto 4), lettera 2), pag. 11 del Disciplinare di gara (Fatturato specifico per forniture identiche a quelle oggetto di gara), si chiede conferma che per forniture identiche a quelle oggetto di gara si debbano intendere i servizi aventi ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato.Si conferma.

PI013810-18

L'art. 4 del Disciplinare di Gara stabilisce che gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White List), oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. La scrivente Agenzia non risulta iscritta alla White List e né ha presentato domanda di iscrizione perchè non operante nei settori maggiormente a rischio individuati dall'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Si chiede quindi, di specificare meglio la lettera B) dell'art. 4 del Disciplinare.Non occorre iscrizione nella White List. Trattasi di servizio che non neccessita di tale iscrizione perchè non operante nei settori maggiormente a rischio individuati dall'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.


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