PI013713-18 | in merito all’art. 6.5 della lettera d’invito relativa all’appalto specifico in oggetto.
La suddetta clausola della lex specialis prevede, letteralmente, che: “qualora a seguito dell’aggiudicazione del presente appalto, vengano rilevati prezzi di aggiudicazione di altre stazioni appaltanti per gli stessi prodotti messi a gara inferiori rispetto a quelli risultanti dalla presente procedura, Soresa si riserva la facoltà di richiedere l’adeguamento del prezzo all’operatore economico aggiudicatario e, in caso di mancato adeguamento, di procedere alla risoluzione del contratto”.
Com’è noto, l’offerta economica formulata dagli operatori economici in relazione ad ogni procedura d’appalto è la risultante di una serie di valutazioni di carattere imprenditoriale legate, in particolare e tra l’altro, ai volumi di vendita previsti, al contesto territoriale di riferimento, alla localizzazione dei presidi presso i quali le forniture dovranno essere eseguite, etc.. E’ ben possibile, dunque, che sussistano delle giustificate differenze tra i vari prezzi di aggiudicazione che l’operatore economico non è in grado di eliminare per ragioni oggettive.
D’altro canto, il legislatore ha già specificamente individuato, tramite l’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, i presupposti e i limiti entro i quali le stazioni appaltanti sono autorizzate a chiedere ai fornitori di ridurre e/o eliminare le differenze esistenti tra i vari prezzi di aggiudicazione.
Alla luce di tutto quanto precede, la scrivente azienda ritiene che la previsione di cui all’art. 6.5 della lettera d’invito, quantomeno ove dovesse essere interpretata nel senso di imporre in ogni caso agli operatori economici di adeguare il prezzo di fornitura a quelli inferiori rilevati, pena la risoluzione contrattuale, sia palesemente contraria alla testé citata previsione legislativa, irragionevole e sproporzionata.
Si chiede, pertanto, che codesta Spett.le Stazione appaltante voglia:
(i) annullare in autotutela la menzionata clausola della lex specialis;
(ii) in via subordinata, quantomeno chiarirne il significato, precisando che - in ossequio al generale canone di buona fede nell’esecuzione dei contratti - si procederà alla risoluzione del contratto solo qualora l’operatore economico non dimostri la sussistenza di oggettive ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un adeguamento del prezzo di fornitura.
| Si conferma che si procederà alla risoluzione del contratto solo qualora l’operatore economico non dimostri la sussistenza di oggettive ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un adeguamento del prezzo di fornitura. |
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