PI014056-18 | Spett.le Ente e gent.ma dott.ssa Maria Rinaldi,
al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti.
Sui costi dei profili professionali.
Si segnala che i costi del lavoro dei profili professionali oggetto di gara risultano inferiori rispetto alla prima gara pubblicata ad aprile 2018, nonostante a maggio 2018 il rinnovo del CCNL Sanità abbia comportato un incremento del costo del lavoro.
A titolo esemplificativo, per il Livello D ci risulta una differenza di oltre 2,00 Euro/Ora, rispetto la gara precedente.
Dai nostri conteggi, anche applicando il margine orario massimo previsto da Legge di gara (Euro/Ora 0,50), la tariffa generata non risulterebbe idonea a coprire il mero costo del lavoro.
La situazione è ancora più delicata considerato che altre voci di costo sono in capo all’Aggiudicatario come ad esempio l’assenteismo dei lavoratori. Per completezza si segnala che in due precedenti procedure di gara plurimilionarie (ASL Torino e ESTAR Firenze) le stazioni appaltanti hanno deciso di sostenere il costo dell’assenteismo dovuto a malattia, infortunio e maternità sino ad una determinata percentuale (3% in entrambi i casi citati).
Inoltre, si segnala che il mero godimento da parte dei lavoratori delle ferie maturate nel mese eroderebbe di decine di centesimi di euro l’aggio orario da corrispondere all’Agenzia.
Quanto sopra, oltre a non consentire ai concorrenti di formulare un’offerta economicamente sostenibile, vi espone a diversi rischi vista la responsabilità solidale prevista dall’art. 35, co. 2, del d.lgs. n. 81/2015 che prevede l’obbligo dell’Utilizzatore di provvedere al pagamento della retribuzione e della contribuzione dei lavoratori in caso di mancato adempimento da parte dell’Agenzia per il lavoro.
Si chiede quindi un approfondimento finalizzato ad una modifica dei costi.
Sulla tariffa di fatturazione
Considerato che in sede di offerta economica viene previsto un solo costo orario e che all’interno del Livello D sono somministrabili diversi profili professionali con voci di costo peculiari, si chiede conferma che il costo cui applicare il margine di agenzia verrà ricalcolato tenendo conto delle specificità dei singoli profili: ad esempio per Infermieri, Ostetriche e Tecnici Radiologia per indennità specifica di mansione e riposi radiologici.
Sulla c.d. Clausola Sociale.
L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:
-Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
-L’inquadramento di tali lavoratori,
-La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
-In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
-La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
-La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e
-L’attuale fornitore.
Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
Sulle figure richieste e sulla distribuzione oraria.
Si chiede di dichiarare l’articolazione lavorativa (part-time o full-time) ed i giorni settimanali lavorativi (5 o 6) di tutti i profili professionali
Sulla idoneità fisica e sanitaria alla mansione.
Si chiede conferma che verrà rispettato l’art. 22 del CCNL Categoria Agenzie per il Lavoro che prevede che la “sorveglianza sanitaria resta a carico dell’Utilizzatore. Nella sorveglianza sanitaria rientra infatti anche le visite mediche preventive e periodiche che, quindi, sono a carico dell’Utilizzatore.
Sui Permessi previsti da CCNL Sanità.
In merito al costo del lavoro relativo ai permessi retribuiti previsti dagli artt. 36, 37, 40 e 48 del nuovo CCNL (relativi ad eventuali partecipazione a concorsi ed esami, motivi personali o familiari, visite, terapie, esami diagnostici e diritto alla Studio), considerato che tali permessi sono fruibili, da un lato, anche ai lavoratori a termine e quindi anche ai lavoratori in somministrazione (a differenza del previgente CCNL) e che, dall’altro lato, solo previa verifica dei singoli casi anche in merito all’anzianità di servizio, si chiede cortese conferma che saranno di volta in volta da Voi espressamente autorizzati con relativo pagamento al lavoratore e fatturazione a parte alla stessa tariffa prevista per l’ora ordinaria.
Solo considerando:
1.8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi ed esami
2.18 ore all’anno per motivi personali o familiari fruibili anche a giornata intera
3.18 ore all’anno per visite, terapie , esami diagnostici fruibili anche a giornata intera
tali permessi inciderebbero sul costo del lavoro previsto per Infermieri Liv. D del 3,98 % pari a € 0,85 in valore assoluto sul costo orario.
Si precisa che, a differenza dell’assenteismo riconducibile a malattia, infortunio e maternità, propriamente riconducibili al rischio di impresa i permessi sopra segnalati devono essere considerati come componenti del costo del lavoro che ai sensi dell’art. 33, co. 2, d.lgs. n. 51/2015 devono essere necessariamente rimborsati all’Agenzia da parte dell’Utilizzatore.
Sulle ore di formazione.
Si chiede conferma che le ore durante le quali i lavoratori faranno formazione verranno fatturate dall’Agenzia aggiudicataria alla stessa tariffa prevista per l’ora ordinaria.
Sul tasso INAIL.
Si chiede di specificare il tasso INAIL considerato per ciascun profilo professionali oggetto di gara.
Sull’elemento perequativo.
Si chiede conferma che l’Elemento perequativo verrà fatturato a parte, se dovuto, anche dal mese di gennaio 2019.
Sull’organizzazione di personale, materiali e mezzi.
Si chiede di stralciare il refuso presente nell’art. 1 del Capitolato, che di seguito si riporta, in quanto relativo ad un Appalto di servizi ed inconferente con la somministrazione di lavoro:
“Il Servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all’esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell’art. 1655 c.c. nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’AOU”.
Sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con riferimento all’art. 3 del Capitolato, e in particolare agli obblighi dell’impresa aggiudicataria, considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell’Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l’operato, si chiede cortese conferma che l’eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione e formazione e in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) sia in capo all’Utilizzatore, così come l’addestramento e la sorveglianza sanitaria.
A riguardo, si segnala comunque sin da ora la disponibilità della scrivente Società ad occuparsi dell’intera pianificazione, organizzazione ed implementazione del percorso formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come individuate all’art. 37, comma 1, lett. a) e lett. b) D. Lgs. 81/2008, previsto dall’Accordo Stato-Regioni, fermo restando l’allocazione degli oneri e delle responsabilità connesse in capo all’Utilizzatore, ai sensi dell’art. 35, co. 4, D. Lgs. 81/2015, così come l’addestramento dei lavoratori rispetto all’uso delle attrezzature di lavoro e la sorveglianza sanitaria.
Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto
Con riferimento a quanto indicato nell'art. 17 del Capitolato Tecnico relativo a Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto, per la parte relativa alla non idoneità fisica e sanitaria del personale somministrato, si chiede se l’AOU Vanvitelli procederà ad una verifica e conferma delle caratteristiche professionali, tecniche e relazionali, oltre alla verifica della piena ed incondizionata idoneità fisica per i lavoratori già utilizzati, e beneficiari della Clausola Sociale, per cui si prevede l'assunzione dalla Agenzia per il Lavoro aggiudicataria della nuova procedura.
Capacità Economica e Finanziaria
Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, e in particolare al fatturato globale di impresa e al fatturato specifico per forniture identiche a quelle oggetto di gara, si chiede conferma che gli esercizi finanziari da prendere in considerazione siano il 2015, 2016 e 2017.
Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione e si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse occorrere.
Cordialmente.
| Quesito
Sulla tariffa di fatturazione
Considerato che in sede di offerta economica viene previsto un solo costo orario e che all’interno del Livello D sono somministrabili diversi profili professionali con voci di costo peculiari, si chiede conferma che il costo cui applicare il margine di agenzia verrà ricalcolato tenendo conto delle specificità dei singoli profili: ad esempio per Infermieri, Ostetriche e Tecnici Radiologia per indennità specifica di mansione e riposi radiologici.
Risposta
Solo sulle effettive ore lavorate.
Quesito
Sulla c.d. Clausola Sociale.
L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L’inquadramento di tali lavoratori,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
- L’attuale fornitore
Risposta
In attesa di dati da parte dell’attuale fornitore Randstad
Quesito
Sulle figure richieste e sulla distribuzione oraria.
Si chiede di dichiarare l’articolazione lavorativa (part-time o full-time) ed i giorni settimanali lavorativi (5 o 6) di tutti i profili professionali
Risposta
A seconda della categoria
Quesito
Sulla idoneità fisica e sanitaria alla mansione.
Si chiede conferma che verrà rispettato l’art. 22 del CCNL Categoria Agenzie per il Lavoro che prevede che la “sorveglianza sanitaria resta a carico dell’Utilizzatore. Nella sorveglianza sanitaria rientra infatti anche le visite mediche preventive e periodiche che, quindi, sono a carico dell’Utilizzatore.
Risposta
Si conferma
Quesito
Sui Permessi previsti da CCNL Sanità.
In merito al costo del lavoro relativo ai permessi retribuiti previsti dagli artt. 36, 37, 40 e 48 del nuovo CCNL (relativi ad eventuali partecipazione a concorsi ed esami, motivi personali o familiari, visite, terapie, esami diagnostici e diritto alla Studio), considerato che tali permessi sono fruibili, da un lato, anche ai lavoratori a termine e quindi anche ai lavoratori in somministrazione (a differenza del previgente CCNL) e che, dall’altro lato, solo previa verifica dei singoli casi anche in merito all’anzianità di servizio, si chiede cortese conferma che saranno di volta in volta da Voi espressamente autorizzati con relativo pagamento al lavoratore e fatturazione a parte alla stessa tariffa prevista per l’ora ordinaria.
Solo considerando:
1. 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi ed esami
2. 18 ore all’anno per motivi personali o familiari fruibili anche a giornata intera
3. 18 ore all’anno per visite, terapie , esami diagnostici fruibili anche a giornata intera
tali permessi inciderebbero sul costo del lavoro previsto per Infermieri Liv. D del 3,98 % pari a € 0,85 in valore assoluto sul costo orario.
Si precisa che, a differenza dell’assenteismo riconducibile a malattia, infortunio e maternità, propriamente riconducibili al rischio di impresa i permessi sopra segnalati devono essere considerati come componenti del costo del lavoro che ai sensi dell’art. 33, co. 2, d.lgs. n. 51/2015 devono essere necessariamente rimborsati all’Agenzia da parte dell’Utilizzatore.
Risposta
Previa autorizzazione.
Quesito
Sulle ore di formazione.
Si chiede conferma che le ore durante le quali i lavoratori faranno formazione verranno fatturate dall’Agenzia aggiudicataria alla stessa tariffa prevista per l’ora ordinaria.
Risposta
Si
Quesito
Sul tasso INAIL.
Si chiede di specificare il tasso INAIL considerato per ciascun profilo professionali oggetto di gara.
Risposta
0,40%
Quesito
Sull’elemento perequativo.
Si chiede conferma che l’Elemento perequativo verrà fatturato a parte, se dovuto, anche dal mese di gennaio 2019.
Risposta
Se dovuto secondo la normativa vigente.
Quesito
Sull’organizzazione di personale, materiali e mezzi.
Si chiede di stralciare il refuso presente nell’art. 1 del Capitolato, che di seguito si riporta, in quanto relativo ad un Appalto di servizi ed inconferente con la somministrazione di lavoro:
“Il Servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all’esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell’art. 1655 c.c. nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’AOU”.
Risposta
Si tratta di un refuso
Quesito
Sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con riferimento all’art. 3 del Capitolato, e in particolare agli obblighi dell’impresa aggiudicataria, considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell’Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l’operato, si chiede cortese conferma che l’eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione e formazione e in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) sia in capo all’Utilizzatore, così come l’addestramento e la sorveglianza sanitaria.
A riguardo, si segnala comunque sin da ora la disponibilità della scrivente Società ad occuparsi dell’intera pianificazione, organizzazione ed implementazione del percorso formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come individuate all’art. 37, comma 1, lett. a) e lett. b) D. Lgs. 81/2008, previsto dall’Accordo Stato-Regioni, fermo restando l’allocazione degli oneri e delle responsabilità connesse in capo all’Utilizzatore, ai sensi dell’art. 35, co. 4, D. Lgs. 81/2015, così come l’addestramento dei lavoratori rispetto all’uso delle attrezzature di lavoro e la sorveglianza sanitaria.
Risposta
Si conferma
Quesito
Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto
Con riferimento a quanto indicato nell'art. 17 del Capitolato Tecnico relativo a Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto, per la parte relativa alla non idoneità fisica e sanitaria del personale somministrato, si chiede se l’AOU Vanvitelli procederà ad una verifica e conferma delle caratteristiche professionali, tecniche e relazionali, oltre alla verifica della piena ed incondizionata idoneità fisica per i lavoratori già utilizzati, e beneficiari della Clausola Sociale, per cui si prevede l'assunzione dalla Agenzia per il Lavoro aggiudicataria della nuova procedura.
Risposta
Si
|
|